TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 829/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 829/2017 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Foschea ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Caltagirone (CT), Viale Principe Umberto n. 49, giusta procura in atti;
-APPELLANTI- contro
, in persona del Prefetto pro Controparte_1
tempore,
-APPELLATO CONTUMACE-
***
Con atto di citazione in appello depositato il 23.06.2017, e Parte_1 Parte_2
– rispettivamente proprietario del motociclo T Max 500 tg BJ63783 e
[...]
conducente/trasgressore – hanno proposto appello avverso la sentenza n. 363/2016, pubblicata il 16.12.2016, emessa dal Giudice di Pace di Caltagirone, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dagli appellanti avverso il verbale di contestazione n.
pagina 1 di 6 723844622 elevato dai Carabinieri della Compagnia di Caltagirone in data 20.07.2016 per violazione dell'art. 116, commi XV e XVII, e dell'art. 171 commi I, II e III del Codice della Strada con applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.
Nel giudizio di primo grado, con separati ricorsi iscritti al n. 773/2016 R.G. e n. 774/2016
R.G., riuniti nel corso del giudizio, gli appellanti avevano contestato la legittimità del verbale di contestazione sopra indicato e avevano chiesto l'annullamento del verbale e delle sanzioni irrogate, per non avere il giudice di prime cure statuito in ordine all'esclusione della responsabilità e all'applicabilità dell'esimente dello stato di necessità ex art. 54, comma I, c.p. e dell'art. 4, comma I, della legge n. 689/81.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato le difese avversarie e Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione, depositando la documentazione a supporto.
Il Giudice di Pace, come anticipato, con sentenza n. 363/16 ha rigetto l'opposizione proposta, confermando le sanzioni irrogate.
Nel presente giudizio, a motivo dell'impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per: 1) mancata ammissione da parte del giudice di prime cure dei mezzi istruttori formulati in primo grado;
2) omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non essere stata ritenuta sussistente l'esimente dello stato di necessità invocato dal trasgressore, 3) deferimento del giuramento decisorio ex art 233
c.p.c., rilevando l'inapplicabilità dell'art. 116, comma XV, del Codice della Strada, con conseguente derubricazione nella fattispecie di cui comma XV bis del medesimo articolo.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, parte appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 363/2016 del Giudice di Pace di Caltagirone per i motivi sopra esposti;
accogliere quanto richiesto con i motivi di appello, e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado e di ogni atto allo stesso connesso, con conseguente accoglimento dell'opposizione; in subordine derubricare dell'art. 116 co. 15 bis del c.d.s., che punisce coloro che non hanno mai conseguito la patente di guida, e applicare la sanzione prevista dal medesimo articolo al comma 15 bis, con la conseguente applicazione della sanzione minima prevista. Spese e compensi di causa”.
pagina 2 di 6 Seppur citata, la non si è costituita e, quindi, all'udienza del Controparte_1
26.09.2018 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 14.10.2018, emessa dal precedente giudice titolare, veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarato inammissibile il deferimento del giuramento decisorio e ammessa la prova testimoniale chiesta dagli appellanti.
Istruita la causa documentalmente e a mezzo di prova orale, all'udienza del 28.11.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
In via preliminare rispetto ad ogni altra questione, va rilevata l'inammissibilità del presente appello in quanto tardivo.
Va in primo luogo osservato che, nel caso de quo trova piena applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 150/2011, in quanto il ricorso di primo grado è stato depositato in data
17.09.2016, quindi, nella piena vigenza di tale normativa, svolto secondo le forme del rito del lavoro e ritualmente introdotto con ricorso.
La normativa in questione ha abrogato la legge n. 689/1981, art. 22, commi II-VII, art. 22 bis e 23, con la quale in precedenza trovava applicazione il rito ordinario, mentre “il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da opporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima” (Cass. Civ. Sez.
VI-II, ord. n. 21156/2021; Cass. Civ. Sez. VIII, ord. n. 13736/2018; Cass. Civ. Sez. VI –
III, n. 25061/2015; Cass. SS. UU. n. 2907/2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma V, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. n.
19298/2017) a prescindere dall'avvenuto mutamento del rito (Cass. Civ., S.U., 12 gennaio
2022, n. 758).
pagina 3 di 6 Rispetto a quanto precedentemente previsto dall'art. 23 della legge n. 689/1981 - secondo il quale “nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del
2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.” (Cass. Sez. L. ord. n.
24587/2018) - gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di cui alla legge 689/1981 e quelli aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada sono sottoposti al rito del lavoro, ove non diversamente previsto (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 5197/2023).
Ne consegue, che l'atto introduttivo del presente giudizio avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso, ai sensi dell'art. 433 c.p.c.
Date le superiori precisazioni, trova applicazione anche il principio di origine giurisprudenziale secondo cui “quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui
è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 19754/2024; Cass. Civ. Sez. VI-
II, ord. n. 21153/2021; Cass. Civ. Cass. Civ. Sez. VI-II, n. 1020/2017; Cass. Civ. Sez. VI-
III, n. 25061/2015), non trovando, appunto, alcuna deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stata irritualmente proposto con citazione, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ex art. 156, comma III, c.p.c. non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass. Civ. Se. Lav. n. 14401/2015).
Dunque, “la conversione ai sensi dell'art. 156 c.c. di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che, in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva
pagina 4 di 6 notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento in cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale), viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto” (Cass. Civ. Sez. I, n. 14049/2015)
Nel caso di specie, non è possibile alcuna sanatoria posto che la sentenza impugnata è stata depositata e pubblicata in data 16.12.2016, mai notificata – e quindi trova applicazione, ai fini dell'impugnazione, il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, decorso il quale il provvedimento giurisdizionale si cristallizza assumendo la forma del giudicato formale e sostanziale – e che, pur avendo gli appellanti notificato l'atto di citazione in data 15.06.2017, hanno tuttavia depositato l'atto in questione il 23.06.2017, quindi oltre il termine ultimo per l'introduzione del giudizio di gravame (16.06.2017).
Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, al caso di specie non può essere invocato l'errore scusabile, che nella specie consiste nella individuazione della modalità di proposizione dell'impugnazione e non già nella determinazione del dies a quo.
Sul punto, va rilevato che parte appellante conosceva perfettamente la data di deposito e pubblicazione della sentenza, non solo tramite la lettura del dispositivo e della motivazione avvenuta all'udienza del 16.12.2016, ma anche tramite apposita comunicazione della stessa alle parti operata da parte della cancelleria del Giudice di
Pace, in maniera tale da consentire alla parte interessata di proporre tempestivamente il gravame (Cass. Civ. Sez. I, n. 14049/2015).
L'appello, pertanto, è inammissibile in quanto tardivo.
Da ultimo, è opportuno altresì precisare che “la trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge, non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduce e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22683/2018; Cass. Civ. Sez. VI -I, ord. n. 23682/2017).
pagina 5 di 6 Nella specie, non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto parte appellante sin dall'atto introduttivo del presente giudizio ha approntato compiutamente le proprie difese in ordine all'impugnata sentenza, formulando richieste istruttorie indicate in atti;
è stata esperita attività istruttoria (prova testimoniale) nei limiti di cui all'ordinanza del 14.10.2018 e, da ultimo, è stato concesso il termine per il deposito di comparsa conclusionale. Dunque, il diritto di difesa è stato ampiamente esercitato in ogni fase del presente giudizio.
In conclusione, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite rimangono a carico della parte anticipataria in ragione dell'inammissibilità dell'appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma I quater, D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Caltagirone, il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 6 di 6