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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 17 dicembre 2025, alle ore 10:24, davanti al giudice dott.ssa LA RO,
chiamato il processo iscritto al n. 10053/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Eduardo Cammilleri per l'attrice, l'avv. Daniela Braga, in sostituzione dell'avv. Lombardo per il convenuto e l'avv. CP_1
ER FI per la compagnia terza chiamata.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, alle rispettive note conclusive.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA RO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10053/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
presente giudizio in Terrasini (PA) Via Palermo n. 30, presso lo studio dell'avv. Eduardo Cammilleri,
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ai fini del presente giudizio in Partinico (PA), via Roma n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Lombardo, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO E
P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Biagio Petrocelli n. 12/18, presso lo studio dell'avv. ER
FI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in Notaio
[...]
di Milano del 06.07.2011 n. rep. 28321 e n.racc.8245 depositata telematicamente in allegato Per_1
alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_1
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da contro il Parte_2 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021;
2) condanna al pagamento in favore del e della terza Parte_2 Controparte_2
chiamata delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € Controparte_3
3.000,00 ciascuno, a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di;
Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_2
questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 2 settembre 2019, per un totale pari a € 17.300,00.
A tal fine, l'attrice deduceva che:
- in tale data, alle ore 18:00 circa, stava percorrendo via XXIV Giugno/Via
Vittorio Emanuele zona Trappeto (PA) e, mentre si accingeva a scendere l'ultimo gradino, non si era accorta che lo stesso si presentava danneggiato e, pertanto, aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e provocandosi dei danni fisici;
- subito dopo, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale
Civico di Partinico, dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e
gomito sx”;
- il sinistro era stato istruito per conto del convenuto dalla CP_1 [...]
che, effettuate le verifiche del caso e la relativa visita medica, non Controparte_3
accoglieva la richiesta di risarcimento con la motivazione che “dagli accertamenti effettuati
emerge che l'evento si è verificato con modalità diverse da come dichiarato in sede di richiesta”;
- anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo, non avendovi la suddetta compagnia dato seguito.
Il , costituitosi, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, Controparte_2
in quanto l'invito alla stipula della negoziazione assistita, costituente condizione di procedibilità ex
D.L. n. 132/2014, era stato inoltrato esclusivamente alla Controparte_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la riconducibilità
causale del fatto al bene oggetto di custodia), che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato la dovuta attenzione.
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_3
al fine di essere tenuto indenne in virtù del rapporto assicurativo con la stessa intercorrente all'epoca del fatto.
La chiamata in giudizio, si costituiva deducendo l'inoperatività della Controparte_3
polizza per mancanza di prova del fatto che l'incidente era avvenuto nel territorio del Comune di
, e negando comunque il diritto al rimborso delle spese legali perché il di era CP_2 CP_1
costituito con professionisti non designati dalla stessa impresa di assicurazione, in violazione dell'art.
3.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale, sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la sussistenza del nesso causale fra l'evento e le lesioni riscontrate), che nel quantum, chiedendone il rigetto.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 17 dicembre 2025, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_2
L'eccezione è fondata.
Ed invero, è pacifico che la controversia in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 1, del D.L. n. 132/2014, secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve
procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non
eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale”.
Ora, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e non rientra né fra le categorie individuate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, che avrebbe escluso – ove espletata – la necessità della negoziazione assistita per i relativi procedimenti, né tra le categorie indicate dall'art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n.
132/2014, che individua specifici procedimenti ai quali la disposizione di cui al comma 1 non si applica per espressa previsione di legge.
È, altresì, pacifico – poiché documentato per tabulas (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione), oltre che non contestato – che l'invito alla stipula della negoziazione assistita è stato inoltrato dall'attrice esclusivamente alla e non anche al , unico soggetto Controparte_3 Controparte_2 contro il quale è stata rivolta la domanda introduttiva del presente giudizio e al quale era stata precedentemente notificata solamente una diffida stragiudiziale (cfr. doc. n. 5 denominato ”lettera
apertura sinistro.pdf” allegato alla citazione).
