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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/08/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza del 26.05.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Erica Ferrini del Foro di Pisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nello studio di quest'ultima sito in Ponsacco (PI) viale della Rimembranza n. 50
-APPELLANTE
[..
(C.F. P IVA , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Susini (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Pontedera (PI) via Guerrazzi n. 4
[...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Bassi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano via del Crocefisso n. 5
-APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 14 e il 16.1.2025.
**********************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato il 19.2.2022 la conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di San Miniato, , chiedendo che fossero accolte, nei confronti di Parte_1 quest'ultimo, le seguenti conclusioni: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1218 cc, accertare il grave inadempimento e ritardo nell'adempimento del Sig. alle obbligazioni Parte_1 contrattualmente assunte con la società ed in particolare l'avvenuta stipula dei CP_1 contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica con il GS solo a far data dal 1 luglio 2021 e conseguentemente condannare quest'ultimo alla refusione di tutti in danni subiti dall'attrice in ragione dell'inadempimento e ritardo, danni eziologicamente derivanti dalla condotta ex adverso serbata che vengano prudenzialmente quantificati nella misura di € 4500,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al saldo. In ogni caso con espresso contenimento della domanda nei limiti di competenza per valore dell'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Assumeva, in particolare, la società attrice che il si era contrattualmente impegnato, nei Pt_1 confronti della stessa, alla progettazione di due impianti fotovoltaici da installarsi nel Comune di Palaia - località Montanelli piazza D'Ascanio angolo via Meucci, da posizionarsi sui tetti degli immobili costituenti la vecchia e la nuova sede della società nonché Controparte_1 all'effettuazione dei seguenti, ulteriori necessari adempimenti:
a) richiesta di connessione degli impianti ad;
Controparte_2
b) iscrizione a Terna;
c) stipula dei contratti con GS (Gestore dei servizi energetici) per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti;
Secondo la ricostruzione attorea il si era reso inadempiente agli obblighi contrattualmente Pt_1 assunti poiché, sebbene gli allacci e l'attivazione per la connessione degli impianti fotovoltaici di produzione alla rete elettrica fossero stati dallo stesso regolarmente eseguiti, tuttavia sino alla data del 1.7.2021 (e, quindi, a distanza di quasi due anni dall'ultimazione degli impianti predetti ) non risultava essere stato sottoscritto, dal convenuto, alcun contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto di energia elettrica con GS, e ciò nonostante le reiterate rassicurazioni da parte dello stesso, protrattesi a far data dall'anno 2019.
Tale inadempienza, sosteneva l'attrice, aveva comportato una “conseguente irrimediabile perdita di tutta l'energia messa in rete dalla società a far data rispettivamente dal 13.08.2019 Controparte_1
(impianto codice POD IT001E04845439 -) e 26.08.2019 (impianto codice POD IT001E43231793-) e sino al 30.06.2021 ( doc 3 e 4 citazione contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica impianto codice POD IT001E04845439 e impianto codice POD IT001E43231793)”; danni di cui, con l'istaurato giudizio, la stessa chiedeva Controparte_1
l'integrale ristoro.
Si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare la domanda attorea sia sotto il profilo Parte_1 dell'an che sotto quello del quantum debeatur, sosteneva di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di mandato sottoscritto, per avere egli provveduto non solo alla progettazione e installazione degli impianti fotovoltaici, ma anche alla presentazione della domanda in iter semplificato per la connessione degli impianti fotovoltaici, nonché curato tutti gli oneri che la normativa regolatrice di tale iter poneva a suo carico. Eccepiva, in particolare, che ogni responsabilità circa la mancata connessione doveva essere, in realtà, imputata in via esclusiva a e al Controparte_2
GS. Avanzava, nel contempo, domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il pagamento del corrispettivo a lui spettante per l'intera attività svolta successivamente alla conclusione del contratto di mandato in favore dell'attrice e chiedeva, in ogni caso, di essere tenuto indenne dalla propria Compagnia assicurativa, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa. Autorizzata tale chiamata in causa ed effettuata la stessa a cura del convenuto, si costituiva la Compagnia contestando la responsabilità del e negando, Parte_2 Pt_1 comunque, la copertura assicurativa per conoscenza pregressa del sinistro e tardività della denuncia.
Completata la trattazione del procedimento, il Giudice di Pace emetteva, in data 28.12.2023, sentenza mediante la quale, definitivamente pronunciando, così decideva: “accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto P.I. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale provocato a seguito e per effetto della propria attività professionale colposa prestata nei confronti dell'attrice come rappresentata, al pagamento a favore di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 2.504,88 ai valori monetari attuali, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. Rigetta la domanda riconvenzionale nei confronti della stessa e la domanda di rilevazione Controparte_1 indenne nei confronti della terza chiamata come rappresentata, Parte_2 proposte dal convenuto in quanto infondate e non provate. Condanna lo stesso Parte_1 convenuto a rifondere le spese di giudizio della parte attrice e della terza chiamata, che si liquidano rispettivamente ex DM 147/2022 in complessivi € 1.390,00, di cui € 1.265,00 per compensi professionali e € 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, per l'attrice e in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, per la terza chiamata”.
Con atto di citazione notificato il 6.2.2024 interponeva appello avverso detta Parte_1 decisione, convenendo la e la dinanzi a questo Controparte_1 Controparte_3
Tribunale, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa: in riforma della sentenza n° 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, in accoglimento dei motivi suesposti, rigettare la domanda come avanzata in primo grado dall'attrice poiché priva di fondamento sia in diritto che in fatto, con contestuale condanna della stessa alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme dalla stessa percepite in esecuzione dell'impugnata sentenza. In ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in riforma parziale della sentenza n. 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, per tutti i motivi esposti in premessa, condannare la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Parte_2 indenne il convenuto da ogni pretesa risarcitoria della società attrice stante il contratto di assicurazione inter partes, gravandola altresì della refusione a favore dello scrivente delle spese e dei compensi di lite di primo e secondo grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1917, comma terzo, c.c ., con contestuale condanna della stessa alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme alla stessa già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in ogni caso rideterminare il quantum per tutte le ragioni ed i motivi espressi nel presente atto ed in ogni in riforma della sentenza n° 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, accogliere la domanda riconvenzionale formulata da questo convenuto e per l'effetto condannare al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 Pt_1 della somma di € 3.459,20, o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame e concludendo come segue: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, respingere integralmente il gravame interposto dal Sig avverso la sentenza impugnata essendo destituito di ogni fondamento per Pt_1 tutte le ragioni di cui in narrativa della presente comparsa con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di San Miniato 152.2023 e con condanna dell'appellante alla refusione delle competenze e spese legali del giudizio e con condanna dello stesso , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 terzo comma cpc , al pagamento in favore della società di una somma CP_1 equitativamente determinata.”
Si costituiva, altresì, la contestando, a sua volta, la fondatezza Controparte_4 dell'appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'Appello promosso dal Signor nei confronti di Parte_1 [...]
