Articolo 99 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 98Articolo 100
Versione
13 aprile 1963
Art. 99.
Il direttore generale di amministrazione, il direttore centrale per gli uffici locali e le agenzie e il direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni esercitano, oltre alle attribuzioni di loro competenza a norma di legge e di regolamento in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie e servizi di portalettere, anche quelle di carattere amministrativo che saranno ad essi delegate con decreto del Ministro.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963