CASS
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2025, n. 12249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12249 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: NO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL LI in ordine alla contravvenzione ex art. 116, comma 15, cod. strada (commessa il 30.1.2019), perché estinta per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo (in 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12249 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/01/2025 sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., osservando che nella specie trova applicazione la normativa dettata dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), trattandosi di fatto commesso nel periodo di vigenza di detta legge (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019); con la conseguenza che il reato non è ancora prescritto. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Come si evince dall'informazione provvisoria n. 19 resa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27.11.2021, ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019. Ne consegue che il reato per cui si procede ricade nell'applicazione della c.d. legge Orlando, in base alla quale si deve computare la sospensione Ejj del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 2, cod. pen. rispetto alla data di commissione del 30.1.2019, per cui erroneamente la Corte di appello ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato alla data di emissione della sentenza impugnata. 5. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari, per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 gennaio 2025 Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL LI in ordine alla contravvenzione ex art. 116, comma 15, cod. strada (commessa il 30.1.2019), perché estinta per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo (in 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 12249 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/01/2025 sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., osservando che nella specie trova applicazione la normativa dettata dalla legge n. 103/2017 (c.d. legge Orlando), trattandosi di fatto commesso nel periodo di vigenza di detta legge (dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019); con la conseguenza che il reato non è ancora prescritto. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Come si evince dall'informazione provvisoria n. 19 resa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27.11.2021, ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019. Ne consegue che il reato per cui si procede ricade nell'applicazione della c.d. legge Orlando, in base alla quale si deve computare la sospensione Ejj del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 2, cod. pen. rispetto alla data di commissione del 30.1.2019, per cui erroneamente la Corte di appello ha dichiarato l'intervenuta estinzione del reato alla data di emissione della sentenza impugnata. 5. Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari, per l'ulteriore corso. Così deciso il 28 gennaio 2025 Presidente