TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5284/2024, promossa con ricorso depositato il 17/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Rosalba Folino
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Silvia Bianchi
con il seguente figlio minorenne: nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/12/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)Nella casa coniugale, di proprietà dei coniugi in parti uguali, vivrà esclusivamente il SI.
il quale si assumerà ogni onere e spesa ordinaria ad eccezione del mutuo che Pt_2 continuerà ad essere corrisposto in parti uguali da entrambi i coniugi come stabilito nel successivo punto 9. Le spese straordinarie saranno invece suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
3)Il SI. si impegna e si obbliga, all'atto del trasferimento della SI.ra con il Pt_2 Pt_1 figlio minore, ad intestarsi tutte le utenze dell'abitazione famigliare sita in Varese, Via
Maspero 5 assumendosi, altresì, l'obbligo di effettuare le dovute comunicazioni al
Comune di Varese ai fini del pagamento della TA.RI e dell'IMU.
4)La SI.ra , unitamente al figlio minore, si trasferirà in un'altra abitazione di sua Pt_1 esclusiva proprietà sita in Varese, Via Col di Lana, n° 4.
5)Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre.
6)Il SI. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, attraverso Pt_2 il versamento di un assegno mensile di Euro 600,00=, oltre il 100% degli assegni svizzeri percepiti, il tutto da accreditare sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno
10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. La SI.ra Pt_1 percepirà, altresì, al 100%, l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, qualora dovuto.
7)I coniugi concorreranno al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio nella misura del 50% ciascuno, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di codesto
Tribunale e allegate al ricorso.
8)Il padre, nel corso della settimana, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: Nella settimana nella quale il padre ha il week end di competenza, gli incontri avverranno come segue: - il martedì e il mercoledì sarà prelevato da Per_1 scuola dal padre che, successivamente, lo accompagnerà all'allenamento di calcio, al termine del quale, lo porterà a casa della mamma;
- il venerdì, sarà prelevato da Per_1 scuola dal padre che lo terrà con sé sino al lunedì, preoccupandosi di accompagnare il minore agli allenamenti. Nella settimana nella quale il week end è di competenza materna, gli incontri avverranno come segue: - il martedì e il mercoledì, sarà Per_1 prelevato da scuola dal padre presso il quale pernotterà sino al giovedì, allorquando sarà accompagnato dal medesimo a scuola (occupandosi, altresì, di accompagnare il minore agli allenamenti di calcio); nella giornata di venerdì, la madre recupererà da Per_1 scuola alle ore 13.00 e si tratterrà con il medesimo per tutto il fine settimana.
9)Con riferimento alle vacanze estive, i genitori potranno trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a comunicare l'indirizzo della località di villeggiatura nella quale si recheranno con il figlio.
10)Con riferimento alle festività natalizie i coniugi concordano che il figlio trascorra Per_1 con la madre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre, con eccezione del giorno 26 dicembre, giornata nella quale il minore sarà con il padre e dal quale pernotterà; il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con il padre, prevedendo, Per_1 in ogni caso, un'alternanza, di anno in anno tra i genitori, della giornata dell'Epifania.
11)Nel corso delle vacanze pasquali i genitori stabiliscono un'alternanza, di anno in anno, tra i due genitori del giorno di Pasqua e di S. Angelo, prevedendo, laddove possibile e nel rispetto delle abitudini ed aspettative di , una suddivisione del restante periodo Per_1 di vacanza da alternare di anno in anno.
12)Con riferimento ai ponti ed altre festività: laddove fosse possibile, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e previo accordo, i SI.ri e Pt_1 Pt_2 seguiranno il più possibile la regola dell'alternanza.
13)I coniugi, indipendenti sotto l'aspetto economico e nelle condizioni di poter provvedere personalmente alle proprie necessità ed ai propri bisogni, concordano e reciprocamente rinunciano all'assegno alimentare e di mantenimento personale.
14)Con riferimento agli aspetti patrimoniali i ricorrenti concordano che, nel rispetto delle reciproche quote di proprietà, il mutuo della casa famigliare verrà suddiviso al 50% mentre il canone di locazione e le spese dell'appartamento in Torino saranno così suddivise: al 70% al SI. e al 30% alla SI.ra ; i ricorrenti si impegnano Pt_2 Pt_1
e si obbligano, nella fase di divorzio, a sciogliere le comproprietà immobiliari anche prevedendo reciproci trasferimenti a titolo di permuta, riservandosi ogni accordo circa le reciproche assegnazioni e i valori da imputare ai singoli immobili. 15)Il SI. si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente la proprietà dell'autovettura Pt_2
Toyota modello Urban Cruiser targata ED515PS alla SI.ra . Pt_1
16)Il SI. si impegna a concedere, a titolo di comodato gratuito, il box sito in Varese, Pt_2
Via Maspero n° 3, categoria 6, piano S1, classe decima, mappale 6868 sub20, in comproprietà tra i coniugi, alla SI.ra la quale, pertanto, avrà diritto al godimento Pt_1 esclusivo dell'indicato bene.
17)I coniugi si scambiano reciproco assenso al rilascio di documenti di identità per il figlio minore e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18.06.2008, in Oggiona Santo Stefano (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Oggiona Santo Stefano (anno 2008, atto n. 2, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il PresidenteDott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.