TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
, (C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
(C.F. ), Pt_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F.: , C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._15 Parte_16
), (C.F.: ), con il C.F._16 Parte_17 C.F._17 patrocinio dell'avv. GIOVANNA GODDI
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO CP_1 C.F._18
RAFFAELE TUFFU
CONVENUTI
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Controparte_3 C.F._19
GODDI
INTERVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_18 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , hanno
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 convenuto in giudizio e il chiedendo, in via preliminare, la CP_1 Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del ctu emesso dal
Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024; nel merito, la revoca del decreto di liquidazione;
con vittoria di spese in caso di opposizione da parte del consulente.
I ricorrenti hanno dedotto che con decreto del 26.09.2024 notificato in pari data il Giudice del
Lavoro nel procedimento n. R. G. 428/2020 ha liquidato al CTU dott. l'importo di € CP_1
5.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
che la relazione è stata depositata in data 9.3.2023 mentre la domanda di liquidazione è stata depositata il 16.05.2024; che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, D.P.R.
115/2002, la domanda dell'ausiliario è presentata, a pena di decadenza, trascorsi 100 giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari;
che la domanda di liquidazione è stata depositata oltre il termine previsto dalla legge.
Con comparsa depositata il 5.01.2025 si è costituito il quale ha aderito alla CP_1 domanda di parte ricorrente e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 26.02.2025 si è costituita in giudizio che ha aderito Controparte_3 alla domanda di parte ricorrente.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. R.G. 428/2020, all'udienza del
17.6.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda avanzata dai ricorrenti volta ad ottenere la revoca del decreto di liquidazione va accolta. pagina 2 di 4 Come risulta dagli atti del giudizio, in data 9.3.2023 il ctu ha depositato la relazione in risposta ai quesiti formulati dal giudice. In data 19.12.2023 il CTU, convocato dal giudice per rendere i chiarimenti richiesti dalle parti, ha confermato quanto indicato nella relazione. Con istanza depositata il
16.05.2024 il ctu ha chiesto la liquidazione del compenso, liquidato dal giudice con decreto del
26.9.2024, notificato alla parte ricorrente nella stessa data.
L'eccezione relativa alla decadenza per effetto della decorrenza del termine di 100 giorni indicato dall'art. 71 D.P.R. 115/2002 va accolta.
Secondo ciò che dispone l'art. 71, D.P.R., 115/2002, le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute (Cass., n. 22030/2018). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione del D.P.R. 115/2002, comma 2 dell'art. 71, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge (Cass., n.
18797/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di liquidazione dei compensi è stata depositata il 16.05.2024, oltre il termine di 100 giorni decorrente dal 9.3.2023.
Pertanto, stante la decadenza della domanda di liquidazione dei compensi, dev'essere accolta l'opposizione avanzata dal ricorrente e dev'essere disposta la revoca del decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024.
Stante la mancata opposizione del consulente, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- revoca il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: )
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
, (C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 [...]
(C.F. ), Pt_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. ), (C.F.: , C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._15 Parte_16
), (C.F.: ), con il C.F._16 Parte_17 C.F._17 patrocinio dell'avv. GIOVANNA GODDI
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO CP_1 C.F._18
RAFFAELE TUFFU
CONVENUTI
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA Controparte_3 C.F._19
GODDI
INTERVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_18 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , hanno
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 convenuto in giudizio e il chiedendo, in via preliminare, la CP_1 Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del ctu emesso dal
Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024; nel merito, la revoca del decreto di liquidazione;
con vittoria di spese in caso di opposizione da parte del consulente.
I ricorrenti hanno dedotto che con decreto del 26.09.2024 notificato in pari data il Giudice del
Lavoro nel procedimento n. R. G. 428/2020 ha liquidato al CTU dott. l'importo di € CP_1
5.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
che la relazione è stata depositata in data 9.3.2023 mentre la domanda di liquidazione è stata depositata il 16.05.2024; che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, D.P.R.
115/2002, la domanda dell'ausiliario è presentata, a pena di decadenza, trascorsi 100 giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari;
che la domanda di liquidazione è stata depositata oltre il termine previsto dalla legge.
Con comparsa depositata il 5.01.2025 si è costituito il quale ha aderito alla CP_1 domanda di parte ricorrente e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 26.02.2025 si è costituita in giudizio che ha aderito Controparte_3 alla domanda di parte ricorrente.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. R.G. 428/2020, all'udienza del
17.6.2025 le parti hanno confermato le conclusioni rassegnate e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda avanzata dai ricorrenti volta ad ottenere la revoca del decreto di liquidazione va accolta. pagina 2 di 4 Come risulta dagli atti del giudizio, in data 9.3.2023 il ctu ha depositato la relazione in risposta ai quesiti formulati dal giudice. In data 19.12.2023 il CTU, convocato dal giudice per rendere i chiarimenti richiesti dalle parti, ha confermato quanto indicato nella relazione. Con istanza depositata il
16.05.2024 il ctu ha chiesto la liquidazione del compenso, liquidato dal giudice con decreto del
26.9.2024, notificato alla parte ricorrente nella stessa data.
L'eccezione relativa alla decadenza per effetto della decorrenza del termine di 100 giorni indicato dall'art. 71 D.P.R. 115/2002 va accolta.
Secondo ciò che dispone l'art. 71, D.P.R., 115/2002, le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute (Cass., n. 22030/2018). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione del D.P.R. 115/2002, comma 2 dell'art. 71, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge (Cass., n.
18797/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di liquidazione dei compensi è stata depositata il 16.05.2024, oltre il termine di 100 giorni decorrente dal 9.3.2023.
Pertanto, stante la decadenza della domanda di liquidazione dei compensi, dev'essere accolta l'opposizione avanzata dal ricorrente e dev'essere disposta la revoca del decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024.
Stante la mancata opposizione del consulente, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così dispone:
- revoca il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 26.9.2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4