TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Morgante ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Rieti in Viale dei Flavi n. 15, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta in data 5.1.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12.12.2009 a ER, trascritto presso i registri dello Stato Civile del detto Comune (anno 2009, 169 P. S.C) precisando che: dalla unione coniugale non sono nati figli e che già in data 14.09.2023 il Tribunale di Rieti, emetteva sentenza n. 423/2023 per la separazione dei coniugi,
a seguito della quale però i coniugi in data 9.10.2023 dichiaravano di essersi riconciliati.
All'esito dell'udienza dell' 8.2.2024, con sentenza parziale n. 183/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione ossia:
pagina 1 di 3 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Rieti Via della Pellicceria n.11 di proprietà esclusiva della sig.ra con tutto Parte_2 quanto ivi contenuto è assegnata definitivamente alla stessa, il sig. se ne allontanerà definitivamente entro Parte_1 il 28 febbraio 2024, asportando i beni e i documenti che gli appartengono nonché trasferendo la propria residenza entro il suddetto termine;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 ricorso ed entro il giorno 10 di ciascun mese, per il suo mantenimento la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1796 presso la Banca Nazionale del Lavoro IBAN
[...];
4) il sig. conserverà la titolarità del conto corrente presso UNICREDIT Agenzia di Rieti Piazza Cesare Parte_3
Battisti n.1, del conto corrente n. 893976 che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità comprese le attuali giacenze, la sig.ra conserverà la titolarità del conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro del conto corrente n. 1796 Parte_2 che rimarrà nelle sue esclusive disponibilità comprese le attuali giacenze;
5) l'autovettura Fiat 500 targata FP088XT di proprietà della sig.ra rimarrà in esclusiva proprietà ed in Parte_2 uso della stessa, che provvederà alle relative spese;
6) l'autovettura Automobiles Citroen FC8ZC tg. DV201ZY di proprietà del sig. rimarrà in esclusiva Parte_1 proprietà ed in uso allo stesso, che provvederà alle relative spese;
7) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
All'esito dell'udienza il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023). La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
183/24, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente del Tribunale in data 8.2.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Dalla documentazione in atti si rileva la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.12.2009 tra e Parte_1 Parte_2 in ER, alle condizioni congiunte indicate in ricorso da intendersi qui recepite;
[...]
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ER (anno
2009, atto n. 169 P. S.C);
-dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Morgante ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Rieti in Viale dei Flavi n. 15, giusta procura allegata al ricorso ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO DEL
MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio, proposta in data 5.1.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 12.12.2009 a ER, trascritto presso i registri dello Stato Civile del detto Comune (anno 2009, 169 P. S.C) precisando che: dalla unione coniugale non sono nati figli e che già in data 14.09.2023 il Tribunale di Rieti, emetteva sentenza n. 423/2023 per la separazione dei coniugi,
a seguito della quale però i coniugi in data 9.10.2023 dichiaravano di essersi riconciliati.
All'esito dell'udienza dell' 8.2.2024, con sentenza parziale n. 183/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per lo scioglimento del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione ossia:
pagina 1 di 3 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Rieti Via della Pellicceria n.11 di proprietà esclusiva della sig.ra con tutto Parte_2 quanto ivi contenuto è assegnata definitivamente alla stessa, il sig. se ne allontanerà definitivamente entro Parte_1 il 28 febbraio 2024, asportando i beni e i documenti che gli appartengono nonché trasferendo la propria residenza entro il suddetto termine;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Parte_1 Parte_2 ricorso ed entro il giorno 10 di ciascun mese, per il suo mantenimento la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 1796 presso la Banca Nazionale del Lavoro IBAN
[...];
4) il sig. conserverà la titolarità del conto corrente presso UNICREDIT Agenzia di Rieti Piazza Cesare Parte_3
Battisti n.1, del conto corrente n. 893976 che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità comprese le attuali giacenze, la sig.ra conserverà la titolarità del conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro del conto corrente n. 1796 Parte_2 che rimarrà nelle sue esclusive disponibilità comprese le attuali giacenze;
5) l'autovettura Fiat 500 targata FP088XT di proprietà della sig.ra rimarrà in esclusiva proprietà ed in Parte_2 uso della stessa, che provvederà alle relative spese;
6) l'autovettura Automobiles Citroen FC8ZC tg. DV201ZY di proprietà del sig. rimarrà in esclusiva Parte_1 proprietà ed in uso allo stesso, che provvederà alle relative spese;
7) i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
8) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
All'esito dell'udienza il giudice delegato ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n.
28727/2023). La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n.
183/24, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente del Tribunale in data 8.2.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta pagina 2 di 3 ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Dalla documentazione in atti si rileva la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett.
B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.12.2009 tra e Parte_1 Parte_2 in ER, alle condizioni congiunte indicate in ricorso da intendersi qui recepite;
[...]
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ER (anno
2009, atto n. 169 P. S.C);
-dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice del./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3