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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/02/2024, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 734 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Collegio nelle persone di: dott. Ernesto Covini Presidente Relatore dott.ssa Giulia Conte Consigliera dott. Paola Caporali Consigliera
nella causa di appello in epigrafe tra
, cod. fisc. , con l'avv. Michela Guerrini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
, cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale dott. con gli avv.ti Nicoletta Silipo e Filippo Frignani Controparte_2
APPELLATA
per la riforma della sentenza 17/09/2019 n. 908 del tribunale di Siena
pronuncia la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Appellante: “insiste nell'appello promosso e nelle conclusioni già in esso indicate e che così si precisano Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni istanza rejecta, accogliere l'appello promosso e in riforma della sentenza di primo grado confermare la responsabilità della struttura ospedaliera nel danno da errore medico , e quindi condannare la stessa al risarcimento del danno tenendo conto dei danni morali e patrimoniali e della personalizzazione del danno nella misura totale di euro per tutti i danni biologici, morali, da stress, esistenziali e patrimoniali da egli subiti e subendi nella misura che il giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa € 1.483.978,00 (unmilionequattrocentoottantre,978) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia, pagina 1 di 13 rivalutazione monetaria, spese, onorari di giudizio. La somma liquidata andrà poi maggiorata della rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo e degli interessi legali, a titolo di risarcimento del ritardato adempimento, sul capitale devalutato e rivalutato annualmente secondo indici istat ( Cass. 1712/95) con decorrenza dalla data del fatto quanto al danno morale e dalla cessazione della temporanea quanto al danno biologico permanente. In via istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado così come riportate nelle memorie 183 cpc e qui riprodotte e nella rinnovazione della CTU medico legale. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”. Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello oggi proposto, anche quelle in via istruttoria, e per l'effetto confermare la sentenza n. 908/2019 emessa dal Tribunale di
Siena, con espressa richiesta di restituzione della somma già corrisposta in caso di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio".
Il giudizio di primo grado
Con l'atto introduttivo del giudizio del 2013 l'attore allegava di aver subito un Parte_1 aggravamento delle proprie condizioni di salute a causa della mancata tempestiva diagnosi di una frattura alla colonna vertebrale, occasionata da un infortunio sul lavoro del 12/02/2009 . In particolare lamentava l'omissione del radiologo del Pronto Soccorso dell' di Siena, la cui Organizzazione_1 diagnosi di mera “lisi dell'arco posteriore L5-S1”, all'esito di una radiografia eseguita il giorno stesso dell'infortunio, era stata ribaltata da una successiva risonanza magnetica, effettuata presso una casa di cura, che aveva invece individuato la frattura di una vertebra, in particolare “un cedimento, compatibile col trauma di 2 gg prima, della limitante somatica, nella metà anteriore + edema della spongiosa, con erniazione intraspongiosa del disco L4-L5”. Poiché l'errata diagnosi iniziale aveva ritardato il trattamento della malattia, ne era conseguito un aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e l'allungamento della malattia, con alcuni interventi chirurgici e terapie non risolutive, al punto che il sig. , che diversamente avrebbe potuto guarire con postumi lievi in soli tre mesi anziché curarsi Parte_1 per più di un anno, aveva adito il tribunale di Siena per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, di complessivi € 1.483.798,00=.
Aveva infatti vissuto un lungo periodo accompagnato da intenso dolore lombare e terapie analgesiche, iniziato il 20/02/09 con la prescrizione di un corsetto lombare in stoffa con stecche da parte dell'
[...]
, che il 6/03/09 uno specialista in Controparte_3 ortopedia e traumatologia del Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze aveva ritenuto inadeguato, sostituendolo con un busto rigido per 60 giorni e un busto steccato basso per ulteriori 30 giorni;
a causa del peggioramento della frattura era poi continuato con un intervento di cifoplastica con cemento biologico il 23/03/09 , una terapia decontratturante ( infusione di ) nel giugno 2009, un Org_2 intervento chirurgico di vertebroplastica ( posizionamento di X stop tra le vertebre L4 e L5 ) nel luglio
2009, un intervento chirurgico con apposizione di placca e viti per stabilizzare la schiena nell'ottobre
2009 ed un successivo intervento chirurgico di revisione della stabilizzazione lombare nel giugno 2010
pagina 2 di 13 a causa dell'instabilità di alcune delle viti in precedenza posizionate ( definite “del tutto mobili” dal chirurgo ).
Le conseguenze degli errori iniziali ( frattura vertebrale non diagnosticata e corsetto in stoffa anziché rigido ) del nosocomio senese gli avevano procurato un'invalidità permanente iatrogena differenziale dal 10% al 35% e un'estensione dell'invalidità temporanea di nove mesi ( rispetto ai tre mesi preventivabili ) , risarcibili per equivalente con la somma di € 133.957,12= secondo le tabelle del tribunale di Milano;
un danno alla vita di relazione per modifica delle precedenti abitudini di vita, calcolato in € 66.978,56=, pari al 50% del danno biologico secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza;
un danno morale di € 60.000,00= per le sofferenze correlate agli interventi chirurgici, alla perdita del lavoro e delle precedenti chances venute meno;
un danno da stress dovuto all'inquietudine e al timore che precedeva e seguiva i summenzionati interventi , calcolato in €
44.000,00=, pari a 1/3 del danno biologico;
un danno patrimoniale per perdita reddituale, quantificato in € 1.256.000,00=, a causa della necessità, connessa alle limitazioni funzionali acquisite, di cessare la precedente attività lavorativa d'idraulico con quella, meno faticosa, ma meno retribuita di letturista di contatori dell'acqua ed infine un danno patrimoniale di € 12.000,00= per esposizioni debitorie originate dalla perdita reddituale.
