TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 731 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con atto di citazione notificato il 20.09.2023, il 15.04.2024 e il 02.10.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania)e residente a [...];
(c.f. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
SE (MI) e residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
SS ON e RE ON NR LL ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 20;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3
a Folgaria (TN), Località Erspameri n. 21;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._4 residente a [...], Località Erspameri n. 20;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._5 residente a [...];
CONVENUTI-contumaci
In punto di: servitù di passo
Conclusioni
Parte attrice: come da note del 18.11.2025
Parte convenuta-contumace: --
Fatto e diritto
1 1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2023, il 15.04.2024 e il 02.10.2024 Pt_1
e espongono:
[...] Parte_4
- di essere proprietari dal 25.02.2022 della p.ed. 476 e delle pp.ed. 473 e 475 in C.C.
Folgaria;
- che a tali fondi, interclusi rispetto alla via pubblica, da oltre vent'anni si accederebbe attraverso la stradina, ben visibile, che corre sulla consortalità p.f. 16025 di proprietà dei titolari delle pp.ed. 471/1 e 472 e delle pp.ff. 5196 e 5197, tutte in
C.C. Folgaria, intavolate a nome dei convenuti.
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione ventennale, della servitù di passo a favore della p.ed. 476 e a carico della p.f. 16025 in C.C Folgaria.
2. Dichiarata la contumacia dei convenuti - non costituiti nonostante la ritualità delle notifiche e il rispetto del termine minimo di comparizione - e ammessa la prova orale, all'udienza del 22.05.2025 sono stati assunti dei testi ed è stata disposta C.T.U per la redazione di planimetria intavolabile.
3. Con ordinanza del 19.11.2025 la giudice, visti gli esiti della consulenza espletata e preso atto della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si è riservata la sua decisione.
4. Tanto premesso, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione di parte ricorrente: detta domanda è fondata unicamente con riferimento al passaggio a piedi e entro tali limita essa va accolta.
4.1. Quanto al corpus, è stato confermato dai testi il passaggio a piedi continuato, pubblico e pacifico, per oltre vent'anni, da parte degli attori e, prima di loro, da parte dei propri danti causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c., sulla consortalità dei convenuti ed in specie sul tracciato ben visibile da tempo immemore.
4.1.1. Quanto al passaggio con mezzi, invece, solo un teste va ha fatto generico riferimento, peraltro senza saper indicare con minima precisione per quanto tempo detto passaggio con mezzi sarebbe stato esercitato: sul punto, quindi, non può dirsi raggiunta la prova né corpus possessionis né del fatto che si sia protratto per almeno vent'anni.
2 4.2. Quanto all'animus, ai sensi dell'art. 1141 c.c., esso si presume a fronte della prova del corpus possessionis; si precisa inoltre che dall'istruttoria effettuata non sono emersi elementi per mettere indubbio la sussistenza in capo agli attori di tale elemento soggettivo.
4.3. Sulla scorta dei predetti elementi e ritenuta l'applicabilità anche nel sistema tavolare della accessio possessionis di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., può affermarsi che gli attori e, prima di loro, i propri danti causa hanno esercitato ed esercitano tutt'ora un possesso avente tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della servitù per intervenuta usucapione.
4.4. L'istanza va quindi accolta nei limiti del passaggio a piedi.
5. Nulla in punto spese, non essendovi stata opposizione da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA l'esistenza di una servitù di passo a piedi, acquistata per usucapione, a carico della p.f. 16025 e a favore della p.ed. 476 in C.C. Folgaria, secondo il tracciato indicato nella planimetria allegato 5 alla relazione peritale del
29.09.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante Persona_1 della presente sentenza;
AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire le relative intavolazioni.
Così deciso in Rovereto il 20.11.2025.
