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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6172 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 24/03/2025, tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e termine per note scritte sino alle ore 23.59, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 10828 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: , cittadina italiana, residente in [...]
Mirabello n. 23, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Chisimaio n. 29, presso lo studio dell'Avvocato Tamara Barracca (C.F.: ), C.F._2
P.E.C. , fax n. 0686217003, che la Email_1 rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133 , 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
, nato il [...], in [...], (C.F. CP_1
), residente in [...], alla VIA SILLA N.
2 - Lettera: A - C.F._3
Interno: 4
- RESISTENTE CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 2
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 – 127 ter c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigoredella legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. La ricorrente, IG.ra ha citato in giudizio ha evocato in Parte_1 ius, innanzi al Tribunale di Roma, la resistente, IG. , al fine di CP_1 dichiarare risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice, sig. , C.F. , nato a [...], il 1 CP_1 C.F._3 gennaio 1964, ed ivi residente in [...] - Lettera: A - Interno: 4, al rilascio, in favore della sig.ra dell'immobile situato in Roma, Parte_1
Via Germanico n. 95, piano 5, int. 21A;
2) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del
1978 , nel più breve termine;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata la nullità della notifica, instauratosi correttamente il contraddittorio, nessuno è comparso nè si è costituito in giudizio per la convenuta nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
All'udienza del 24.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p..c
III. La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di locazione va rigettata.
La ricorrente ha premesso e dedotto:
-che la sig.ra è piena proprietaria dell'immobile situato in Parte_1
2 3
Roma, via Germanico, n. 96, piano 5, scala prima, foglio 404, part. 49, sub 607, categoria A/2, int. 21A;
- che l'esponente concedeva in locazione l'immobile di cui sopra, nella sua qualità di nuda proprietaria, congiuntamente al padre, sig. Persona_1
(deceduto in data 8 marzo 2022), con contratto ad uso abitativo, stipulato il 6 ottobre 2020 e registrato in data 22/10/2020, presso l'Ufficio del Registro di Roma
2, al n. 11498, serie 3T, ai signori e;
CP_1 Persona_2
- che in data 30 aprile 2021, con scrittura integrativa del contratto di cui sopra, le parti concordavano il recesso dal contratto, così sottoscritto, limitatamente al sig. ; Persona_2
- che in pari data, il 30 aprile 2021, il sig. , diveniva l'unico CP_1 intestatario del contratto, assumendo, contestualmente, tutte le obbligazioni contrattuali e concordando, altresì, il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, pari a dodici mensilità del canone locatizio, da consegnare entro 60 giorni dalla sottoscrizione di tale scrittura, con clausola risolutiva espressa nel caso di mancata consegna della polizza fideiussoria;
- che nonostante ripetuti solleciti il sig. non adempiva a quanto CP_1 concordato, né consegnava alcuna polizza fideiussoria alla signora
[...]
né al padre Parte_1 Persona_1
- che tale circostanza costituisce grave inadempimento ex art. 2 della scrittura integrativa del contratto di locazione sottoscritta in data 30 aprile 2021;
- che l'inadempimento menzionato è tale da comportare la risoluzione del contratto;
- che è stato preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale negativo allegato, del 15 marzo 2024. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o
3 4
dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio la sig.ra è indicata quale locatrice Parte_1 dell'immobile sito in Roma alla Via Germanico n. 95, piano 5, int. 21A. In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma scritta, nella data non contestata del 6.10.2020.
Di contro non è stata fornita prova della allegata registrazione del contratto nella data del 22/10/2020 presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente né della scrittura privata integrativa 30 aprile 2021 in cui è contenuto l'obbligo di prestare la fideiussione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione. Di quest'ultima nemmeno è allegata l'avvenuta registrazione.
Non è stata, inoltre, documentata alcuna previa comunicazione – costituente atto unilaterale recettizio - rivolta alla parte conduttrice di volersi avvalere della risoluzione di diritto, secondo quanto prescritto all'art. 1456 c.c..
La risoluzione ex art. 1456 non si verifica, infatti, per il fatto del semplice inadempimento di un contraente;
occorre anche una dichiarazione in questo senso da parte dell'altro contraente che esso intende avvalersi, e che si avvale, del potere
4 5
di risoluzione del contratto. Non è prescritto alcun termine di decadenza entro il quale la dichiarazione deve essere fatta al debitore inadempiente.
Tale dichiarazione unilaterale recettizia, quindi, assume la struttura di un negozio giuridico unilaterale, con funzione costitutiva, in quanto la legge ricollega, al momento in cui essa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), direttamente la risoluzione del contratto.
Sino a detto momento quella dichiarazione è revocabile purché la revoca giunga a conoscenza del destinatario prima della dichiarazione di risoluzione (arg. Ex art. 1328 c.c.) e sino a quel momento è ammissibile l'adempimento da parte del debitore.
Siffatte considerazioni assorbono ogni questione in ordine alla validità della pattuizione di cui all'art. 2 della scrittura privata rispetto all'art. 13 della legge n.431 del 1998.
IV. Nulla sulle spese stante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
1)rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
2) spese irripetibili.
Roma, così deciso all'esito dell'udienza con trattazione scritta del
24.3.2025 Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora
Febbraro, nell'udienza del 24/03/2025, tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e termine per note scritte sino alle ore 23.59, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 10828 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: , cittadina italiana, residente in [...]
