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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7294 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Vincenzo Corcione ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis e
Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafata ricorrente, con ricorso del 10.11.2022, dopo aver esposto di aver ricevuto CP_ dall' di Caserta, in data 01.10.2022, la comunicazione della revoca del beneficio relativo alle domande di reddito di cittadinanza protocollate al n. RDC-2019 – 908333, n.
RDC-2020 – 3047932 e n. RDC-2022 – 5714485, per le seguenti motivazioni:
“Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, ha dedotto l'erroneità degli esiti di tale accertamento, allegando di essere stata residente in Italia sin dal
01.01.2009 e di essere unica componente del proprio nucleo familiare con reddito inferiore ai limiti previsti dalla normativa in materia.
1 Richiamata, quindi, la circolare Ministeriale relativa al requisito della effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano in luogo di quello della residenza anagrafica, ha concluso chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza, nella misura di legge, con riferimento al periodo successivo alla revoca.
CP_ L' , regolarmente costituitosi in giudizio, ha fatto rilevare che le domande presentate dalla ricorrente “risultano tutte revocate in data 27/07/2022 a seguito di richiesta di immediata revoca … pervenuta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Capua n.
0387391/2022 con protocollo .2000.26/07/2022.0476529 a seguito dei controlli CP_1 effettuati dall'Autorità Giudiziaria in merito alla mancanza del requisito della residenza in
Italia da almeno 10 anni al momento di presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo”. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso riportandosi, nel merito, alle disposizioni dettate dalla legge istitutiva del reddito di cittadinanza.
Ciò posto, il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Com'è noto, il reddito di cittadinanza, istituito con D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 28, costituisce “misura … di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro…”.
L'art. 2 della legge citata prevede i requisiti necessari per accedere al beneficio, individuati cumulativamente, da un lato, nel legame territoriale del richiedente con lo Stato italiano e,
d'altro lato, nei limiti economici del nucleo familiare.
In particolare, relativamente al primo (sul quale si è unicamente fondato il provvedimento di revoca), ai sensi del comma 1 il reddito di cittadinanza “è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
2 soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Dalla normativa di riferimento è chiaramente evincibile, come peraltro espressamente precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 14.04.2020
(richiamata in atti), che il legislatore ha inteso e voluto destinare tale misura “complessa” di contrasto alla povertà a coloro che vantano un radicamento effettivo sul territorio italiano, a prescindere dalle risultanze anagrafiche.
In particolare “una residenza di fatto … da dimostrare a carico di chi la fa valere in contrasto con i dati emergenti dai registri pubblici, non contrasterebbe in nulla con quanto voluto dal legislatore anzi sarebbe con questo coerente, posto che eventuali abusi nella richiesta dei sostegni previsti potrebbe avvenire anche attraverso una residenza anagrafica priva di effettività”.
Tale lettura si rivela coerente con l'indirizzo giurisprudenziale da tempo assunto sia dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema
Corte di Cassazione, compatte nel ritenere - in estrema sintesi - che il requisito della
“residenza” debba essere valutato in concreto e non solo sulla base dei dati documentali anagrafici. Sicché, l'attestazione risultante dai registri pubblici può costituire solo una presunzione semplice del luogo di residenza del destinatario, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.
Sulla scorta di tali principi, occorre poi ribadire che il relativo onere probatorio grava comunque sul richiedente (come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità genericamente in tema di prestazioni previdenziali), anche perché gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenerla o a ripristinarla non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino del beneficio, non è l a dover provare la CP_1
mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato a doverne dimostrare la sussistenza.
3 Come infatti già osservato in numerosi precedenti giurisprudenziali di merito, “la norma non impone limiti temporali alla rilevanza dei periodi di residenza, richiedendo unicamente la continuità negli ultimi due anni (…) e la residenza complessivamente superiore a dieci anni. Con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce quindi una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri
“oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento” (così, Trib. Torino,
14.7.2022).
Occorre tuttavia che detta prova, che è onere dell'interessato fornire, sia valutata con rigore, ad esempio con elementi di riscontro che attestino in maniera adeguata e sufficientemente attendibile la regolare presenza sul territorio italiano, quali un contratto di lavoro, documenti medici, documenti scolastici dei figli, un contratto di affitto, vecchi permessi di soggiorno (così, Trib. Torino, 14.07.2022).
Nel caso di specie, reputa questo giudice che la ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio su di lei gravante, in relazione alla sussistenza del requisito della residenza in
Italia negli ultimi dieci anni.
Invero, secondo le allegazioni attoree, “la ricorrente, cittadina romena … risiede … e lavora regolarmente in Italia sin dal 01.01.2009 … ed è iscritta nei registri anagrafici”; ed in effetti, a supporto di tali affermazioni, parte istante ha versato nel proprio fascicolo due certificati di residenza che attestano, il primo, l'iscrizione nel registro del Comune di Teano dal 2011 per immigrazione dalla Romania;
il secondo, l'iscrizione presso il Comune di
Riardo a far data dal 10.10.2017 per immigrazione da Teano (cfr. all.). Ha inoltre depositato un CUD afferente ai redditi da lavoro dipendente prodotti nell'anno 2009, un estratto conto previdenziale che certifica periodi contributivi nelle annualità 2009-2011 e un Mod. C2 storico da cui risultano due rapporti di lavoro a tempo determinato nel 2009.
CP_ Tuttavia, a tale riguardo, l ha opportunamente evidenziato che “… dai riscontri effettuati mediante estratto conto contributivo i periodi di contribuzione rilevati ed attestanti, dunque, l'attività svolta sul territorio nazionale si riferiscono, come da copia allegata, a 54 giorni per l'anno 2009, 9 settimane dal 17/01/2010 al 23/03/2010 e 26 settimane dal 01/01/2011 al 30/06/2011”; il che, del resto, è conforme a quanto emerge
4 dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente, la quale ha chiarito (e ammesso) di aver svolto attività lavorativa in Italia solo fino al 30.06.2011.
In altri termini, non vi è alcuna allegazione in ricorso, né tantomeno emergono dagli atti di causa riscontri documentali, dai quali inferire la prova della stabile presenza della ricorrente sul territorio italiano negli anni dal 2011 al 2017, non essendo a tal fine idonea e sufficiente – per le ragioni sopra evidenziate – la mera iscrizione nei registri anagrafici
(peraltro, con la precisazione che l'iscrizione nel registro del Comune di Teano, effettuata appunto nel 2011, risulta avvenuta per immigrazione dalla Romania).
In definitiva, non può concludersi che gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio consentano di ritenere dimostrato, con sufficiente trasparenza e verosimiglianza, che la ricorrente, al momento della presentazione della prima domanda di reddito di cittadinanza
(inoltrata nel 2019), risiedesse stabilmente in Italia da almeno 10 anni: infatti, la difesa attorea non ha offerto elementi neppure indiziari dai quali sia possibile desumere che l'istante abbia continuativamente dimorato in Italia anche nell'anzidetto periodo
“intermedio” (tra le due ultime residenze dichiarate), né ha articolato sul punto richieste di prova testimoniale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le peculiarità della vicenda e la delicatezza degli interessi coinvolti inducono comunque a compensare tra le parti le spese di lite.
.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 30.05.2025
5 Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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