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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
173/2018 R.G.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. ANNALISA GERMANA' e, per la parte convenuta, l'avv. GIACOMO PRINZI, i quali danno atto che l'accordo è stato adempiuto e chiedono pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso per l'avv. STEFANO CERAOLO in Controparte_1 sostituzione dell'avv. DOMENICA GENITORI il quale si associa alla superiore richiesta.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2018 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Orti, n. 44, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Capo C.F._1
d'Orlando, via Trazzera Marina, n. 28, presso e nello studio dell'avv. Annalisa
Germanà dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Giacomo Prinzi
OPPOSTO
E in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Controparte_1
Viale Europa, n. 190, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenica P.IVA_1
Genitori
ZA IA
E
, in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., con sede in Via La Farina, n. 263, P.I. . CP_3 P.IVA_2
ZA IA CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 31 gennaio 2018 introduceva tempestivamente Parte_1 il giudizio di merito relativo all'opposizione al pignoramento presso terzi iscritto al n.
232/2017 R.G.E.
Si costituivano con comparsa del 19 marzo 2018, resistendo, e Controparte_2 con comparsa del 3 aprile 2018. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 1° marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, dopo alcuni differimenti necessari per l'organizzazione del ruolo istruttorio, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti principali stabilivano modalità e tempi di pagamento e all'odierna udienza chiedevano, insieme al litisconsorte necessario
[...]
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con Controparte_1 compensazione integrale delle spese di lite.
In premessa va dichiarata la contumacia di che pur regolarmente citata, CP_4 non si è costituita.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di rinunciare alle rispettive domande ed eccezioni con compensazione integrale delle spese in ossequio alla concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 173/2018 R.G. così decide:
1) dichiara la contumacia di CP_4 2) dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 8 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
173/2018 R.G.
Sono comparsi, per la parte attrice, l'avv. ANNALISA GERMANA' e, per la parte convenuta, l'avv. GIACOMO PRINZI, i quali danno atto che l'accordo è stato adempiuto e chiedono pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
È comparso per l'avv. STEFANO CERAOLO in Controparte_1 sostituzione dell'avv. DOMENICA GENITORI il quale si associa alla superiore richiesta.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 173/2018 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]
Orti, n. 44, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Capo C.F._1
d'Orlando, via Trazzera Marina, n. 28, presso e nello studio dell'avv. Annalisa
Germanà dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Giacomo Prinzi
OPPOSTO
E in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, Controparte_1
Viale Europa, n. 190, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Domenica P.IVA_1
Genitori
ZA IA
E
, in persona del Controparte_3 legale rapp.te p.t., con sede in Via La Farina, n. 263, P.I. . CP_3 P.IVA_2
ZA IA CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 31 gennaio 2018 introduceva tempestivamente Parte_1 il giudizio di merito relativo all'opposizione al pignoramento presso terzi iscritto al n.
232/2017 R.G.E.
Si costituivano con comparsa del 19 marzo 2018, resistendo, e Controparte_2 con comparsa del 3 aprile 2018. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 1° marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, dopo alcuni differimenti necessari per l'organizzazione del ruolo istruttorio, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti principali stabilivano modalità e tempi di pagamento e all'odierna udienza chiedevano, insieme al litisconsorte necessario
[...]
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con Controparte_1 compensazione integrale delle spese di lite.
In premessa va dichiarata la contumacia di che pur regolarmente citata, CP_4 non si è costituita.
Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere come conseguenza della volontà, manifestata dalle parti, di rinunciare alle rispettive domande ed eccezioni con compensazione integrale delle spese in ossequio alla concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 173/2018 R.G. così decide:
1) dichiara la contumacia di CP_4 2) dichiara cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 8 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi