TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2974/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MICHELA PERISSINOTTO ricorrenti
sulle conclusioni depositate dalle parti per l'udienza di trattazione scritta del 20/02/2025, ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in San Donà d Piave in data 04/06/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) – Atto n. 24, P. 1, Anno
2011 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
10/12/2024 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso così come integrate nella nota di conclusioni scritte dep. il 07/02/2025 e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno nell'interesse proprio e quello prevalente della famiglia, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa;
2. La casa coniugale e la relativa pertinenza site in Jesolo (Ve), Via Bergamin Don Adolfo n. 5 int. 1, di proprietà dei ricorrenti per la quota di metà ciascuno, censite catastalmente nel Comune di Jesolo,
Foglio 2, mn. 293, sub. 17, Categoria A/2, Classe 1, Vani 5, Superficie catastale 87 mq, Rendita Euro
296,96, Via Bergamin don Adolfo n. 5 int. 1e mn 293 sub 3, cat. C/6, mq 14, rendita cat. € 41,94, in uno ai mobili e agli arredi tutti ivi esistenti, verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà a viverci con la figlia Per_1
3. Il marito, sino a quando non avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa, rimarrà a vivere nella casa di proprietà unitamente alla moglie e alla figlia, in via transitoria e temporanea, precisando che il sig. lascerà l'abitazione familiare entro il mese di settembre 2025; Parte_2
4. Le utenze della casa familiare rimarranno intestate alla GN il Signor sino Parte_3 Pt_2
a quando resterà a dimorare nella casa di proprietà unitamente alla moglie ed alla figlia, provvederà al pagamento delle stesse come sinora avvenuto;
dopo il trasferimento del marito presso altra dimora, la sig. provvederà autonomamente al pagamento delle stesse;
Pt_3
5. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. manterrà la Per_1 Per_1
collocazione abitativa prevalente e la propria residenza presso l'abitazione assegnata alla madre. Il padre potrà avere e tenere con sé in periodi da concordare liberamente fra i genitori, anche Per_1
durante le vacanze, tenuto conto delle preferenze della figlia ormai dodicenne e degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, nonché compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori in conformità al piano genitoriale sottoscritto dai coniugi.
6. Il Signor concorrerà nel mantenimento della figlia versando alla madre un assegno mensile di Pt_2
€ 200,00. Detto assegno sarà annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT per impiegati ed operai a decorrere dall'1 gennaio 2025 e andrà versato, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla GN , Parte_3
già noto al marito.
7. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% (cinquanta per cento) nelle spese straordinarie necessarie per la figlia da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo adottato ed applicato Per_1
dal Tribunale di Venezia. Le spese straordinarie, previamente concordate, andranno rimborsate in favore del genitore che le ha anticipate a semplice richiesta dello stesso, previa esibizione della relativa documentazione di spesa. L'eventuale assegno per il nucleo familiare e l'assegno unico universale per la figlia erogato da parte dell' sarà incassato e resterà a beneficio esclusivo della CP_1
madre collocataria prevalente della figlia minore. Il padre, da parte sua, si obbliga a fornire tutta la documentazione e/o i dati necessari per la compilazione e/o la presentazione della relativa domanda, nonché a sottoscrivere la modulistica del caso.
8. Prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto che, nelle pattuizioni relative al concorso del padre nel mantenimento della figlia minore gli stessi hanno già considerato gli oneri Per_1 economici di cui il Signor dovrà farsi carico in futuro sia per reperire e mantenere un'abitazione Pt_2
autonoma adeguata all'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia, sia delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare con Banca UniCredit Spa e concesso con garanzia fidejussoria della sig.ra Il signor provvederà al versamento del contributo al Pt_3 Pt_2
mantenimento e delle spese straordinarie in favore della figlia minore decorrere dalla data di Per_1
effettivo trasferimento presso la nuova dimora.
