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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE IA UM, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4443 nel ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Pt_1
LO ed AN OL LI;
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Giuliani;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, l' proponeva opposizione ex art. 445bis, comma 6, Pt_1
c.p.c. avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio iscritto al RG 590/2024, avente ad oggetto istanza proposta da per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario Controparte_1 previsto per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza nonché per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della l. 104/1992; censurate sia in rito che nel merito le determinazioni assunte dal CTU nel procedimento ad istruzione preventiva, conveniva in giudizio la controparte privata chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento dell'insussistenza dei diritti azionati dalla CP_1
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle risultanze del procedimento di ATPO.
Rilevata la violazione delle prerogative defensionali dell' nell'ambito delle operazioni peritali Pt_2 preventive, laddove il CTU in quella sede designato aveva omesso di sottoporre al contraddittorio tecnico-scientifico le rinnovate conclusioni cui era giunto valorizzando in maniera dirimente documentazione sanitaria acquisita dopo aver inoltrato alle parti la prima bozza di perizia;
ritenuta pertanto la necessità di ripristinare, innanzitutto, il contraddittorio endoperitale;
ritenuta altresì
l'insufficienza dell'apparato argomentativo motivazionale speso dal predetto CTU nell'elaborato finale depositato nell'ambito del procedimento di ATPO sul punto decisivo;
veniva disposta la rinnovazione della Consulenza Tecnica, affidata ad altro medico-legale, per verificare l'effettiva sussistenza in capo alla dei requisiti sanitari previsti per accedere ai benefici da essa anelati. CP_1
Eseguita la CTU, all'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal ctu -dott. a cui è stata affidata la Persona_1 rinnovazione della perizia, appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Il quadro morboso diagnosticato in capo alla sig.ra ed i coefficienti di invalidità correlati alle CP_1 singole patologie rilevate possono essere sintetizzati come di seguito, richiamando testualmente le considerazioni medico-legali dipanate dal perito: “La perizianda, SI.ra , di anni 49, è Controparte_1 affetta da: Nefrectomia sinistra con conseguenziale lieve Insufficienza renale. (D.M. 05.02.92 Codice 6462) con una percentuale fissa del 25%; Sindrome Depressiva Endogena Media (D.M. 05.02.92 Codice 2205) con una valutazione del 42 –50%. Riteniamo giusta una valutazione del 50%; Spondilouncoartrosi poli distrettuale con ernie discali cervicali con impronta sulla corda midollare e a discreto impegno funzionale. Tale patologia, in quanto tale non trova riferimento nelle tabelle di legge;
per tale motivo, per analogia, la possiamo valutare come una “Scoliosi a più curvesuperiore a 60°” (D.M. 05.02.92 Codice 7006) con una percentuale del 31-40%. Riteniamo giusta una valutazione del 35%. Applicando la formula di AL si ottiene: 25% + 50% + 35% = 75.63% che va arrotondata in eccesso al 76%.
Per tale motivo, con decorrenza dalla Visita Psichiatrica del 26.01.24, il paziente è da considerare “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 74% –99% ai sensi della L. 118/71 art. 2 e 13; DL 509/88”.
Percentuale del 76%.”
Risulta invece confermata la ricorrenza in capo alla di una condizione di handicap priva, CP_1 però, di connotazione di gravità.
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata: 76%), con decorrenza dal 26.01.2024,
e, invece, l'insussistenza delle condizioni medico legali prescritte per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza è intervenuto per epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e successiva al deposito del ricorso per ATPO, seppur antecedente all'introduzione della presente fase di merito, dovrà disporsi la compensazione integrale delle spese sostenute nella predetta fase processuale di accertamento tecnico preventivo e la condanna al pagamento di quelle sostenute nella presente fase di opposizione, ponendo a carico dell' le Pt_1 relative spese, nella complessiva misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano con Pt_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: - dichiara sussistente in capo alla signora il requisito sanitario previsto per l'assegno Controparte_1 mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata: 76%), con decorrenza dal 26.01.2024;
- dichiara che NON sussistono in capo alla signora i requisiti sanitari previsti per il Controparte_1 riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave;
- condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 Controparte_1 complessivi euro 1.751,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. Pt_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE IA UM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE IA UM, all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4443 nel ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Pt_1
LO ed AN OL LI;
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Giuliani;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14. Con ricorso depositato in data 19.11.2024, l' proponeva opposizione ex art. 445bis, comma 6, Pt_1
c.p.c. avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio iscritto al RG 590/2024, avente ad oggetto istanza proposta da per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario Controparte_1 previsto per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza nonché per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della l. 104/1992; censurate sia in rito che nel merito le determinazioni assunte dal CTU nel procedimento ad istruzione preventiva, conveniva in giudizio la controparte privata chiedendo la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento dell'insussistenza dei diritti azionati dalla CP_1
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle risultanze del procedimento di ATPO.