Tale diffida stragiudiziale, tuttavia, non è sufficiente ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità in esame, essendo necessario a tal fine – sulla base del dato normativo sopra citato –
che la parte rivolga all'altra parte, ovverosia al soggetto contro il quale intende intraprendere l'eventuale successivo giudizio (nel caso di specie il ), un invito alla stipula di Controparte_2
una negoziazione assistita, con le caratteristiche previste dal D.L. n. 132/2014.
Da ciò consegue, in assenza di una prova in tal senso, la improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art.3 D.L. n. 132/2014.
Va comunque evidenziato, con riferimento al merito della domanda, che nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi che, ponendosi in evidente contrasto con la versione dei fatti prospettata dall'attrice, non consentirebbero di ritenere soddisfatto l'onere probatorio a carico della stessa.
Si osserva, in proposito, anzitutto, che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice –
secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Nel caso di specie, la prova dell'evento dannoso e del nesso causale che la sua verificazione al bene di pertinenza altrui non è stata raggiunta.
Ed invero, come si è sopra accennato, la dinamica dei fatti prospettata dall'attrice non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, dalla quale sono invece emersi diversi elementi con essa contrastanti. Secondo quanto dedotto dall'attrice in atto di citazione, infatti, la caduta che avrebbe provocato l'infortunio si sarebbe verificata giorno 2 settembre 2019, intorno alle ore 18:00 circa, mentre percorreva via XXIV Giugno/Via Vittorio Emanuele zona Trappeto (PA) e si accingeva a scendere un gradino, e, a seguito della caduta, subito dopo, sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico, dove le veniva diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e
gomito sx”.
Depongono, tuttavia, in senso contrario sia il contenuto della chiamata al 118, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata, dalla quale emerge chiaramente che il chiamante ha richiesto l'intervento di un'ambulanza presso la propria abitazione, sia il contenuto della scheda della centrale operativa del 118, che attesta l'intervento del 118, alle ore 18:19 dello stesso giorno di verificazione del sinistro, presso il Comune di Montelepre (in cui risiede l'attrice),
all'indirizzo “SP 1”.
Nel corso del processo, poi, sono stati escussi diversi testimoni, in particolare , Testimone_1
marito dell'attrice, il quale, sentito nel corso dell'udienza del 20.06.2024 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata (1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle
ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in Montelepre Contrada Mandra di Mezzo snc P2 e vedevo
cadere dalle scale mia moglie ”; 2. “vero è che chiamavo prontamente un mio amico che lavora Parte_2
presso la Centrale Operativa 118 SUESS per richiedere un'autombulanza per i soccorsi”; 3. “vero è che i
Sanitari intervenivano dopo venti minuti potando mia moglie presso l'ospedale di Partinico ove giungeva alle
19:00 circa”), ha così dichiarato:
“Non confermo il capitolo n. 1 nel senso che mia moglie non è caduta dalle scale della nostra abitazione ma
alle 18:00, se non ricordo male, ci trovavamo a casa. Preciso che mia moglie il giorno 02.09.2019, se non ricordo
male alle 16:00, è caduta in una scalinata a che porta al mare. Mia moglie è caduta sul fianco sinistro, CP_2
l'ho sollevata da terra aiutato da un altro signore presente sul luogo e ce ne siamo andati a casa in quanto mia
moglie non è voluta andare al Pronto Soccorso. Arrivati a casa, mia moglie è svenuta dal dolore ed ho chiamato
al telefono personale di un mio amico che lavora al 118. Ho riferito che mia moglie stava male perché era caduta dalle scale e lui stesso si è attivato per chiamare l'ambulanza. Non ricordo se al mio amico ho detto da quali
scale era caduta mia moglie.
onfermo il capitolo n.
3. Tes_2
A.D.R. Aggiungo che mia moglie ha messo il piede in un gradino che era rotto ed è caduta, io ho visto il
momento in cui la stessa ha messo il piede su quel gradino. Davanti mia moglie c'era qualche persona e la
stessa non portava alcun sacchetto credo solo la sua borsa personale.
A.D.R. Il gradino rotto era alle fine della scalinata che mia moglie stava scendendo. Preciso che mia moglie
subito dopo la caduta ha accusato dolore fortissimo al braccio ed al torace.
A.D.R. Non ricordo se ho rilasciato dichiarazioni ad una assicurazione, ricordo che ho telefonato ad una
assicurazione di cui non ricordo chi ha fornito il recapito né ricordo di quale assicurazione si trattava. Mia
moglie non ha mai avuto altri incidenti prima di questa caduta”.
La suddetta deposizione, nella parte in cui ricostruisce la dinamica del fatto e gli sviluppi immediatamente successivi allo stesso, contrasta tuttavia insanabilmente sia con la descrizione dei fatti contenuta in citazione, nella quale la caduta viene indicata come avvenuta alle ore 18:00
(ovverosia ben due ore dopo l'orario dichiarato dal teste) e seguita dal trasporto dell'attrice presso il P.S. dell'ospedale civico di Partinico, senza il passaggio intermedio rappresentato dal previo raggiungimento della propria abitazione, sia con le dichiarazioni rese da in sede Parte_2
stragiudiziale al perito assicurativo incaricato dalla compagnia terza chiamata, dott.ssa
[...]
, riportate nella relazione a firma del perito, che attesta nella sezione “modalità di Per_2
accadimento”: “riferisce che in data 02.09.20 ore 17:30 circa a scendendo una scalinata in via XXIV CP_2
giugno a causa di un gradino rotto che non vedeva a causa della presenza di altre persone che la precedevano
perdeva l'equilibrio cadendo a terra sull'emisoma sx, lamentando viva dolorabilità al gomito sx venendo
prontamente soccorsa dal marito ivi presente che l'accompagnava in automobile al PS”.
Le incongruenze sopra evidenziate non sono sanate dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi nel corso dell'istruttoria orale.
In particolare: - il teste , escusso nel corso dell'udienza 22.02.2024, ha dichiarato di aver Testimone_3
visto cadere l'attrice in una scalinata del Comune di che stava percorrendo CP_2
anche lui, ma è rimasto estremamente vago ed impreciso – e come tale non appare attendibile, anche alla luce delle emergenze probatorie sin qui illustrate – su una serie di circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica (cfr. verbale di udienza del
22.02.2024, e in particolare le seguenti dichiarazioni: “ricordo che era il 02 settembre ma non
ricordo l'anno né se era un giorno festivo o lavorativo”; “non so specificare se è inciampata”; “non
ricordo se era una giornata piovosa”; “credo che sia caduta nell'ultimo o penultimo scalino ma
non ricordo se si trovava al centro o più spostata a destra”; “non ricordo se il gradino era rotto a
destra o a sinistra”; );
- i testi e , indicati come autisti nella scheda di Testimone_4 Testimone_5
intervento del 118 prodotta dalla compagnia nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, pur non ricordando di avere svolto il relativo intervento, hanno preso visione della scheda e confermato che dalla stessa risulta che l'intervento è stato regolarmente espletato.
A ciò si aggiunga che nel corso del processo era stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli:
1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in Montelepre
Contrada Mandra di Mezzo snc P2 e cadevo dalle scale procurandomi le lesioni per le quali richiedo il
risarcimento”;
2. “vero è che mio marito il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 circa chiamava la Centrale Operativa 118
SUESS per richiedere un'autombulanza”;
3. “vero che i Sanitari del 118 intervenivano dopo venti minuti circa potandomi presso l'ospedale di
Partinico ove giungevo alle ore 19:00 circa”.
