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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 942/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per 'avv. GIUGLIANO LUCA Parte_1
Per essuno compare fino ad ore 10.55. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria depositata il 6 11 2025 con altresì condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti e pari ad oggi ad € 5.700,00 oltre ai canoni a scadere fino al rilascio.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo al deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.20
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4 N. R.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUGLIANO Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in Cusano Milanino, via Filippo Corridoni n. 6 presso il difensore avv. GIUGLIANO LUCA
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del 6 novembre 2025 :”CHIEDEche l'Ill.mo Giudice voglia: a)convalidare lo sfratto per morosità intimato e fissare la data dell'esecuzione, con condanna alle spese della procedura;
b)emettere a carico del conduttore decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni scaduti a partire dal 20 aprile
2024 al 20 ottobre 2025 per un totale di 19 mensilità e gli oneri accessori non pagati,allo stato indicati in euro € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00),integrazione della domanda di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo aggiornata, portando l'importo richiesto a€ 5.700,00(cinquemilasettecento/00), quale somma dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti sino ad oggi, oltre agli interessi e alle spese nonché per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge e alle spese di procedura. In caso di opposizione: in via preliminare: emettere l'ordinanza di rilascio non impugnabile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., fissando la data per l'esecuzione; nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del conduttore, dichiarare risolto il contratto di locazione per fatto e colpa del suddetto, condannare l'intimato al rilascio ed alla riconsegna dell'unità immobiliare e relative pertinenze all'intimante libero e vuoto di persone e cose, con condanna dell'intimato alla rifusione delle spese e compensi di causa. ”. Assegnata in decisione alla udienza del 3 dicembre 2025 e discussa in pari data
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, il sig.
[...] denunciava la morosità del sig. conduttore dell'immobile ad uso abitativo Parte_1 Controparte_1 sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione dall'aprile 2024 per la somma complessiva di € 2400,00 alla data della intimazione. Conveniva
pagina 2 di 4 pertanto in giudizio il sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità ed emettere Controparte_1 decreto ingiuntivo. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 16 settembre 2025 il convenuto non compariva ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimato era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto. Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc , all'udienza del 3 dicembre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta. Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del 14.11.2017, regolarmente registrato (Doc. 2) che prevedeva il versamento di un canone annuo di € 3.600,00, da pagarsi in n.12 rate mensili scadenti il 20 di ogni mese.
Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti. La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 2.400,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che il conduttore non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, all'udienza del 3.12.2025, una morosità di € 5700,00 come dichiarato a verbale dal procuratore di parte attrice, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, con condanna del conduttore al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 5.700,00 a titolo di canoni di locazione ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.884,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 300,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità del convenuto sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice Controparte_1 dell'immobile sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € Controparte_1 5.700,00 a titolo di canoni di locazione ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
pagina 3 di 4 - dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.884,00, di cui € 300,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 942/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 dicembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per 'avv. GIUGLIANO LUCA Parte_1
Per essuno compare fino ad ore 10.55. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria depositata il 6 11 2025 con altresì condanna del convenuto al pagamento dei canoni scaduti e pari ad oggi ad € 5.700,00 oltre ai canoni a scadere fino al rilascio.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al primo pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo al deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 14.20
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 4 N. R.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 942/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUGLIANO Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato in Cusano Milanino, via Filippo Corridoni n. 6 presso il difensore avv. GIUGLIANO LUCA
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI come da memoria integrativa del 6 novembre 2025 :”CHIEDEche l'Ill.mo Giudice voglia: a)convalidare lo sfratto per morosità intimato e fissare la data dell'esecuzione, con condanna alle spese della procedura;
b)emettere a carico del conduttore decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c. per il pagamento dei canoni scaduti a partire dal 20 aprile
2024 al 20 ottobre 2025 per un totale di 19 mensilità e gli oneri accessori non pagati,allo stato indicati in euro € 5.700,00 (cinquemilasettecento/00),integrazione della domanda di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo aggiornata, portando l'importo richiesto a€ 5.700,00(cinquemilasettecento/00), quale somma dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti sino ad oggi, oltre agli interessi e alle spese nonché per il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge e alle spese di procedura. In caso di opposizione: in via preliminare: emettere l'ordinanza di rilascio non impugnabile ai sensi dell'art. 665 c.p.c., fissando la data per l'esecuzione; nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento del conduttore, dichiarare risolto il contratto di locazione per fatto e colpa del suddetto, condannare l'intimato al rilascio ed alla riconsegna dell'unità immobiliare e relative pertinenze all'intimante libero e vuoto di persone e cose, con condanna dell'intimato alla rifusione delle spese e compensi di causa. ”. Assegnata in decisione alla udienza del 3 dicembre 2025 e discussa in pari data
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per il giudizio di convalida, il sig.