, in quanto destituito di fondamento Controparte_5 giuridico e fattuale e, conseguentemente:
- confermare la Sentenza n. 152/2023, emessa e pubblicata il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di San Miniato – Dott. Caruso, nella parte in cui ha accolto l'eccezione sollevata dalla Compagnia di conoscenza pregressa del sinistro da parte dell'Assicurato al momento della conclusione della polizza assicurativa azionata e ha, per l'effetto, rigettato la domanda di manleva svolta dal Signor e confermare la Sentenza anche nella parte in cui ha condannato quest'ultimo a Parte_1 rifondere alla Compagnia le spese legali;
- condannare il Signor a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del giudizio di appello. In via subordinata, nella denegata Controparte_3
e non creduta ipotesi in cui fosse, anche solo parzialmente, riformata la Sentenza n. 152/2023, emessa e pubblicata il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di San Miniato – Dott. Caruso e ritenuta operativa la polizza n. HCC21-W0066816, condannare Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l' di quanto questo sarà tenuto a pagare in favore
[...] Parte_3 della nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 500.000,00, detratta la Parte_4 franchigia di € 1.000,00 e ridotto l'indennizzo, anche per quanto riguarda le spese legali, in virtù dell'inadempimento colposo dell' agli obblighi contrattuali e normativi, ai sensi degli artt. Parte_3
1913 e 1915 c.c.
Dopo breve trattazione, all'udienza del 30.05.2024 questo giudice, ritenuto di dover fissare udienza di rimessione della causa in decisione, aggiornava a tale scopo la causa all'udienza del 20.03.2025, assegnando nel contempo alle parti i termini di cui all'art 352 c.p.c.; dopodichè, in esito a detta udienza, tenutasi in forma cartolare, tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante , Parte_1 con la proposta impugnazione, lamenta i seguenti pretesi vizi della sentenza impugnata: - errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure;
- omessa applicazione del decreto del ministero dello sviluppo economico del 19.05.2015; - errata applicazione art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova gravante su parte attrice;
- errata applicazione art. 1223 cc per omessa prova dell'esistenza del nesso di causalità - d) omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo”.
Con riferimento, poi, al “rigetto della domanda di manleva della Compagnia assicuratrice”, il predetto ha articolato le seguenti doglianze: a) “sui documenti nuovi che l'appellante non ha potuto produrre in primo grado per causa allo stesso non imputabile;
b) sull'uso del prudente apprezzamento del giudice con riferimento al doc. 18 comp. cost.; c) erronea ricostruzione dei fatti;
violazione o falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. ed omesso adempimento dell'onere della prova gravante sull'assicuratore.
Di contro le odierne appellate -rispettivamente attrice e terza chiamata nel giudizio di primo grado - hanno eccepito, nel costituirsi, essere la gravata pronuncia immune -per le ragioni indicate, in dettaglio nelle rispettive comparse di costituzione e risposta- da ogni censura, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma della suindicata decisione.
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e debba, pertanto, essere disatteso, per le ragioni che si vengono ad illustrare.
E, invero, i motivi di gravame dedotti dall'appellante appaiono non condivisibili, in primis, là dove mediante gli stessi viene lamentata l'errata ricostruzione di fatti da parte dal primo giudice nonché l'asserita “errata applicazione art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto…assolto l'onere della prova gravante su parte attrice”.
A tale proposito va osservato che, per giurisprudenza costante, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (Cass Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533).
In particolare, in un caso analogo a quello in esame (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23-30.6.2021, emessa nel procedimento n. 3321/2019), il Tribunale in Sede ha avuto modo di puntualizzare quanto segue: “Occorre rammentare sin da subito come la responsabilità contrattuale -nel cui ambito si inquadra la domanda del ricorrente- preveda a carico della parte che la fa valere l'onere probatorio di produrre la fonte del diritto vantato ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto (Cass., 17.08.1990 n. 8336), incombendo invece su quest'ultima ex art.1218 c.c. una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina l'impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa” (Cass., 25.5.98 n. 5208, come richiamata da Tribunale Arezzo, 22/10/2020, n.488)”.
Orbene, applicando i principi testé richiamati alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la decisione del giudice di prime cure sia, sotto tale profilo, corretta poiché immune da vizi logico-giuridici, avendo contrariamente a quanto lamentato dall'odierno appellante, pienamente Controparte_1 assolto all'onere probatorio che le faceva carico, quale sopra delineato.
Chè, infatti, risulta documentalmente provato che il si sia contrattualmente obbligato, verso Pt_1 la alla progettazione di impianti fotovoltaici nonché all'esecuzione, in relazione Controparte_1
a ciascuno di essi, di ogni adempimento necessario ad addivenire alla stipula dei contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica con il GS (Gestore Servizi Elettrici).
Ciò trova riscontro non solo nel contratto stipulato, inter partes, il 20.10.2017, prodotto sub. doc. 2 dal convenuto in primo grado, oggi appellante, ma soprattutto, come rettamente rilevato dal Giudice di Pace di San Miniato in sentenza, nella fattura -depositata dalla difesa di in Controparte_1 occasione dell'udienza del 10.1.2023- emessa, dal in data 2.9.2019 per il pagamento delle Pt_1 proprie spettanze professionali e regolarmente pagata dalla fattura in cui sono Controparte_6 riportate, quali causali della richiesta di pagamento, “Domanda di connessione e progetto CP_2 impianto FV e richiesta iscrizione a Terna Richiesta di scambio sul posto sede nuova e vecchia. Prova con cassetta. Prova relè e certificati”.
Il contenuto di tale documentazione conferma quindi, in modo dirimente, non solo la fonte negoziale del diritto azionato dalla in primo grado, ma anche l'esatto oggetto del contratto Controparte_1 stesso, tra le cui prestazioni erano pertanto previste le attività necessarie, in relazione ad entrambi gli impianti fotovoltaici da lui progettati, alla stipula del contratto tra la e il GS per Controparte_1
l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica. La documentazione di cui trattasi costituisce, nel contempo, elemento di riscontro dell'effettiva conoscenza, da parte dell'appellante, dell'oggetto del contratto e degli obblighi che gli facevano carico.
Orbene, avendo parte attrice in primo grado provato la fonte contrattuale del proprio diritto e allegato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni da lui assunte, era onere di quest'ultimo fornire riscontro dell'esatto adempimento delle prestazioni cui era tenuto.
Ciò, peraltro, non è avvenuto;
chè, anzi, la ricostruzione fattuale offerta, a propria discolpa, dall'appellante è risultata sconfessata dalle risultanze sia della documentazione in atti sia dell'espletata prova orale.
Per contro parte attrice, andando oltre la mera allegazione dell'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali, ha fornito un'esatta ricostruzione delle vicende oggetto di causa nonché piena prova dell'inadempimento del a detti obblighi e della conseguente fondatezza della propria Pt_1 pretesa risarcitoria, così come condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata.