Mirabello n. 23, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Chisimaio n. 29, presso lo studio dell'Avvocato Tamara Barracca (C.F.: ), C.F._2
P.E.C. , fax n. 0686217003, che la Email_1 rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133 , 134 e 176 c.p.c., le comunicazioni di rito presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
, nato il [...], in [...], (C.F. CP_1
), residente in [...], alla VIA SILLA N.
2 - Lettera: A - C.F._3
Interno: 4
- RESISTENTE CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 – 127 ter c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigoredella legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. La ricorrente, IG.ra ha citato in giudizio ha evocato in Parte_1 ius, innanzi al Tribunale di Roma, la resistente, IG. , al fine di CP_1 dichiarare risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice, sig. , C.F. , nato a [...], il 1 CP_1 C.F._3 gennaio 1964, ed ivi residente in [...] - Lettera: A - Interno: 4, al rilascio, in favore della sig.ra dell'immobile situato in Roma, Parte_1
Via Germanico n. 95, piano 5, int. 21A;
2) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del
1978 , nel più breve termine;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarata la nullità della notifica, instauratosi correttamente il contraddittorio, nessuno è comparso nè si è costituito in giudizio per la convenuta nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
All'udienza del 24.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p..c
III. La domanda di accertamento della risoluzione del contratto di locazione va rigettata.
La ricorrente ha premesso e dedotto:
-che la sig.ra è piena proprietaria dell'immobile situato in Parte_1
2 3
Roma, via Germanico, n. 96, piano 5, scala prima, foglio 404, part. 49, sub 607, categoria A/2, int. 21A;
- che l'esponente concedeva in locazione l'immobile di cui sopra, nella sua qualità di nuda proprietaria, congiuntamente al padre, sig. Persona_1
(deceduto in data 8 marzo 2022), con contratto ad uso abitativo, stipulato il 6 ottobre 2020 e registrato in data 22/10/2020, presso l'Ufficio del Registro di Roma
2, al n. 11498, serie 3T, ai signori e;
CP_1 Persona_2
- che in data 30 aprile 2021, con scrittura integrativa del contratto di cui sopra, le parti concordavano il recesso dal contratto, così sottoscritto, limitatamente al sig. ; Persona_2
- che in pari data, il 30 aprile 2021, il sig. , diveniva l'unico CP_1 intestatario del contratto, assumendo, contestualmente, tutte le obbligazioni contrattuali e concordando, altresì, il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, pari a dodici mensilità del canone locatizio, da consegnare entro 60 giorni dalla sottoscrizione di tale scrittura, con clausola risolutiva espressa nel caso di mancata consegna della polizza fideiussoria;
- che nonostante ripetuti solleciti il sig. non adempiva a quanto CP_1 concordato, né consegnava alcuna polizza fideiussoria alla signora
[...]
né al padre Parte_1 Persona_1
- che tale circostanza costituisce grave inadempimento ex art. 2 della scrittura integrativa del contratto di locazione sottoscritta in data 30 aprile 2021;
- che l'inadempimento menzionato è tale da comportare la risoluzione del contratto;
- che è stato preventivamente esperito senza esito il procedimento di mediazione, come risulta dal verbale negativo allegato, del 15 marzo 2024. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o
3 4
dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio la sig.ra è indicata quale locatrice Parte_1 dell'immobile sito in Roma alla Via Germanico n. 95, piano 5, int. 21A. In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in forma scritta, nella data non contestata del 6.10.2020.
Di contro non è stata fornita prova della allegata registrazione del contratto nella data del 22/10/2020 presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente né della scrittura privata integrativa 30 aprile 2021 in cui è contenuto l'obbligo di prestare la fideiussione entro sessanta giorni dalla sottoscrizione. Di quest'ultima nemmeno è allegata l'avvenuta registrazione.
Non è stata, inoltre, documentata alcuna previa comunicazione – costituente atto unilaterale recettizio - rivolta alla parte conduttrice di volersi avvalere della risoluzione di diritto, secondo quanto prescritto all'art. 1456 c.c..
La risoluzione ex art. 1456 non si verifica, infatti, per il fatto del semplice inadempimento di un contraente;
occorre anche una dichiarazione in questo senso da parte dell'altro contraente che esso intende avvalersi, e che si avvale, del potere
4 5
di risoluzione del contratto. Non è prescritto alcun termine di decadenza entro il quale la dichiarazione deve essere fatta al debitore inadempiente.
Tale dichiarazione unilaterale recettizia, quindi, assume la struttura di un negozio giuridico unilaterale, con funzione costitutiva, in quanto la legge ricollega, al momento in cui essa perviene a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), direttamente la risoluzione del contratto.
Sino a detto momento quella dichiarazione è revocabile purché la revoca giunga a conoscenza del destinatario prima della dichiarazione di risoluzione (arg. Ex art. 1328 c.c.) e sino a quel momento è ammissibile l'adempimento da parte del debitore.
Siffatte considerazioni assorbono ogni questione in ordine alla validità della pattuizione di cui all'art. 2 della scrittura privata rispetto all'art. 13 della legge n.431 del 1998.
IV. Nulla sulle spese stante la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
1)rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in motivazione;
2) spese irripetibili.
Roma, così deciso all'esito dell'udienza con trattazione scritta del
24.3.2025 Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro
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