L'attrice non si è presentata all'udienza destinata all'espletamento dell'interrogatorio per due volte consecutive (cfr. verbali udienze del 22.02.2024 e del 20.06.2024), la prima volta senza giustificato motivo, la seconda volta adducendo motivi di salute che non risultano giustificati documentalmente.
Tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (come sopra esaminati), induce a ritenere ammessi i fatti dedotti, a norma dell'art. 232,
comma 1, c.p.c. e depone, in definitiva, in senso contrario alla verificazione del sinistro con le modalità di luogo e di tempo assunte dall'attrice in atto di citazione.
Le spese di lite relative tra l'attrice e il convenuto seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.
147/2022, con riferimento al valore della domanda proposta (da € 5.201,00 fino a € 26.000,00),
applicando i parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità
della controversia.
Anche le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico dell'attrice con i medesimi criteri di liquidazione sopra indicati.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il
riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal
convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione
alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia
proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha
chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente
infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 18710/2021; conformi Cass. civ. n.31889/2019 e n.10364/2023).
Nella specie, la domanda di garanzia proposta dal convenuto non risulta CP_1
manifestamente infondata, tenuto conto delle condizioni di polizza.
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo il 17 dicembre 2025. IL GIUDICE
LA RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
All'udienza del 17 dicembre 2025, alle ore 10:24, davanti al giudice dott.ssa LA RO,
chiamato il processo iscritto al n. 10053/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Eduardo Cammilleri per l'attrice, l'avv. Daniela Braga, in sostituzione dell'avv. Lombardo per il convenuto e l'avv. CP_1
ER FI per la compagnia terza chiamata.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, alle rispettive note conclusive.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa LA RO, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10053/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del Parte_1
presente giudizio in Terrasini (PA) Via Palermo n. 30, presso lo studio dell'avv. Eduardo Cammilleri,
dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
, C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ai fini del presente giudizio in Partinico (PA), via Roma n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Lombardo, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO E
P.Iva , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, Via Biagio Petrocelli n. 12/18, presso lo studio dell'avv. ER
FI, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in Notaio
[...]
di Milano del 06.07.2011 n. rep. 28321 e n.racc.8245 depositata telematicamente in allegato Per_1
alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA DAL CONVENUTO CP_1
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da contro il Parte_2 Controparte_2
con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021;
2) condanna al pagamento in favore del e della terza Parte_2 Controparte_2
chiamata delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € Controparte_3
3.000,00 ciascuno, a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) pone definitivamente le spese di ctu a carico di;
Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2021, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_2
questo Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 2 settembre 2019, per un totale pari a € 17.300,00.
A tal fine, l'attrice deduceva che:
- in tale data, alle ore 18:00 circa, stava percorrendo via XXIV Giugno/Via
Vittorio Emanuele zona Trappeto (PA) e, mentre si accingeva a scendere l'ultimo gradino, non si era accorta che lo stesso si presentava danneggiato e, pertanto, aveva perso l'equilibrio cadendo a terra e provocandosi dei danni fisici;
- subito dopo, era stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale
Civico di Partinico, dove le era stato diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e
gomito sx”;
- il sinistro era stato istruito per conto del convenuto dalla CP_1 [...]
che, effettuate le verifiche del caso e la relativa visita medica, non Controparte_3
accoglieva la richiesta di risarcimento con la motivazione che “dagli accertamenti effettuati
emerge che l'evento si è verificato con modalità diverse da come dichiarato in sede di richiesta”;
- anche l'invito alla stipula della negoziazione assistita non aveva avuto esito positivo, non avendovi la suddetta compagnia dato seguito.
Il , costituitosi, preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda, Controparte_2
in quanto l'invito alla stipula della negoziazione assistita, costituente condizione di procedibilità ex
D.L. n. 132/2014, era stato inoltrato esclusivamente alla Controparte_3
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la riconducibilità
causale del fatto al bene oggetto di custodia), che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato la dovuta attenzione.
