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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 9943/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Greco e Luca Romito;
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Controparte_2 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente, assistente amministrativo, lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione resistente, in contrasto con il vigente CCNI sulla mobilità (All. 10), lo assegnava, per l'anno 2024-2025, presso il Terzo Circolo Don Milani - D'Assisi, istituto diverso da quello in cui è confluita la scuola ove era titolare prima del dimensionamento (I.C.
De Amicis-Dante Alighieri). Sostiene che, in caso di soggetto non perdente
1 posto e di contestuale disponibilità presso la sede di servizio, consegua la naturale conferma del medesimo presso la ridetta sede di titolarità.
Pertanto, chiede:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. Parte_1
ad essere assegnato dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De
[...]
Amicis-Dante Alighieri di Modugno, per le ragioni espresse in narrativa;
b) previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento (giammai comunicato) di assegnazione della sig.ra presso l'istituto Controparte_2 comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di Modugno, ordinare all'amministrazione competente l'assegnazione del sig. dal Parte_1
01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di
Modugno, con conseguente adozione di ogni atto e/o disposizione a tal fine necessari;
c) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni conseguente pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia”.
Il costituitosi in giudizio, si oppone all'accoglimento del CP_1 ricorso.
Non sono oggetto di contestazione tra le parti i seguenti fatti:
che all'epoca del dimensionamento il prestasse servizio presso Pt_1 la scuola Parte_2
che all'atto del dimensionamento permanessero posti sufficienti per tutti gli assistenti già titolari presso le due scuole accorpate nell'I.C.
De Amicis - D.Alighieri.
Cont Come già detto, nel costituirsi l nulla ha eccepito sul punto, incentrando la sua difesa unicamente sulla applicazione delle norme in materia di adempimenti conseguenti il dimensionamento.
In specie si osserva che la graduatoria unica di dimensionamento ha coinvolto le scuole I.C. DE AMICIS- D.ALIGHIERI - Controparte_4
- D'ASSISI ed è stata redatta ai sensi dell'art.45, Controparte_5 comma 17, del CCNI vigente:
2 “Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 44
- confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI”.
Creata detta graduatoria, al fine della individuazione degli eventuali perdenti posto con conseguente mobilità, per quale che concerne i titolari l'art.45, comma 19, CCNI vigente prevede:
“L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.
3 III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.”.
Parte resistente non ha contestato la titolarità del posto del Pt_1 all'atto del dimensionamento, né ha dimostrato che lo stesso non fosse più disponibile.
Pertanto, ha fatto cattivo uso della previsione dell'art. 45, comma 19,
Cont I, CCNI che imponeva all di riconoscere al la collocazione già Pt_1 ricoperta, sia pure nella diversa composizione degli istituti a seguito del dimensionamento.
Il ricorso deve essere accolto e resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
- in accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara il diritto di ad essere assegnato Parte_1 dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di
Modugno;
b) previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione di
[...]
presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di CP_2
Modugno, ordina all'amministrazione competente l'assegnazione del sig. dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis- Parte_1
Dante Alighieri di Modugno, con conseguente adozione di ogni atto e/o disposizione a tal fine necessari;
- condanna il e Controparte_6 Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.800,00, oltre RSG, IVA e CA.
Bari, 13 febbraio 2025
4 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
5
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 13 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 9943/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Greco e Luca Romito;
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Controparte_2 contumace
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente, assistente amministrativo, lamenta l'illegittimità del provvedimento con cui l'amministrazione resistente, in contrasto con il vigente CCNI sulla mobilità (All. 10), lo assegnava, per l'anno 2024-2025, presso il Terzo Circolo Don Milani - D'Assisi, istituto diverso da quello in cui è confluita la scuola ove era titolare prima del dimensionamento (I.C.
De Amicis-Dante Alighieri). Sostiene che, in caso di soggetto non perdente
1 posto e di contestuale disponibilità presso la sede di servizio, consegua la naturale conferma del medesimo presso la ridetta sede di titolarità.
Pertanto, chiede:
“a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. Parte_1
ad essere assegnato dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De
[...]
Amicis-Dante Alighieri di Modugno, per le ragioni espresse in narrativa;
b) previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento (giammai comunicato) di assegnazione della sig.ra presso l'istituto Controparte_2 comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di Modugno, ordinare all'amministrazione competente l'assegnazione del sig. dal Parte_1
01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di
Modugno, con conseguente adozione di ogni atto e/o disposizione a tal fine necessari;
c) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario al fine di rimuovere ogni conseguente pregiudizio subito e subendo dal ricorrente che l'Ill.mo G.L. riterrà di giustizia”.
Il costituitosi in giudizio, si oppone all'accoglimento del CP_1 ricorso.
Non sono oggetto di contestazione tra le parti i seguenti fatti:
che all'epoca del dimensionamento il prestasse servizio presso Pt_1 la scuola Parte_2
che all'atto del dimensionamento permanessero posti sufficienti per tutti gli assistenti già titolari presso le due scuole accorpate nell'I.C.
De Amicis - D.Alighieri.
Cont Come già detto, nel costituirsi l nulla ha eccepito sul punto, incentrando la sua difesa unicamente sulla applicazione delle norme in materia di adempimenti conseguenti il dimensionamento.
In specie si osserva che la graduatoria unica di dimensionamento ha coinvolto le scuole I.C. DE AMICIS- D.ALIGHIERI - Controparte_4
- D'ASSISI ed è stata redatta ai sensi dell'art.45, Controparte_5 comma 17, del CCNI vigente:
2 “Nel caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi cui si applica il precedente art. 44
- confluisce in un'unica graduatoria (distinta per profilo) al fine dell'individuazione del personale perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della predetta graduatoria nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la pubblicano e ne trasmettono copia all'ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami. Solo ai fini dell'individuazione del perdente posto si applica quanto prevede l'art. 40 comma 2 del presente CCNI”.
Creata detta graduatoria, al fine della individuazione degli eventuali perdenti posto con conseguente mobilità, per quale che concerne i titolari l'art.45, comma 19, CCNI vigente prevede:
“L'ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto all'organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale ATA non perdente posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell'anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità (2).
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto il personale non perdente posto (ivi compresi coloro che sono stati già trattati al precedente punto I) ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.
3 III. Assegnazione della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.”.
Parte resistente non ha contestato la titolarità del posto del Pt_1 all'atto del dimensionamento, né ha dimostrato che lo stesso non fosse più disponibile.
Pertanto, ha fatto cattivo uso della previsione dell'art. 45, comma 19,
Cont I, CCNI che imponeva all di riconoscere al la collocazione già Pt_1 ricoperta, sia pure nella diversa composizione degli istituti a seguito del dimensionamento.
Il ricorso deve essere accolto e resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di e Controparte_1 Controparte_2 così provvede:
- in accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara il diritto di ad essere assegnato Parte_1 dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di
Modugno;
b) previa disapplicazione del provvedimento di assegnazione di
[...]
presso l'istituto comprensivo De Amicis-Dante Alighieri di CP_2
Modugno, ordina all'amministrazione competente l'assegnazione del sig. dal 01.09.2024 presso l'istituto comprensivo De Amicis- Parte_1
Dante Alighieri di Modugno, con conseguente adozione di ogni atto e/o disposizione a tal fine necessari;
- condanna il e Controparte_6 Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 2.800,00, oltre RSG, IVA e CA.
Bari, 13 febbraio 2025
4 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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