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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Fortunato Forcellino, domiciliata in Cava de Tirreni alla Via Giovanni Bassi n. 27/29;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Ruggiero Renato, domiciliata in Napoli al viale dei Pini n. 46;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_3 P.IVA_3
Minco, domiciliato in Cava de' Tirreni presso Palazzo di Città, alla piazza E. Abbro n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 08.08.2022 dalla
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006241065/000 per euro Controparte_1
52.667,72 notificata alla società in data 19.07.2022 ad istanza dell' Controparte_2
(d'ora in poi . CP_4
1 La citata intimazione risulta impugnata nella parte relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 10020110044841837000 di euro 17.930,98 - notificata in data 05.04.2012 - la quale si riferisce ad un ruolo formato dall'ente impositore per il mancato Controparte_3
pagamento dei canoni acqua per le annualità 2007 e 2008.
La società attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione n. 10020229006241065/000 (limitatamente alla cartella n. 10020110044841837000) e la declaratoria di nullità della stessa in forza dei seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica effettuata dall' avendo quest'ultima inviato l'intimazione CP_4 dall'indirizzo pec t non presente in un Email_1 pubblico in un pubblico registro (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione);
2) abuso del diritto da parte dell' e conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c., atteso che CP_4
l'intimazione di pagamento n. 10020229006241065/000 contiene il riferimento alla cartella n.
10020110044841837000, la quale era richiamata anche nell'intimazione di pagamento n.
10020229003472089/000 notificata il 19.04.2022 e già impugnata dalla società attrice presso l'intestato Tribunale (r.g. n. 2689/2022, giudice dott. L. Bobbio, prossima ud. 06.10.2022, rinviata al 04.05.2023 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione);
3) omessa notifica della cartella n. 10020110044841837000 asseritamente notificata il 05.04.2012, in quanto “la società opponente è venuta a conoscenza della pretesa patrimoniale trasfusa nella presupposta cartella di pagamento n. 10020110044841837000 con l'intimazione di pagamento opposta” (cfr. pag. 8), con conseguente violazione degli artt. 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973;
4) violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 in quanto, rappresentando il cd. canone acqua una entrata di diritto privato, il relativo importo non andava iscritto a ruolo, bensì l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 10, ove viene richiamata Cass. civ. n. 14628/2011);
5) estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c., essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella (asseritamente effettuata il
05.04.2012) e la notifica dell'intimazione n. 10020229003472089/000 (avvenuta il 19.04.2022);
6) violazione degli artt. 24 Cost. e 7 legge n. 212/2000 (cfr. pag. 12).
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si è costituita l' la quale preliminarmente ha CP_4
chiesto la riunione del presente giudizio avente r.g. n. 4207/2022 a quello avente r.g. n. 2689/2022, avendo entrambi ad oggetto l'impugnazione di intimazioni di pagamento (rispettivamente n.
10020229006241065/000 notificata il 19.07.2022 e n. 10020229003472089/000 notificata il
2 19.04.2022) nella parte relativa alla medesima cartella n. 10020110044841837000, sicché trattasi di cause identiche.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione per l'infondatezza dei relativi motivi;
Con comparsa depositata il 16.03.2023 si è costituito il eccependo Controparte_5
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Sul presupposto dell'identità tra la presente causa avente r.g. n. 4207/2022 e quella avente r.g.
n. 2689/2020, con ordinanza del 12.01.2023 l'odierno giudizio è stato rimesso al giudice di quest'ultima per l'eventuale riunione.
Il giudice della causa avente r.g. n. 2689/2020 non ha ravvisato l'esistenza del medesimo oggetto, sicché in data 29.03.2023 il Presidente del Tribunale ha riassegnato a questo magistrato la causa avente r.g. n. 4207/2022.
Con ordinanza del 27.10.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, relativamente al credito di cui alla cartella n. 10020110044841837000.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 07.11.2024, all'esito dell'udienza il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che non sussiste il difetto di giurisdizione eccepito dal avendo la Suprema Corte chiarito che le controversie afferenti Controparte_5
alla debenza del cd. canone acqua spettano alla giurisdizione ordinaria (tra le altre ed anche per un excursus su tale materia, cfr. Cass. Civ. n. 17112/2017).
Passando al merito del giudizio i primi due motivi di opposizione sono infondati, essendo stato più volte precisato – con motivazione condivisa da questo magistrato – che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 982/2023, n. 6015/2023, etc.).
Infondato è anche il terzo motivo, atteso che la cartella n. 10020110044841837000 è stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 e 60 del d.p.r. n. 600/1973
3 in forza dei quali, in caso irreperibilità cd. relativa del destinatario (ossia di assenza temporanea o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c.), l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sicché “la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune” (art. 26 co. 4).
