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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.11126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona EL Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
11126/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio ELl'avv. VESPASIANI Parte_1
CAMILLO;
RICORRENTE contro
DEL DELEGATO DEL MINISTERO CP_1 Controparte_2
, IN QUALITÀ DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, QUALE UFFICIALE DI CP_3
GOVERNO, con il patrocinio ex lege ELl'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti ELla cittadinanza
All'esito ELle note ex art 127 ter cpc e ELla discussione innanzi al GOP ELegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento EL processo
Con ricorso depositato il 04/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il Sindaco EL
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di CP_2 [...]
cittadina italiana jure matrimonii, la quale aveva trasmesso loro la cittadinanza jure Persona_1 sanguinis.
In via preliminare, i ricorrenti rappresentavano che il presente procedimento costituisce la riassunzione ELla medesima domanda presentata avanti al Tribunale di Lucca (rubricato sub n.
1380/2023 R.G.), il quale declinava la propria competenza con ordinanza EL 15/09/2023, visti gli art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e artt. 1 ss. EL d.l. n. 13/2017, in favore ELla Sezione Specializzata in materia di pagina 1 di 7 immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione Europea presso il Tribunale territorialmente competente, concedendo alle parti termine per la riassunzione EL giudizio.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che di essere discendenti diretti di Persona_1
(doc. 1), la quale, nata a [...] il [...], cittadina cilena jure soli (doc.2), contraeva matrimonio a Santiago EL IL in data 02/05/1951 (doc. 3) con di cittadinanza Parte_2 italiana, nato a [...] il [...] (doc. 4) – anche iscritto come per cui è stato Persona_2 rilasciato dal Comune di Fivizzano un certificato di stessa persona (doc. 5).
In questo modo, acquistava la cittadinanza italiana jure matrimonii, a Persona_1 norma ELla legge vigente, ovvero ai sensi ELl'art. 10, co. 2 ELla L. 13/06/1912, n.555. Dal suddetto matrimonio nasceva, in data 08/10/1963, (doc. 6), alla quale veniva Parte_1 attribuita solamente la cittadinanza cilena, jure soli, dato che il padre si era naturalizzato cittadino cileno prima ELla nascita ELla figlia (doc. 7). Invece ava degli odierni Persona_1 ricorrenti, decedeva in data 11/09/2002 (doc. 15), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
La figlia il 26/06/1982 sposava (doc. Parte_1 Persona_3
8), unione da cui nascevano in IL, in data 28/03/1985, (doc. 9), in Parte_3 data 03/08/1987, (doc. 10) e in data 07/02/1990, Persona_4 Persona_5
(doc. 11).
[...]
In data 04/02/1998, contraeva nuovo matrimonio con Parte_1 [...]
(doc. 13), unione da cui nasceva in IL, in data 28/04/2001, Persona_6 Persona_7
(doc. 14).
[...]
Con queste premesse, i ricorrenti presentavano richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadinanza italiana jure sanguinis presso il Comune di dove risultano residenti (doc. 16), CP_2 depositando tutta la documentazione prevista dalla Circolare EL Ministero ELl'Interno K 28.1/1991, relativa al riconoscimento EL possesso ELlo status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
In data 23/02/2023, l'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di notificava, con CP_2 provvedimenti tutti protocollati con n. 33717/2023 e con identico contenuto (doc. 17), il rifiuto ELla domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana jure sanguinis, e ELla conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità ELla notifica, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 17 dicembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo.
La causa veniva trattata in udienza per ELega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito ELl'UPP, che ne curava altresì lo studio EL fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
pagina 2 di 7 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o EL silenzio ELla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti EL Ministero ELl'Interno. E' “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato ELl'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione ELla cittadinanza per linea materna, ma, attivato l'iter amministrativo, l'Ufficiale di Stato Civile EL
Comune di risulta avere rifiutato ELla domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana e la CP_2 conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
3. La decisione
Ciò premesso, al fine di ELibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo e trasmissivo ELla cittadinanza, nonché la continuità ELla linea di trasmissione.
a. Sulla trasmissione ELla cittadinanza italiana jure matrimonii antecedente al 1983.