[...] denunciava la morosità del sig. conduttore dell'immobile ad uso abitativo Parte_1 Controparte_1 sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19, a causa dell'omesso pagamento del canone di locazione dall'aprile 2024 per la somma complessiva di € 2400,00 alla data della intimazione. Conveniva
pagina 2 di 4 pertanto in giudizio il sig. per sentir convalidare lo sfratto per morosità ed emettere Controparte_1 decreto ingiuntivo. All'udienza fissata per il giudizio di convalida del 16 settembre 2025 il convenuto non compariva ed il giudice, atteso che la notifica nei confronti dell'intimato era avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c, ed attesa l'incompatibilità di tale modalità con lo speciale procedimento in oggetto, provvedeva al mutamento del rito al fine della prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto. Ritualmente notificata al convenuto anche l'ordinanza di mutamento del rito, sempre ai sensi dell'art. 413 cpc , all'udienza del 3 dicembre 2025, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. Preliminarmente, deve ribadirsi l'impossibilità di convalidare lo sfratto ove la notifica sia avvenuta, come nel caso di specie quanto alla conduttrice, nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., implicante una presunzione legale di conoscenza incompatibile con la specialità del procedimento di convalida che presuppone, per il tipo di impostazione, una qualche forma di conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Passando al merito della controversia, la domanda proposta da parte attrice può essere accolta. Risulta, infatti provata documentalmente in causa l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione del 14.11.2017, regolarmente registrato (Doc. 2) che prevedeva il versamento di un canone annuo di € 3.600,00, da pagarsi in n.12 rate mensili scadenti il 20 di ogni mese.
Gravava, pertanto, su parte convenuta l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico, tra cui quella principale di pagamento del canone di locazione.
Il conduttore, non costituendosi in giudizio, non ha fornito detta prova né ha sollevato eccezioni estintive o modificative dell'obbligazione pecuniaria. Il conduttore si è altresì reso irreperibile sia all'atto della notifica della intimazione di sfratto per che dell'ordinanza di mutamento del rito, nonostante risulti residente in [...], come risulta dal certificato di residenza in atti. La morosità dedotta dall'intimante per complessive € 2.400,00 alla data dell'intimazione, e rilevato che il conduttore non ha pagato neanche le mensilità successive maturando, all'udienza del 3.12.2025, una morosità di € 5700,00 come dichiarato a verbale dal procuratore di parte attrice, integra sicuramente la previsione di cui all'art. 5 L. 392/78, trattandosi di locazione abitativa, sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle luce delle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, con condanna del conduttore al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile. Parimenti, merita accoglimento la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della somma complessiva di € 5.700,00 a titolo di canoni di locazione ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite, liquidate in complessive € 2.884,00 (fase studio € 919,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 210,00 fase decisionale € 746,00) di cui € 300,00 per spese, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-Dichiara risolto per morosità del convenuto sig. il contratto di locazione inter Controparte_1 partes relativo all'immobile ad uso abitativo sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19;
- Dichiara tenuto e condanna il sig. al rilascio immediato in favore dell'attrice Controparte_1 dell'immobile sito in Paderno Dugnano, via G. Puccini n. 19;
- dichiara tenuto e condanna il sig. a corrispondere all'attrice la somma di € Controparte_1 5.700,00 a titolo di canoni di locazione ad oggi, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, ed oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
pagina 3 di 4 - dichiara tenuto e condanna il sig. a rifondere a parte attrice le spese del presente Controparte_1 giudizio che liquida in complessive euro 2.884,00, di cui € 300,00 per spese, oltre 15% rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 4 di 4