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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 396/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (GIA' “ ), con Parte_1 Parte_2 sede legale in Buccino, località Cornito, n. 7, p. iva , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Arturo Tuozzo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Buccino, alla via Tempone I, n. 2; appellante
E
1. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA “ , Controparte_1 dichiarata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 43/2023, p. iva , in P.IVA_2 persona del curatore, avv. Caterina Iannicelli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Anna Bartiromo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
2. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_2 via Galdo, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1 in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio di appello, dall'avv. Donato Mennella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Serre, alla via Cornetti, n. 5;
1 appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3235/2021 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI APPALTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “chiede, in riforma della sentenza n.
3235/2021 del Tribunale di Salerno …, di rigettare le domande dell' Controparte_1
e della ora e di condannarli in solido al Controparte_3 Controparte_2 pagamento a favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellati (come da comparse di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla appellante avverso la sentenza n. 3235/21 del Tribunale di Salerno. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3235/2021, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e da , titolare Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa individuale ”, nei confronti della CP_3 Parte_2
con atto di citazione del 15 gennaio 2009, così provvedeva: 1) accoglieva in
[...] parte la domanda e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità della
[...]
nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato nell'anno 2006 Parte_2 per la fornitura e la posa in opera di vetrine ed infissi in alluminio, condannandola alla realizzazione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 28 della relazione peritale con le lettere b), d), e), f); 2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura di 1/2 ciascuna.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , già Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 7 maggio 2022, formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione di tardività e genericità della denuncia delle difformità e dei vizi delle opere eseguite dalla convenuta era fondata, con la conseguenza che gli attori erano decaduti dalla possibilità di proporre la domanda di garanzia, a norma dell'art. 1667, comma 2, cod. civ.; 2) la pronuncia di condanna della convenuta all'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per ripristinare lo stato dei luoghi era
2 illegittima, avendo gli attori spiegato la domanda per ottenere il risarcimento dei danni e non l'eliminazione dei vizi e delle difformità dei materiali e delle opere;
3) in ogni caso, gli attori non avevano dimostrato la responsabilità della convenuta nella fornitura delle vetrine e degli infissi in alluminio e nella loro installazione, non essendole ascrivibili le anomalie segnalate dal consulente tecnico d'ufficio come cause generatrici dei danni riportati in occasione del forte vento che, in data 8 febbraio 2008, aveva provocato la rottura di una delle vetrate dell'autosalone sito nel Comune di Campagna e il conseguente danneggiamento di una delle vetture in esposizione.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 agosto 2022, l'
[...]
e il eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2 per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 7/12 settembre 2023, il giudizio veniva dichiarato interrotto, ai sensi degli artt. 300 c.p.c. e 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale dell' . Controparte_1
A seguito della riassunzione del giudizio da parte della , si costituiva la Parte_1 liquidazione giudiziale dell' , riportandosi alle difese e alle Controparte_1 conclusioni già formulate da tale società.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 febbraio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi ai sensi degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza del 7/21 marzo
2024, la causa, a seguito di rinvii concordemente richiesti dalle parti per una definizione transattiva della lite, veniva discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e trattenuta in decisione a norma dell'art. 352, comma 4.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Controparte_1
e dal in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.
[...] CP_2
342, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
3 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Parte_1 ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce, ai sensi dell'art. 1667, Parte_1 comma 2, cod. civ., l'intervenuta decadenza dell' e del Controparte_1 CP_2 dalla proposizione dell'azione di garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, per non avere i committenti comprovato, sebbene ne fossero onerati, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, e 115 c.p.c., di averne denunciato all'appaltatore l'esistenza entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui, quando l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667, comma 1, cod. civ., incombe su quest'ultimo, che intende far valere in giudizio il proprio diritto, l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr., ex plurimis, Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 23 ottobre
1997, n. 10412; Cass. 25 giugno 2012, n. 10579).