Come risulta documentalmente, ed affermato dagli stessi certificati esaminati dall'amministrazione convenuta (che hanno però condotto, erroneamente, al rigetto ELla domanda di cittadinanza), l'ava, essendo nata a [...] il [...], Persona_1
“risulta cilena per jus soli e italiana jure matrimonii (essendosi coniugata nel 1951 con cittadino italiano )” (cfr. doc. 17). Persona_8
L'acquisto ELla cittadinanza italiana all'epoca EL matrimonio (1951) tra la predetta
[...]
e il marito, cittadino italiano, era disciplinato dalla legge n. 555/1912; in particolare, Persona_1
l'art. 10, co. 2 di tale testo normativo recitava “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. E' quindi irrilevante, per la decisione, il fatto che il marito, si fosse naturalizzato Parte_2 cileno prima ELla nascita ELla figlia, perdendo così la cittadinanza italiana;
lo stesso, come si è esposto al capo che segue, non può dirsi per l'ava che, invece, mantenne la Persona_1 suddetta cittadinanza e la trasmise per filiazione alla figlia, odierna ricorrente, nell'anno 1963. La circolare n. 9 EL 04/07/2001 EL Ministero degli Affari Esteri, riguardante l'assetto normativo precedente all'entrata in vigore ELla legge n. 91/1992, afferma infatti che “[...] come il già citato art. pagina 3 di 7 25 ELla legge n. 151/1975, anche gli effetti retroattivi ELla sentenza ELla Corte Costituzionale, si devono intendere rivolti, senza distinzione alcuna, alle cittadine italiane che tale stato avessero non solo per nascita, ma a qualsiasi altro titolo, compreso il matrimonio con un cittadino italiano, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 719/79 EL 24 ottobre 1980. Pertanto, anche la donna italiana jure matrimonii conservava la cittadinanza italiana nell'ipotesi di mutamento ELla cittadinanza EL marito […]” Peraltro, anche alla luce ELla letteralità ELl'articolo 10, co. 2 ELla legge 555/1912, il quale recita che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”, si giungerebbe alla medesima conclusione, atteso che il è deceduto in Pt_2 data 07/04/2009, mentre la figlia nacque nel 1963.
b. Sulla trasmissione ELla cittadinanza italiana jure sanguinis per linea materna.
Quanto al suddetto elemento, si deve evidenziare che per effetto ELla sentenza ELla Corte
Costituzionale n. 30 EL 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELl'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 EL Codice
Civile EL 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca EL matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di
[...]
Ciò anche in considerazione ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 87 EL Persona_1
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 EL 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi ELl'art. 136 Cost. e ELla L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti ELla legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto ELlo stato di cittadino degli ascendenti ELla ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione EL proprio pagina 4 di 7 stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti ELla sentenza d'incostituzionalità ELle leggi, la diffidenza ELla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione ELla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che, dimostrato l'acquisto ELla cittadinanza italiana jure matrimonii ELl'ava
[...]
sin dal 1951, la stessa ha trasmesso jure sanguinis alla figlia la Persona_1 Parte_1 cittadinanza italiana, ed ella a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti e alle proprie discendenti, i quali sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, a far data dall'entrata in vigore ELla costituzione italiana.
c. Sulla linea di discendenza diretta.
Quanto all'ultimo degli elementi costituitivi ELla fattispecie, si osserva che la continuità ELla linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento ELla cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi EL diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere ELl'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale l. n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 EL 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile EL 1865 e dalla l. n. 555 EL 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine ELl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva ELle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di pagina 5 di 7 cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte ELla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto ELla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge EL luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva ELlo "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 EL 24/08/2022).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico EL Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento EL diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione ELle spese di lite non sia giustificata sulla base ELl'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento ELla liquidazione ELle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza ELl'Ente ma la tutela ELl'effettività EL diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata ELle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento EL diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze ELl'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento ELla circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione ELla serialità EL contenzioso e ELl'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione ELla mancata costituzione da parte ELl'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 08/10/1963, Parte_1
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 28/03/1985, Parte_3
- nato a [...], Santiago EL IL (IL) il 03/08/1987, Persona_4
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 07/02/1990, Persona_5
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 28/04/2001, Persona_7 tutti residenti in [...], Fabbricato B, Apt. 9, sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al Ministero ELl'interno e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 6 di 7 3) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite EL presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura EL 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 17/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona EL Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
11126/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio ELl'avv. VESPASIANI Parte_1
CAMILLO;
RICORRENTE contro
DEL DELEGATO DEL MINISTERO CP_1 Controparte_2
, IN QUALITÀ DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, QUALE UFFICIALE DI CP_3
GOVERNO, con il patrocinio ex lege ELl'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti ELla cittadinanza
All'esito ELle note ex art 127 ter cpc e ELla discussione innanzi al GOP ELegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento EL processo
Con ricorso depositato il 04/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il Sindaco EL
[...]
chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di CP_2 [...]
cittadina italiana jure matrimonii, la quale aveva trasmesso loro la cittadinanza jure Persona_1 sanguinis.
In via preliminare, i ricorrenti rappresentavano che il presente procedimento costituisce la riassunzione ELla medesima domanda presentata avanti al Tribunale di Lucca (rubricato sub n.
