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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8935 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa AD Di EN, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 28813 / 2024. R.G. promossa da:
rapp.to/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall' avv. AURICCHIO RAFFAELE ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a Controparte_1
e difeso/a dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 e ritualmente notificato la signora Parte_1
titolare di prestazione per invalidità Cat INVCIV n°7147548 a decorrere dal
[...] febbraio 2010 nonché titolare dal 01/04/2023 di pensione ai superstiti cat. SOCOM
n°38044836 di importo mensile lordo pari alla decorrenza ad € 563,74 (comunicazione di liquidazione del 20/09/2023 dell' ) esponeva che : CP_1
-con comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n°7147548 del 21/09/2023 CP_
comunicava alla ricorrente che si era generato un preteso indebito di € 934,00 (pratica CP_ n°18097534) per il periodo dal 01/01/2023 al 31/10/2023 che l' aveva già interamente recuperato portandolo in detrazione dall'importo erogato a titolo di arretrati corrisposti in data 09/10/2023 in relazione alla pensione cat. SOCOM n°38044836,come documentato in atti;
- con successiva ulteriore comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV CP_ n°7147548 del 30/09/2024 l' informava la ricorrente che si era generato un altro indebito di € 5.368,09 (pratica n°18851251) relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Ritenendo l'operato dell illegittimo poiché entrambi i riferiti indebiti relativi all'anno CP_1
2023 erano irripetibili aveva quindi proposto il presente giudizio per contestare l'indebito e concludendo “ accertare l'irripetibilità degli indebiti in oggetto contestati dall' e, per CP_1
CP_ l'effetto, dichiarare che l'istante non è tenuta a restituire all l'importo di € 934,00 corrispostole sulla prestazione cat. INVCIV n°7147548 per il periodo da gennaio ad ottobre
2023 e neppure l'importo di € 5.368,09 corrispostole sulla medesima prestazione per il periodo da gennaio a dicembre 2023; condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 934,00 già recuperata in relazione all'indebito di cui alla comunicazione di riliquidazione del 21/09/2023 e delle eventuali ulteriori somme che l' - in relazione al CP_1 secondo indebito dovesse nel frattempo ripetere in corso di causa a mezzo trattenute mensili che ci si riserva di documentare …” il tutto con vittorie si spese e competenze.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, eccepiva la CP_1 decadenza annuale e chiedeva il rigetto. Precisava l' che la prestazione di invalidità CP_1 civile, di cui è titolare il ricorrente è una prestazione assistenziale collegata al reddito e pertanto la stessa viene corrisposta nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. L'articolo 13, comma 6, lettera
C, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, pone, in capo al pensionato che percepisce una prestazione collegata al reddito, l'obbligo di comunicare i redditi all'amministrazione finanziaria o all'Istituto. L'indebito si era generato quindi per cumulo della prestazione assistenziale e previdenziale che aveva condotto alla riduzione di quella assistenziale.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'udienza odierna la causa matura per la decisione viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Vanno disattese le tesi dell' dell'intervenuta decadenza del diritto 47 del d.p.r. CP_1
30/4/70 n. 639, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 103/91, e dell'art. 38, comma 1, lett. d) l111/2011, ovvero dell'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Nella specie, la natura dell'azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna CP_ prestazione a carico dell' non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo. Venendo al merito occorre precisare che siamo nell'ambito dell' indebito assistenziale ( rideterminazione della prestazione assistenziale) in relazione al quale la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratta di materia non soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Ha quindi elaborato ( cass. Civ. 1446/2008) il seguente condiviso principio "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In effetti, la Corte Costituzionale con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, in riferimento proprio all'indebito assistenziale ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ed ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di cassazione ha affermato con
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per quanto qui rileva, deve invero trovare applicazione la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, quali appunto quelle assistenziali legate all'invalidità, la cui fruizione è subordinata, tra l'altro, al possesso di redditi non superiori ai limiti fissati dalla legge.
Invero, l'art. 35, comma 8, del d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l. . 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso
(art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita:“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il legislatore ha quindi assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali. Il richiamato art. 13 della legge
30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n.
207/2008 (introdotto, come detto, dal d.l. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 d.l. n 207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni.
Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale.