9. Nulla quanto al reciproco mantenimento dei coniugi, dichiarandosi i medesimi economicamente indipendenti.
10. Prende atto che ciascun ricorrente è titolare di un veicolo di proprietà targati EH 663 BX e ER
862 CK.
11. Prende altresì atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Donà di Piave.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. MICHELA PERISSINOTTO ricorrenti
sulle conclusioni depositate dalle parti per l'udienza di trattazione scritta del 20/02/2025, ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in San Donà d Piave in data 04/06/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) – Atto n. 24, P. 1, Anno
2011 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 19/12/2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
10/12/2024 siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore Per_1
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso così come integrate nella nota di conclusioni scritte dep. il 07/02/2025 e per l'effetto dispone che:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno nell'interesse proprio e quello prevalente della famiglia, con obbligo di comunicare eventuali cambiamenti della stessa;
2. La casa coniugale e la relativa pertinenza site in Jesolo (Ve), Via Bergamin Don Adolfo n. 5 int. 1, di proprietà dei ricorrenti per la quota di metà ciascuno, censite catastalmente nel Comune di Jesolo,
Foglio 2, mn. 293, sub. 17, Categoria A/2, Classe 1, Vani 5, Superficie catastale 87 mq, Rendita Euro
296,96, Via Bergamin don Adolfo n. 5 int. 1e mn 293 sub 3, cat. C/6, mq 14, rendita cat. € 41,94, in uno ai mobili e agli arredi tutti ivi esistenti, verrà assegnata alla moglie, la quale continuerà a viverci con la figlia Per_1
3. Il marito, sino a quando non avrà reperito un'adeguata sistemazione abitativa, rimarrà a vivere nella casa di proprietà unitamente alla moglie e alla figlia, in via transitoria e temporanea, precisando che il sig. lascerà l'abitazione familiare entro il mese di settembre 2025; Parte_2
4. Le utenze della casa familiare rimarranno intestate alla GN il Signor sino Parte_3 Pt_2
a quando resterà a dimorare nella casa di proprietà unitamente alla moglie ed alla figlia, provvederà al pagamento delle stesse come sinora avvenuto;
dopo il trasferimento del marito presso altra dimora, la sig. provvederà autonomamente al pagamento delle stesse;
Pt_3
5. La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. manterrà la Per_1 Per_1
collocazione abitativa prevalente e la propria residenza presso l'abitazione assegnata alla madre. Il padre potrà avere e tenere con sé in periodi da concordare liberamente fra i genitori, anche Per_1
durante le vacanze, tenuto conto delle preferenze della figlia ormai dodicenne e degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, nonché compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori in conformità al piano genitoriale sottoscritto dai coniugi.
6. Il Signor concorrerà nel mantenimento della figlia versando alla madre un assegno mensile di Pt_2
€ 200,00. Detto assegno sarà annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT per impiegati ed operai a decorrere dall'1 gennaio 2025 e andrà versato, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla GN , Parte_3
già noto al marito.
7. Il padre contribuirà altresì nella misura del 50% (cinquanta per cento) nelle spese straordinarie necessarie per la figlia da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo adottato ed applicato Per_1
dal Tribunale di Venezia. Le spese straordinarie, previamente concordate, andranno rimborsate in favore del genitore che le ha anticipate a semplice richiesta dello stesso, previa esibizione della relativa documentazione di spesa. L'eventuale assegno per il nucleo familiare e l'assegno unico universale per la figlia erogato da parte dell' sarà incassato e resterà a beneficio esclusivo della CP_1
madre collocataria prevalente della figlia minore. Il padre, da parte sua, si obbliga a fornire tutta la documentazione e/o i dati necessari per la compilazione e/o la presentazione della relativa domanda, nonché a sottoscrivere la modulistica del caso.
8. Prende atto che i coniugi si danno reciprocamente atto che, nelle pattuizioni relative al concorso del padre nel mantenimento della figlia minore gli stessi hanno già considerato gli oneri Per_1 economici di cui il Signor dovrà farsi carico in futuro sia per reperire e mantenere un'abitazione Pt_2
autonoma adeguata all'esercizio del diritto di visita nei confronti della figlia, sia delle rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare con Banca UniCredit Spa e concesso con garanzia fidejussoria della sig.ra Il signor provvederà al versamento del contributo al Pt_3 Pt_2
mantenimento e delle spese straordinarie in favore della figlia minore decorrere dalla data di Per_1
effettivo trasferimento presso la nuova dimora.
9. Nulla quanto al reciproco mantenimento dei coniugi, dichiarandosi i medesimi economicamente indipendenti.
10. Prende atto che ciascun ricorrente è titolare di un veicolo di proprietà targati EH 663 BX e ER
862 CK.
11. Prende altresì atto che i coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per la figlia Per_1
nulla per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San Donà di Piave.
Così deciso il 27 marzo 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison