Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7737 del 2025, proposto da
SE Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Davoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare:
del provvedimento, del 14.03.2025, notificato in data 17.03.2025 a firma del Dott. Antonello Colandrea, con il quale l’ANAC ha disposto l’annotazione dell’impresa ricorrente nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma dieci, D.Lgs n.50/2016 e ss.mm. ii
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, SE Costruzioni s.r.l., ha impugnato dinanzi al Tar Catanzaro il provvedimento del 14 marzo 2025, notificato in data 17.03.2025, con il quale l’Anac ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016 della notizia della risoluzione dal contratto d’appalto concluso tra la ricorrente e il Comune di Davoli, avente ad oggetto lavori di “riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate CIG 941131922 ”.
1.1. Il Tar Catanzaro, con ordinanza 22 maggio 2025, n. 884, ha declinato la competenza a favore del Tar Lazio, dinanzi al quale la ricorrente ha riassunto il ricorso, reiterando la domanda cautelare.
1.2. In particolare, la società ha premesso di essere risultata affidataria di un contratto con il Comune di Davoli che aveva risolto con provvedimento del 27 agosto 2024 n. 522 “ per grave ritardo determinato dal negligente comportamento dell’impresa, tale da compromettere la pronta riuscita dei lavori ”, nonostante la stessa SE le avesse già comunicato la propria intenzione di risolvere il suddetto contratto in data 12 luglio 2024 “ a cagione degli inadempimenti gravi perpetrati dalla stazione appaltante sia in ordine al mancato pagamento del Sal I, approvato da ben 5 mesi, della mancata approvazione del sal I Bis, del Sal II e Sal II bis, nonché per la impossibilità di procedere nell’esecuzione dei lavori a cagione sia di mancanze progettuali, sia della mancata rimozione di ostacoli che impedivano la prosecuzione dei lavori per come si evince dalle comunicazioni che si allegano e risalenti al mese di febbraio/marzo 2024 ” (cfr. pag. 5 del ricorso). Ciò nonostante l’Anac ha ritenuto di procedere all’iscrizione della risoluzione in questione quale notizia utile, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016.
1.3. Pertanto ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione che ha affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 213 d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per omessa/carente istruttoria, carenza di presupposti, travisamento dei fatti, violazione ed eccesso di potere con riferimento ai principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento ed imparzialità/illegittimità della segnalazione, illegittimità derivata. II. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, in cui ha contestato che, nell’esecuzione del contratto in questione, le fossero stati attribuibili gravi inadempimenti e gravi ritardi, avendo l’Anac recepito acriticamente quanto comunicatole dalla stazione appaltante, gravemente inadempiente a causa di carenze progettuali e nella corresponsione dei pagamenti dovuti (con liquidazione dei relativi SAL) che avevano comportato la sospensione dei lavori. Ha poi rappresentato di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Davoli per il pagamento dei SAL 1bis II e II bis, per € 146.000.00 oltre interessi.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso previa adozione di idonea misura cautelare.
1.4. L’Anac si è costituita genericamente il 25 luglio 2025.
1.5. Con ordinanza cautelare 1° agosto 2025, n. 5145, il Tar Lazio, sez. I quater, ha respinto la richiesta cautelare e disposto attività istruttoria.
1.6. Il Comune di Davoli e la società ricorrente hanno adempiuto all’ordine istruttorio impartito, depositando documentazione, con allegata una relazione del Comune, il 14 ottobre 2025, e i documenti della causa civile instaurata dinanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro. In particolare, il Comune di Davoli ha riferito che le istanze cautelari proposte dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ordinario non erano state accolte.
1.7. La ricorrente ha depositato una memoria il 10 dicembre 2025 in cui ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
1.8. Successivamente l’Anac ha depositato documentazione, in data 9 gennaio 2026 e memoria il 10 gennaio 2026.
1.9. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente, prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Anac “ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 ” e stabilisce “ le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.
È noto anche che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, b) “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ”.
3.1. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di «utilità» della annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021 Tar Lazio, sez. I quater, 13 maggio 2022, n. 6032, 1 dicembre 2023, n. 18068, 12 luglio 2024, n. 10205), tra cui rientrano le ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “ nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 6032/2022).
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “ un onere di completezza espositiva ” e che quest’ultima “ nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare “ sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti ” (Tar Lazio, sez. I quater, 24 ottobre 2022, n.13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).
Di recente è stato ribadito come l’Anac non rivesta “ un ruolo arbitrale ”, non essendo possibile affidarle “ con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione. D’altra parte, alla luce dei principi ricavabili dall’art. 2, co. 1, seconda parte, della l. 241/1990, un giudizio di «manifesta infondatezza della segnalazione» sembra postulare che le ragioni dell’operatore economico segnalato possano essere apprezzate sulla base di un’unica questione di fatto o di diritto, senza dover risolvere intricate vicende contenziose o effettuare tortuose operazioni ermeneutiche ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 10 marzo 2025, n. 1005).