L si costitutiva chiedendo la reiezione delle domande, di cui eccepiva l'infondatezza in CP_4 fatto e in diritto.
Parte attrice depositava documentazione medica ulteriore. Il giudice disponeva una ctu medico-legale per valutare l'entità del danno eventualmente prodotto e ricollegabile in nesso di causalità con colpa medica, l'entità dell'invalidità temporanea subita e dell'eventuale riduzione della capacità lavorativa, nonchè l'esistenza o meno di correlazione tra le patologie insorte, gli interventi e le presunte omissioni dei medici intervenuti.
La consulenza d'ufficio 9/12/17 del dr. , chirurgo generale e medico legale, concludeva che Per_1
l'errore diagnostico non aveva prodotto un danno diretto e causalmente riconducibile al misconoscimento della frattura. Aggiungeva che la successiva scelta del busto in stoffa e stecche era corretta, costituiva un giusto compromesso e che il susseguente iter terapeutico non era riconducibile causalmente alla frattura della vertebra L5. La storia clinica era stata determinata dall'evoluzione naturale di una spondilolistesi e lisi istmica di L5, già presente all'epoca della frattura, aggravata dai traumi subiti dal paziente, che avevano causato anche la mobilizzazione dei mezzi di sintesi. Non sussisteva un danno biologico da riferire alla condotta colposa dei sanitari.
All'udienza del 22/05/18, sfogata la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, il giudice, anziché decidere la causa disponeva il rinnovo della ctu, nominando il neurochirurgo dr. . Persona_2
Con relazione peritale del 7/11/18 quest'ultimo sottolineava che l'immagine della frattura post- traumatica del febbraio 2009 era chiara, non prestandosi a dubbie interpretazioni e che il radiologo avrebbe dovuto consigliare un completamento diagnostico con una risonanza magnetica o, meglio ancora, con una tomografia assiale computerizzata mirata e finalizzata allo studio dei corpi vertebrali nella sede sospetta, dato l'esordio acuto della storia clinica in paziente con pregresse algie al passaggio pagina 3 di 13 lombo sacrale. Il paziente inoltre non andava dimesso in fase acuta, bensì allettato e monitorato clinicamente e radiologicamente. In relazione agli altri numerosi ricoveri, trattamenti conservativi ed interventi sul rachide, tra i quali registrava un nuovo intervento al rachide per rottura della massa di fusione e allentamento delle viti in S1 dell'ottobre 2014, successivo cioè all'introduzione del giudizio nel 2013, valutava che le condizioni di base del ( tra cui anterolistesi , lisi istmica) , già Parte_1 presenti allorquando si era fratturato la vertebra nel febbraio 2009, avevano favorito una evoluzione
“negativamente tumultuosa” degli eventi patogeni ( “in specie l'osteoporosi ha determinato la frattura di altre vertebre senza che sia emerso un corrispettivo traumatico degno di nota” ). Concludeva che l'errore diagnostico del radiologo aveva determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia di 90 giorni ( 45 di ITT e 45 di ITP al 50% ), oltre ad un danno iatrogeno differenziale del 5%, da computarsi a partire dal 6% fino al 10%. Quest'ultimo consisteva in “una modesta sintomatologia dolorosa e in un aggravamento della insufficienza statica e dinamica della colonna vertebrale lombo-sacrale”.
Con sentenza n. 908 del 17/09/19, con stringata motivazione, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del secondo ctu dr. , condannava l' al risarcimento del solo danno Persona_2 CP_4 biologico differenziale iatrogeno per euro 15.237,00=, quale sommatoria del danno iatrogeno differenziale del 5%, computato dal 6 al 10% della invalidità permanente.
Il giudizio di appello
Il solo ha proposto impugnazione, e reiterato le richieste istruttorie non ammesse in primo Parte_1 grado senza spiegazione.
L'appellata ha dichiarato e comprovato il pagamento di € 22.564,84= in esecuzione della sentenza di primo grado, con richiesta di restituzione delle spese di ctu posta a suo carico in caso di nuova ammissione di ctu. Ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della pronuncia di prime cure, con vittoria di competenze.
In una prima udienza cartolare del 2021 la Corte ha riservato unitamente al merito l'esame delle istanze probatorie attoree ed ha rinviato ad altra data per sovraccarico del ruolo. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12/04/22 sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei Motivi di appello.
In un primo Motivo - Infondatezza e assenza di motivazione della quantificazione del danno a carico del sig. – l'appellante ha scritto: Parte_1
< “Dalla disposta CTU, dr si Persona_2 evince a pag.12- IN CONCLUSIONI vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa. Tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia così dimensionabile : 45gg di ITT
e 45gg di danno biologico temporaneo, il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è pagina 4 di 13 valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento – OMISSIS - Il danno attuale globale, tenuto conto della patologia di base è del 10%. Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento, tenuto conto delle preesistenze, e quindi il danno iatrogenico differenziale del 5% va computato a partire dal 6% fino al 10%. Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico.” La domanda merita accoglimento”
.
Il Giudice di primo grado come già evidenziato fonda il proprio convincimento sulla Ctu del dottor che nel complesso da ragione al povero ma nello specifico non riconosce come Persona_2 Parte_1 conseguenti dell'errore di diagnosi le operazioni a cui lo stesso successivamente si è dovuto sottoporre, quasi le stesse non fossero esistite. Da tutto ciò ne è derivato un riconoscimento nel quantum del risarcimento irrisorio. Infatti i giorni di invalidità riconosciuti sono solo 45. Ma tale conclusione non appare assolutamente reale se si considera che all'epoca del processo al sig. la commissione Parte_1 Org_ aveva riconosciuto allo stesso una invalidità del 47%, e che a tutt'oggi lo stesso percepisce una pensione di invalidità. Appare perciò inverosimile che il danno possa essere solo del 5% e che gli interventi chirurgici a cui il si è dovuto sottoporre siano stati cagionati da altre patologie, per Parte_1 altro non emerse al momento degli interventi. Lo stesso Ctu riferisce che al paziente avrebbe potuto essere praticato un intervento di vertebroplastica…
Posto che in nessuno dei documenti medici allegati ed in atti e nessun documento successivo è mai risultato che il fosse affetto da patologie della schiena o da osteoporosi le conclusioni circa il Parte_1 collegamento fra l'errore medico e gli interventi successivi non può in alcun modo essere escluso, e a dire il vero lo stesso Ctu sul punto appare contraddittorio. Pertanto la sentenza andrà riformata e andrà riconosciuto al almeno il 25% di invalidità derivante dall'errata diagnosi come da valutazione Parte_1 del Ctp con le conseguenti valutazioni in merito ai giorni di invalidità totale che nel conteggio Per_3 del Giudice non sono stati considerati>>.
Il primo Motivo d'impugnazione va totalmente respinto, sia per l'approssimazione nell'esposizione, sia per infondatezza nel merito. Non è affatto vero, in via documentale, che l'attore non presentasse problematiche preesistenti nella colonna vertebrale ed altre concomitanti e successive non legate all'errore medico.
Il cedimento della parte superiore della L5 del 12.2.2009, provocato dallo sconsiderato comportamento dell'attore, titolare di azienda artigianale nel settore idraulico, di trasportare a mani con altri tre collaboratori su per le scale un caminetto di kg 400 ritrovandosi ad un certo punto a sostenerne l'intero peso (come dal medesimo riferito), era stato lievemente aggravato per 4 giorni di ritardo nella diagnosi corretta rispetto a quella in sede di pronto soccorso sulla base di RX per ulteriori di ritardo nella cura appropriata da parte dell'azienda sanitaria convenuta.
Piuttosto, si collocava in un quadro documentato di preesistenze preoccupanti, in particolare nella zona lombosacrale di un soggetto che si spendeva in rilevanti sforzi sia nell'attività lavorativa di artigiano idraulico (come pacifico in causa), nelle attività ludico sportive, come dall'attore allegato in atto introduttivo: nautica a vela, motociclismo, paracadutismo ecc.
pagina 5 di 13 Tali preesistenze sono documentate anzitutto dal referto dalla TC eseguita di quasi due anni prima del fatto di cui ci si occupa, il 17/05/2007 (non prodotto dall'attore, ma acquisito dal primo Ctu all' come da autorizzazione del Tribunale): “spondilolisi istmica Organizzazione_4 bilaterale di L5 con grossolane manifestazioni artrosiche tra i neo capi articolari. Secondaria lieve anterolistesi di L5 su S1 e pseudo protrusione posteriore ad ampio raggio del relativo disco intersomatico”.
Altresì sono confermate in particolare dal referto di RMN del 16.2.2009 della Org_5 di Monteriggioni -Siena ( 4 giorni dopo l'infortunio de quo): “I dischi intersomatici nel
[...] tratto compreso tra D4 e D9 mostrano manifestazioni di disidratazione nei loro nuclei polposi. Il disco
D4-D5 presenta una settoriale, modesta protrusione mediana che impronta la superficie anteriore del sacco durale. Non è oggi evidenziabile la protrusione mediana D7 – D8 segnalata nella precedente indagine del 30.03.2007.
Rigidità evidente del tratto lombare, con riduzione della fisiologica lordosi. Rispetto alle precedenti indagini TAC ed RM del 2007, si rileva oggi un cedimento della limitante somatica superiore di L5 nella sua metà anteriore, con evidenti segni di edema della spongiosa sia del corpo vertebrale che leggermente esteso anche nell'ambito dei peduncoli soprattutto a sinistra. Il quadro RMN è compatibile con un cedimento della limitante somatica riferibile al trauma di 2 giorni fa (ndr: rectius di
4 giorni prima) con erniazione intraspongiosa nel disco L4-L5 Risulta invariata l'entità della listesi anteriore di L5 per la nota lisi istmica. Anche le protrusioni discali L4-L5 ed L5-S1 non presentano modificazioni.