In particolare, l'inadempimento contrattuale del risulta già documentalmente comprovato Pt_1 dagli scambi epistolari intervenuti tra i litiganti, da cui emerge in primo luogo che già in data 26.9.2019, con comunicazione mail, (escussa anche quale teste sul punto), Testimone_1 dipendente della chiedeva all'odierno appellante: “Buonasera, mi Controparte_1 Testimone_2 dice di chiederle se siamo iscritti al gse”, e che il rispondeva: “Certo che siete iscritti con Pt_1 entrambi gli impianti…. Siete anche registrati a Terna. IL GS farà il bonifico per il valore dell'energia immessa in rete, sull'iban che mi avete fornito, un paio di volte l'anno” (docc. 5 e 6 allegati all'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
E' inoltre provato che non avendo ricevuto alcun pagamento di quanto assicurato Controparte_1 dall'appellante, in data 27.7.2020 (e, quindi, a distanza di quasi un anno dalla comunicazione di cui sopra), con mail inviata al dichiarava: “Stamattina abbiamo chiamato l'organo GS il quale Pt_1 ci ha detto che non abbiamo nessuno contratto registrato per tutti e due gli impianti. Come da nostra mail sotto dovevate provvedere Voi. Quindi massimo entro domattina vorremmo definire la cosa per non incorrere a vie legali in quanto la perdita stimata sull'energia ricade sull'azienda” (docc.
5-6 citati).
A detta missiva il replicava in pari data, affermando: “Buonasera non è assolutamente vero, Pt_1 tutti e due gli impianti sono registrati. Manca il collegamento con il legale rappresentante e sto' lavorando per la corretta registrazione. D'altra parte, se cambiano in continuazione le modalità di registrazione i ritardi sono inevitabili. Comunque, per l'energia immessa in rete non si perde niente. Se c'è un problema verrà pagata in ritardo ma verrà pagata”.
Tali circostanze sono state, peraltro, oggetto di confessione da parte del in sede di Pt_1 interrogatorio formale.
Deve, di conseguenza, ritenersi adeguatamente provato il fatto che l'appellante fosse compiutamente edotto di quali fossero i propri obblighi contrattuali, tanto da sostenere di essersi attivato per onorarli.
Tuttavia le dichiarazioni del a proposito del proprio asserito adempimento contrastano, Pt_1 palesemente, con le risultanze degli atti, tenuto conto del fatto che dai docc. 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione in primo grado si ricava, chiaramente, come il solo con comunicazione mail del Pt_1
31.5.2021 abbia provveduto a inviare alla le condizioni contrattuali per Controparte_1 l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica e solo con mail del 14.6.2021 abbia rimesso alla società suindicata i due contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica controfirmati dal GS, contratti i quali hanno avuto decorrenza a far data dal 1.7.2021 e, quindi, a distanza di quasi due anni dall'ultimazione degli impianti.
Prive di pregio risultano, poi, le deduzioni del convenuto in primo grado con cui viene contestata ogni sua responsabilità adducendo l'impossibilità di essere a conoscenza del fatto “che nonostante la corretta esecuzione della procedura lo scambio sul posto non fosse in realtà mai iniziato non avendo il medesimo accesso diretto agli impianti”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, l'istruttoria espletata ha confermato che il era l'unico soggetto a disporre delle credenziali per accedere al sito GS e, pertanto, Pt_1 egli avrebbe potuto -e dovuto- attivarsi per verificare l'esistenza dei due asseriti contratti con il GS.
Quanto sopra emerge, in particolare, dal contenuto del doc. 1 allegato alla citazione in primo grado (comunicazione mail del 30.7.2020 inviata, a dall'odierno appellante), da cui si Controparte_1 evince in modo inequivoco come sino al 30.7.2020 fosse, appunto, il l'unico soggetto a Pt_1 disporre delle credenziali per accedere al sito del GS. E, in verità, egli comunicava, con detta missiva, le predette credenziali a onde consentirle di effettuare essa stessa detto Controparte_1 accesso: “l'accesso sul sito GS come utente e' ...” Tes_2 CodiceFiscale_4 aggiungendo: “ma per il momento eviterei di andarci poi quando sarà posto vi spiego come funziona”: ciò in quanto, come da precedente missiva del di due giorni prima, lo stesso Pt_1 faceva presente di dover provvedere personalmente alla conclusione delle convenzioni di scambio sul posto col GS “una volta sistemato un errore nell'anagrafica di , ho già chiesto la Tes_2 correzione”
A loro volta le risultanze delle assunte prove orali, sia per testi che per interpello, hanno ulteriormente confermato le circostanze sin ora evidenziate.
In particolare, in risposta al cap. 3) dell'interrogatorio formale chiesto dalla “DVC: Controparte_1
Con comunicazione mail del 14 giugno 2021 il Sig inviava alla società Parte_1 Controparte_1
[... i due contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica controfirmati da GS S.pa , contratti decorrenti dal 01.07.2021 con conseguente perdita di tutta l'energia messa in rete dalla società a far data rispettivamente dal 13.08.2019 ( Controparte_1 impianto codice POD IT001E04845439 -) e 26.08.2019 ( impianto codice POD IT001E43231793-) e sino al 30.06.2021)”, il ha dichiarato, testualmente, “ Si è vero. Ho fatto i contratti con il Pt_1
GS ed è vero che la ha perso l'energia elettrica che mi si dice nel capitolo…” CP_1
L'inadempimento dell'appellante al contratto da lui stipulato con deve, pertanto, Controparte_1 ritenersi pienamente acclarato alla luce delle risultanze istruttorie sopra passate in rassegna.
Anche per quanto concerne, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria della società sopra indicata l'espletata istruttoria ha consentito di acquisire solidi riscontri della fondatezza di tale pretesa. Ciò in quanto l'odierno appellante nel rispondere in sede di interrogatorio formale sul cap. 4, ( DVC: “in particolare è stata perduto dalla società il controvalore dell'energia immessa in Controparte_1 rete dalla data di attivazione degli impianti e sino al 01.07.2021 , perdita pari a 1999KW per l'impianto della vecchia sede ( A3 812 , A2 575 e A1 612) e 15.893 kw per quella nuova ( A 1 9083, A2 2925, A3 3885 ) , energia che lo stesso riconosceva dover essere compensata con il Pt_1 Co prezzo di € 0,14 a ”), ha dichiarato :” Si è vero. Ma sono misure stimate. La stima l'ho fatta io”. Il ha, quindi, espressamente riconosciuto la stima della perdita di guadagno subita dalla Pt_1 società attrice, indicando quanto aveva a suo tempo quantificato, nell'email 30.7.2020, quale valore Con della corrente immessa in rete. Detto importo di € 0,14 a risulta altresì confermato dal teste
[...]
