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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Emerico Amari, 140, presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO AGLAIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Principe di Villafranca, 99, presso lo studio dell'Avv. LEONE CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza del 12/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizio- ne dei coniugi ex art. 473 bis 21 c.p.c. nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 17/03/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro co- munione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vi- tae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazio- ne consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 17-18/03/2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamen- to di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE, in data 28/12/2002, da , nata a Parte_1
LE in data 28/12/1973 e da nato a LE in [...] Controparte_1
14/03/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie
A, dell'anno 2002; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Uffi- ciale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 no- vembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Emerico Amari, 140, presso lo studio dell'Avv. DI GREGORIO AGLAIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, via Principe di Villafranca, 99, presso lo studio dell'Avv. LEONE CHIARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza del 12/12/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizio- ne dei coniugi ex art. 473 bis 21 c.p.c. nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 17/03/2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro co- munione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vi- tae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazio- ne consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 17-18/03/2022.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al Giudice delegato per l'espletamen- to di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art.279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in LE, in data 28/12/2002, da , nata a Parte_1
LE in data 28/12/1973 e da nato a LE in [...] Controparte_1
14/03/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie
A, dell'anno 2002; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Uffi- ciale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 no- vembre 2000 n. 369; dispone per la prosecuzione come da ordinanza del giudice delegato;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.