L'approccio medico alla lesione L5, vertebra che presentava già problemi di lisi (ossia fessurazione) dell'istmo corrispondente, nonché di scivolamento anteriore (listesi), è stato errato anzitutto per il ritardo, sia pur di pochi giorni, nella diagnosi corretta, per refertazione difettosa dell'addetto alla RX che non aveva rilevato il cedimento, ed anche nelle oltre tre settimane successive di fase acuta, causa trattamento con mero corpetto di stoffa steccato, anziché quanto meno con busto gessato: il che determinava il danno iatrogeno rilevato nel Referto di risonanza magnetica lombosacrale datata 12 marzo 2009: “si rileva oggi un ulteriore, seppur lieve, cedimento della limitante somatica superiore di
L. cinque con una minima ulteriore deformazione della porzione anteriore della vertebra. Conservato il muro posteriore. Le sequenze Stir mostrano una maggiore accentuazione della condizione di edema della spongiosa del corpo vertebrale. Invariato all'entità della listesi anteriore di L5 per nota lisi istmica”. E' stato questo il danno iatrogeno da aggravamento della frattura: il trattamento iniziale praticato non consono, che aveva determinato il modesto 5% per cedimento lieve ulteriore della L5, nonché l'allungamento dei tempi di consolidamento della lesione.
Si era poi intervenuto correttamente con una citoplastica (metodica mini-invasiva utilizzata nel trattamento delle fratture vertebrali sia di origine traumatica sia di altra natura come l'osteoporosi).
Il secondo CTU incaricato, il dott. ha valutato che tutti gli altri interventi successivi Persona_2 non fossero finalizzati al consolidamento della frattura L5 superiore (si ripete, di componente iatrogena lieve, come da referti sopra indicati), ma ad assicurare la tenuta dell'area ed a ripristinare per quanto possibile la lordosi fisiologica della colonna vertebrale, viziata da varie listesi, nonché a riparare successivi danni causati da ulteriori sinistri e /o sforzi del paziente, ed anche fratture spontanee pagina 6 di 13 da osteoporosi. Emblematici sono la caduta su strada ghiacciata del 2012 con frattura D3 e lo sforzo del 2014 (che il paziente allegava - inverosimilmente come lieve piegamento in avanti) che aveva causato l'allentamento di tutti gli X STOP impiantati in precedenza. Nessuna censura specifica all'elaborato del ctu era pervenuta in primo grado dal cpt Persona_2 dell'attore, ma solo la riesposizione del punto di vista iniziale attoreo.
Né in primo grado, né in questo giudizio di appello è stato portato nessun contributo scientifico ulteriore e contrario alle tesi del CTU . Persona_2
Si vedano i seguenti estratti dell'elaborato di questi.
“All'esame obiettivo per quanto di nostro attuale interesse si riscontrava la presenza di una cicatrice sulla linea mediana della schiena di circa 14 cm … non vi era franca dolenzia alla palpazione dei muscoli paravertebrali della nella regione né alla percussione delle apofisi spinose o comunque sulla linea di mediana i riflessi o/t agli arti inferiori erano evocabili;
non vi erano segni di irritazione meningea e la sensibilità appariva sostanzialmente in ordine ai vari metameri;
i movimenti del tronco erano modicamente moderati in flessione di circa 1/3 mentre erano normali in estensione … durante la marcia che era libera efficace e spedita l'ammalato mostrava una lieve ipostenia allorché doveva proseguire sulle punte o sui talloni” (resoconto della visita medico legale del 2018 cui il ctp dell'attore non presenziava).
“In questo caso la lesione iniziale era costituita dalla frattura della limitante superiore con accenno a parziale riduzione in altezza del corpo vertebrale. L'eccepibile ritardo diagnostico e la incongrua stazione eretta hanno determinato un'accentuazione della predetta riduzione con necessità di cifoplastica.
Per quanto concene gli altri numerosi ricoveri, trattamenti conservativi ed interventi sul rachide, è da dire che le condizione di base del paziente avrebbero comunque, con molta probabilità, favorito una evoluzione “negativamente tumultuosa” degli eventi patogeni (in specie, l'osteoporosi ha determinato la frattura delle altre vertebre senza che sia emerso un corrispettivo traumatico degno di nota;
in ogni caso neppure paragonabile al trauma del 12.2.2009). La stessa anterolistesi sia pur di modesta entità ha avuto un suo ruolo significativo nella genesi dei disturbi. È da ritenere che con la massima verosimiglianza sia stata la terapia internistica l'osteoporosi se vi è stato un netto miglioramento della sintomatologia.
In conclusione: vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa;
tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell' infortunato con allungamento della malattia dimensionabile in 45 giorni di inabilità temporanea totale e 45 giorni di danno biologico da temporanea al 50%.
Il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento: la frattura -schiacciamento a cuneo è tabellata col 12% in soggetto sano;
in soggetto con patologia vertebrale preesistente come nel caso di specie tale percentuale deve essere maggiorata alla luce della concausa di menomazione.
pagina 7 di 13 Il danno globale attuale, tenuto conto della patologia di base, è del 10% . Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento tenuto conto delle esistenze e quindi il danno iatrogeno differenziale del 5% va computato a partire dal
6% fino al 10%.
Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico”.
Il mero dissenso rispetto alla soluzione della questione di un CTU che ha portato a sostegno dati obiettivi , documentali, logici, preclude un ulteriore approfondimento peritale e tanto meno una decisione nel senso più favorevole all'attore. Il Tribunale ha seguito in toto le conclusioni del secondo CTU e quindi anche tutto l'elaborato, compreso il calcolo dell'inabilità temporanea iatrogena al 100% per 45 giorni ed al 50% per altri 45 giorni a parziale, con ovvio riferimento unicamente al danno iatrogeno per cedimento lieve della L5 in un quadro disastrato non imputabile al personale medico e quindi all'AOU. Nessun rilievo infine ha svolto l'appellante su errori matematici nel calcolo eseguito dall'
[...]