, escusso sul punto, come “effettivo riscontro contabile” in relazione al contatore installato Tes_3 da al momento della messa in rete dell'impianto. Controparte_2
Deve pertanto essere condiviso quanto evidenziato, dal giudice di prime cure, circa il fatto che la conferma, da parte dell'allora convenuto, delle circostanze di cui al capitolo 4 della prova per interrogatorio formale articolata dalla comporta il riconoscimento, da parte del Controparte_1 convenuto, “…del mancato guadagno subito dall'attrice pari a 1999 Kw per l'impianto ubicato nella vecchia sede e di 15893 Kw per quello ubicato nella nuova che, moltiplicato per il fattore unitario comune (€ 0,14 al Kw), determina una perdita economica di erogazioni per complessivi € 2.504,88”.
L'impianto probatorio sopra delineato conferma, di conseguenza, la corretta applicazione, da parte del primo giudice, della normativa di cui agli artt. 1218, 1175, 1176 comma 2 e 1223 cc. essendo stata fornita piena prova sia dell'inadempimento contrattuale del sia dei danni che ne sono Pt_1 causalmente derivati, nonché, da ultimo, dell'esatto ammontare di questi ultimi.
L'appello deve essere altresì rigettato anche in relazione alle doglianze sollevate, dal Pt_1 medesimo, in punto di “rigetto della domanda di manleva della Compagnia assicuratrice” e, segnatamente, -“sui documenti nuovi che l'appellante non ha potuto produrre in primo grado per causa allo stesso non imputabile;
-sull'uso del prudente apprezzamento del giudice con riferimento al doc. 18 comp. cost.; erronea ricostruzione dei fatti;
-violazione o falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. ed omesso adempimento dell'onere della prova gravante sull'assicuratore”.
Va osservato, a tale proposito, che l'appellante ha eccepito, in primis, di non aver potuto produrre tutti i certificati di polizza che, a suo dire, avrebbero consentito l'accoglimento della domanda di manleva a causa di un asserito grave attacco informatico che avrebbe comportato la perdita dell'intera documentazione contenuta nel suo computer.
E' da rilevare, tuttavia, come l'appellante non abbia fornito prova alcuna al riguardo e che, in ogni caso, abbia addotto tale circostanza solo nel presente grado di giudizio.
Egli, infatti, nel giudizio di primo grado, ha azionato la polizza n. HCC21-W0066816, stipulata nella forma claims made, avente validità dalle ore 24.00 del 16/08/2021 alle ore 24.00 del 16/08/2022 e una retroattività illimitata, individuando pertanto in tale polizza l'unico contratto assicurativo in virtù del quale intendeva essere manlevato in relazione alle statuizioni eventualmente emesse in suo danno, senza mai fare menzione dell'esistenza di altre polizze in vigore al momento dei fatti.
Ora, a mente dell'art. 345 comma 3 c.p.c., nel giudizio di appello “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Sul punto la Suprema Corte è ormai conforme nel ritenere, sulla premessa che la norma in questione replichi, in relazione al particolare incombente da essa contemplato, l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato dall'articolo 153 comma 2 c.p.c., che la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da “una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non gia' un'impossibilità relativa, ne' tantomeno una mera difficoltà” (Cass., S.U. n. 27773 del 4/12/2020). E, poiché l'appellante non ha fornito, com'era suo onere, alcuna prova -neppure indiziaria- dell'asserita impossibilità di produrre le polizze richiamate in primo grado, le argomentazioni fondate sull'esistenza delle stesse e la produzione di tali documenti devono ritenersi inammissibili.
Il lamenta, altresì, che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ricostruito i fatti e applicato Pt_1 erroneamente l'art. 1892 c.c..
Anche tali doglianze sono infondate.
Risulta, infatti, provato che l'appellante era a conoscenza delle contestazioni sollevate dalla
[...] già dal settembre 2019 e, poi, dal luglio 2020. CP_1
Tale circostanza, dedotta dalla società testè indicata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha trovato conferma non solo nell'espletata prova per testi bensì anche dall'interrogatorio formale dell'odierno appellante.
E, invero, egli ha confermato il contenuto capitolo n. 5 di cui alla dedotta prova per interpello, nel quale si chiedeva “DVC il Sig. con comunicazione mail del 26 settembre 2019 di fronte alle Pt_1 legittime richieste avanzate dalla società ” (vedi verbale udienza del 09/05/2023 – fascicolo Pt_5 di primo grado).
A sua volta il teste ha confermato i fatti indicati nel capitolo n. 6 della prova Testimone_3 testimoniale articolata dalla e cioè “DVC il Sig. ancora con mail Controparte_1 Parte_1 del 27 luglio 2020, così rispondeva alla società (che manifestava perplessità circa la condotta CP_1 serbata dal professionista incaricato…” (vedi il suindicato verbale udienza del 09/05/2023).
La circostanza in questione risulta, in ogni caso, già provata alla luce del contenuto dei doc.
5-6 prodotti, dalla nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Ne consegue, inevitabilmente, la perdita, da parte del del diritto all'indennizzo, sulla base Pt_1 sia di quanto previsto dalla polizza azionata, sia dalle disposizioni del codice civile e la correttezza di quanto affermato, dal giudice di prime cure, circa il fatto che l'assicurato, pur essendo a conoscenza delle contestazioni, poi divenute oggetto della presente controversia, non ha provveduto a darne comunicazione, come avrebbe invece dovuto fare, alla Compagnia al momento della sottoscrizione del certificato di polizza azionato in giudizio, avente validità dalle ore 24.00 del 16/08/2021 alle ore 24.00 del 16/08/2022
L'omessa comunicazione, da parte del alla propria Compagnia assicurativa, delle Pt_1 contestazioni rivoltegli dalla determina, infatti, l'inoperatività della invocata Controparte_1 copertura assicurativa ex art. 1892 comma 3 c.c., essendosi il sinistro verificato prima della conclusione dello stesso contratto assicurativo (e, quindi, antecedentemente al termine di cui all'art. 1892 comma 2 c.c.).
Del resto, come ha avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità…” (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 23961 del 02/08/2022).
Al rigetto, per le illustrate ragioni, del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle appellate, spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. 55 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della lite e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 152/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di San Miniato in data 28.12.2023, confermando integralmente l'impugnata decisione;
2) CONDANNA l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dalla in € 1.701,00 per competenze, Controparte_1 oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute dalla
, in € 1.701,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA Controparte_3
e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 6.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 428 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 trattenuta in decisione con ordinanza del 26.05.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Erica Ferrini del Foro di Pisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso e nello studio di quest'ultima sito in Ponsacco (PI) viale della Rimembranza n. 50
-APPELLANTE
[..
(C.F. P IVA , in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Susini (C.F. ) C.F._3 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in Pontedera (PI) via Guerrazzi n. 4
[...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Bassi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano via del Crocefisso n. 5
-APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 14 e il 16.1.2025.