Rilevata la violazione delle prerogative defensionali dell' nell'ambito delle operazioni peritali Pt_2 preventive, laddove il CTU in quella sede designato aveva omesso di sottoporre al contraddittorio tecnico-scientifico le rinnovate conclusioni cui era giunto valorizzando in maniera dirimente documentazione sanitaria acquisita dopo aver inoltrato alle parti la prima bozza di perizia;
ritenuta pertanto la necessità di ripristinare, innanzitutto, il contraddittorio endoperitale;
ritenuta altresì
l'insufficienza dell'apparato argomentativo motivazionale speso dal predetto CTU nell'elaborato finale depositato nell'ambito del procedimento di ATPO sul punto decisivo;
veniva disposta la rinnovazione della Consulenza Tecnica, affidata ad altro medico-legale, per verificare l'effettiva sussistenza in capo alla dei requisiti sanitari previsti per accedere ai benefici da essa anelati. CP_1
Eseguita la CTU, all'udienza in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare), la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Osserva il Tribunale che le conclusioni rese dal ctu -dott. a cui è stata affidata la Persona_1 rinnovazione della perizia, appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione.
Il quadro morboso diagnosticato in capo alla sig.ra ed i coefficienti di invalidità correlati alle CP_1 singole patologie rilevate possono essere sintetizzati come di seguito, richiamando testualmente le considerazioni medico-legali dipanate dal perito: “La perizianda, SI.ra , di anni 49, è Controparte_1 affetta da: Nefrectomia sinistra con conseguenziale lieve Insufficienza renale. (D.M. 05.02.92 Codice 6462) con una percentuale fissa del 25%; Sindrome Depressiva Endogena Media (D.M. 05.02.92 Codice 2205) con una valutazione del 42 –50%. Riteniamo giusta una valutazione del 50%; Spondilouncoartrosi poli distrettuale con ernie discali cervicali con impronta sulla corda midollare e a discreto impegno funzionale. Tale patologia, in quanto tale non trova riferimento nelle tabelle di legge;
per tale motivo, per analogia, la possiamo valutare come una “Scoliosi a più curvesuperiore a 60°” (D.M. 05.02.92 Codice 7006) con una percentuale del 31-40%. Riteniamo giusta una valutazione del 35%. Applicando la formula di AL si ottiene: 25% + 50% + 35% = 75.63% che va arrotondata in eccesso al 76%.
Per tale motivo, con decorrenza dalla Visita Psichiatrica del 26.01.24, il paziente è da considerare “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 74% –99% ai sensi della L. 118/71 art. 2 e 13; DL 509/88”.
Percentuale del 76%.”
Risulta invece confermata la ricorrenza in capo alla di una condizione di handicap priva, CP_1 però, di connotazione di gravità.
Va pertanto dichiarata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata: 76%), con decorrenza dal 26.01.2024,
e, invece, l'insussistenza delle condizioni medico legali prescritte per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave.
Con riguardo alla distribuzione delle spese di lite, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile di assistenza è intervenuto per epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e successiva al deposito del ricorso per ATPO, seppur antecedente all'introduzione della presente fase di merito, dovrà disporsi la compensazione integrale delle spese sostenute nella predetta fase processuale di accertamento tecnico preventivo e la condanna al pagamento di quelle sostenute nella presente fase di opposizione, ponendo a carico dell' le Pt_1 relative spese, nella complessiva misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' resistente e si liquidano con Pt_2 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: - dichiara sussistente in capo alla signora il requisito sanitario previsto per l'assegno Controparte_1 mensile di assistenza (percentuale di invalidità acclarata: 76%), con decorrenza dal 26.01.2024;
- dichiara che NON sussistono in capo alla signora i requisiti sanitari previsti per il Controparte_1 riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave;
- condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 Controparte_1 complessivi euro 1.751,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato decreto. Pt_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE IA UM