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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1135/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
c.f. , c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
c.f. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
c.f. , c.f. C.F._8 Parte_9
, c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
c.f. , c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
, c.f. C.F._12 Parte_13
, c.f. C.F._13 Parte_14
, c.f. , C.F._14 Parte_15 C.F._15
c.f. , Parte_16 C.F._16 Pt_17
c.f. , c.f.
[...] C.F._17 Parte_18
, c.f. C.F._18 Parte_19 C.F._19
c.f. , c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
, c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
c.f. , c.f. Parte_23 C.F._23 Parte_24
, c.f. , C.F._24 Parte_25 C.F._25
c.f. , VIA Giuseppe c.f. Parte_26 C.F._26
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de C.F._27
Angelis, giuste procure in atti;
-ricorrenti- contro
P.IVA Controparte_1
, con sede in alla Via Alimena, in persona del P.IVA_1 CP_1
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, gli odierni ricorrenti premettevano di essere dipendenti dell' CP_2
In particolare: i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_6
, , , Parte_8 Parte_14 Parte_21 Parte_27
e Via Giuseppe con la qualifica di OTS-autista, i sigg.ri Parte_25 [...]
, e con la qualifica di OSS, il Pt_10 Parte_16 Parte_20 sig. con la qualifica di ausiliario specializzato, il sig. Parte_17 Pt_19
con la qualifica di Tecnico sanitario radiologia e tutti gli altri con la
[...] qualifica di professionista della salute. Deducevano di essere costretti ad un surplus lavorativo di almeno 10 minuti a turno lavorativo, rispetto al loro ordinario lavoro, che corrisponde al tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa che deve indossare
“prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”; hanno lamentato che questo surplus di tempo non è mai stato conteggiato dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 43, c. 11, del nuovo contratto collettivo 2019/2021; hanno imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, hanno rivendicato la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 10 minuti a turno. Hanno concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione della divisa va computato nell'orario di lavoro, trattandosi di obbligo derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza, proprie dell'attività lavorativa, e pertanto rientra nell'orario di lavoro a norma e per gli effetti dell'art. 1 c. 2 D.lgs n. 66/2003; 2) Accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22
Parte_23 Parte_26 Parte_24 Parte_25
VIA Giuseppe, hanno diritto alla retribuzione per il “tempo di vestizione e svestizione” della divisa;
3) Per l'effetto condannare in persona del Direttore Generale p.t., CP_2 con sede in , al Viale Degli Alimena, n. 8, P. IVA al CP_1 P.IVA_1 riconoscimento, ai fini retributivi, con conseguente condanna al relativo pagamento, in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno dei ricorrenti, a favore di ciascun ricorrente, del
“tempo di vestizione e svestizione” per 10 minuti per ogni turno di lavoro effettivamente prestato, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, e ciò a far data dal quinto anno antecedente la data di messa in mora, oltre al pagamento di tutti gli arretrati contributivi ed ogni diverso onere previdenziale, comprensivo degli interessi legali, dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
4)Condannare l' in persona del Direttore Generale e legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento delle competenze e spese di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.” Si costituiva in giudizio l' resistente, che contestava le domande del ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che le richieste avanzate dalla parte ricorrente fossero infondate sulla base del fatto che il tempo necessario alla vestizione/svestizione era conteggiato in busta paga. La controversia viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********* Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che l'art. 27, cc. 11 e 12, del ccnl del 21.5.2018 (così come il successivo art. 43 CCNL 2019/2021) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale. L'azienda sanitaria resistente contesta che i ricorrenti abbiano eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature. In particolare, evidenzia che dalle timbrature depositate in atti risulta che i ricorrenti abbiano sempre visto conteggiato il tempo di vestizione in busta paga, o come straordinario (codice 30), o come recupero (codice 40). Alle specifiche e documentate contestazioni avanzate dalla parte resistente si aggiunge la stessa affermazione dei ricorrenti nel proprio atto introduttivo. Essi, infatti, hanno confermato che timbrano prima di entrare in spogliatoio all'arrivo in ospedale e, alla fine del turno, dopo essersi cambiati. Le testimonianze rese, lungi dal corroborare la tesi dei ricorrenti, fondano l'assunto difensivo della resistente, la quale evidenzia il fatto che il tempo della vestizione sia ricompreso nelle timbrature. E' evidente, infatti, che il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia “ricompreso nell'orario di lavoro”, registrato e retribuito in busta paga come tempo di lavoro. Sul punto, con le medesime argomentazioni, si è pronunciata anche la Corte d'appello di RO (sentenze nn. 1524/2022, 460/2023, 282/2023 e 907/2023). Il ricorso va pertanto rigettato perché infondato. Le spese di lite, in ragione della qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 1.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Giordano Avallone, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1135/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
c.f. , c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
c.f. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
c.f. , Parte_7 C.F._7 Parte_8
c.f. , c.f. C.F._8 Parte_9
, c.f. , C.F._9 Parte_10 C.F._10
c.f. , c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
, c.f. C.F._12 Parte_13
, c.f. C.F._13 Parte_14
, c.f. , C.F._14 Parte_15 C.F._15
c.f. , Parte_16 C.F._16 Pt_17
c.f. , c.f.