**********************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato il 19.2.2022 la conveniva in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di San Miniato, , chiedendo che fossero accolte, nei confronti di Parte_1 quest'ultimo, le seguenti conclusioni: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1218 cc, accertare il grave inadempimento e ritardo nell'adempimento del Sig. alle obbligazioni Parte_1 contrattualmente assunte con la società ed in particolare l'avvenuta stipula dei CP_1 contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica con il GS solo a far data dal 1 luglio 2021 e conseguentemente condannare quest'ultimo alla refusione di tutti in danni subiti dall'attrice in ragione dell'inadempimento e ritardo, danni eziologicamente derivanti dalla condotta ex adverso serbata che vengano prudenzialmente quantificati nella misura di € 4500,00 ovvero nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal fatto al saldo. In ogni caso con espresso contenimento della domanda nei limiti di competenza per valore dell'Ill.mo Giudice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Assumeva, in particolare, la società attrice che il si era contrattualmente impegnato, nei Pt_1 confronti della stessa, alla progettazione di due impianti fotovoltaici da installarsi nel Comune di Palaia - località Montanelli piazza D'Ascanio angolo via Meucci, da posizionarsi sui tetti degli immobili costituenti la vecchia e la nuova sede della società nonché Controparte_1 all'effettuazione dei seguenti, ulteriori necessari adempimenti:
a) richiesta di connessione degli impianti ad;
Controparte_2
b) iscrizione a Terna;
c) stipula dei contratti con GS (Gestore dei servizi energetici) per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti;
Secondo la ricostruzione attorea il si era reso inadempiente agli obblighi contrattualmente Pt_1 assunti poiché, sebbene gli allacci e l'attivazione per la connessione degli impianti fotovoltaici di produzione alla rete elettrica fossero stati dallo stesso regolarmente eseguiti, tuttavia sino alla data del 1.7.2021 (e, quindi, a distanza di quasi due anni dall'ultimazione degli impianti predetti ) non risultava essere stato sottoscritto, dal convenuto, alcun contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto di energia elettrica con GS, e ciò nonostante le reiterate rassicurazioni da parte dello stesso, protrattesi a far data dall'anno 2019.
Tale inadempienza, sosteneva l'attrice, aveva comportato una “conseguente irrimediabile perdita di tutta l'energia messa in rete dalla società a far data rispettivamente dal 13.08.2019 Controparte_1
(impianto codice POD IT001E04845439 -) e 26.08.2019 (impianto codice POD IT001E43231793-) e sino al 30.06.2021 ( doc 3 e 4 citazione contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica impianto codice POD IT001E04845439 e impianto codice POD IT001E43231793)”; danni di cui, con l'istaurato giudizio, la stessa chiedeva Controparte_1
l'integrale ristoro.
Si costituiva in giudizio , il quale, nel contestare la domanda attorea sia sotto il profilo Parte_1 dell'an che sotto quello del quantum debeatur, sosteneva di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di mandato sottoscritto, per avere egli provveduto non solo alla progettazione e installazione degli impianti fotovoltaici, ma anche alla presentazione della domanda in iter semplificato per la connessione degli impianti fotovoltaici, nonché curato tutti gli oneri che la normativa regolatrice di tale iter poneva a suo carico. Eccepiva, in particolare, che ogni responsabilità circa la mancata connessione doveva essere, in realtà, imputata in via esclusiva a e al Controparte_2
GS. Avanzava, nel contempo, domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere il pagamento del corrispettivo a lui spettante per l'intera attività svolta successivamente alla conclusione del contratto di mandato in favore dell'attrice e chiedeva, in ogni caso, di essere tenuto indenne dalla propria Compagnia assicurativa, di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa. Autorizzata tale chiamata in causa ed effettuata la stessa a cura del convenuto, si costituiva la Compagnia contestando la responsabilità del e negando, Parte_2 Pt_1 comunque, la copertura assicurativa per conoscenza pregressa del sinistro e tardività della denuncia.
Completata la trattazione del procedimento, il Giudice di Pace emetteva, in data 28.12.2023, sentenza mediante la quale, definitivamente pronunciando, così decideva: “accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto P.I. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale provocato a seguito e per effetto della propria attività professionale colposa prestata nei confronti dell'attrice come rappresentata, al pagamento a favore di Controparte_1 quest'ultima della somma di € 2.504,88 ai valori monetari attuali, oltre agli interessi al tasso legale dal dì della pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo. Rigetta la domanda riconvenzionale nei confronti della stessa e la domanda di rilevazione Controparte_1 indenne nei confronti della terza chiamata come rappresentata, Parte_2 proposte dal convenuto in quanto infondate e non provate. Condanna lo stesso Parte_1 convenuto a rifondere le spese di giudizio della parte attrice e della terza chiamata, che si liquidano rispettivamente ex DM 147/2022 in complessivi € 1.390,00, di cui € 1.265,00 per compensi professionali e € 125,00 per esborsi, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, per l'attrice e in complessivi € 1.265,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, per la terza chiamata”.
Con atto di citazione notificato il 6.2.2024 interponeva appello avverso detta Parte_1 decisione, convenendo la e la dinanzi a questo Controparte_1 Controparte_3
Tribunale, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pisa: in riforma della sentenza n° 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, in accoglimento dei motivi suesposti, rigettare la domanda come avanzata in primo grado dall'attrice poiché priva di fondamento sia in diritto che in fatto, con contestuale condanna della stessa alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme dalla stessa percepite in esecuzione dell'impugnata sentenza. In ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in riforma parziale della sentenza n. 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, per tutti i motivi esposti in premessa, condannare la Compagnia Assicurativa in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Parte_2 indenne il convenuto da ogni pretesa risarcitoria della società attrice stante il contratto di assicurazione inter partes, gravandola altresì della refusione a favore dello scrivente delle spese e dei compensi di lite di primo e secondo grado di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.1917, comma terzo, c.c ., con contestuale condanna della stessa alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme alla stessa già versate in esecuzione della sentenza di primo grado, in ogni caso rideterminare il quantum per tutte le ragioni ed i motivi espressi nel presente atto ed in ogni in riforma della sentenza n° 152/2023 REG. SENT. resa dal Giudice di Pace di San Miniato, nella persona del Giudice Dott. L. Caruso, pubblicata il 08.01.2023, accogliere la domanda riconvenzionale formulata da questo convenuto e per l'effetto condannare al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 Pt_1 della somma di € 3.459,20, o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva la chiedendo il rigetto del gravame e concludendo come segue: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa, respingere integralmente il gravame interposto dal Sig avverso la sentenza impugnata essendo destituito di ogni fondamento per Pt_1 tutte le ragioni di cui in narrativa della presente comparsa con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di San Miniato 152.2023 e con condanna dell'appellante alla refusione delle competenze e spese legali del giudizio e con condanna dello stesso , ai sensi e per gli effetti di cui all'art 96 terzo comma cpc , al pagamento in favore della società di una somma CP_1 equitativamente determinata.”
Si costituiva, altresì, la contestando, a sua volta, la fondatezza Controparte_4 dell'appello e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'Appello promosso dal Signor nei confronti di Parte_1 [...]