1380/2023 R.G.), il quale declinava la propria competenza con ordinanza EL 15/09/2023, visti gli art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e artt. 1 ss. EL d.l. n. 13/2017, in favore ELla Sezione Specializzata in materia di pagina 1 di 7 immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini ELl'Unione Europea presso il Tribunale territorialmente competente, concedendo alle parti termine per la riassunzione EL giudizio.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che di essere discendenti diretti di Persona_1
(doc. 1), la quale, nata a [...] il [...], cittadina cilena jure soli (doc.2), contraeva matrimonio a Santiago EL IL in data 02/05/1951 (doc. 3) con di cittadinanza Parte_2 italiana, nato a [...] il [...] (doc. 4) – anche iscritto come per cui è stato Persona_2 rilasciato dal Comune di Fivizzano un certificato di stessa persona (doc. 5).
In questo modo, acquistava la cittadinanza italiana jure matrimonii, a Persona_1 norma ELla legge vigente, ovvero ai sensi ELl'art. 10, co. 2 ELla L. 13/06/1912, n.555. Dal suddetto matrimonio nasceva, in data 08/10/1963, (doc. 6), alla quale veniva Parte_1 attribuita solamente la cittadinanza cilena, jure soli, dato che il padre si era naturalizzato cittadino cileno prima ELla nascita ELla figlia (doc. 7). Invece ava degli odierni Persona_1 ricorrenti, decedeva in data 11/09/2002 (doc. 15), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
La figlia il 26/06/1982 sposava (doc. Parte_1 Persona_3
8), unione da cui nascevano in IL, in data 28/03/1985, (doc. 9), in Parte_3 data 03/08/1987, (doc. 10) e in data 07/02/1990, Persona_4 Persona_5
(doc. 11).
[...]
In data 04/02/1998, contraeva nuovo matrimonio con Parte_1 [...]
(doc. 13), unione da cui nasceva in IL, in data 28/04/2001, Persona_6 Persona_7
(doc. 14).
[...]
Con queste premesse, i ricorrenti presentavano richiesta di riconoscimento ELlo status di cittadinanza italiana jure sanguinis presso il Comune di dove risultano residenti (doc. 16), CP_2 depositando tutta la documentazione prevista dalla Circolare EL Ministero ELl'Interno K 28.1/1991, relativa al riconoscimento EL possesso ELlo status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
In data 23/02/2023, l'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di notificava, con CP_2 provvedimenti tutti protocollati con n. 33717/2023 e con identico contenuto (doc. 17), il rifiuto ELla domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana jure sanguinis, e ELla conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità ELla notifica, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 17 dicembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo.
La causa veniva trattata in udienza per ELega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito ELl'UPP, che ne curava altresì lo studio EL fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento ELla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
pagina 2 di 7 unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o EL silenzio ELla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti EL Ministero ELl'Interno. E' “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato ELl'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento EL diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione ELla cittadinanza per linea materna, ma, attivato l'iter amministrativo, l'Ufficiale di Stato Civile EL
Comune di risulta avere rifiutato ELla domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana e la CP_2 conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
3. La decisione
Ciò premesso, al fine di ELibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo e trasmissivo ELla cittadinanza, nonché la continuità ELla linea di trasmissione.
a. Sulla trasmissione ELla cittadinanza italiana jure matrimonii antecedente al 1983.
Come risulta documentalmente, ed affermato dagli stessi certificati esaminati dall'amministrazione convenuta (che hanno però condotto, erroneamente, al rigetto ELla domanda di cittadinanza), l'ava, essendo nata a [...] il [...], Persona_1
“risulta cilena per jus soli e italiana jure matrimonii (essendosi coniugata nel 1951 con cittadino italiano )” (cfr. doc. 17). Persona_8
L'acquisto ELla cittadinanza italiana all'epoca EL matrimonio (1951) tra la predetta
[...]