Con l'atto introduttivo del giudizio, l' “ e il , dopo aver Controparte_1 CP_2 premesso che “la fornitura dei materiali e la posa in opera …, per come risultante dalle citate fatture, sono state effettuate tra il maggio 2006 ed il settembre 2007”, assumevano che, “successivamente …, sono emersi vizi sia ai materiali che alla esecuzione emergente
a non perfetta regola d'arte, tanto da determinarsi, tra l'altro, fastidiosi rumori e copiose infiltrazioni d'acqua piovana, per cui è stato ripetutamente richiesto, da parte degli attori,
l'intervento dell'appaltatore volto ad eliminarli ed a risarcire i danni” e che, “in data
08.02.08, con forte vento in zona, i vizi dei materiali forniti e delle opere eseguite dalla convenuta hanno consentito e causato la rottura di una delle vetrate con telaio in
4 alluminio elettrosaldato, e, specificamente, quella posta sul lato sinistro rispetto all'ingresso principale dell'autosalone, ed il vetro prima di cadere in terra rovinava su di una autovettura posta in esposizione …, infrangendo il parabrezza posteriore ed ammaccando il tetto e la fiancata posteriore lato destro”.
Pertanto, come emerge dalla trascritta ricostruzione fattuale, l' e Controparte_1 il riconoscevano espressamente che gli asseriti vizi dei materiali e della loro CP_2 posa in opera iniziarono a manifestarsi mediante rumori ed infiltrazioni d'acqua piovana ben prima dell'8 febbraio 2008, al punto da dover richiedere alla
[...]
, in un imprecisato momento temporale, di provvedere alla loro Parte_2 rimozione, causando poi, in tale data, in occasione di violente raffiche di vento, la rottura di una delle vetrate in alluminio dell'autosalone sito nel Comune di Campagna e il conseguenziale danneggiamento di una delle vetture in esposizione.
Ne deriva che l' e il , non avendo indicato, neanche in Controparte_1 CP_2 via approssimativa, il giorno della scoperta dei lamentati vizi dei materiali forniti e degli interventi eseguiti dalla , limitandosi a dedurne Parte_2 genericamente l'emersione in epoca successiva al settembre 2007, né, tanto meno, quello della loro denuncia alla società appaltatrice, non hanno dimostrato l'osservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1667, comma 2, cod. civ., sicché non erano legittimati alla proposizione della domanda risarcitoria.
Né, al riguardo, assume alcun rilievo, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che l' e il , in data 8 febbraio 2008, Controparte_1 CP_2 chiesero l'intervento dei Carabinieri di Campagna per far constatare la rottura delle vetrina in alluminio e il danneggiamento dell'autoveicolo e contestualmente denunciarono l'accaduto alla , atteso che, in quel giorno, non Parte_2 vennero scoperti i presunti vizi dell'opera, i cui indici rivelatori, costituiti da rumori e infiltrazioni di acque meteoriche, si palesarono e vennero percepiti dai committenti in un indeterminato periodo temporale successivo al settembre 2007, ma si verificò l'evento lesivo che, secondo la loro tesi difensiva, costituì un'ulteriore conseguenza dei difetti dei materiali e dell'esecuzione dei lavori di installazione.
In sostanza, l' e il , ai fini della proponibilità dell'azione Controparte_1 CP_2 di garanzia nei confronti della , avrebbero Parte_2 dovuto individuare e comprovare, da un lato, il momento in cui cominciarono ad avvertire i rumori e ad avvedersi delle infiltrazioni di acqua piovana nell'autosalone, quali prime forme di estrinsecazione dei vizi dell'opera, e, dall'altro, quello in cui denunciarono tali
5 anomalie all'appaltatore, non potendo, in mancanza, farne valere la responsabilità ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In realtà, l' e il , a fronte dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1 CP_2
con la comparsa di costituzione e risposta in Parte_2 ordine alla loro decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1667, comma 1, cod. civ., non assolvevano l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera, con la conseguenza che, in mancata di tale condizione dell'azione, il Tribunale di Salerno non poteva esaminare nel merito ed accogliere la domanda spiegata dai committenti nei confronti dell'appaltatore.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando l'accoglimento dell'appello e la conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, assorbe la rilevanza e, dunque, rende del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione, con le quali la ha contestato la legittimità della pronuncia Parte_1 di condanna all'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per ripristinare lo stato dei luoghi, per avere l' “ il chiesto il Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni e non l'eliminazione dei vizi e delle difformità dei materiali e delle opere, e, in ogni caso, negato la sussistenza di una propria responsabilità nella fornitura delle vetrine e degli infissi in alluminio e nel loro montaggio.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'improcedibilità della domanda spiegata dai committenti nei confronti dell'appaltatore per carenza della condizione dell'azione richiesta dall'art. 1667, comma 2, cod. civ., devono gravare sull' “ Controparte_1
(e, per essa, dell'intervenuta liquidazione giudiziale) e del e si liquidano, come CP_2 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non essere stata quantificata la pretesa risarcitoria in contestazione,
6 ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già Parte_1 [...]
