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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6683 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10670/2023 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 l'istante in epigrafe deduceva che, a seguito del decesso del marito, avvenuto in data 22.05.2007, presentava il 25.06.2007 domanda di pensione Persona_1 di reversibilità e ciò sul presupposto che il de cuius fosse già titolare di pensione diretta iscritta al n.
114475887 ; la prestazione veniva riconosciuta con decorrenza dal 01.06.2007 e liquidata nella misura di €. 11.299,97 annua lorda.
La ricorrente si lamentava che , tuttavia, sin dall'epoca del riconoscimento della pensione di reversibilità, non aveva mai percepito la 13^ mensilità, diritto a lei spettante .
Pertanto non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali ( sollecito del 05.04.2023) si vedeva costretta ad adire , il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro per chiedere di :
1. Accertare il diritto della ricorrente alla 13^ mensilità della pensione di reversibilità n.
11475887/R sin dal 01.06.2007, data di decorrenza della pensione di reversibilità;
2. per
l'effetto, condannare Controparte_2
(Cod. Fisc. ) in persona del Presidente\legale rapp.te p.t., dom.to alla Via P.IVA_1 Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, e Controparte_2
- ( in persona del Presidente/legale rapp.te p.t., sede provinciale di
[...] CP_1
Napoli Via De Gasperi 55, alla corresponsione, in favore della ricorrente, della 13^ mensilità della pensione ai superstiti sin dall'anno del riconoscimento della pensione di reversibilità (anno 2007), ovvero dalla data diversa che riterrà l'adito Giudicante.Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che deduceva di aver provveduto al pagamento degli arretrati, pari a € CP_1
4.331,44, in uno alla mensilità di Aprile 2024 e pertanto , eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale, così come prevista dall'art. 47 bis del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, articolo introdotto dall'art. dell'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in L. 15.7.2011 n. 111, chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere.
Fissata udienza di discussione , su sollecitazione del giudicante , la parte ricorrente nel prendere atto del pagamento parziale disposto dall' formulava conteggio aggiornato e , considerati i ratei di CP_1
13^ maturati dal 2007 al 2018 , chiedeva la condanna all'importo complessivo pari ad €. 12.037,17
o comunque , in subordine , tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , la CP_2 condanna al pagamento dei ratei di 13^ quanto meno dall'anno 2016 e quindi relativamente ai ratei di 13^ degli anni 2016, 2017 e 2018 pari ad €. 3.262,54 complessive o ancora in subordine la somma per l'anno 2018 pari ad €. 1.095,46.
Acquisite le note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Preliminarmente va detto che l' ha corrisposto i ratei relativi alla tredicesima maturati in CP_1 riferimento alla prestazione ( pensione di reversibilità) liquidata alla ricorrente da aprile 2024 a ritroso per cinque anni ovvero sino al 2019.
Tale liquidazione non determina la totale cessazione della materia del contendere in quanto il pagamento soddisfa il diritto dell'istante solo a decorrere dall'anno 2019 .
Difatti la rituale richiesta della ricorrente , da qualificarsi come costituzione in mora idonea a interrompere il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso in esame ex art. 47 bis dpr.
639/70 come introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 , si è verificata in data 5.4.2023 (cfr. pec in atti dei legali costituiti ); ne consegue che all'istante sono dovuti anche i ratei maturati nell'anno
2018 per l'importo di euro 1.095,46 , di cui al conteggio depositato in corso di causa , a cui vanno aggiunti gli interessi legali.
Le di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara la parziale cessata materia del contendere in ordine ai ratei di tredicesima maturati dal 2019 al 2024 ; in parziale accoglimento del ricorso condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente CP_1 la somma di euro 1.095,46 oltre interessi legali dalla scadenza del credito al soddisfo in relazione all'anno 2018.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,29/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 17.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10670/2023 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. BEVILACQUA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA , CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 l'istante in epigrafe deduceva che, a seguito del decesso del marito, avvenuto in data 22.05.2007, presentava il 25.06.2007 domanda di pensione Persona_1 di reversibilità e ciò sul presupposto che il de cuius fosse già titolare di pensione diretta iscritta al n.