Laddove, invece, i percettori della prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di accedere ai CP_1 dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Inoltre , nella circolare dell' n. 47 del CP_1
16.3.2018 si legge: «Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno CP_1 in cui l' medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione CP_1 dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' ». Inoltre il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del 30.11.2015 con la quale CP_1 si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Venendo quindi all'oggetto del giudizio si osserva che il provvedimento di recupero CP_ dell' è stato generato dalla riliquidazione delle prestazioni erogate alla ricorrente
(prestazione di invalidità e pensione di reversibilità) la dizione utilizzata è appunto :
Titolarità di altra pensione. Tale motivazione si palesa del tutto generica e inidonea a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'operato dell' a CP_1 fondamento dell'azione di recupero. Osserva la S.C. “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).” Nella richiesta inviata alla ricorrente non vi sono elencate le ragioni reddituali che sottendono al provvedimento di recupero. I
I redditi, quindi, asseritamente ostativi, secondo l' , attengono all'anno 2023 e CP_1 riguarderebbero la pensione superstiti di cui è divenuta titolare dal 01.04.2023.
Occorre stabilire quindi se per la mancata comunicazione sia o meno ripetibile l'indebito e se sia ravvisabile un comportamento doloso in capo alla ricorrente per non aver comunicato i redditi percepiti.
Orbene nel caso de quo i redditi percepiti dalla ricorrente erano conoscibili dall' in CP_1 quanto trattasi di pensioni dallo stesso erogate ( cfr. documentazione agli atti) con controllo telematico dei requisiti reddituali allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito secondo la normativa vigente e le circolari sopra richiamate.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere : redditi che in relazione al 2023 non risultano nemmeno superiori ai limiti di legge ( come da documentazione agli atti). Ci troviamo nell'ipotesi in cui l'amministrazione conosce ed è in grado di conoscere esercitando i controlli previsti i redditi percepiti dal pensionato che sono tra l'altro dallo stesso istituto erogati. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile. Infine va osservato come ha precisato la S.C. che allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Sicuramente non è comunque configurabile il dolo nella condotta della ricorrente che legittimamente ha fatto affidamento nell'erogazione di prestazioni di cui aveva sempre goduto.
Non va taciuto poi l'errore che lo stesso riconosce ovvero di aver rideterminato CP_1
l'indebito da gennaio 2023 a marzo 2023 allorquando la ricorrente non aveva ancora percepito la pensione superstiti riconosciuta dall'aprile 2023, anche se agli atti non risulta un effettivo annullamento.
Considerando quindi che la richiesta di restituzione per l'anno 2023 è avvenuta in due momenti settembre 2023 e settembre 2024, pur avendo, come detto ,l' la possibilità di CP_1 effettuare i controlli perché trattasi di redditi conosciuti, la restituzione non si configura ed il ricorrente ha percepito legittimamente le prestazioni assistenziali e previdenziali per cui l'indebito da annullare è di €.5368,09 e vanno restituite le somme pari ad €.934,00 trattenute.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando l'attività svolta e il valore del giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
AD Di EN definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente:
a)Dichiara l'insussistenza ed illegittimità degli indebiti di cui alle note del 21.09.2023 per un ammontare di €.934,00 e del 30.09.2023 per un ammontare di €. 5368,09 e condanna l' alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti di €.934,00 di cui alla nota CP_1 del 21.09.2023 oltre interessi legali ex art. 429 cpc fino al soddisfo;
b)condanna l' al pagamento delle competenze, che liquida in €. 1600,00 oltre spese CP_1 generali, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore avv. Raffaele
IC
Napoli addì 03.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa AD Di EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 2 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa AD Di EN, all'esito dell'udienza del 03/12/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 28813 / 2024. R.G. promossa da:
rapp.to/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall' avv. AURICCHIO RAFFAELE ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a Controparte_1
e difeso/a dall'avv. TEDESCHI MARIA PIA ed elett.te dom.to/a come in atti
Resistente
Oggetto :Ripetizione di indebito
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 e ritualmente notificato la signora Parte_1
titolare di prestazione per invalidità Cat INVCIV n°7147548 a decorrere dal
[...] febbraio 2010 nonché titolare dal 01/04/2023 di pensione ai superstiti cat. SOCOM
n°38044836 di importo mensile lordo pari alla decorrenza ad € 563,74 (comunicazione di liquidazione del 20/09/2023 dell' ) esponeva che : CP_1
-con comunicazione di riliquidazione della prestazione cat. INVCIV n°7147548 del 21/09/2023 CP_
comunicava alla ricorrente che si era generato un preteso indebito di € 934,00 (pratica CP_ n°18097534) per il periodo dal 01/01/2023 al 31/10/2023 che l' aveva già interamente recuperato portandolo in detrazione dall'importo erogato a titolo di arretrati corrisposti in data 09/10/2023 in relazione alla pensione cat. SOCOM n°38044836,come documentato in atti;
- con successiva ulteriore comunicazione di rideterminazione della prestazione cat. INVCIV CP_ n°7147548 del 30/09/2024 l' informava la ricorrente che si era generato un altro indebito di € 5.368,09 (pratica n°18851251) relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.