), per il primo grado, in euro 7.400,00 per compenso, di cui euro Parte_2
1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
7.204,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 6.400,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16/21 giugno 2010, in euro 2.991,71, di cui euro 947,68 per esborsi ed euro 2.044,03 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario, devono essere definitivamente poste a carico dell' “ Controparte_1
(e, per essa, dell'intervenuta liquidazione giudiziale) e del . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3235/2021 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 7 maggio 2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara improcedibile la domanda spiegata dall' “ e da Controparte_1 CP_2
con atto di citazione del 15 gennaio 2009;
[...]
2. condanna l' (e, per essa, la liquidazione giudiziale) e Controparte_1
, in via solidale, alla refusione, in favore della (già Controparte_2 Parte_1
), delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_2 che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.204,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 6.400,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ (e, per essa, della Controparte_1 liquidazione giudiziale) e di le spese della consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16/21 giugno 2010, in
7 euro 2.991,71, di cui euro 947,68 per esborsi ed euro 2.044,03 per compenso, oltre
Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 396/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ (GIA' “ ), con Parte_1 Parte_2 sede legale in Buccino, località Cornito, n. 7, p. iva , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Arturo Tuozzo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Buccino, alla via Tempone I, n. 2; appellante
E
1. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA “ , Controparte_1 dichiarata dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 43/2023, p. iva , in P.IVA_2 persona del curatore, avv. Caterina Iannicelli, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Anna Bartiromo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani, n. 31;
2. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Controparte_2 via Galdo, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._1 in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio di appello, dall'avv. Donato Mennella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Serre, alla via Cornetti, n. 5;
1 appellati
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3235/2021 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – CONTRATTO DI APPALTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “chiede, in riforma della sentenza n.
3235/2021 del Tribunale di Salerno …, di rigettare le domande dell' Controparte_1
e della ora e di condannarli in solido al Controparte_3 Controparte_2 pagamento a favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellati (come da comparse di costituzione e risposta) – “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla appellante avverso la sentenza n. 3235/21 del Tribunale di Salerno. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3235/2021, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall' e da , titolare Controparte_1 Controparte_2 dell'impresa individuale ”, nei confronti della CP_3 Parte_2
con atto di citazione del 15 gennaio 2009, così provvedeva: 1) accoglieva in
[...] parte la domanda e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità della
[...]
nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato nell'anno 2006 Parte_2 per la fornitura e la posa in opera di vetrine ed infissi in alluminio, condannandola alla realizzazione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio alla pagina 28 della relazione peritale con le lettere b), d), e), f); 2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
3) poneva definitivamente a carico delle parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura di 1/2 ciascuna.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la , già Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 7 maggio 2022, formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'eccezione di tardività e genericità della denuncia delle difformità e dei vizi delle opere eseguite dalla convenuta era fondata, con la conseguenza che gli attori erano decaduti dalla possibilità di proporre la domanda di garanzia, a norma dell'art. 1667, comma 2, cod. civ.; 2) la pronuncia di condanna della convenuta all'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per ripristinare lo stato dei luoghi era
2 illegittima, avendo gli attori spiegato la domanda per ottenere il risarcimento dei danni e non l'eliminazione dei vizi e delle difformità dei materiali e delle opere;
3) in ogni caso, gli attori non avevano dimostrato la responsabilità della convenuta nella fornitura delle vetrine e degli infissi in alluminio e nella loro installazione, non essendole ascrivibili le anomalie segnalate dal consulente tecnico d'ufficio come cause generatrici dei danni riportati in occasione del forte vento che, in data 8 febbraio 2008, aveva provocato la rottura di una delle vetrate dell'autosalone sito nel Comune di Campagna e il conseguente danneggiamento di una delle vetture in esposizione.