114475887 ; la prestazione veniva riconosciuta con decorrenza dal 01.06.2007 e liquidata nella misura di €. 11.299,97 annua lorda.
La ricorrente si lamentava che , tuttavia, sin dall'epoca del riconoscimento della pensione di reversibilità, non aveva mai percepito la 13^ mensilità, diritto a lei spettante .
Pertanto non avendo avuto esito le richieste stragiudiziali ( sollecito del 05.04.2023) si vedeva costretta ad adire , il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro per chiedere di :
1. Accertare il diritto della ricorrente alla 13^ mensilità della pensione di reversibilità n.
11475887/R sin dal 01.06.2007, data di decorrenza della pensione di reversibilità;
2. per
l'effetto, condannare Controparte_2
(Cod. Fisc. ) in persona del Presidente\legale rapp.te p.t., dom.to alla Via P.IVA_1 Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, e Controparte_2
- ( in persona del Presidente/legale rapp.te p.t., sede provinciale di
[...] CP_1
Napoli Via De Gasperi 55, alla corresponsione, in favore della ricorrente, della 13^ mensilità della pensione ai superstiti sin dall'anno del riconoscimento della pensione di reversibilità (anno 2007), ovvero dalla data diversa che riterrà l'adito Giudicante.Vinte le spese di lite.
Si costituiva l' che deduceva di aver provveduto al pagamento degli arretrati, pari a € CP_1
4.331,44, in uno alla mensilità di Aprile 2024 e pertanto , eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale, così come prevista dall'art. 47 bis del D.P.R. 30.4.1970 n. 639, articolo introdotto dall'art. dell'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L.
6.7.2011 n. 98, conv. in L. 15.7.2011 n. 111, chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere.
Fissata udienza di discussione , su sollecitazione del giudicante , la parte ricorrente nel prendere atto del pagamento parziale disposto dall' formulava conteggio aggiornato e , considerati i ratei di CP_1
13^ maturati dal 2007 al 2018 , chiedeva la condanna all'importo complessivo pari ad €. 12.037,17
o comunque , in subordine , tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' , la CP_2 condanna al pagamento dei ratei di 13^ quanto meno dall'anno 2016 e quindi relativamente ai ratei di 13^ degli anni 2016, 2017 e 2018 pari ad €. 3.262,54 complessive o ancora in subordine la somma per l'anno 2018 pari ad €. 1.095,46.
Acquisite le note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione .
Preliminarmente va detto che l' ha corrisposto i ratei relativi alla tredicesima maturati in CP_1 riferimento alla prestazione ( pensione di reversibilità) liquidata alla ricorrente da aprile 2024 a ritroso per cinque anni ovvero sino al 2019.
Tale liquidazione non determina la totale cessazione della materia del contendere in quanto il pagamento soddisfa il diritto dell'istante solo a decorrere dall'anno 2019 .
Difatti la rituale richiesta della ricorrente , da qualificarsi come costituzione in mora idonea a interrompere il termine di prescrizione quinquennale applicabile al caso in esame ex art. 47 bis dpr.
639/70 come introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011 , si è verificata in data 5.4.2023 (cfr. pec in atti dei legali costituiti ); ne consegue che all'istante sono dovuti anche i ratei maturati nell'anno
2018 per l'importo di euro 1.095,46 , di cui al conteggio depositato in corso di causa , a cui vanno aggiunti gli interessi legali.
Le di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: dichiara la parziale cessata materia del contendere in ordine ai ratei di tredicesima maturati dal 2019 al 2024 ; in parziale accoglimento del ricorso condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente CP_1 la somma di euro 1.095,46 oltre interessi legali dalla scadenza del credito al soddisfo in relazione all'anno 2018.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,29/09/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella