Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di ConIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5218/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1
dall'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA;
- parte ricorrente -
E TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
VILLINO ANDREA;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
10.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2)Con ricorso congiunto depositato in data 16/11/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento dei figli minori , Persona_1
nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], Persona_2
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Persona_3 Parte_2
24/10/2022, sulla base dell'accordo raggiunto sottoscritto il 17/10/2024 alle seguenti condizioni che integralmente si riportano:
“1) i figli minori nata a [...] il [...]; Persona_1 Persona_2
nato a [...] il [...]; nata a [...] il [...] e Persona_3
nata a [...] il [...], restano affidati in maniera Parte_2
condivisa ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso l'abitazione della madre IG.ra sita in Palermo nella Via Gaspare Palermo n.
8. Parte_1
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui figli provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni. Nell'attuare tale intento e nella gestione e nelle decisioni di maggiore interesse dei figli minori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi relative anche alla loro istruzione e alla scelta di cure sanitarie adeguate. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno essere separatamente responsabili delle scelte effettuate in favore dei figli minori. Entrambi i genitori si impegnano ad assicurare ai figli un rapporto costante con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) i minori manterranno pertanto la loro dimora abituale nell'abitazione materna sita in Palermo nella Via Gaspare Palermo n. 8, in seguito all'interruzione della convivenza con il IG. ; Per_1
3) Le parti concordano che il IG. , tenuto conto delle eIGenze di vita, di Per_1
studio e di salute dei minori, tenga con sé i minori nata a [...]
Palermo il 14/06/2010; nato a [...] il [...]; Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
24/10/2022, prelevandoli dall'abitazione della madre della IG.ra Parte_1
, nei giorni che, salvo diverso accordo, vengono indicati nel martedì e
[...]
giovedi dalle ore 14:30 fino alle ore 17:30;
4) Le parti concordano che il IG. potrà tenere con sè i figli con pernotto Per_1
nata a [...] il [...]; nato a [...] il Persona_1 Persona_2
30/10/2017; presso la propria abitazione (dal sabato pomeriggio alle 14.30 alla domenica sino alle 17.30), a settimane alterne, salvo diverso accordo tra i genitori;
5) Per quanto concerrne il pernottamento per i figli minori Persona_3
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Parte_2
venga autorizzato dal compimento del 7 anno;
5) Le parti concordano che il padre possa tenere con sé i figli minori i minori nata a [...] il [...]; nato a [...] il Persona_1 Persona_2
30/10/2017; nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Palermo il 24/10/2022 durante le vacanze estive e precisamente nel mese di
Luglio e Agosto, per 15 giorni anche non consecutivi, ma almeno 7 giorni consecutivi con preavviso alla madre sulla scelta del periodo entro il 30/05 di ogni anno;
6) i minori trascorrano con la madre e con il padre rispettivamente, ad anni alterni e secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza, la vigilia di Natale
e il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno nonché il giorno di Pasqua ed il lunedi dell'Angelo;
7) tenuto conto del tenore di vita in costanza di convivenza con entrambi i genitori , dei tempi di permanenza concordati, della capacità economica delle parti e delle rispettive eIGenze, le parti concordano nel prevedere che il IG.
corrisponda a titolo di mantenimento dei figli minori nata Per_1 Persona_1
a Palermo il 14/06/2010; nato a [...] il [...]; Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
24/10/2022 , un importo mensile di € 600,00 euro ( 150,00 euro cadauno per ciascun figlio e che in questo momento viene assolto tramite incasso integrale e diretto dell'assegno unico da parte della IG.ra ) entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, versando detta somma alla madre IG.ra , quale Parte_1
genitore collocatario. Tale somma venga rivalutata annualmente secondo le variazioni ISTAT. 8) Le spese di carattere straordinario saranno affrontate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così meglio specificate. A)
Segnatamente, tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate al coniuge che le abbia integralmente sostenute (limitatamente all'aliquota dovuta dall'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo, vanno annoverate: - le spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche / dentistiche ed interventi chirurgici presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferiti alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogate dal servizio sanitario nazionale;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese per mezzi di trasporto pubblico (tessera abbonamento bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, e) mensa, f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio, b) spese relative all'imposta di bollo ed assicurazione
RC per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori, c) spese per regali in occasione di feste per i compagni di scuola. B) Tra le spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori, figurano: le spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati, ma erogati anche da Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private, e) analisi cliniche, f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- le spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione questi dovrà comunque contribuire nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); - le spese extrascolastiche relative a:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter, pre – scuola e dopo scuola se non presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni) per ciclomotori, motocicli o autoveicoli, presso scuole guida private;
h) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli, l) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. In ogni caso, il diritto al rimborso di tutte le spese straordinarie sopraindicate resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese. Relativamente alle sole spese di natura straordinaria aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto a carico del coniuge che intende sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni. I coniugi prevedono concordemente che l'altro genitore, entro i sette giorni successivi, può proporre una eventuale alternativa meno onerosa ( dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro reputare consentita e quindi rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nell'ipotesi sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Ancora i coniugi concordano che in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
9) ASSEGNO UNICO Le parti concordano che l'assegno unico percepito venga interamente percepito dalla IG.ra nella misura del 100%, Parte_1
precisando come, allo stato, lo stesso si sostituisca integralmente alla corresponsione del mantenimento mensile da parte del IG. . Per la quota Per_1
eccedente la somma dovuta dal IG. a titolo di mantenimento per la prole Per_1
(€.600,00), le parti concordano che il 50% della stessa, di spettanza del IG.
, verrà trattenuta dalla IG.ra e verrà imputata e utilizzata per Per_1 Parte_1 le spese straordinarie”;
2) Il ricorso va senz'altro accolto, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie alla legge e sono conformi all'interesse della prole.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti fra e e dispone che il regime di affidamento, Parte_1 CP_1
di visita e di mantenimento dei figli minori , nata a [...] il Persona_1
14/06/2010, , nato a [...] il [...], , nata Persona_2 Persona_3
a Palermo il 18/09/2021 e , nata a [...] il [...], sia Parte_2
regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.