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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 15.5.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 632/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Angelo Canarezza contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Massimo Autieri, Marco Fallaci e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 460/2024 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 23.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 23.7.2024 il Tribunale di Siena ha respinto il ricorso, proposto da contro l' , con il Parte_1 CP_1 quale la parte privata aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per gli anni 2018 -2019 – 2020 – 2021, richiesto, con esito negativo, in sede amministrativa.
2. Davanti al Tribunale l'odierno appellante aveva allegato di svolgere regolarmente attività lavorativa in Italia dal 6 maggio 2012, di essere titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo, di avere contratto matrimonio in Senegal il 12 dicembre 2012 con , nata in [...] il [...] e Parte_2 di essere padre di quattro figli: nata in [...] il CP_2
20.8.2022, nata in [...] il [...], Controparte_3
nata in [...] il [...] e CP_4 CP_5
nato in [...] il [...]. Aveva dedotto inoltre
[...] che tutti i suoi familiari (la moglie e i figli) fossero fiscalmente a suo carico, non avendo mai percepito redditi imponibili superiori a € 2.840,51.
3. L'assicurato aveva allegato anche di avere presentato, in sede amministrativa, il 2 maggio 2023, domanda di riconoscimento dell'ANF per gli anni 2018 – 2021, domanda che era stata tuttavia respinta, in quanto, secondo l' , non CP_1 sufficientemente documentata. Analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo.
4. In giudizio aveva prodotto, a sostegno delle sue ragioni, Pt_1 la seguente documentazione: a) attestazione di matrimonio rilasciata dal Consolato senegalese in Italia e legalizzata in prefettura;
b) certificati di nascita dei figli, legalizzati in prefettura, contenenti l'indicazione della paternità (
[...]
e maternità (Sall Kine); c) certificato di vita Pt_1 collettiva del gennaio 2023, legalizzato in prefettura nel marzo dello stesso anno, attestante l'esistenza in vita dei minori
, e Controparte_5 CP_4 Controparte_3 CP_2
d): attestato di non imposizione del gennaio 2023,
[...] legalizzato in prefettura nel marzo 2023, attestante l'assenza di reddito della moglie nel paese di origine, negli anni compresi tra il 2016 e il 2023; e) certificato di vita collettiva, munito di apostille, tradotto e legalizzato, dell'agosto 2023, attestante l'inesistenza di redditi dei figli nel medesimo periodo, la loro
2 esistenza in vita e la circostanza che fossero a carico del padre e) certificato di stato di famiglia, rilasciato Parte_1 dal consolato senegalese in Italia e legalizzato in prefettura, del 3.11.2022, attestante la composizione della famiglia dell'appellante, lo stato di coniugio con e la relazione Parte_2
Contr di paternità rispetto ai minori e CP_5 CP_4
f) estratto contributivo dal quale avrebbe Per_1 CP_1 dovuto dedursi, oltre alla condizione di lavoratore agricolo dell'istante, la provenienza del reddito del nucleo, per oltre al
70%, da lavoro dipendente;
g) modelli 730 relativi agli anni
2016-2021.
5. L' si era costituito per resistere e chiedere il rigetto del CP_1 ricorso, assumendo, come già in sede amministrativa,
l'insufficienza della documentazione prodotta dalla controparte a dare prova dei fatti costitutivi della pretesa agita, sulla base delle previsioni della propria circolare n.
95/2022. A suo dire, infatti, i documenti prodotti non sarebbero stati idonei a provare l'inclusione, nel nucleo familiare dell'attore, dei suoi congiunti in tutto il periodo di causa. In particolare, il certificato di vita collettiva del 2023 non avrebbe fatto riferimento alla moglie, mentre lo stato di famiglia (che menzionava moglie e figli) avrebbe attestato solo la situazione in essere nel 2023, non quella degli anni precedenti, per i quali pure la prestazione era stata richiesta.
6. Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso questa prospettazione e ha quindi respinto il ricorso, sul presupposto che, seppure letta la documentazione prodotta nel suo complesso, essa fosse comunque carente sotto entrambi punti rilevati dall' . Così il certificato di esistenza in vita e di CP_1 vivenza a carico, riferito a tutto il periodo di causa, non avrebbe fatto alcun riferimento alla moglie dell'assicurato,
3 mentre il certificato di stato di famiglia del novembre 2022, seppure comprendente anche il coniuge, avrebbe tuttavia attestato l'assenza di redditi e di benefici, analoghi a quello richiesto, solo in relazione all'anno di riferimento, non a quelli precedenti. Il primo giudice ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
7. impugna la decisione davanti a questa Corte Parte_1
e ne chiede la riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, articolando le proprie difese in due motivi. Con il primo lamenta che il Tribunale abbia erroneamente apprezzato la documentazione prodotta, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe idonea a dare piena prova, per l'intero periodo oggetto di causa, di tutti i fatti costitutivi della pretesa, come previsti dalla legge, mentre le indicazioni contenute nella circolare 95/2022 non CP_1 avrebbero alcun effetto vincolante.
8. Con il secondo motivo poi la parte privata censura il capo della decisione relativo al regolamento delle spese, assumendo che il Tribunale non abbia fatto applicazione della previsione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nonostante la natura della controversia e pur avendo egli documentato redditi utili al riconoscimento di tale agevolazione.
9. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'impugnazione CP_1 avversaria.
10. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve innanzi tutto rammentarsi come la prestazione di cui si discute fosse, all'epoca dei fatti, prevista dall'art. 2 del
D.L. 69/1988, convertito nella L. 153/1988, che attribuiva ai cittadini italiani l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a prescindere dalla convivenza con i familiari ivi elencati (il coniuge non legalmente separato, i figli minori o anche
4 maggiorenni che “si trovino, a causa di infermità o difetto fisico
o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” e altri soggetti ad essi equiparati) e dalla loro residenza sul territorio nazionale, mentre, nei confronti degli stranieri residenti in Italia, il comma 6 bis dello stesso art. 2 escludeva dal nucleo familiare i figli ed equiparati non residenti sul territorio, salvo che lo Stato di cui lo straniero era cittadino non riservasse un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero fosse stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Condizioni le ultime due pacificamente escluse nel caso del Senegal, paese di cui l'odierno appellante è cittadino. Contr 11. E' poi noto come l' sia stato oggetto di una complessa vicenda giudiziaria, segnata dall'intervento: a) della
Corte di Giustizia, che, con le decisioni rese il 25.11.2020 nelle cause C-302/2019 e C-303/2019, ha affermato la contrarietà dell'art. 2 comma 6 bis del D.L. 69/1988, convertito nella L.
153/1988, rispettivamente all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico e all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che qui specificamente interessa;
b) della Corte di Cassazione, che, con due ordinanze, ha rimesso al Giudice delle leggi di valutare la legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 6 bis per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, della
Costituzione in relazione, in un caso, agli articoli 2, par. 1, lettere a), b) ed e), e 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109
(ordinanza 9378/21), e, nell'altro, agli articoli 3, par. 1, lettere b) e c), e 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98 (ordinanza
9379/21); c) infine della Corte Costituzionale, che con la
5 sentenza 67/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte di Cassazione, ritenendo tenuto il giudice nazionale a disapplicare le norme interne censurate, in quanto confliggenti con norme di diritto dell'Unione aventi effetto diretto nell'ordinamento nazionale.
12. E' quindi fuori discussione (e non ne dubitano infatti le parti) che la disposizione dell'art. 2 comma 6 bis del D.L.
69/1988, convertito nella L. 153/1988, vada disapplicata, in quanto contraria al principio di parità di trattamento tra cittadini e, per quanto qui rileva, stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo, anche in materia di prestazioni di sicurezza sociale, quale è quella di causa, principio affermato dalla direttiva 2003/109/CE. Ne deriva che, ai fini che interessano, devono intendersi componenti della famiglia del ricorrente, per quanto residenti all'estero, i congiunti a lui legati dai vincoli di parentela previsti dal comma 6 dell'art. 2 (secondo cui, come sopra si è fatto cenno,
“il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di
6 entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”).
13. La questione di cui si controverte attiene quindi integralmente alla prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
14. In proposito merita innanzi tutto ribadire che, affermato dal diritto dell'Unione un divieto di discriminazione dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e a fortiori dei soggiornanti di lungo periodo, in materia di sicurezza sociale, tutte le istituzioni degli Stati membri siano chiamate ad assicurare l'effettività del divieto.
15. Ora, pare alla Corte che una tale effettività dipenda, in misura non modesta, anche dall'esistenza di una reale parità quanto alla prova dei requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali, richiesta a cittadini e stranieri. E' infatti di una certa evidenza che l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva.
16. Assunto questo dato, è poi un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della
L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R.
445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione
7 reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Lo stesso l'articolo 46 poi, alle lettere e) e f) consente di attestare con le medesime modalità il proprio stato civile e lo stato di famiglia.
Ed è documentato dalle circolari prodotte dall'istituto CP_1
(circolari n. 12 del 12.1.1990 e n. 95 del 2.8.2022) che a tale previsione l'ente si attenga quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari, anche con la circolare 2.8.2022, l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R.
445/2000, secondo cui “le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
8 in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito
l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.
17. E' quindi un dato che, per i lavoratori stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (cui quindi, secondo le fonti superprimarie di diritto dell'Unione, deve riconoscersi parità di trattamento, rispetto ai cittadini, nell'accesso e nel godimento delle prestazioni di sicurezza sociale), la prova dei requisiti per il riconoscimento del diritto, per quanto interessa all'ANF, sia assai più gravosa di quanto accada ai cittadini, ove, come nella specie, non vi siano convenzioni nella materia di causa tra i paesi di loro nazionalità e l'Italia. Che la prova sia molto più gravosa è evidente, non solo in quanto questi lavoratori sono costretti a richiedere vari documenti a varie pubbliche amministrazioni,
a fronte della possibilità per i cittadini di fornire all'ente di previdenza, quanto all'attestazione del reddito familiare, ma anche della composizione della famiglia, una “dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione”, come previsto dall'art. 2 comma 9 della L. 153/2008. Ma soprattutto
è più gravosa in relazione alla distanza dai paesi di nazionalità, alle differenze degli ordinamenti giuridici e dell'organizzazione amministrativa in quei paesi rispetto all'Italia, quasi sempre alla difficile condizione in cui versano gli apparati amministrativi in molti dei luoghi di provenienza delle persone straniere legalmente soggiornanti in Italia, ciò per ragioni varie.
18. Per converso una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono frapporsi all'accertamento della
9 veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcun modo dalla nazionalità del dichiarante. Ciò, non soltanto quanto alla composizione della famiglia, ma anche quanto ai redditi, ove si consideri che gli stranieri regolarmente soggiornanti hanno l'obbligo di residenza anagrafica in Italia e che, secondo l'art. 3 del TUIR sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedano, indipendentemente dalla nazionalità
e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall'ordinamento per evitare la doppia imposizione).
19. In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero (comunitario o extracomunitario) è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza: tutti infatti, cittadini e stranieri residenti, sono soggetti alla medesima disciplina fiscale e su tutti l'amministrazione finanziaria è in grado di raccogliere le medesime informazioni a mezzo degli stessi riscontri sui dati formalizzati. Ne deriva che, quanto ai redditi del lavoratore dichiarante, che richieda l'accesso alla prestazione dell'ANF,
l'amministrazione finanziaria è in grado di verificare i dati contenuti nell'autocertificazione, almeno quanto alla corrispondenza tra tale dichiarazione e il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni ufficialmente riferibili al richiedente giacenti presso gli archivi amministrativi (le dichiarazioni dei redditi, le informazioni reperibili dall'Agenzia
10 delle entrate a mezzo dell'anagrafe tributaria sui rapporti e le operazioni finanziarie, le risultanze dei pubblici registri automobilistici e quelle dei sistemi informativi degli enti previdenziali), indipendentemente dalla nazionalità del richiedente stesso. Per contro, quanto ai redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti non residenti (i familiari del lavoratore), una simile verifica di conformità formale non è possibile, sia che si tratti di familiari residenti all'estero di cittadini italiani sia che siano lavoratori regolarmente soggiornanti in Italia ad avere familiari residenti all'estero. Resta fermo in ogni caso, e in tutte le ipotesi richiamate, che l'accertamento di difformità tra i redditi e i beni dichiarati e quelli effettivamente nella disponibilità dei dichiaranti e dei loro familiari è rimesso alle attività di istituto della Guardia di Finanza, esse certamente complesse in molti casi quando si tratti di redditi prodotti all'estero, anche in tal caso tuttavia per ragioni che non dipendono in effetti dalla nazionalità degli interessati. Anzi, per vero, diverse convenzioni con Stati di provenienza dei migranti prevedono espressamente uno scambio di informazioni, idoneo ad agevolare gli eventuali successivi controlli, per esempio, sulle dichiarazioni di “impossidenza” rese dagli interessati (così ad esempio le Convenzioni con la Costa d'Avorio del 30 luglio
1982, ratificata in Italia il 27 maggio 1985 con legge n. 293 o proprio con il Senegal, firmata a Roma il 20 luglio 1998 e ratificata con legge n. 417 il 20 dicembre 2000).