, in quanto destituito di fondamento Controparte_5 giuridico e fattuale e, conseguentemente:
- confermare la Sentenza n. 152/2023, emessa e pubblicata il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di San Miniato – Dott. Caruso, nella parte in cui ha accolto l'eccezione sollevata dalla Compagnia di conoscenza pregressa del sinistro da parte dell'Assicurato al momento della conclusione della polizza assicurativa azionata e ha, per l'effetto, rigettato la domanda di manleva svolta dal Signor e confermare la Sentenza anche nella parte in cui ha condannato quest'ultimo a Parte_1 rifondere alla Compagnia le spese legali;
- condannare il Signor a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del giudizio di appello. In via subordinata, nella denegata Controparte_3
e non creduta ipotesi in cui fosse, anche solo parzialmente, riformata la Sentenza n. 152/2023, emessa e pubblicata il 28/12/2023 dal Giudice di Pace di San Miniato – Dott. Caruso e ritenuta operativa la polizza n. HCC21-W0066816, condannare Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l' di quanto questo sarà tenuto a pagare in favore
[...] Parte_3 della nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 500.000,00, detratta la Parte_4 franchigia di € 1.000,00 e ridotto l'indennizzo, anche per quanto riguarda le spese legali, in virtù dell'inadempimento colposo dell' agli obblighi contrattuali e normativi, ai sensi degli artt. Parte_3
1913 e 1915 c.c.
Dopo breve trattazione, all'udienza del 30.05.2024 questo giudice, ritenuto di dover fissare udienza di rimessione della causa in decisione, aggiornava a tale scopo la causa all'udienza del 20.03.2025, assegnando nel contempo alle parti i termini di cui all'art 352 c.p.c.; dopodichè, in esito a detta udienza, tenutasi in forma cartolare, tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 24.06.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che l'appellante , Parte_1 con la proposta impugnazione, lamenta i seguenti pretesi vizi della sentenza impugnata: - errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di prime cure;
- omessa applicazione del decreto del ministero dello sviluppo economico del 19.05.2015; - errata applicazione art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova gravante su parte attrice;
- errata applicazione art. 1223 cc per omessa prova dell'esistenza del nesso di causalità - d) omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo”.
Con riferimento, poi, al “rigetto della domanda di manleva della Compagnia assicuratrice”, il predetto ha articolato le seguenti doglianze: a) “sui documenti nuovi che l'appellante non ha potuto produrre in primo grado per causa allo stesso non imputabile;
b) sull'uso del prudente apprezzamento del giudice con riferimento al doc. 18 comp. cost.; c) erronea ricostruzione dei fatti;
violazione o falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. ed omesso adempimento dell'onere della prova gravante sull'assicuratore.
Di contro le odierne appellate -rispettivamente attrice e terza chiamata nel giudizio di primo grado - hanno eccepito, nel costituirsi, essere la gravata pronuncia immune -per le ragioni indicate, in dettaglio nelle rispettive comparse di costituzione e risposta- da ogni censura, chiedendo di conseguenza il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma della suindicata decisione.
Ciò posto, ritiene questo giudice che l'appello sia infondato e debba, pertanto, essere disatteso, per le ragioni che si vengono ad illustrare.
E, invero, i motivi di gravame dedotti dall'appellante appaiono non condivisibili, in primis, là dove mediante gli stessi viene lamentata l'errata ricostruzione di fatti da parte dal primo giudice nonché l'asserita “errata applicazione art. 2697 c.c. per aver erroneamente ritenuto…assolto l'onere della prova gravante su parte attrice”.
A tale proposito va osservato che, per giurisprudenza costante, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento..” (Cass Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533).
In particolare, in un caso analogo a quello in esame (ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 23-30.6.2021, emessa nel procedimento n. 3321/2019), il Tribunale in Sede ha avuto modo di puntualizzare quanto segue: “Occorre rammentare sin da subito come la responsabilità contrattuale -nel cui ambito si inquadra la domanda del ricorrente- preveda a carico della parte che la fa valere l'onere probatorio di produrre la fonte del diritto vantato ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto (Cass., 17.08.1990 n. 8336), incombendo invece su quest'ultima ex art.1218 c.c. una presunzione semplice di colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina l'impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa” (Cass., 25.5.98 n. 5208, come richiamata da Tribunale Arezzo, 22/10/2020, n.488)”.
Orbene, applicando i principi testé richiamati alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la decisione del giudice di prime cure sia, sotto tale profilo, corretta poiché immune da vizi logico-giuridici, avendo contrariamente a quanto lamentato dall'odierno appellante, pienamente Controparte_1 assolto all'onere probatorio che le faceva carico, quale sopra delineato.
Chè, infatti, risulta documentalmente provato che il si sia contrattualmente obbligato, verso Pt_1 la alla progettazione di impianti fotovoltaici nonché all'esecuzione, in relazione Controparte_1
a ciascuno di essi, di ogni adempimento necessario ad addivenire alla stipula dei contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica con il GS (Gestore Servizi Elettrici).
Ciò trova riscontro non solo nel contratto stipulato, inter partes, il 20.10.2017, prodotto sub. doc. 2 dal convenuto in primo grado, oggi appellante, ma soprattutto, come rettamente rilevato dal Giudice di Pace di San Miniato in sentenza, nella fattura -depositata dalla difesa di in Controparte_1 occasione dell'udienza del 10.1.2023- emessa, dal in data 2.9.2019 per il pagamento delle Pt_1 proprie spettanze professionali e regolarmente pagata dalla fattura in cui sono Controparte_6 riportate, quali causali della richiesta di pagamento, “Domanda di connessione e progetto CP_2 impianto FV e richiesta iscrizione a Terna Richiesta di scambio sul posto sede nuova e vecchia. Prova con cassetta. Prova relè e certificati”.
Il contenuto di tale documentazione conferma quindi, in modo dirimente, non solo la fonte negoziale del diritto azionato dalla in primo grado, ma anche l'esatto oggetto del contratto Controparte_1 stesso, tra le cui prestazioni erano pertanto previste le attività necessarie, in relazione ad entrambi gli impianti fotovoltaici da lui progettati, alla stipula del contratto tra la e il GS per Controparte_1
l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica. La documentazione di cui trattasi costituisce, nel contempo, elemento di riscontro dell'effettiva conoscenza, da parte dell'appellante, dell'oggetto del contratto e degli obblighi che gli facevano carico.
Orbene, avendo parte attrice in primo grado provato la fonte contrattuale del proprio diritto e allegato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni da lui assunte, era onere di quest'ultimo fornire riscontro dell'esatto adempimento delle prestazioni cui era tenuto.
Ciò, peraltro, non è avvenuto;
chè, anzi, la ricostruzione fattuale offerta, a propria discolpa, dall'appellante è risultata sconfessata dalle risultanze sia della documentazione in atti sia dell'espletata prova orale.
Per contro parte attrice, andando oltre la mera allegazione dell'inadempimento di controparte agli obblighi contrattuali, ha fornito un'esatta ricostruzione delle vicende oggetto di causa nonché piena prova dell'inadempimento del a detti obblighi e della conseguente fondatezza della propria Pt_1 pretesa risarcitoria, così come condivisibilmente evidenziato nella sentenza impugnata.
In particolare, l'inadempimento contrattuale del risulta già documentalmente comprovato Pt_1 dagli scambi epistolari intervenuti tra i litiganti, da cui emerge in primo luogo che già in data 26.9.2019, con comunicazione mail, (escussa anche quale teste sul punto), Testimone_1 dipendente della chiedeva all'odierno appellante: “Buonasera, mi Controparte_1 Testimone_2 dice di chiederle se siamo iscritti al gse”, e che il rispondeva: “Certo che siete iscritti con Pt_1 entrambi gli impianti…. Siete anche registrati a Terna. IL GS farà il bonifico per il valore dell'energia immessa in rete, sull'iban che mi avete fornito, un paio di volte l'anno” (docc. 5 e 6 allegati all'atto introduttivo del giudizio di primo grado).
E' inoltre provato che non avendo ricevuto alcun pagamento di quanto assicurato Controparte_1 dall'appellante, in data 27.7.2020 (e, quindi, a distanza di quasi un anno dalla comunicazione di cui sopra), con mail inviata al dichiarava: “Stamattina abbiamo chiamato l'organo GS il quale Pt_1 ci ha detto che non abbiamo nessuno contratto registrato per tutti e due gli impianti. Come da nostra mail sotto dovevate provvedere Voi. Quindi massimo entro domattina vorremmo definire la cosa per non incorrere a vie legali in quanto la perdita stimata sull'energia ricade sull'azienda” (docc.
5-6 citati).
A detta missiva il replicava in pari data, affermando: “Buonasera non è assolutamente vero, Pt_1 tutti e due gli impianti sono registrati. Manca il collegamento con il legale rappresentante e sto' lavorando per la corretta registrazione. D'altra parte, se cambiano in continuazione le modalità di registrazione i ritardi sono inevitabili. Comunque, per l'energia immessa in rete non si perde niente. Se c'è un problema verrà pagata in ritardo ma verrà pagata”.
Tali circostanze sono state, peraltro, oggetto di confessione da parte del in sede di Pt_1 interrogatorio formale.
Deve, di conseguenza, ritenersi adeguatamente provato il fatto che l'appellante fosse compiutamente edotto di quali fossero i propri obblighi contrattuali, tanto da sostenere di essersi attivato per onorarli.
Tuttavia le dichiarazioni del a proposito del proprio asserito adempimento contrastano, Pt_1 palesemente, con le risultanze degli atti, tenuto conto del fatto che dai docc. 2, 3 e 4 allegati all'atto di citazione in primo grado si ricava, chiaramente, come il solo con comunicazione mail del Pt_1
31.5.2021 abbia provveduto a inviare alla le condizioni contrattuali per Controparte_1 l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica e solo con mail del 14.6.2021 abbia rimesso alla società suindicata i due contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica controfirmati dal GS, contratti i quali hanno avuto decorrenza a far data dal 1.7.2021 e, quindi, a distanza di quasi due anni dall'ultimazione degli impianti.
Prive di pregio risultano, poi, le deduzioni del convenuto in primo grado con cui viene contestata ogni sua responsabilità adducendo l'impossibilità di essere a conoscenza del fatto “che nonostante la corretta esecuzione della procedura lo scambio sul posto non fosse in realtà mai iniziato non avendo il medesimo accesso diretto agli impianti”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, infatti, l'istruttoria espletata ha confermato che il era l'unico soggetto a disporre delle credenziali per accedere al sito GS e, pertanto, Pt_1 egli avrebbe potuto -e dovuto- attivarsi per verificare l'esistenza dei due asseriti contratti con il GS.
Quanto sopra emerge, in particolare, dal contenuto del doc. 1 allegato alla citazione in primo grado (comunicazione mail del 30.7.2020 inviata, a dall'odierno appellante), da cui si Controparte_1 evince in modo inequivoco come sino al 30.7.2020 fosse, appunto, il l'unico soggetto a Pt_1 disporre delle credenziali per accedere al sito del GS. E, in verità, egli comunicava, con detta missiva, le predette credenziali a onde consentirle di effettuare essa stessa detto Controparte_1 accesso: “l'accesso sul sito GS come utente e' ...” Tes_2 CodiceFiscale_4 aggiungendo: “ma per il momento eviterei di andarci poi quando sarà posto vi spiego come funziona”: ciò in quanto, come da precedente missiva del di due giorni prima, lo stesso Pt_1 faceva presente di dover provvedere personalmente alla conclusione delle convenzioni di scambio sul posto col GS “una volta sistemato un errore nell'anagrafica di , ho già chiesto la Tes_2 correzione”
A loro volta le risultanze delle assunte prove orali, sia per testi che per interpello, hanno ulteriormente confermato le circostanze sin ora evidenziate.
In particolare, in risposta al cap. 3) dell'interrogatorio formale chiesto dalla “DVC: Controparte_1
Con comunicazione mail del 14 giugno 2021 il Sig inviava alla società Parte_1 Controparte_1
[... i due contratti per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica controfirmati da GS S.pa , contratti decorrenti dal 01.07.2021 con conseguente perdita di tutta l'energia messa in rete dalla società a far data rispettivamente dal 13.08.2019 ( Controparte_1 impianto codice POD IT001E04845439 -) e 26.08.2019 ( impianto codice POD IT001E43231793-) e sino al 30.06.2021)”, il ha dichiarato, testualmente, “ Si è vero. Ho fatto i contratti con il Pt_1
GS ed è vero che la ha perso l'energia elettrica che mi si dice nel capitolo…” CP_1
L'inadempimento dell'appellante al contratto da lui stipulato con deve, pertanto, Controparte_1 ritenersi pienamente acclarato alla luce delle risultanze istruttorie sopra passate in rassegna.
Anche per quanto concerne, inoltre, il quantum della pretesa risarcitoria della società sopra indicata l'espletata istruttoria ha consentito di acquisire solidi riscontri della fondatezza di tale pretesa. Ciò in quanto l'odierno appellante nel rispondere in sede di interrogatorio formale sul cap. 4, ( DVC: “in particolare è stata perduto dalla società il controvalore dell'energia immessa in Controparte_1 rete dalla data di attivazione degli impianti e sino al 01.07.2021 , perdita pari a 1999KW per l'impianto della vecchia sede ( A3 812 , A2 575 e A1 612) e 15.893 kw per quella nuova ( A 1 9083, A2 2925, A3 3885 ) , energia che lo stesso riconosceva dover essere compensata con il Pt_1 Co prezzo di € 0,14 a ”), ha dichiarato :” Si è vero. Ma sono misure stimate. La stima l'ho fatta io”. Il ha, quindi, espressamente riconosciuto la stima della perdita di guadagno subita dalla Pt_1 società attrice, indicando quanto aveva a suo tempo quantificato, nell'email 30.7.2020, quale valore Con della corrente immessa in rete. Detto importo di € 0,14 a risulta altresì confermato dal teste
[...]