(e pedissequamente riportato in sentenza) dell'entità monetaria corrispondente al danno CP_4 differenziale iatrogeno per postumi. Pertanto resta fermo l' importo equivalente del danno biologico permanente ristorato.
Il Secondo Motivo è intitolato Errata quantificazione economica del danno e nella valutazione delle voci di danno.
L'Appellante così argomenta, in parziale contraddittorietà col primo MOTIVO:
<IN CONCLUSIONI vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa. Tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia così dimensionabile : 45gg di ITT e 45gg di danno biologico temporaneo, il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento – OMISSIS - Il danno attuale globale, tenuto conto della patologia di base è del 10%.
Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento, tenuto conto delle preesistenze, e quindi il danno iatrogenico differenziale del 5% va computato a partire dal 6% fino al 10%. Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico.”
…La sentenza sul punto appare contraddittoria, infatti si vedrà al punto successivo il Giudice affermerà che gli interventi successivi sono generati dall'errore di diagnosi ma alla fine non ne quantifica il danno subito.
Partendo quindi dal presupposto che vi è stato un errore nella diagnosi , e che come afferma il Ctu proprio la storia clinica del paziente avrebbe dovuto far porre maggiore attenzione e che come risulta dalla relazione di parte a firma del Dott. furono necessari alcuni interventi per stabilizzare la Per_3 vertebra lesionata, è errato ritenere che il abbia subito un danno pari al 6%/10% , considerato Parte_1 che la perizia di parte riferisce addirittura di un 25%.... Dai documenti prodotti risulta … che i giorni in cui il è stato costretto a stare immobile sono molti molti di più: invalidità temporanea gg 150, Parte_1 pagina 8 di 13 14.700,00, al 75% , 60 gg 4.410,00 , al 50 % 150 gg 7.350,00 Il Giudice poi nulla dice circa la posizione del sig. , e sulle varie voci di danno, che risultano collegate al danno biologico Parte_1 quantificato e liquidato.
Si ricorda infatti che collegato ad esso vi era il danno patrimoniale, lo stesso aveva una attività di idraulica che purtroppo ha dovuto chiudere, nulla si dice sul danno morale che lo stesso avrebbe patito. Come insegna la Giurisprudenza, il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona: danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso. Va fatto il distinguo netto fra danno non patrimoniale alla capacità lavorativa generica e danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica, precisandosi che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, sarebbe risarcibile come danno biologico nel quale dovrebbero essere ricompresi tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato (Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18161; Cassazione civile sez. III,
01 dicembre 2009; Cassazione civile sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, secondo cui "nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno 'non reddituale', compresi i danni alla vita di relazione , danni da riduzione della capacità lavorativa generica"). Si veda anche Tribunale di Rieti
09.11.2018. Nel caso di specie ha visto una riduzione della capacità sia generica che specifica Parte_1 in quanto lo stesso ha ridotte capacità lavorative anche e soprattutto per svolgere il mestiere che aveva scelto e praticato.
Il Giudice accogliendo la richiesta di e riconoscendo la struttura ospedaliera responsabile del Parte_1 danno avrebbe dovuto accogliere le domande istruttorie formulate dalla difesa e volte a dimostrare gli ulteriori danni conseguenti e patiti, o comunque riconoscere allo stesso una personalizzazione del danno che tenesse conto delle voci indicate già con atto di citazione. Qualora invece non le avesse trovate provate o motivate avrebbe comunque dovuto motivare il mancato accoglimento delle stesse, che allo stato non sono state neppure esaminate.
In virtù della consulenza di parte esiste un danno permanente al 25% 107.491,00 gg di invalidità temporanea 150, 14.700,00 al 75% 60 gg 4.410,00 , al 50 % 150 gg 7.350,00 TOTALE 133.951,00 con personalizzazione del danno per un totale complessivo di euro 170.498,00 .oltre rivalutazione .A ciò si aggiungano le seguenti voci:
-Danno morale per euro 60.000,00
pagina 9 di 13 -Danno patrimoniale pari ad euro 1.256.000,00 calcolato come mancato reddito fino al percepimento della pensione considerando un guadagno annuo di euro 48.307,00 per 26 anni così come risulta dai documenti prodotti
- ulteriori 66.978,56 euro per danno alla vita di relazione per i motivi espressi in atto di citazione
Ancorchè il Giudice avesse applicato una percentuale di danno inferiore alla stessa avrebbe dovuto comunque commisurare le altre voci di danno. Il Giudice però non ha tenuto conto neppure dei giorni di invalidità considerati dal Ctu riducendo così ulteriormente l'importo del risarcimento. !!>>.
Questo Collegio ritiene assorbita dalle considerazioni già spese sulla durata e sulla percentuale d'invalidità il tema della quantificazione del danno biologico da postumi, liquidato in specie di danno iatrogeno differenziale limitato al lieve ulteriore cedimento superiore della L5.
