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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c, ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1960/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
Tortorici in via Garibaldi, 152 cf: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri e
Antonello Monoriti elettivamente domiciliato in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici anno 2019
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 01/06/2022 parte ricorrente adiva il presente Tribunale deducendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta , per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative. Controparte_2
Esponeva che con provvedimento del novembre 2021 gli veniva comunicata la cancellazione delle giornate per l'anno 2019; che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro. Chiedeva quindi riconoscersi il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate, con condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi del CP_1
giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' contestando che le domande oggetto del CP_1
presente procedimento erano già state proposte in via cautelare con ricorso R.G 4408/22, contestando nel merito gli assunti avversari e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto
Presidenziale n. 50/2022.
In data odierna la causa viene decisa.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa all'eccezione di violazione del ne bis in idem sollevata da parte resistente.
Invero, dalle ricerche in cancelleria, infatti, è emerso che le domande oggetto del presente ricorso erano già state presentate nel procedimento R.G. 4408/22 avente ad oggetto il riconoscimento delle giornate lavorative come bracciante agricolo nell'anno 2019 per la ditta e l'annullamento del provvedimento Controparte_2
2 di indebito per disoccupazione agricola, con condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità spettante.
Detto procedimento si è concluso con sentenza n. 1353/2023 pubblicata il 29.06.2023.
La proposizione di più domande comporta, inevitabilmente, un'inammissibile violazione del principio del ne bis in idem, non potendo lo scrivente pronunciarsi nuovamente su una domanda già oggetto di altro provvedimento giurisdizionale di pari grado.
Ancora, il passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata impedisce il riconoscimento di un'ipotesi di litispendenza.
Inoltre, deve anche valutarsi l'efficacia del giudicato esterno nel presente giudizio.
Sul punto, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 26927/2008: “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause […] preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”.
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno, poi, ritenuto che i termini stabiliti quale decadenza ex art. 22 DL 7/70 fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del
1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile
2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto
3 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n.
13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n. 5942 del 2001)
Il carattere sostanziale della decadenza, dunque, impone che una decisione sul merito non può che travolgere anche ogni altro giudizio ancora pendente sulla medesima questione e ciò a prescindere dalla correttezza o dall'eventuale rispetto di detto termine decadenziale.
Deve, infine, darsi atto che non è mai stato dedotto il mancato passaggio in giudicato di detto decisione né la sussistenza di alcun appello.
La domanda è, pertanto, inammissibile.
Sulle spese si osserva quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr.
37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
4 Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex CP_1
DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
Si applica, nel caso di specie e stante la natura della pronuncia nonché l'evoluzione giurisprudenziale sulla materia, la riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del DM.
Da ciò, quindi, deriva che la domanda è inammissibile.
La natura della presente controversia giustifica l'applicazione ex art. 152 disp att c.p.c. dell'esonero di parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 01.06.2022 nei Parte_1 confronti dell' , in personale del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e rigettata ogni altra contraria istanza, così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso sulla base del principio de ne bis in idem;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 446,00 oltre spese generali. CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
5 Patti, 30 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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