Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8564 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05601/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5601 del 2022, proposto da IA RU, rappresentata e difesa dall’Avv. OL Piccolo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l’annullamento
1) della Disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli n. 267 del 4 maggio 2021, notificata in data 08 settembre 2022, con la quale si intima alla ricorrente l’ “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 del DPR 380/2001 per opere abusive eseguite in Napoli, Corso Sirena n. 168. Atto non soggetto a pubblicazione all’Albo pretorio”, ivi compreso il “VERBALE DI SOPRALLUOGO PER LE OPERE EDILI” del 14 novembre 2020 del Comune di Napoli Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale ed il verbale di sopralluogo n. 117189/PG/2021/46839/ED del 19-01-2021 (sopralluogo del 17 dicembre 2020) - Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo Polizia locale;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso, ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti di impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ER ET NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 2 novembre 2022 e depositato il successivo 25 novembre, la ricorrente – proprietaria dal 2011 di una “porzione di fabbricato sito in Napoli, sezione Barra, al corso Sirena n. 168, piano primo - impugnava il provvedimento con cui il comune di Napoli, in esito a sopralluogo del 17 dicembre 2020 e rinviando al relativo verbale (n. 117189/PG/2021/46839/ED del 19 gennaio 2021), le aveva intimato la demolizione della tettoia realizzata sul balcone pertinenziale (affaccio su Corso Sirena) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 del D.P.R. 380/2001; tettoia così descritta: “tettoia in lamiere termoisolanti sorretta da ritti metallici occupante una superficie di mt. 3,15 x 1,10, impostata a mt. 3,15 dal calpestio”. A sostegno del gravame, la ricorrente articolava sette ordini di censure, con cui, in sintesi, lamentava: 1) l’erroneo richiamo, nel provvedimento impugnato, al verbale del sopralluogo del 17 dicembre 2020, laddove la visita in situ da parte di personale incaricato sarebbe stata invece effettuata il 14 novembre 2020 (“Innanzitutto, la disposizione dirigenziale impugnata n. 267 del 04 maggio 2021 richiama un verbale sopralluogo eseguito materialmente il 17 dicembre 2020 ma, in realtà, mai effettuato, risultando agli atti, invece, un verbale di sopralluogo eseguito dagli agenti dell’Unità Operativa Tutela Edilizia del Comune di Napoli nella diversa data del 14 novembre 2020, dagli ufficiali/agenti di PG ass.te Ciardi e m.llo Gadaleta”); tale circostanza avrebbe peraltro inciso sulla descrizione dell’opera, posto che, “mentre nella disposizione dirigenziale, con il richiamo al verbale di sopralluogo del 17 dicembre 2020, viene descritta l’esistenza e la realizzazione di una tettoia in lamiere termoisolanti, sorretta da ritti metallici occupante una superficie di mt. 3,15 per 1,10, impostata a mt. 3,15 dal calpestio, invece, dal verbale di sopralluogo del 14 novembre 2020 emerge la sussistenza di una tettoia a sbalzo di altezza pari a mt. 3,15 che si estende per una lunghezza di mt. 3,51”; 2) la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, non avendo il Comune inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento; 3) l’omessa motivazione quanto alla “riconducibilità delle opere contestate, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1 lett. d del DPR 380/01”, alla “specificazione del tipo di titolo abilitativo (permesso di costruire, DIA), necessario per la legittimazione dell’intervento di specie”, all’interesse pubblico sotteso alla demolizione; 4) l’erronea qualificazione dell’opera ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, trattandosi di “tettoia a sbalzo, poggiante sul muro perimetrale del fabbricato principale […] aperta su tre lati, […] La tettoia in questione, quindi, per il suo ancoraggio al muro perimetrale dell’edificio principale, le sue modeste e contenute dimensioni, per i materiali utilizzati nella sua costruzione (ferro e lamiere), non è tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio al quale è apposta o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico. La sua allocazione sul balcone dell’edificio, la sua estensione pari alla lunghezza di questo, la natura dei materiali in ferro e lamiere utilizzati, la presenza della sola copertura con contestuale apertura sui restanti tre lati, rendono evidente la finalità di soddisfare esigenze contingenti e temporanee, connesse al riparo del balcone e della stanza che affaccia sullo stesso dal sole estivo e/o dalle piogge invernali, tanto da disvelare la sua esclusiva natura pertinenziale, ovvero di opera di manutenzione ordinaria, realizzabile in regime di attività edilizia libera, senza necessità di permesso di costruire e/o di altro titolo abilitativo giustificante l’emissione dell’ordine demolitorio”; 5) ancora, l’erronea qualificazione dell’opera ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, in ragione della sua natura pertinenziale; 6) l’omessa considerazione, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, dell’interesse pubblico alla demolizione; 7) l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 34 bis del D.P.R. n. 380/2001, in materia di tolleranze costruttive.
2.- Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (28 novembre 2022) depositando memoria in vista dell’udienza pubblica (7 novembre 2025) con cui chiedeva l’integrale rigetto del ricorso.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
4. – Viene all’esame del Collegio la Disposizione Dirigenziale (n. 267 del 4 maggio 2021, notificata in data 08 settembre 2022), con cui il Comune di Napoli, sulla scorta del verbale di sopralluogo del 17 dicembre 2020 (data rettificata in corso di causa nel 14 novembre 2020, per come eccepito in ricorso), ha ordinato alla ricorrente la demolizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 del D.P.R. 380/2001, della tettoia realizzata sul balcone dell’appartamento di proprietà, sito al primo piano di un edificio ubicato in Napoli, sezione Barra, al corso Sirena n. 168 e con affaccio sul medesimo corso Sirena; il manufatto, a quanto consta in atti, è “a sbalzo” , addossato al muro dell’edificio ed è realizzato in “in lamiere termoisolanti sorretta da ritti metallici occupante una superficie di mt. 3,15 x 1,10, impostata a mt. 3,15 dal calpestio”. In tali termini circoscritto il thema decidendum , ritiene il Collegio dirimente, ai fini del decidere, ricordare che secondo consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale, per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, rientrando tale opera, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche costruttive, nell’edilizia libera di cui all’art. 6, lett. e) quinquies , D.P.R. 380/2001, nella parte in cui prevede “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” (Cfr., T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 13/05/2020) 26-05-2020, n. 1996, che richiama, all’uopo, Consiglio di Stato, sez. VI, n.5781 del 09/10/2018). Detto altrimenti e per quanto qui rileva, le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e connotazioni strutturali non particolarmente incidenti sul contesto in cui insistono, costituiscono pertinenze dell’edificio cui accedono. Tali opere possono quindi ritenersi liberamente edificabili qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, Sent., (ud. 11/03/2019) 16-05-2019, n. 1155; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., (ud. 23/07/2014) 10-09-2014, n. 4869; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1371). Orbene, tali caratteristiche sono evidentemente presenti nel caso in esame, laddove, avuto riguardo alla descrizione del manufatto contenuta negli atti impugnati (circoscritta a quanto si evince dall’atto impugnato e dal verbale di sopralluogo e non ulteriormente approfondita nel Comune nelle proprie difese) l’opera consiste – pacificamente - in una piccola tettoia con struttura in ferro di dimensioni assai modeste (m 3,15 x 1,10, per una superficie complessiva, quindi, di mq 3,85), posta a corredo del balcone ed a servizio della costruzione principale e priva, all’evidenza, di autonoma utilizzabilità, senza creazione di volumi o superfici superflue/aggiuntive e destinata, data la sporgenza minima dalla facciata (mt 1,10, corrispondente, si presume, alla sporgenza del balcone), al solo riparo dell’accesso all’affaccio esterno dagli agenti atmosferici, altrimenti sfornito di qualsivoglia copertura. (Cfr., per un caso relativo a tettoia di analoghe dimensioni (3,00 x 1,00 m circa), di recente T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, Sent., (data ud. 12/03/2025) 14/03/2025, n. 2150). Ciò posto, il ricorso è senz’altro fondato, quanto alle censure, di cui al quarto e quinto motivo di ricorso, relative alla classificazione del manufatto ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01. Non porta a conclusioni diverse l’ubicazione dell’immobile in zona “A - insediamenti di interesse storico”, in ragione delle caratteristiche dell’opera, dianzi riepilogate ed in atti meglio descritte, ed in assenza di ulteriori elementi, oltre a quelli dianzi riepilogati, dai quali desumere una maggiore incisività dell’opera sull’edificio (in particolare sul prospetto) complessivamente inteso. Assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, dal cui esame la ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’impugnata ordinanza di demolizione.
5. – La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
ER ET NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER ET NI | OL VE |
IL SEGRETARIO