In ogni caso, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_3
al fine di essere tenuto indenne in virtù del rapporto assicurativo con la stessa intercorrente all'epoca del fatto.
La chiamata in giudizio, si costituiva deducendo l'inoperatività della Controparte_3
polizza per mancanza di prova del fatto che l'incidente era avvenuto nel territorio del Comune di
, e negando comunque il diritto al rimborso delle spese legali perché il di era CP_2 CP_1
costituito con professionisti non designati dalla stessa impresa di assicurazione, in violazione dell'art.
3.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda principale, sia nell'an (contestando la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e, in particolare, la sussistenza del nesso causale fra l'evento e le lesioni riscontrate), che nel quantum, chiedendone il rigetto.
La causa, quindi, all'udienza odierna del 17 dicembre 2025, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti a seguito di discussione orale.
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda,
sollevata dal nella propria comparsa di costituzione e risposta. Controparte_2
L'eccezione è fondata.
Ed invero, è pacifico che la controversia in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 1, del D.L. n. 132/2014, secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve
procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non
eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale”.
Ora, la presente controversia ha ad oggetto il pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro e non rientra né fra le categorie individuate dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione, che avrebbe escluso – ove espletata – la necessità della negoziazione assistita per i relativi procedimenti, né tra le categorie indicate dall'art. 3, comma 3, del medesimo D.L. n.
132/2014, che individua specifici procedimenti ai quali la disposizione di cui al comma 1 non si applica per espressa previsione di legge.
È, altresì, pacifico – poiché documentato per tabulas (cfr. doc. n. 6 allegato alla citazione), oltre che non contestato – che l'invito alla stipula della negoziazione assistita è stato inoltrato dall'attrice esclusivamente alla e non anche al , unico soggetto Controparte_3 Controparte_2 contro il quale è stata rivolta la domanda introduttiva del presente giudizio e al quale era stata precedentemente notificata solamente una diffida stragiudiziale (cfr. doc. n. 5 denominato ”lettera
apertura sinistro.pdf” allegato alla citazione).
Tale diffida stragiudiziale, tuttavia, non è sufficiente ai fini del soddisfacimento della condizione di procedibilità in esame, essendo necessario a tal fine – sulla base del dato normativo sopra citato –
che la parte rivolga all'altra parte, ovverosia al soggetto contro il quale intende intraprendere l'eventuale successivo giudizio (nel caso di specie il ), un invito alla stipula di Controparte_2
una negoziazione assistita, con le caratteristiche previste dal D.L. n. 132/2014.
Da ciò consegue, in assenza di una prova in tal senso, la improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art.3 D.L. n. 132/2014.
Va comunque evidenziato, con riferimento al merito della domanda, che nel corso dell'istruttoria sono emersi diversi elementi che, ponendosi in evidente contrasto con la versione dei fatti prospettata dall'attrice, non consentirebbero di ritenere soddisfatto l'onere probatorio a carico della stessa.
Si osserva, in proposito, anzitutto, che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art. 2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c.
É dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice –
secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade
comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee
create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di
manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo,
avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento
riparatore dell'ente custode..”(in termini Cass. n. 16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017,
11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009,
24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n.
4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento
(cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
Nel caso di specie, la prova dell'evento dannoso e del nesso causale che la sua verificazione al bene di pertinenza altrui non è stata raggiunta.
Ed invero, come si è sopra accennato, la dinamica dei fatti prospettata dall'attrice non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, dalla quale sono invece emersi diversi elementi con essa contrastanti. Secondo quanto dedotto dall'attrice in atto di citazione, infatti, la caduta che avrebbe provocato l'infortunio si sarebbe verificata giorno 2 settembre 2019, intorno alle ore 18:00 circa, mentre percorreva via XXIV Giugno/Via Vittorio Emanuele zona Trappeto (PA) e si accingeva a scendere un gradino, e, a seguito della caduta, subito dopo, sarebbe stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Civico di Partinico, dove le veniva diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx e
gomito sx”.