La giudice
IA OL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice IA OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 731 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa con atto di citazione notificato il 20.09.2023, il 15.04.2024 e il 02.10.2024 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania)e residente a [...];
(c.f. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
SE (MI) e residente a [...]; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
SS ON e RE ON NR LL ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano (MI), Foro Buonaparte, n. 20;
ATTORI
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._3
a Folgaria (TN), Località Erspameri n. 21;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_3 C.F._4 residente a [...], Località Erspameri n. 20;
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_2 C.F._5 residente a [...];
CONVENUTI-contumaci
In punto di: servitù di passo
Conclusioni
Parte attrice: come da note del 18.11.2025
Parte convenuta-contumace: --
Fatto e diritto
1 1. Con atto di citazione notificato il 20.09.2023, il 15.04.2024 e il 02.10.2024 Pt_1
e espongono:
[...] Parte_4
- di essere proprietari dal 25.02.2022 della p.ed. 476 e delle pp.ed. 473 e 475 in C.C.
Folgaria;
- che a tali fondi, interclusi rispetto alla via pubblica, da oltre vent'anni si accederebbe attraverso la stradina, ben visibile, che corre sulla consortalità p.f. 16025 di proprietà dei titolari delle pp.ed. 471/1 e 472 e delle pp.ff. 5196 e 5197, tutte in
C.C. Folgaria, intavolate a nome dei convenuti.
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione ventennale, della servitù di passo a favore della p.ed. 476 e a carico della p.f. 16025 in C.C Folgaria.
2. Dichiarata la contumacia dei convenuti - non costituiti nonostante la ritualità delle notifiche e il rispetto del termine minimo di comparizione - e ammessa la prova orale, all'udienza del 22.05.2025 sono stati assunti dei testi ed è stata disposta C.T.U per la redazione di planimetria intavolabile.
3. Con ordinanza del 19.11.2025 la giudice, visti gli esiti della consulenza espletata e preso atto della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., si è riservata la sua decisione.
4. Tanto premesso, si deve passare ad esaminare la domanda di usucapione di parte ricorrente: detta domanda è fondata unicamente con riferimento al passaggio a piedi e entro tali limita essa va accolta.
4.1. Quanto al corpus, è stato confermato dai testi il passaggio a piedi continuato, pubblico e pacifico, per oltre vent'anni, da parte degli attori e, prima di loro, da parte dei propri danti causa ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c., sulla consortalità dei convenuti ed in specie sul tracciato ben visibile da tempo immemore.
4.1.1. Quanto al passaggio con mezzi, invece, solo un teste va ha fatto generico riferimento, peraltro senza saper indicare con minima precisione per quanto tempo detto passaggio con mezzi sarebbe stato esercitato: sul punto, quindi, non può dirsi raggiunta la prova né corpus possessionis né del fatto che si sia protratto per almeno vent'anni.
2 4.2. Quanto all'animus, ai sensi dell'art. 1141 c.c., esso si presume a fronte della prova del corpus possessionis; si precisa inoltre che dall'istruttoria effettuata non sono emersi elementi per mettere indubbio la sussistenza in capo agli attori di tale elemento soggettivo.
4.3. Sulla scorta dei predetti elementi e ritenuta l'applicabilità anche nel sistema tavolare della accessio possessionis di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., può affermarsi che gli attori e, prima di loro, i propri danti causa hanno esercitato ed esercitano tutt'ora un possesso avente tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'acquisto della servitù per intervenuta usucapione.
4.4. L'istanza va quindi accolta nei limiti del passaggio a piedi.
5. Nulla in punto spese, non essendovi stata opposizione da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA l'esistenza di una servitù di passo a piedi, acquistata per usucapione, a carico della p.f. 16025 e a favore della p.ed. 476 in C.C. Folgaria, secondo il tracciato indicato nella planimetria allegato 5 alla relazione peritale del
29.09.2025, a firma del geom. che costituisce parte integrante Persona_1 della presente sentenza;
AUTORIZZA il competente Conservatore del Libro Fondiario ad eseguire le relative intavolazioni.
Così deciso in Rovereto il 20.11.2025.
La giudice
IA OL
3