e il marito, cittadino italiano, era disciplinato dalla legge n. 555/1912; in particolare, Persona_1
l'art. 10, co. 2 di tale testo normativo recitava “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”. E' quindi irrilevante, per la decisione, il fatto che il marito, si fosse naturalizzato Parte_2 cileno prima ELla nascita ELla figlia, perdendo così la cittadinanza italiana;
lo stesso, come si è esposto al capo che segue, non può dirsi per l'ava che, invece, mantenne la Persona_1 suddetta cittadinanza e la trasmise per filiazione alla figlia, odierna ricorrente, nell'anno 1963. La circolare n. 9 EL 04/07/2001 EL Ministero degli Affari Esteri, riguardante l'assetto normativo precedente all'entrata in vigore ELla legge n. 91/1992, afferma infatti che “[...] come il già citato art. pagina 3 di 7 25 ELla legge n. 151/1975, anche gli effetti retroattivi ELla sentenza ELla Corte Costituzionale, si devono intendere rivolti, senza distinzione alcuna, alle cittadine italiane che tale stato avessero non solo per nascita, ma a qualsiasi altro titolo, compreso il matrimonio con un cittadino italiano, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 719/79 EL 24 ottobre 1980. Pertanto, anche la donna italiana jure matrimonii conservava la cittadinanza italiana nell'ipotesi di mutamento ELla cittadinanza EL marito […]” Peraltro, anche alla luce ELla letteralità ELl'articolo 10, co. 2 ELla legge 555/1912, il quale recita che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine”, si giungerebbe alla medesima conclusione, atteso che il è deceduto in Pt_2 data 07/04/2009, mentre la figlia nacque nel 1963.
b. Sulla trasmissione ELla cittadinanza italiana jure sanguinis per linea materna.
Quanto al suddetto elemento, si deve evidenziare che per effetto ELla sentenza ELla Corte
Costituzionale n. 30 EL 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale ELl'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 EL Codice
Civile EL 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca EL matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di
[...]
Ciò anche in considerazione ELla sentenza ELla Corte Costituzionale n. 87 EL Persona_1
1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELl'art. 10, comma terzo, ELla legge 13 giugno
1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita ELla cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà ELla donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità ELla cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi ELla L. n. 151 EL 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà ELla titolare ELla cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, ELla norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio ELla parità dei sessi e ELla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla L. n. 555 EL 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione a lui ELlo stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 EL 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi ELl'art. 136 Cost. e ELla L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti ELla legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto ELlo stato di cittadino degli ascendenti ELla ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione EL proprio pagina 4 di 7 stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze EL giudice ELle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione ELle persone per il loro sesso o la preminenza EL marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti ELla sentenza d'incostituzionalità ELle leggi, la diffidenza ELla prassi amministrativa verso una eccessiva espansione ELla retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che, dimostrato l'acquisto ELla cittadinanza italiana jure matrimonii ELl'ava
[...]
sin dal 1951, la stessa ha trasmesso jure sanguinis alla figlia la Persona_1 Parte_1 cittadinanza italiana, ed ella a sua volta l'ha trasmessa ai propri discendenti e alle proprie discendenti, i quali sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, a far data dall'entrata in vigore ELla costituzione italiana.
c. Sulla linea di discendenza diretta.
Quanto all'ultimo degli elementi costituitivi ELla fattispecie, si osserva che la continuità ELla linea di discendenza, come ricostruita in ricorso, trova puntuale ricostruzione nella documentazione allegata, tutta opportunamente tradotta e apostillata, dalla quale risulta dimostrato il diritto al riconoscimento ELla cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi EL diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere ELl'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema ELineato dal codice civile EL 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 EL 1912 e dall'attuale l. n. 91 EL 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova ELla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento ELla cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova ELl'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 EL 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto ELla perdita ELla cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile EL 1865 e dalla l. n. 555 EL 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine ELl'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva ELle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di pagina 5 di 7 cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte ELla persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto ELla cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge EL luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva ELlo "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 EL 24/08/2022).
4. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico EL Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento EL diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione ELle spese di lite non sia giustificata sulla base ELl'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento ELla liquidazione ELle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza ELl'Ente ma la tutela ELl'effettività EL diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata ELle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento EL diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze ELl'Amministrazione. Né si può ritenere che, trattandosi di discendente in linea materna nato prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, il diritto sia riconoscibile solo in via giurisdizionale atteso che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 4466/2009, costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito successiva, costituisce diritto vivente ed allo stesso l'Amministrazione è tenuta ad adeguarsi anche attraverso un aggiornamento ELla circolare amministrativa richiamata.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione ELla serialità EL contenzioso e ELl'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione ELla mancata costituzione da parte ELl'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che
- , nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 08/10/1963, Parte_1
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 28/03/1985, Parte_3
- nato a [...], Santiago EL IL (IL) il 03/08/1987, Persona_4
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 07/02/1990, Persona_5
- nata a [...], Santiago EL IL (IL), il 28/04/2001, Persona_7 tutti residenti in [...], Fabbricato B, Apt. 9, sono cittadini italiani dalla nascita;
2) ordina al Ministero ELl'interno e, per esso, all'ufficiale ELlo stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri ELlo stato civile, ELla cittadinanza ELle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 6 di 7 3) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite EL presente giudizio che liquida in € 1.200,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura EL 15%, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 17/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Fabbrini
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