Ritenendo l'operato dell illegittimo poiché entrambi i riferiti indebiti relativi all'anno CP_1
2023 erano irripetibili aveva quindi proposto il presente giudizio per contestare l'indebito e concludendo “ accertare l'irripetibilità degli indebiti in oggetto contestati dall' e, per CP_1
CP_ l'effetto, dichiarare che l'istante non è tenuta a restituire all l'importo di € 934,00 corrispostole sulla prestazione cat. INVCIV n°7147548 per il periodo da gennaio ad ottobre
2023 e neppure l'importo di € 5.368,09 corrispostole sulla medesima prestazione per il periodo da gennaio a dicembre 2023; condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente CP_1 della somma di € 934,00 già recuperata in relazione all'indebito di cui alla comunicazione di riliquidazione del 21/09/2023 e delle eventuali ulteriori somme che l' - in relazione al CP_1 secondo indebito dovesse nel frattempo ripetere in corso di causa a mezzo trattenute mensili che ci si riserva di documentare …” il tutto con vittorie si spese e competenze.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, eccepiva la CP_1 decadenza annuale e chiedeva il rigetto. Precisava l' che la prestazione di invalidità CP_1 civile, di cui è titolare il ricorrente è una prestazione assistenziale collegata al reddito e pertanto la stessa viene corrisposta nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. L'articolo 13, comma 6, lettera
C, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. n. 122/2010, pone, in capo al pensionato che percepisce una prestazione collegata al reddito, l'obbligo di comunicare i redditi all'amministrazione finanziaria o all'Istituto. L'indebito si era generato quindi per cumulo della prestazione assistenziale e previdenziale che aveva condotto alla riduzione di quella assistenziale.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'udienza odierna la causa matura per la decisione viene decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti della motivazione che segue.
Vanno disattese le tesi dell' dell'intervenuta decadenza del diritto 47 del d.p.r. CP_1
30/4/70 n. 639, così come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 103/91, e dell'art. 38, comma 1, lett. d) l111/2011, ovvero dell'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
Nella specie, la natura dell'azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna CP_ prestazione a carico dell' non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo. Venendo al merito occorre precisare che siamo nell'ambito dell' indebito assistenziale ( rideterminazione della prestazione assistenziale) in relazione al quale la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che si tratta di materia non soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c. avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Ha quindi elaborato ( cass. Civ. 1446/2008) il seguente condiviso principio "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In effetti, la Corte Costituzionale con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, in riferimento proprio all'indebito assistenziale ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ed ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la Corte di cassazione ha affermato con
Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Per quanto qui rileva, deve invero trovare applicazione la normativa in materia di accertamenti sulle condizioni reddituali dalle quali dipende la fruizione di alcune prestazioni, quali appunto quelle assistenziali legate all'invalidità, la cui fruizione è subordinata, tra l'altro, al possesso di redditi non superiori ai limiti fissati dalla legge.
Invero, l'art. 35, comma 8, del d.l. 30.12.2008, n. 207, conv. in l. . 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso
(art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita:“10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Il legislatore ha quindi assimilato, quanto alla disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali, le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali. Il richiamato art. 13 della legge
30.12.1991, n. 412, dispone, al comma 2: “L' procede annualmente alla verifica delle CP_1 situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La nuova disciplina di cui all'art. 35, comma 10-bis, del d.l. n.
207/2008 (introdotto, come detto, dal d.l. n. 78/2010) è sostitutiva di quella precedente di cui ai commi 11-13 dello stesso art. 35 d.l. n 207/2008 che prevedevano un obbligo generalizzato di presentare comunicazione all'Istituto di previdenza relativa ai redditi entro il 30 giugno di ciascun anno, con conseguenti misure sanzionatorie in caso di omissioni.
Essa rimette agli enti previdenziali la scelta dei tempi e delle modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte di chi non effettui la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate, e stabilisce una misura sanzionatoria più stringente rispetto al passato a carico di coloro che, pur preavvertiti, omettano di comunicare la situazione reddituale.
Laddove, invece, i percettori della prestazioni presentino la dichiarazione dei redditi, non è necessaria alcuna specifica comunicazione all' il quale ha piena facoltà di accedere ai CP_1 dati raccolti dall'Agenzia delle Entrate ed è quindi in grado di compiere le verifiche non appena le dichiarazioni siano state presentate. Inoltre , nella circolare dell' n. 47 del CP_1
16.3.2018 si legge: «Per i “redditi conosciuti indirettamente”, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'Amministrazione pubblica che detiene informazioni, o comunque disponibili nel Casellario centrale delle pensioni, rilevanti ai fini del diritto o della misura di un trattamento pensionistico a carico dell' , il giorno CP_1 in cui l' medesimo ne ha avuto conoscenza coincide con la data di acquisizione CP_1 dell'informazione in argomento. Ne consegue che, qualunque sia l'anno a cui l'indebito pensionistico si riferisca, il recupero sulla prestazione deve essere effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è stata acquisita l'informazione rilevante ai fini del diritto o della misura del trattamento a carico dell' ». Inoltre il D.L. 78 del 2010, art. 13, convertito CP_1 con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, CP_1 dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
Le modalità ed i termini entro cui effettuare la dichiarazione, a prescindere da invito espresso dell' , sono state stabilite con la circolare n. 195 del 30.11.2015 con la quale CP_1 si è precisato che sono tenuti alla periodica dichiarazione reddituale, tra gli altri, coloro che non presentano dichiarazione fiscale o che percepiscono redditi rilevanti ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali ma non inclusi nella dichiarazione al fisco.
Venendo quindi all'oggetto del giudizio si osserva che il provvedimento di recupero CP_ dell' è stato generato dalla riliquidazione delle prestazioni erogate alla ricorrente
(prestazione di invalidità e pensione di reversibilità) la dizione utilizzata è appunto :
Titolarità di altra pensione. Tale motivazione si palesa del tutto generica e inidonea a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'operato dell' a CP_1 fondamento dell'azione di recupero. Osserva la S.C. “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).” Nella richiesta inviata alla ricorrente non vi sono elencate le ragioni reddituali che sottendono al provvedimento di recupero. I
I redditi, quindi, asseritamente ostativi, secondo l' , attengono all'anno 2023 e CP_1 riguarderebbero la pensione superstiti di cui è divenuta titolare dal 01.04.2023.
Occorre stabilire quindi se per la mancata comunicazione sia o meno ripetibile l'indebito e se sia ravvisabile un comportamento doloso in capo alla ricorrente per non aver comunicato i redditi percepiti.
Orbene nel caso de quo i redditi percepiti dalla ricorrente erano conoscibili dall' in CP_1 quanto trattasi di pensioni dallo stesso erogate ( cfr. documentazione agli atti) con controllo telematico dei requisiti reddituali allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito secondo la normativa vigente e le circolari sopra richiamate.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha CP_1
l'onere di conoscere : redditi che in relazione al 2023 non risultano nemmeno superiori ai limiti di legge ( come da documentazione agli atti). Ci troviamo nell'ipotesi in cui l'amministrazione conosce ed è in grado di conoscere esercitando i controlli previsti i redditi percepiti dal pensionato che sono tra l'altro dallo stesso istituto erogati. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile. Infine va osservato come ha precisato la S.C. che allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Sicuramente non è comunque configurabile il dolo nella condotta della ricorrente che legittimamente ha fatto affidamento nell'erogazione di prestazioni di cui aveva sempre goduto.
Non va taciuto poi l'errore che lo stesso riconosce ovvero di aver rideterminato CP_1
l'indebito da gennaio 2023 a marzo 2023 allorquando la ricorrente non aveva ancora percepito la pensione superstiti riconosciuta dall'aprile 2023, anche se agli atti non risulta un effettivo annullamento.
Considerando quindi che la richiesta di restituzione per l'anno 2023 è avvenuta in due momenti settembre 2023 e settembre 2024, pur avendo, come detto ,l' la possibilità di CP_1 effettuare i controlli perché trattasi di redditi conosciuti, la restituzione non si configura ed il ricorrente ha percepito legittimamente le prestazioni assistenziali e previdenziali per cui l'indebito da annullare è di €.5368,09 e vanno restituite le somme pari ad €.934,00 trattenute.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate considerando l'attività svolta e il valore del giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa
AD Di EN definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente:
a)Dichiara l'insussistenza ed illegittimità degli indebiti di cui alle note del 21.09.2023 per un ammontare di €.934,00 e del 30.09.2023 per un ammontare di €. 5368,09 e condanna l' alla restituzione degli importi indebitamente trattenuti di €.934,00 di cui alla nota CP_1 del 21.09.2023 oltre interessi legali ex art. 429 cpc fino al soddisfo;
b)condanna l' al pagamento delle competenze, che liquida in €. 1600,00 oltre spese CP_1 generali, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore avv. Raffaele
IC
Napoli addì 03.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa AD Di EN