Costituitisi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 24 agosto 2022, l'
[...]
e il eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello CP_1 CP_2 per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 7/12 settembre 2023, il giudizio veniva dichiarato interrotto, ai sensi degli artt. 300 c.p.c. e 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019, per l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale dell' . Controparte_1
A seguito della riassunzione del giudizio da parte della , si costituiva la Parte_1 liquidazione giudiziale dell' , riportandosi alle difese e alle Controparte_1 conclusioni già formulate da tale società.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 febbraio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi ai sensi degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza del 7/21 marzo
2024, la causa, a seguito di rinvii concordemente richiesti dalle parti per una definizione transattiva della lite, veniva discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e trattenuta in decisione a norma dell'art. 352, comma 4.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Controparte_1
e dal in ordine all'inammissibilità del gravame per violazione dell'art.
[...] CP_2
342, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis.
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
3 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Parte_1 ad indicare i punti impugnati della sentenza di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, l'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce, ai sensi dell'art. 1667, Parte_1 comma 2, cod. civ., l'intervenuta decadenza dell' e del Controparte_1 CP_2 dalla proposizione dell'azione di garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, per non avere i committenti comprovato, sebbene ne fossero onerati, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, e 115 c.p.c., di averne denunciato all'appaltatore l'esistenza entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui, quando l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667, comma 1, cod. civ., incombe su quest'ultimo, che intende far valere in giudizio il proprio diritto, l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr., ex plurimis, Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 23 ottobre
1997, n. 10412; Cass. 25 giugno 2012, n. 10579).
Con l'atto introduttivo del giudizio, l' “ e il , dopo aver Controparte_1 CP_2 premesso che “la fornitura dei materiali e la posa in opera …, per come risultante dalle citate fatture, sono state effettuate tra il maggio 2006 ed il settembre 2007”, assumevano che, “successivamente …, sono emersi vizi sia ai materiali che alla esecuzione emergente
a non perfetta regola d'arte, tanto da determinarsi, tra l'altro, fastidiosi rumori e copiose infiltrazioni d'acqua piovana, per cui è stato ripetutamente richiesto, da parte degli attori,
l'intervento dell'appaltatore volto ad eliminarli ed a risarcire i danni” e che, “in data
08.02.08, con forte vento in zona, i vizi dei materiali forniti e delle opere eseguite dalla convenuta hanno consentito e causato la rottura di una delle vetrate con telaio in
4 alluminio elettrosaldato, e, specificamente, quella posta sul lato sinistro rispetto all'ingresso principale dell'autosalone, ed il vetro prima di cadere in terra rovinava su di una autovettura posta in esposizione …, infrangendo il parabrezza posteriore ed ammaccando il tetto e la fiancata posteriore lato destro”.
Pertanto, come emerge dalla trascritta ricostruzione fattuale, l' e Controparte_1 il riconoscevano espressamente che gli asseriti vizi dei materiali e della loro CP_2 posa in opera iniziarono a manifestarsi mediante rumori ed infiltrazioni d'acqua piovana ben prima dell'8 febbraio 2008, al punto da dover richiedere alla
[...]
, in un imprecisato momento temporale, di provvedere alla loro Parte_2 rimozione, causando poi, in tale data, in occasione di violente raffiche di vento, la rottura di una delle vetrate in alluminio dell'autosalone sito nel Comune di Campagna e il conseguenziale danneggiamento di una delle vetture in esposizione.
Ne deriva che l' e il , non avendo indicato, neanche in Controparte_1 CP_2 via approssimativa, il giorno della scoperta dei lamentati vizi dei materiali forniti e degli interventi eseguiti dalla , limitandosi a dedurne Parte_2 genericamente l'emersione in epoca successiva al settembre 2007, né, tanto meno, quello della loro denuncia alla società appaltatrice, non hanno dimostrato l'osservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1667, comma 2, cod. civ., sicché non erano legittimati alla proposizione della domanda risarcitoria.
Né, al riguardo, assume alcun rilievo, ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che l' e il , in data 8 febbraio 2008, Controparte_1 CP_2 chiesero l'intervento dei Carabinieri di Campagna per far constatare la rottura delle vetrina in alluminio e il danneggiamento dell'autoveicolo e contestualmente denunciarono l'accaduto alla , atteso che, in quel giorno, non Parte_2 vennero scoperti i presunti vizi dell'opera, i cui indici rivelatori, costituiti da rumori e infiltrazioni di acque meteoriche, si palesarono e vennero percepiti dai committenti in un indeterminato periodo temporale successivo al settembre 2007, ma si verificò l'evento lesivo che, secondo la loro tesi difensiva, costituì un'ulteriore conseguenza dei difetti dei materiali e dell'esecuzione dei lavori di installazione.
In sostanza, l' e il , ai fini della proponibilità dell'azione Controparte_1 CP_2 di garanzia nei confronti della , avrebbero Parte_2 dovuto individuare e comprovare, da un lato, il momento in cui cominciarono ad avvertire i rumori e ad avvedersi delle infiltrazioni di acqua piovana nell'autosalone, quali prime forme di estrinsecazione dei vizi dell'opera, e, dall'altro, quello in cui denunciarono tali
5 anomalie all'appaltatore, non potendo, in mancanza, farne valere la responsabilità ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In realtà, l' e il , a fronte dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1 CP_2
con la comparsa di costituzione e risposta in Parte_2 ordine alla loro decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1667, comma 1, cod. civ., non assolvevano l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità dell'opera, con la conseguenza che, in mancata di tale condizione dell'azione, il Tribunale di Salerno non poteva esaminare nel merito ed accogliere la domanda spiegata dai committenti nei confronti dell'appaltatore.
La fondatezza dell'esaminato motivo di gravame, comportando l'accoglimento dell'appello e la conseguenziale riforma della sentenza di primo grado, assorbe la rilevanza e, dunque, rende del tutto ultronea la valutazione delle ulteriori ragioni di impugnazione, con le quali la ha contestato la legittimità della pronuncia Parte_1 di condanna all'esecuzione degli interventi indicati dal consulente tecnico d'ufficio per ripristinare lo stato dei luoghi, per avere l' “ il chiesto il Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni e non l'eliminazione dei vizi e delle difformità dei materiali e delle opere, e, in ogni caso, negato la sussistenza di una propria responsabilità nella fornitura delle vetrine e degli infissi in alluminio e nel loro montaggio.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'improcedibilità della domanda spiegata dai committenti nei confronti dell'appaltatore per carenza della condizione dell'azione richiesta dall'art. 1667, comma 2, cod. civ., devono gravare sull' “ Controparte_1
(e, per essa, dell'intervenuta liquidazione giudiziale) e del e si liquidano, come CP_2 da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non essere stata quantificata la pretesa risarcitoria in contestazione,
6 ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già Parte_1 [...]
), per il primo grado, in euro 7.400,00 per compenso, di cui euro Parte_2
1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro
7.204,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 6.400,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16/21 giugno 2010, in euro 2.991,71, di cui euro 947,68 per esborsi ed euro 2.044,03 per compenso, oltre Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario, devono essere definitivamente poste a carico dell' “ Controparte_1
(e, per essa, dell'intervenuta liquidazione giudiziale) e del . CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 3235/2021 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato il 7 maggio 2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiara improcedibile la domanda spiegata dall' “ e da Controparte_1 CP_2
con atto di citazione del 15 gennaio 2009;
[...]
2. condanna l' (e, per essa, la liquidazione giudiziale) e Controparte_1
, in via solidale, alla refusione, in favore della (già Controparte_2 Parte_1
), delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_2 che si liquidano, per il primo grado, in euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 7.204,00, di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 6.400,00 per compenso difensivo (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico dell' “ (e, per essa, della Controparte_1 liquidazione giudiziale) e di le spese della consulenza tecnica Controparte_2
d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16/21 giugno 2010, in
7 euro 2.991,71, di cui euro 947,68 per esborsi ed euro 2.044,03 per compenso, oltre
Cnp ed Iva, con detrazione dell'acconto, ove percepito dall'ausiliario.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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