Si precisa che il danno da postumi supera nel limite superiore il 9% delle micropermanenti (danno differenziale dal 6% al 10%) e quindi è sottratto al regime del codice delle assicurazioni obbligatorie nel calcolo della differenza.
Tale calcolo, effettuato dalla difesa della convenuta, è stato recepito in sentenza e non contestato dall'attore sotto il profilo meramente matematico.
Sul TERZO MOTIVO
L'appellante lamenta poi la contraddizione della sentenza tra l'aver recepito il conteggio dei giorni operato del ctu e tuttavia asserito contestualmente che gli ulteriori interventi chirurgici fossero stati direttamente causati dal primo errore medico, per poi tuttavia negare il relativo ristoro.
In effetti questa Corte rileva una contraddizione sul punto, poiché il pensiero espresso dal ctu Per_2
era che gli interventi successivi fossero dovuti con massima verosimiglianza a correggere le
[...] gravi preesistenze diverse dall'affezione L5, ed anche a far fronte alle successive fratture di altre vertebre per osteoporosi. Con il che il ctu aveva computato la sola quota d'invalidità temporanea e permanente da lieve ulteriore cedimento di L5 secondo il criterio di valutazione della giurisprudenza di legittimità citata.
Poiché la stesura della sentenza è di poche righe di estrema sintesi, con anche un'omissione di pronuncia -su cui tra poco ci si intratterrà-, e non contiene alcun cenno di dissenso rispetto alla perizia del secondo Ctu, si ravvisa verosimilmente che sia stato dal GOT effettuato un errore di copia- incolla di un passaggio di uno scritto difensivo - ctp dell'attore.
La conferma di tale svista viene anche dalla circostanza dell'aver il giudice limitato espressamente la liquidazione del danno alla sola componente biologica di fonte iatrogena, il che sottintende che il primo giudice abbia condiviso la limitatezza del pregiudizio iatrogeno alla salute, escludendo risvolti sulle altre di voci di danno allegate dall'attore come sua conseguenza.
Si conferma allora, se pur con motivazione aggiuntiva a rettifica della svista, il quantum del danno differenziale biologico di cui a condanna.
Il danno biologico è comprensivo dell'aspetto anche degli effetti sulla vita di relazione, sia lavorativa generica, sia ludico - ricreativa. Pertanto solo in casi eccezionali che non attengano alle normali e prevedibili conseguenze di soggetti che soffrano di medesima patologia è giustificato un quid pluris, come da univoca giurisprudenza della S.C.
pagina 10 di 13 L'attore non ha minimamente allegato alcunchè in aggiunta rispetto ad un soggetto in pari condizioni che abbia subìto un lieve peggioramento di una situazione di cedimento di vertebra procuratosi con l'infortunio del 12.2.2009, nonché già soggetto da tempo a varie patologie alla colonna vertebrale. E' inutile quindi la prova orale chiesta sul peggioramento alla vita di relazione, su fatti che incarnano l'id quod plerumque accidit.
Va senz'altro esclusa alcuna personalizzazione del danno biologico da postumi.
E' invece da accogliere, in riforma parziale, l'istanza risarcitoria sul danno morale, per lo sconforto della propria situazione scaduta (anche) per il parziale cedimento ulteriore della L5, che ha raggiunto la soglia del 10% anche se solo come picco del danno differenziale.
Si riconosce allora all'appellante, in parziale riforma, l'esistenza del danno morale da postumi, un incremento pari al 25% sull'importo monetario danno biologico secondo il seguente calcolo: euro 15.237 x 25% = € 3.809,25, oltre interessi legali sul capitale devalutato al 12.2.2009 e da allora rivalutato anno per anno sino alla presente sentenza.
Rimanendo nell'alveo del pregiudizio non patrimoniale, va accolta la censura dell'appellante alla sentenza del GOT, la quale pur riconoscendo il danno da inabilità temporanea iatrogena in 45 gg. al 100% ed in 45 gg. al 50%, non ne ha né quantificato l'importo monetario né pronunciato la dovuta condanna.
Pertanto , questo Collegio procede al riguardo ad emendare l'errore del Primo Giudice con il seguente calcolo delle tabelle milanesi:
Punto base I.T.T. € 120,00 comprensivo anche del danno morale
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Invalidità temporanea totale € 5.400,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.700,00.
Il totale ammonta ad 8.100,00, oltre interessi legali compensativi sul capitale devalutato al
12.2.2009 e da allora annualmente rivalutato sino al saldo.
Passando al danno patrimoniale da perdita di capacità specifica stimato dall'attore in oltre 1 milione e duecentomila euro, computando una perdita reddituale sino all'età pensionabile è assorbente di ogni altra questione il rilievo dell'assenza di nesso causale tra ogni danno patrimoniale allegato ed il mero lieve aggravamento iatrogeno del cedimento di una vertebra già malandata e fratturatasi nel corso di una sconsiderata manovra di trasporto di un caminetto sulle scale del peso di kg 400.
Non solo. Vi erano listesi e spondolistesi. Si aggiungevano pure successive lesioni sempre con interessamento di altre vertebre (caduta sul ghiaccio nel 2012, cedimento da sforzo del 2014). L'abbandono della professione di idraulico è stata imposto del cedimento da sforzo della L5 accompagnato da un quadro di affezioni pregresse e concomitanti e non dal lieve minimo cedimento ulteriore per ritardo nella messa in sicurezza della stessa.
pagina 11 di 13 L'attore, a prescindere dell'errore iatrogeno, nel corredo di affezioni descritto, non era più idoneo quanto meno da quel giorno 12.2.2009 e non dalle settimane successive, a svolgere un'attività lavorativa richiedente sforzi intensi, come pacifico in causa.
Quanto al non potere contribuire al mantenimento, per perdita del lavoro, della ex moglie, che aveva perduto il lavoro che poggiava sull'attività dell'ex marito, e che si era trovata a far fronte ad esecuzione immobiliare, oltre che a mancare il nesso causale, nel primo caso i soggetti legittimati all'azione risarcitoria sarebbero ex moglie e prole. La censura va senz'altro respinta.
Sul QUARTO MOTIVO
Da ultimo sul danno biologico, va dato conto che, poco linearmente, l'attore ha lasciato alla fine un tema da trattarsi all'inizio circa la valutazione del danno iatrogeno in diritto. Egli ribadisce che il medico che abbia aggravato una situazione pregressa del paziente, secondo la giurisprudenza di legittimità, dovrebbe rispondere di tutto il danno, sia quello per causa naturale, sia per l'aggravamento. Incongruamente ha richiamato Cassazione n. 7577/2007 in tema di appalto. Si ricorda qui invece la corretta impostazione della S.C. sulla scia di altre pronunce calibrate.
Cassazione ORDINANZA n. 18442/2023:
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati, dovendosi dare continuità ai principi affermati - da ultimo - da Cass. n. 28986/2019, secondo cui: «in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale
(vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti
o riduzioni».
«In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (in senso conforme, Cass., sez. 6- 3, 29/09/2022, n. 28327). pagina 12 di 13 Si conferma allora, respingendo quest'ultima censura attorea, il quantum del danno biologico liquidato per postumi, in virtù del menzionato principio di diritto.
La disciplina delle spese di lite. In appello l'attore ha ottenuto ulteriori euro 11.147,40 oltre accessori. Si ritiene quindi di attribuirgli la vittoria delle spese di lite anche per il presente grado, tuttavia ai minimi dello scaglione per le fasi di studio, introduzione, decisione, e di metà del minimo per la fase istruttoria - riproposizione di istanze istruttorie- (tariffa del dm del 2018 ratione temporis) dai 5.201 a 26.000 euro, sia per la modestia dell'impegno difensivo, sostanzialmente ripetitivo e parziale delle difese attoree di primo grado, sia per i problemi causati al giudicante nell'esame dei documenti depositati in telematico alla rinfusa in assenza di indice ragionato e con le pagine sovente capovolte e ricapovolte.
Pertanto si liquidano: Compenso tabellare complessivo € 2.504,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 375,60 Totale € 2.879,60 oltre iva cpa, nonché rimborso del c.u. per la sola parte dovuta relativa al valore di scaglione della condanna d'appello.
Pqm
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: in parziale riforma della sentenza n. 908/2019 del Tribunale di Siena e parziale accoglimento dell'appello: condanna la convenuta al pagamento ulteriore a titolo risarcitorio di euro 11.909,25 oltre interessi legali sul capitale devalutato al 12.2.2009 e da allora rivalutato indici foi generale istat sino ad oggi;
con maggiorazione degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Respinge nel resto con corrispondente conferma della sentenza impugnata. Condanna l'appellata alle spese di lite del presente grado come da parte motiva.
Firenze, camera di consiglio del 15.2.2024
Il Presidente rel. est. dott. Ernesto Covini
Nota La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Collegio nelle persone di: dott. Ernesto Covini Presidente Relatore dott.ssa Giulia Conte Consigliera dott. Paola Caporali Consigliera
nella causa di appello in epigrafe tra
, cod. fisc. , con l'avv. Michela Guerrini Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
e
, cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 direttore generale dott. con gli avv.ti Nicoletta Silipo e Filippo Frignani Controparte_2
APPELLATA
per la riforma della sentenza 17/09/2019 n. 908 del tribunale di Siena
pronuncia la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Appellante: “insiste nell'appello promosso e nelle conclusioni già in esso indicate e che così si precisano Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze ogni istanza rejecta, accogliere l'appello promosso e in riforma della sentenza di primo grado confermare la responsabilità della struttura ospedaliera nel danno da errore medico , e quindi condannare la stessa al risarcimento del danno tenendo conto dei danni morali e patrimoniali e della personalizzazione del danno nella misura totale di euro per tutti i danni biologici, morali, da stress, esistenziali e patrimoniali da egli subiti e subendi nella misura che il giudice riterrà giusta o equa e che si quantifica in via indicativa € 1.483.978,00 (unmilionequattrocentoottantre,978) oltre agli interessi dal giorno dell'insorgenza della malattia, pagina 1 di 13 rivalutazione monetaria, spese, onorari di giudizio. La somma liquidata andrà poi maggiorata della rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo e degli interessi legali, a titolo di risarcimento del ritardato adempimento, sul capitale devalutato e rivalutato annualmente secondo indici istat ( Cass. 1712/95) con decorrenza dalla data del fatto quanto al danno morale e dalla cessazione della temporanea quanto al danno biologico permanente. In via istruttoria si insiste nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado così come riportate nelle memorie 183 cpc e qui riprodotte e nella rinnovazione della CTU medico legale. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi”. Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere le motivazioni di cui al presente atto e per l'effetto respingere le conclusioni dell'atto di appello oggi proposto, anche quelle in via istruttoria, e per l'effetto confermare la sentenza n. 908/2019 emessa dal Tribunale di
Siena, con espressa richiesta di restituzione della somma già corrisposta in caso di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio".
