Articolo 56 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 55Articolo 57
Versione
14 agosto 1908
Art. 56.

L'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» e' compreso fra gli enti, con i quali puo' contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.
Entrata in vigore il 14 agosto 1908