Depongono, tuttavia, in senso contrario sia il contenuto della chiamata al 118, allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata, dalla quale emerge chiaramente che il chiamante ha richiesto l'intervento di un'ambulanza presso la propria abitazione, sia il contenuto della scheda della centrale operativa del 118, che attesta l'intervento del 118, alle ore 18:19 dello stesso giorno di verificazione del sinistro, presso il Comune di Montelepre (in cui risiede l'attrice),
all'indirizzo “SP 1”.
Nel corso del processo, poi, sono stati escussi diversi testimoni, in particolare , Testimone_1
marito dell'attrice, il quale, sentito nel corso dell'udienza del 20.06.2024 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 della compagnia chiamata (1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle
ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in Montelepre Contrada Mandra di Mezzo snc P2 e vedevo
cadere dalle scale mia moglie ”; 2. “vero è che chiamavo prontamente un mio amico che lavora Parte_2
presso la Centrale Operativa 118 SUESS per richiedere un'autombulanza per i soccorsi”; 3. “vero è che i
Sanitari intervenivano dopo venti minuti potando mia moglie presso l'ospedale di Partinico ove giungeva alle
19:00 circa”), ha così dichiarato:
“Non confermo il capitolo n. 1 nel senso che mia moglie non è caduta dalle scale della nostra abitazione ma
alle 18:00, se non ricordo male, ci trovavamo a casa. Preciso che mia moglie il giorno 02.09.2019, se non ricordo
male alle 16:00, è caduta in una scalinata a che porta al mare. Mia moglie è caduta sul fianco sinistro, CP_2
l'ho sollevata da terra aiutato da un altro signore presente sul luogo e ce ne siamo andati a casa in quanto mia
moglie non è voluta andare al Pronto Soccorso. Arrivati a casa, mia moglie è svenuta dal dolore ed ho chiamato
al telefono personale di un mio amico che lavora al 118. Ho riferito che mia moglie stava male perché era caduta dalle scale e lui stesso si è attivato per chiamare l'ambulanza. Non ricordo se al mio amico ho detto da quali
scale era caduta mia moglie.
onfermo il capitolo n.
3. Tes_2
A.D.R. Aggiungo che mia moglie ha messo il piede in un gradino che era rotto ed è caduta, io ho visto il
momento in cui la stessa ha messo il piede su quel gradino. Davanti mia moglie c'era qualche persona e la
stessa non portava alcun sacchetto credo solo la sua borsa personale.
A.D.R. Il gradino rotto era alle fine della scalinata che mia moglie stava scendendo. Preciso che mia moglie
subito dopo la caduta ha accusato dolore fortissimo al braccio ed al torace.
A.D.R. Non ricordo se ho rilasciato dichiarazioni ad una assicurazione, ricordo che ho telefonato ad una
assicurazione di cui non ricordo chi ha fornito il recapito né ricordo di quale assicurazione si trattava. Mia
moglie non ha mai avuto altri incidenti prima di questa caduta”.
La suddetta deposizione, nella parte in cui ricostruisce la dinamica del fatto e gli sviluppi immediatamente successivi allo stesso, contrasta tuttavia insanabilmente sia con la descrizione dei fatti contenuta in citazione, nella quale la caduta viene indicata come avvenuta alle ore 18:00
(ovverosia ben due ore dopo l'orario dichiarato dal teste) e seguita dal trasporto dell'attrice presso il P.S. dell'ospedale civico di Partinico, senza il passaggio intermedio rappresentato dal previo raggiungimento della propria abitazione, sia con le dichiarazioni rese da in sede Parte_2
stragiudiziale al perito assicurativo incaricato dalla compagnia terza chiamata, dott.ssa
[...]