Nel caso di specie, la notifica si è perfezionata il 05.04.2012, giorno successivo al deposito dell'atto presso la casa comunale;
inoltre, l' ha prodotto anche la prescritta raccomandata con CP_4
avviso di ricevimento, sicché la cartella è stata notificata correttamente.
Infondato è anche il quinto motivo, giacché il termine di prescrizione relativo al credito di cui alla suindicata cartella notificata il 05.04.2012 risulta essere stato interrotto con l'intimazione n.
10020169007852103/000 (notificata il 26.02.2016 a mezzo pec mediante invio all'indirizzo quest'ultimo in titolarità della e presente Email_2 Controparte_1 Controparte_1 nel registro pubblico ini-pec: cfr. il documento prodotto dall' , con l'intimazione n. CP_4
10020179001926362000 (notificata il 03.02.2017 al citato indirizzo pec) e con l'intimazione n.
10020229003472089000 (notificata il 19.04.2022 al citato indirizzo pec), tenuto anche conto della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 18/2020.
Viceversa, è fondato il quarto motivo di opposizione riguardante la violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 ai sensi del quale, “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 (cioè quelle dello Stato e degli altri enti pubblici) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 3530/2023, n. 14628/2011, etc.)
Orbene, sia il concessionario per la riscossione che l'ente creditore non hanno prodotto alcun titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, sicché l'intimazione di pagamento n.
10020229006241065/000 va annullata relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n.
10020110044841837000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferi9mento ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
4 Al pagamento delle stesse va condannato l'ente creditore, essendo a quest'ultimo imputabile la violazione del citato art. 21.
Viceversa, tra l'ente creditore ed il concessionario per la riscossione le spese vanno compensate.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
2) annulla l'intimazione di pagamento n. n. 10020229006241065/000 relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n. 10020110044841837000;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 Controparte_1
per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fortunato Forcellino dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale;
4) compensa le spese di lite tra il dé e l' CP_5 CP_5 Controparte_2
.
[...]
Nocera Inferiore, 31.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4207/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Fortunato Forcellino, domiciliata in Cava de Tirreni alla Via Giovanni Bassi n. 27/29;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Ruggiero Renato, domiciliata in Napoli al viale dei Pini n. 46;
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_3 P.IVA_3
Minco, domiciliato in Cava de' Tirreni presso Palazzo di Città, alla piazza E. Abbro n. 1;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.11.2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 08.08.2022 dalla
[...] avverso l'intimazione di pagamento n. 10020229006241065/000 per euro Controparte_1
52.667,72 notificata alla società in data 19.07.2022 ad istanza dell' Controparte_2
(d'ora in poi . CP_4
1 La citata intimazione risulta impugnata nella parte relativa alla presupposta cartella di pagamento n. 10020110044841837000 di euro 17.930,98 - notificata in data 05.04.2012 - la quale si riferisce ad un ruolo formato dall'ente impositore per il mancato Controparte_3
pagamento dei canoni acqua per le annualità 2007 e 2008.
La società attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione n. 10020229006241065/000 (limitatamente alla cartella n. 10020110044841837000) e la declaratoria di nullità della stessa in forza dei seguenti motivi:
1) inesistenza della notifica effettuata dall' avendo quest'ultima inviato l'intimazione CP_4 dall'indirizzo pec t non presente in un Email_1 pubblico in un pubblico registro (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione);
2) abuso del diritto da parte dell' e conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c., atteso che CP_4
l'intimazione di pagamento n. 10020229006241065/000 contiene il riferimento alla cartella n.
10020110044841837000, la quale era richiamata anche nell'intimazione di pagamento n.
10020229003472089/000 notificata il 19.04.2022 e già impugnata dalla società attrice presso l'intestato Tribunale (r.g. n. 2689/2022, giudice dott. L. Bobbio, prossima ud. 06.10.2022, rinviata al 04.05.2023 (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione);
3) omessa notifica della cartella n. 10020110044841837000 asseritamente notificata il 05.04.2012, in quanto “la società opponente è venuta a conoscenza della pretesa patrimoniale trasfusa nella presupposta cartella di pagamento n. 10020110044841837000 con l'intimazione di pagamento opposta” (cfr. pag. 8), con conseguente violazione degli artt. 25 e 26 del d.p.r. n. 602/1973;
4) violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 in quanto, rappresentando il cd. canone acqua una entrata di diritto privato, il relativo importo non andava iscritto a ruolo, bensì l'ente creditore avrebbe dovuto precostituirsi un titolo esecutivo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 10, ove viene richiamata Cass. civ. n. 14628/2011);
5) estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 1 n. 4 c.c., essendo decorsi oltre cinque anni tra la notifica della cartella (asseritamente effettuata il
05.04.2012) e la notifica dell'intimazione n. 10020229003472089/000 (avvenuta il 19.04.2022);
6) violazione degli artt. 24 Cost. e 7 legge n. 212/2000 (cfr. pag. 12).
