Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00738/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ferruccio Puzzello ed Elena Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi n. -OMISSIS- del 10.10.2023 con cui il Comune di -OMISSIS-ha ordinato ai ricorrenti, quali odierni proprietari, di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive consistenti in un “ampliamento di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in loc.tà -OMISSIS-nell’isola di -OMISSIS- e riportato in catasto alla particella n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-sez. -OMISSIS-” nonché ha disposto, in caso di mancata ottemperanza, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4, del DPR 380/01 nella misura massima di € 20.000,00;
- della comunicazione prot. -OMISSIS- del 19.11.2004 nonché dell’atto di rigetto prot. -OMISSIS- del 12.6.2007, provvedimenti non conosciuti entrambi richiamati nell’ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. IE TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 14 marzo 2024 e depositato il 4 aprile 2024, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidandolo ai seguenti motivi.
1. Violazione e mancata applicazione degli articoli 7, 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241; mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione del principio del giusto procedimento. L’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, quest’ultimi conosciuti dai ricorrenti (eredi della persona che aveva presentato la domanda di condono nel 1986, deceduta nel 2013) soltanto con l’ordinanza impugnata in questa sede, sarebbero illegittimi perché non sarebbe stata data loro comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione che avrebbe potuto condurre ad un diverso contenuto dell’ordinanza di demolizione conclusiva del procedimento, avendo l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata partecipazione del privato al procedimento precluso ai ricorrenti di presentare le proprie deduzioni e osservazioni, astrattamente idonee a condurre l’Amministrazione ad adottare un provvedimento, anche solo parzialmente, diverso.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), della L.R. siciliana n. 78 del 1976, dell’art. 23 della L.R. siciliana n. 37 del 1985; interpretazione costituzionalmente orientata e/o illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della L.R. siciliana n. 15 del 1991 e, in subordine, l’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985; erroneità dei presupposti; violazioni edilizie suscettibili di sanatoria; violazione dell’art. 3, 24, 97, 113 e 117 della Carta Costituzionale. L’abuso oggi sanzionato sarebbe stato realizzato nel 1981 dal dante causa degli odierni ricorrenti; il vincolo di inedificabilità assoluta, dapprima sorto come ordine rivolto solo ai comuni nella predisposizione degli strumenti urbanistici, nel 1991 sarebbe stato esteso, in tesi retroattivamente, ai privati, ciò che vizierebbe gli atti impugnati, stante la sanabilità degli interventi oggetto di domanda di condono.
3. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di motivazione. Sussisterebbe difetto di motivazione, atteso che dal tempo intercorso tra la conoscenza dell’illecito (1986) e il provvedimento sanzionatorio (2023) discenderebbe un obbligo di motivazione rafforzato in capo all’Amministrazione circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla sanzione demolitoria diverso ed ulteriore rispetto a quello del mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell’ingiunzione a demolire.
Il Comune intimato non si è costituito.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) , cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati…» .
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente – si tratta di opere che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al DL 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); si legge al riguardo in ricorso che «...nel 1981, sono stati eseguiti modesti ampliamenti per i quali il defunto padre dei ricorrenti ha presentato apposita istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 13 della L. n. 47/1985, assunta al protocollo n. 20168 del 29.9.1986...» (ricorso, pag. 2).
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come sopra individuati.
L’atto impugnato, in ordine alla sanabilità delle opere, resiste quindi ai vizi ascrittigli, non essendo necessario esaminare le ulteriori censure al riguardo, perché – per quanto esposto – il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, ed essendo la giurisprudenza concorde nel ritenere che non si configuri alcun legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive anche a fronte di un lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono (su tale ultimo punto, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia, Sez. IV, 11 giugno 2025, n. 1872).
Non essendosi costituito il Comune intimato, non occorre statuire sulle spese.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) nulla per le spese di lite; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE TO, Presidente FF, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.