, riportate nella relazione a firma del perito, che attesta nella sezione “modalità di Per_2
accadimento”: “riferisce che in data 02.09.20 ore 17:30 circa a scendendo una scalinata in via XXIV CP_2
giugno a causa di un gradino rotto che non vedeva a causa della presenza di altre persone che la precedevano
perdeva l'equilibrio cadendo a terra sull'emisoma sx, lamentando viva dolorabilità al gomito sx venendo
prontamente soccorsa dal marito ivi presente che l'accompagnava in automobile al PS”.
Le incongruenze sopra evidenziate non sono sanate dalle deposizioni degli ulteriori testi escussi nel corso dell'istruttoria orale.
In particolare: - il teste , escusso nel corso dell'udienza 22.02.2024, ha dichiarato di aver Testimone_3
visto cadere l'attrice in una scalinata del Comune di che stava percorrendo CP_2
anche lui, ma è rimasto estremamente vago ed impreciso – e come tale non appare attendibile, anche alla luce delle emergenze probatorie sin qui illustrate – su una serie di circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica (cfr. verbale di udienza del
22.02.2024, e in particolare le seguenti dichiarazioni: “ricordo che era il 02 settembre ma non
ricordo l'anno né se era un giorno festivo o lavorativo”; “non so specificare se è inciampata”; “non
ricordo se era una giornata piovosa”; “credo che sia caduta nell'ultimo o penultimo scalino ma
non ricordo se si trovava al centro o più spostata a destra”; “non ricordo se il gradino era rotto a
destra o a sinistra”; );
- i testi e , indicati come autisti nella scheda di Testimone_4 Testimone_5
intervento del 118 prodotta dalla compagnia nella propria memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, pur non ricordando di avere svolto il relativo intervento, hanno preso visione della scheda e confermato che dalla stessa risulta che l'intervento è stato regolarmente espletato.
A ciò si aggiunga che nel corso del processo era stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice sui seguenti capitoli:
1. “vero è che il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 mi trovavo presso la mia abitazione in Montelepre
Contrada Mandra di Mezzo snc P2 e cadevo dalle scale procurandomi le lesioni per le quali richiedo il
risarcimento”;
2. “vero è che mio marito il giorno 02/09/2019 alle ore 18:00 circa chiamava la Centrale Operativa 118
SUESS per richiedere un'autombulanza”;
3. “vero che i Sanitari del 118 intervenivano dopo venti minuti circa potandomi presso l'ospedale di
Partinico ove giungevo alle ore 19:00 circa”.
L'attrice non si è presentata all'udienza destinata all'espletamento dell'interrogatorio per due volte consecutive (cfr. verbali udienze del 22.02.2024 e del 20.06.2024), la prima volta senza giustificato motivo, la seconda volta adducendo motivi di salute che non risultano giustificati documentalmente.
Tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio (come sopra esaminati), induce a ritenere ammessi i fatti dedotti, a norma dell'art. 232,
comma 1, c.p.c. e depone, in definitiva, in senso contrario alla verificazione del sinistro con le modalità di luogo e di tempo assunte dall'attrice in atto di citazione.
Le spese di lite relative tra l'attrice e il convenuto seguono la soccombenza e vengono CP_1
liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.
147/2022, con riferimento al valore della domanda proposta (da € 5.201,00 fino a € 26.000,00),
applicando i parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della semplicità
della controversia.
Anche le spese di lite della terza chiamata vanno poste a carico dell'attrice con i medesimi criteri di liquidazione sopra indicati.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il
riparto delle spese di lite- il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal
convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione
alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia
proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha
chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente
infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 18710/2021; conformi Cass. civ. n.31889/2019 e n.10364/2023).
Nella specie, la domanda di garanzia proposta dal convenuto non risulta CP_1
manifestamente infondata, tenuto conto delle condizioni di polizza.
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo il 17 dicembre 2025. IL GIUDICE
LA RO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
LA RO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.