3.2. Con particolare riguardo al concetto di “ manifesta infondatezza ” di recente la sezione ha avuto modo di specificare come l’unico caso nel quale l’Anac è tenuta ad archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché ricorra “ l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento .” (T.a.r. Lazio, sez. I quater, 15 novembre 2025, n. 20424).
3.3. Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che “ L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante “segnalante”, sia dall’operatore economico “segnalato” (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato ” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226).
4. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le censure articolate dalla ricorrente con i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto riproduttive delle stesse argomentazioni, sono destituite di fondamento.
4.1. Il collegio, infatti, ritiene che non possa dubitarsi dell’utilità della notizia annotata, riguardante un provvedimento di risoluzione contrattuale, rientrante inconfutabilmente tra le fattispecie annotabili, anche nel caso in cui, come quello in esame, sia stato giudizialmente contestato.
Non può infatti condividersi la prospettazione di parte ricorrente che sembra pretendere che l’Anac prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe stato un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice munito di giurisdizione sulla risoluzione contrattuale.
La valutazione circa la gravità delle condotte inadempitive, nel caso di specie, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. Diversamente ritenendo, si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.
4.2. La notizia, per altro verso - sempre tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate - non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere altrimenti dalle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale – né nel corso del presente giudizio - da parte ricorrente, volte per lo più a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante, riversando su di lei le responsabilità della vicenda risolutoria.
4.2.1. La ricorrente sostiene, infatti, che la stazione appaltante avrebbe adottato un provvedimento abnorme in quanto il contratto sarebbe già stato risolto con la sua comunicazione del 12 luglio 2024.
Tuttavia, la nota del 12 luglio 2024, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non ha avuto come effetto quella di una risoluzione contrattuale; la suddetta nota, infatti invoca la previsione contenuta nell’art 4, co. 6, del contratto di appalto 23 marzo 2023, in base alla quale “ è facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini per l’emissione del certificato di pagamento senza che ciò sia avvenuto sospendere i lavori ed agire ai sensi dell’art 1460 ovvero previa costituzione in mora, promuovere giudizio ordinario per la risoluzione del contratto ”. In altri termini la clausola in questione conferma unicamente la facoltà dell’appaltatore di opporre alla controparte l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c. e di instaurare un giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto. Né tantomeno, stante il suo inequivoco tenore letterale, tale clausola integra una clausola risolutiva espressa di cui l’appaltatore si è avvalso per risolvere il contratto in questione.
Non può quindi sostenersi, come in tesi di parte ricorrente, che, al momento della risoluzione in danno adottata dal Comune il 27 agosto 2024, il contratto fosse già risolto in virtù di tale nota.
4.2.2. Quanto agli ulteriori elementi addotti, relativi a pretesi inadempimenti imputabili alla stazione appaltante che avrebbe agito in maniera abnorme si osserva che gli esiti dei giudizi civili instaurati non avvalorano quanto sostenuto dalla ricorrente.
È infatti incontestato tra le parti che le iniziative cautelari della ricorrente per l’inibizione dell’escussione della polizza fideiussoria siano state respinte con ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 53 del 03 gennaio 2025, confermata in sede di reclamo al collegio (cfr. relazione del Comune di Davoli e pag. n. 4 della memoria depositata il dalla parte ricorrente)
Inoltre, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Davoli nei confronti della ricorrente, non è stata concessa la provvisoria esecutività al suddetto decreto, a conferma del fatto che l’opposizione era fondata su prova scritta o di pronta soluzione (cfr. art. 648 c.p.c.) e che, quindi, le contestazioni del Comune richiedessero un approfondimento istruttorio idoneo, necessitando, quindi, di una cognizione nel merito che consentisse di verificare la sussistenza o meno del grave inadempimento reciproco contestato tra le parti (si veda, in proposito, il testo del provvedimento ai sensi dell’art. 108 del Comune di Davoli e la comparsa di costituzione e riposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dello stesso Comune, recante, tra le altre difese, specifiche deduzioni in merito al mancato pagamento dei SAL in base ai quali è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto).
In altri termini si verte proprio in quei casi in cui la giurisprudenza ritiene che, ferma restando la necessità di garantire che la notizia sia connotata da completezza espositiva delle relative versioni delle parti, l’Autorità non possa legittimamente intervenire ad apprezzare la fondatezza delle tesi esposte, pena un’indebita sostituzione della stessa al giudice ordinario, deputato a dirimere le controversie in tali materie.
5. Per tutte queste ragioni il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
NA RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RO | AZ TI |
IL SEGRETARIO