, escusso sul punto, come “effettivo riscontro contabile” in relazione al contatore installato Tes_3 da al momento della messa in rete dell'impianto. Controparte_2
Deve pertanto essere condiviso quanto evidenziato, dal giudice di prime cure, circa il fatto che la conferma, da parte dell'allora convenuto, delle circostanze di cui al capitolo 4 della prova per interrogatorio formale articolata dalla comporta il riconoscimento, da parte del Controparte_1 convenuto, “…del mancato guadagno subito dall'attrice pari a 1999 Kw per l'impianto ubicato nella vecchia sede e di 15893 Kw per quello ubicato nella nuova che, moltiplicato per il fattore unitario comune (€ 0,14 al Kw), determina una perdita economica di erogazioni per complessivi € 2.504,88”.
L'impianto probatorio sopra delineato conferma, di conseguenza, la corretta applicazione, da parte del primo giudice, della normativa di cui agli artt. 1218, 1175, 1176 comma 2 e 1223 cc. essendo stata fornita piena prova sia dell'inadempimento contrattuale del sia dei danni che ne sono Pt_1 causalmente derivati, nonché, da ultimo, dell'esatto ammontare di questi ultimi.
L'appello deve essere altresì rigettato anche in relazione alle doglianze sollevate, dal Pt_1 medesimo, in punto di “rigetto della domanda di manleva della Compagnia assicuratrice” e, segnatamente, -“sui documenti nuovi che l'appellante non ha potuto produrre in primo grado per causa allo stesso non imputabile;
-sull'uso del prudente apprezzamento del giudice con riferimento al doc. 18 comp. cost.; erronea ricostruzione dei fatti;
-violazione o falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. ed omesso adempimento dell'onere della prova gravante sull'assicuratore”.
Va osservato, a tale proposito, che l'appellante ha eccepito, in primis, di non aver potuto produrre tutti i certificati di polizza che, a suo dire, avrebbero consentito l'accoglimento della domanda di manleva a causa di un asserito grave attacco informatico che avrebbe comportato la perdita dell'intera documentazione contenuta nel suo computer.
E' da rilevare, tuttavia, come l'appellante non abbia fornito prova alcuna al riguardo e che, in ogni caso, abbia addotto tale circostanza solo nel presente grado di giudizio.
Egli, infatti, nel giudizio di primo grado, ha azionato la polizza n. HCC21-W0066816, stipulata nella forma claims made, avente validità dalle ore 24.00 del 16/08/2021 alle ore 24.00 del 16/08/2022 e una retroattività illimitata, individuando pertanto in tale polizza l'unico contratto assicurativo in virtù del quale intendeva essere manlevato in relazione alle statuizioni eventualmente emesse in suo danno, senza mai fare menzione dell'esistenza di altre polizze in vigore al momento dei fatti.
Ora, a mente dell'art. 345 comma 3 c.p.c., nel giudizio di appello “Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”
Sul punto la Suprema Corte è ormai conforme nel ritenere, sulla premessa che la norma in questione replichi, in relazione al particolare incombente da essa contemplato, l'istituto della rimessione in termini, ora più generalmente disciplinato dall'articolo 153 comma 2 c.p.c., che la parte può essere riammessa in termini se la loro inosservanza sia dipesa da “una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non gia' un'impossibilità relativa, ne' tantomeno una mera difficoltà” (Cass., S.U. n. 27773 del 4/12/2020). E, poiché l'appellante non ha fornito, com'era suo onere, alcuna prova -neppure indiziaria- dell'asserita impossibilità di produrre le polizze richiamate in primo grado, le argomentazioni fondate sull'esistenza delle stesse e la produzione di tali documenti devono ritenersi inammissibili.
Il lamenta, altresì, che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ricostruito i fatti e applicato Pt_1 erroneamente l'art. 1892 c.c..
Anche tali doglianze sono infondate.
Risulta, infatti, provato che l'appellante era a conoscenza delle contestazioni sollevate dalla
[...] già dal settembre 2019 e, poi, dal luglio 2020. CP_1
Tale circostanza, dedotta dalla società testè indicata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha trovato conferma non solo nell'espletata prova per testi bensì anche dall'interrogatorio formale dell'odierno appellante.
E, invero, egli ha confermato il contenuto capitolo n. 5 di cui alla dedotta prova per interpello, nel quale si chiedeva “DVC il Sig. con comunicazione mail del 26 settembre 2019 di fronte alle Pt_1 legittime richieste avanzate dalla società ” (vedi verbale udienza del 09/05/2023 – fascicolo Pt_5 di primo grado).
A sua volta il teste ha confermato i fatti indicati nel capitolo n. 6 della prova Testimone_3 testimoniale articolata dalla e cioè “DVC il Sig. ancora con mail Controparte_1 Parte_1 del 27 luglio 2020, così rispondeva alla società (che manifestava perplessità circa la condotta CP_1 serbata dal professionista incaricato…” (vedi il suindicato verbale udienza del 09/05/2023).
La circostanza in questione risulta, in ogni caso, già provata alla luce del contenuto dei doc.
5-6 prodotti, dalla nel giudizio di primo grado. Controparte_1
Ne consegue, inevitabilmente, la perdita, da parte del del diritto all'indennizzo, sulla base Pt_1 sia di quanto previsto dalla polizza azionata, sia dalle disposizioni del codice civile e la correttezza di quanto affermato, dal giudice di prime cure, circa il fatto che l'assicurato, pur essendo a conoscenza delle contestazioni, poi divenute oggetto della presente controversia, non ha provveduto a darne comunicazione, come avrebbe invece dovuto fare, alla Compagnia al momento della sottoscrizione del certificato di polizza azionato in giudizio, avente validità dalle ore 24.00 del 16/08/2021 alle ore 24.00 del 16/08/2022
L'omessa comunicazione, da parte del alla propria Compagnia assicurativa, delle Pt_1 contestazioni rivoltegli dalla determina, infatti, l'inoperatività della invocata Controparte_1 copertura assicurativa ex art. 1892 comma 3 c.c., essendosi il sinistro verificato prima della conclusione dello stesso contratto assicurativo (e, quindi, antecedentemente al termine di cui all'art. 1892 comma 2 c.c.).
Del resto, come ha avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità, “l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità…” (Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 23961 del 02/08/2022).
Al rigetto, per le illustrate ragioni, del gravame consegue, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dalle appellate, spese che si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. 55 2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della lite e dell'attività in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RESPINGE l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. 152/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di San Miniato in data 28.12.2023, confermando integralmente l'impugnata decisione;
2) CONDANNA l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida, quanto a quelle sostenute dalla in € 1.701,00 per competenze, Controparte_1 oltre 15% per spese generali nonché IVA e CPA come per legge e, quanto a quelle sostenute dalla
, in € 1.701,00 per competenze, oltre 15% per spese generali nonché IVA Controparte_3
e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, in data 6.8.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza