TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2184
TAR
Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità/illegittimità della segnalazione, illegittimità derivata

    Il Tribunale ha ritenuto che l'annotazione di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento sia utile e non richieda una valutazione nel merito da parte dell'ANAC, la quale non deve sostituirsi al giudice ordinario. La comunicazione della ricorrente del 12 luglio 2024 non ha risolto il contratto ma ha solo invocato la facoltà di opporre l'eccezione di inadempimento. Gli esiti dei giudizi civili non hanno avvalorato le tesi della ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ANAC abbia agito correttamente, dato che la valutazione sulla gravità degli inadempimenti è rimessa alla stazione appaltante o al giudice ordinario. L'ANAC ha dato conto delle diverse ricostruzioni dei fatti e del contenzioso in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2184
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2184
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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