20. Deve allora concludersi che la disposizione regolamentare dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, applicata dall' quanto alle richieste di ANF provenienti da lavoratori CP_1 stranieri regolarmente soggiornanti in Italia anche dopo la sentenza costituzionale 67/2022, in quanto preclude a tali
11 lavoratori di attestare a mezzo di dichiarazioni sostitutive circostanze e qualità (nella specie il reddito proprio e dei propri familiari, la composizione della propria famiglia) rispetto alle quali la loro posizione è identica a quella dei cittadini italiani e comunitari, si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prescritto dalle direttive 2003/109 e 2011/98 e debba essere di conseguenza disapplicata.
21. Assunto questo dato, è di tutta evidenza che, ove fosse stato applicato nella specie il principio di parità di trattamento, non solo quanto all'astratta titolarità del beneficio (come poi accaduto con la disapplicazione della disposizione dell'art. 2 comma 6 bis della L. 153/1988), ma anche quanto alle modalità di prova dei relativi fatti costitutivi,
l'istituto avrebbe dovuto accogliere la domanda. L'assicurato ha infatti prodotto documentazione ben eccedente quella richiesta, in sede amministrativa, a un cittadino italiano.
22. Ma anche a prescindere da tali, peraltro assorbenti, considerazioni e quindi dal confronto con la posizione del richiedente cittadino italiano, in ogni caso i documenti prodotti dall'assicurato, diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, sono più che sufficienti a dare prova dei presupposti della prestazione richiesta, se esaminati congiuntamente. Risultano infatti documentati il rapporto di coniugio dell'appellante con (doc. 3 del fascicolo di Per_2 primo grado dell'appellante), quello di paternità dello stesso attore rispetto a tutti i minori sopra indicati (cfr. il certificato di vita collettiva doc. 13 sempre del fascicolo dell'appellante), la condizione di vivenza a carico dei minori in tutto il periodo di interesse (certificato di vita collettiva doc. 15 del medesimo fascicolo), l'impossidenza e di difetto di titolarità di ogni
12 reddito in capo a pure in tutto il periodo di interesse Per_2
(doc. 14 dell'appellante), infine la composizione del nucleo familiare di (certificato di stato di famiglia doc. 16, che Pt_1 fa riferimento sia al coniuge, sia ai figli).
23. E' quindi pienamente provato in causa: a) che la moglie dell'appellante, madre dei suoi figli, non avesse alcun reddito nel periodo di causa;
b) che non lo avessero neppure i figli, come del resto prevedibile, trattandosi di bambini di età compresa, alla data della domanda, tra 14 anni e pochi mesi, tutti, pacificamente a carico del padre nel periodo in questione;
c) che nel 2022 coniuge e figli facessero parte del nucleo familiare dell'odierno appellante e fossero a suo carico.
Ora, a fronte di questi dati, sfugge quale sia la lacuna documentale lamentata dall' (e ritenuta dal Tribunale), CP_1 dato che, in mancanza di qualsiasi elemento in contrario, corrisponde sicuramente all'id quod plerunque accidit che anche la moglie del ricorrente, madre dei suoi quattro bambini, pacificamente priva di reddito in tutto il periodo di causa e a carico di nel 2022, lo fosse stata anche negli Pt_1 anni precedenti.
24. Non essendovi questione in ordine alla sufficienza della documentazione prodotta ad attestare l'origine dei redditi dell'appellante, deve senz'altro ritenersi il suo diritto alla prestazione di cui è causa in tutto il periodo in contestazione.
25. Pertanto, in totale riforma della decisione impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello (assorbito il secondo), deve dichiararsi il diritto dell'appellante
[...] all'assegno per il nucleo familiare per le annualità Pt_1 indicate in ricorso (2018-2019-2020-2021).
13 26. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto dell'appellante
[...] all'assegno per il nucleo familiare per le annualità indicate Pt_1 in ricorso (2018-2019-2020-2021). Condanna l'istituto alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.700,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, somme tutte da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
14