[...] C.F._17 Parte_18
, c.f. C.F._18 Parte_19 C.F._19
c.f. , c.f. Parte_20 C.F._20 Parte_21
, c.f. , C.F._21 Parte_22 C.F._22
c.f. , c.f. Parte_23 C.F._23 Parte_24
, c.f. , C.F._24 Parte_25 C.F._25
c.f. , VIA Giuseppe c.f. Parte_26 C.F._26
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de C.F._27
Angelis, giuste procure in atti;
-ricorrenti- contro
P.IVA Controparte_1
, con sede in alla Via Alimena, in persona del P.IVA_1 CP_1
Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Cumino, giusta procura in atti;
-resistente- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14 marzo 2024, gli odierni ricorrenti premettevano di essere dipendenti dell' CP_2
In particolare: i sigg.ri , , , Parte_1 Parte_3 Parte_6
, , , Parte_8 Parte_14 Parte_21 Parte_27
e Via Giuseppe con la qualifica di OTS-autista, i sigg.ri Parte_25 [...]
, e con la qualifica di OSS, il Pt_10 Parte_16 Parte_20 sig. con la qualifica di ausiliario specializzato, il sig. Parte_17 Pt_19
con la qualifica di Tecnico sanitario radiologia e tutti gli altri con la
[...] qualifica di professionista della salute. Deducevano di essere costretti ad un surplus lavorativo di almeno 10 minuti a turno lavorativo, rispetto al loro ordinario lavoro, che corrisponde al tempo necessario per la vestizione/svestizione della divisa che deve indossare
“prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”; hanno lamentato che questo surplus di tempo non è mai stato conteggiato dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 43, c. 11, del nuovo contratto collettivo 2019/2021; hanno imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, hanno rivendicato la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 10 minuti a turno. Hanno concluso chiedendo:
“1) Accertare e dichiarare che il tempo di vestizione e svestizione della divisa va computato nell'orario di lavoro, trattandosi di obbligo derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza, proprie dell'attività lavorativa, e pertanto rientra nell'orario di lavoro a norma e per gli effetti dell'art. 1 c. 2 D.lgs n. 66/2003; 2) Accertare e dichiarare che i ricorrenti sig.ri Parte_1 [...]
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
Parte_13 Parte_14 Parte_15
Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22
Parte_23 Parte_26 Parte_24 Parte_25
VIA Giuseppe, hanno diritto alla retribuzione per il “tempo di vestizione e svestizione” della divisa;
3) Per l'effetto condannare in persona del Direttore Generale p.t., CP_2 con sede in , al Viale Degli Alimena, n. 8, P. IVA al CP_1 P.IVA_1 riconoscimento, ai fini retributivi, con conseguente condanna al relativo pagamento, in base all'inquadramento contrattuale di ciascuno dei ricorrenti, a favore di ciascun ricorrente, del
“tempo di vestizione e svestizione” per 10 minuti per ogni turno di lavoro effettivamente prestato, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, e ciò a far data dal quinto anno antecedente la data di messa in mora, oltre al pagamento di tutti gli arretrati contributivi ed ogni diverso onere previdenziale, comprensivo degli interessi legali, dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
4)Condannare l' in persona del Direttore Generale e legale CP_2 rappresentante p.t., al pagamento delle competenze e spese di avvocato, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.” Si costituiva in giudizio l' resistente, che contestava le domande del ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, evidenziava che le richieste avanzate dalla parte ricorrente fossero infondate sulla base del fatto che il tempo necessario alla vestizione/svestizione era conteggiato in busta paga. La controversia viene decisa all'odierna udienza, avendo natura documentale, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
********* Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che l'art. 27, cc. 11 e 12, del ccnl del 21.5.2018 (così come il successivo art. 43 CCNL 2019/2021) non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale. L'azienda sanitaria resistente contesta che i ricorrenti abbiano eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature. In particolare, evidenzia che dalle timbrature depositate in atti risulta che i ricorrenti abbiano sempre visto conteggiato il tempo di vestizione in busta paga, o come straordinario (codice 30), o come recupero (codice 40). Alle specifiche e documentate contestazioni avanzate dalla parte resistente si aggiunge la stessa affermazione dei ricorrenti nel proprio atto introduttivo. Essi, infatti, hanno confermato che timbrano prima di entrare in spogliatoio all'arrivo in ospedale e, alla fine del turno, dopo essersi cambiati. Le testimonianze rese, lungi dal corroborare la tesi dei ricorrenti, fondano l'assunto difensivo della resistente, la quale evidenzia il fatto che il tempo della vestizione sia ricompreso nelle timbrature. E' evidente, infatti, che il tempo per indossare e dismettere gli abiti di lavoro sia “ricompreso nell'orario di lavoro”, registrato e retribuito in busta paga come tempo di lavoro. Sul punto, con le medesime argomentazioni, si è pronunciata anche la Corte d'appello di RO (sentenze nn. 1524/2022, 460/2023, 282/2023 e 907/2023). Il ricorso va pertanto rigettato perché infondato. Le spese di lite, in ragione della qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 1.10.2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Giordano Avallone