Con comparsa depositata il 21.12.2022 si è costituita l' la quale preliminarmente ha CP_4
chiesto la riunione del presente giudizio avente r.g. n. 4207/2022 a quello avente r.g. n. 2689/2022, avendo entrambi ad oggetto l'impugnazione di intimazioni di pagamento (rispettivamente n.
10020229006241065/000 notificata il 19.07.2022 e n. 10020229003472089/000 notificata il
2 19.04.2022) nella parte relativa alla medesima cartella n. 10020110044841837000, sicché trattasi di cause identiche.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione per l'infondatezza dei relativi motivi;
Con comparsa depositata il 16.03.2023 si è costituito il eccependo Controparte_5
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario ed insistendo per il rigetto delle avverse domande.
Sul presupposto dell'identità tra la presente causa avente r.g. n. 4207/2022 e quella avente r.g.
n. 2689/2020, con ordinanza del 12.01.2023 l'odierno giudizio è stato rimesso al giudice di quest'ultima per l'eventuale riunione.
Il giudice della causa avente r.g. n. 2689/2020 non ha ravvisato l'esistenza del medesimo oggetto, sicché in data 29.03.2023 il Presidente del Tribunale ha riassegnato a questo magistrato la causa avente r.g. n. 4207/2022.
Con ordinanza del 27.10.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, relativamente al credito di cui alla cartella n. 10020110044841837000.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 07.11.2024, all'esito dell'udienza il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che non sussiste il difetto di giurisdizione eccepito dal avendo la Suprema Corte chiarito che le controversie afferenti Controparte_5
alla debenza del cd. canone acqua spettano alla giurisdizione ordinaria (tra le altre ed anche per un excursus su tale materia, cfr. Cass. Civ. n. 17112/2017).
Passando al merito del giudizio i primi due motivi di opposizione sono infondati, essendo stato più volte precisato – con motivazione condivisa da questo magistrato – che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 982/2023, n. 6015/2023, etc.).
Infondato è anche il terzo motivo, atteso che la cartella n. 10020110044841837000 è stata notificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 co. 4 del d.p.r. n. 602/1973 e 60 del d.p.r. n. 600/1973
3 in forza dei quali, in caso irreperibilità cd. relativa del destinatario (ossia di assenza temporanea o incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c.), l'agente notificatore, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., deposita la copia dell'atto da notificare nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sicché “la notifica si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso nell'albo del comune” (art. 26 co. 4).
Nel caso di specie, la notifica si è perfezionata il 05.04.2012, giorno successivo al deposito dell'atto presso la casa comunale;
inoltre, l' ha prodotto anche la prescritta raccomandata con CP_4
avviso di ricevimento, sicché la cartella è stata notificata correttamente.
Infondato è anche il quinto motivo, giacché il termine di prescrizione relativo al credito di cui alla suindicata cartella notificata il 05.04.2012 risulta essere stato interrotto con l'intimazione n.
10020169007852103/000 (notificata il 26.02.2016 a mezzo pec mediante invio all'indirizzo quest'ultimo in titolarità della e presente Email_2 Controparte_1 Controparte_1 nel registro pubblico ini-pec: cfr. il documento prodotto dall' , con l'intimazione n. CP_4
10020179001926362000 (notificata il 03.02.2017 al citato indirizzo pec) e con l'intimazione n.
10020229003472089000 (notificata il 19.04.2022 al citato indirizzo pec), tenuto anche conto della sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 18/2020.
Viceversa, è fondato il quarto motivo di opposizione riguardante la violazione dell'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 ai sensi del quale, “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 (cioè quelle dello Stato e degli altri enti pubblici) aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 3530/2023, n. 14628/2011, etc.)
Orbene, sia il concessionario per la riscossione che l'ente creditore non hanno prodotto alcun titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, sicché l'intimazione di pagamento n.
10020229006241065/000 va annullata relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n.
10020110044841837000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferi9mento ai giudizi di valore fino ad euro 26.000,00.
4 Al pagamento delle stesse va condannato l'ente creditore, essendo a quest'ultimo imputabile la violazione del citato art. 21.
Viceversa, tra l'ente creditore ed il concessionario per la riscossione le spese vanno compensate.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
2) annulla l'intimazione di pagamento n. n. 10020229006241065/000 relativamente al credito di euro 17.930,98 di cui alla cartella n. 10020110044841837000;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi ed euro 264,00 Controparte_1
per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Fortunato Forcellino dichiaratosi antistatario in comparsa conclusionale;
4) compensa le spese di lite tra il dé e l' CP_5 CP_5 Controparte_2
.
[...]
Nocera Inferiore, 31.01.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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