Il giudizio di primo grado
Con l'atto introduttivo del giudizio del 2013 l'attore allegava di aver subito un Parte_1 aggravamento delle proprie condizioni di salute a causa della mancata tempestiva diagnosi di una frattura alla colonna vertebrale, occasionata da un infortunio sul lavoro del 12/02/2009 . In particolare lamentava l'omissione del radiologo del Pronto Soccorso dell' di Siena, la cui Organizzazione_1 diagnosi di mera “lisi dell'arco posteriore L5-S1”, all'esito di una radiografia eseguita il giorno stesso dell'infortunio, era stata ribaltata da una successiva risonanza magnetica, effettuata presso una casa di cura, che aveva invece individuato la frattura di una vertebra, in particolare “un cedimento, compatibile col trauma di 2 gg prima, della limitante somatica, nella metà anteriore + edema della spongiosa, con erniazione intraspongiosa del disco L4-L5”. Poiché l'errata diagnosi iniziale aveva ritardato il trattamento della malattia, ne era conseguito un aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e l'allungamento della malattia, con alcuni interventi chirurgici e terapie non risolutive, al punto che il sig. , che diversamente avrebbe potuto guarire con postumi lievi in soli tre mesi anziché curarsi Parte_1 per più di un anno, aveva adito il tribunale di Siena per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, di complessivi € 1.483.798,00=.
Aveva infatti vissuto un lungo periodo accompagnato da intenso dolore lombare e terapie analgesiche, iniziato il 20/02/09 con la prescrizione di un corsetto lombare in stoffa con stecche da parte dell'
[...]
, che il 6/03/09 uno specialista in Controparte_3 ortopedia e traumatologia del Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze aveva ritenuto inadeguato, sostituendolo con un busto rigido per 60 giorni e un busto steccato basso per ulteriori 30 giorni;
a causa del peggioramento della frattura era poi continuato con un intervento di cifoplastica con cemento biologico il 23/03/09 , una terapia decontratturante ( infusione di ) nel giugno 2009, un Org_2 intervento chirurgico di vertebroplastica ( posizionamento di X stop tra le vertebre L4 e L5 ) nel luglio
2009, un intervento chirurgico con apposizione di placca e viti per stabilizzare la schiena nell'ottobre
2009 ed un successivo intervento chirurgico di revisione della stabilizzazione lombare nel giugno 2010
pagina 2 di 13 a causa dell'instabilità di alcune delle viti in precedenza posizionate ( definite “del tutto mobili” dal chirurgo ).
Le conseguenze degli errori iniziali ( frattura vertebrale non diagnosticata e corsetto in stoffa anziché rigido ) del nosocomio senese gli avevano procurato un'invalidità permanente iatrogena differenziale dal 10% al 35% e un'estensione dell'invalidità temporanea di nove mesi ( rispetto ai tre mesi preventivabili ) , risarcibili per equivalente con la somma di € 133.957,12= secondo le tabelle del tribunale di Milano;
un danno alla vita di relazione per modifica delle precedenti abitudini di vita, calcolato in € 66.978,56=, pari al 50% del danno biologico secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza;
un danno morale di € 60.000,00= per le sofferenze correlate agli interventi chirurgici, alla perdita del lavoro e delle precedenti chances venute meno;
un danno da stress dovuto all'inquietudine e al timore che precedeva e seguiva i summenzionati interventi , calcolato in €
44.000,00=, pari a 1/3 del danno biologico;
un danno patrimoniale per perdita reddituale, quantificato in € 1.256.000,00=, a causa della necessità, connessa alle limitazioni funzionali acquisite, di cessare la precedente attività lavorativa d'idraulico con quella, meno faticosa, ma meno retribuita di letturista di contatori dell'acqua ed infine un danno patrimoniale di € 12.000,00= per esposizioni debitorie originate dalla perdita reddituale.
L si costitutiva chiedendo la reiezione delle domande, di cui eccepiva l'infondatezza in CP_4 fatto e in diritto.
Parte attrice depositava documentazione medica ulteriore. Il giudice disponeva una ctu medico-legale per valutare l'entità del danno eventualmente prodotto e ricollegabile in nesso di causalità con colpa medica, l'entità dell'invalidità temporanea subita e dell'eventuale riduzione della capacità lavorativa, nonchè l'esistenza o meno di correlazione tra le patologie insorte, gli interventi e le presunte omissioni dei medici intervenuti.
La consulenza d'ufficio 9/12/17 del dr. , chirurgo generale e medico legale, concludeva che Per_1
l'errore diagnostico non aveva prodotto un danno diretto e causalmente riconducibile al misconoscimento della frattura. Aggiungeva che la successiva scelta del busto in stoffa e stecche era corretta, costituiva un giusto compromesso e che il susseguente iter terapeutico non era riconducibile causalmente alla frattura della vertebra L5. La storia clinica era stata determinata dall'evoluzione naturale di una spondilolistesi e lisi istmica di L5, già presente all'epoca della frattura, aggravata dai traumi subiti dal paziente, che avevano causato anche la mobilizzazione dei mezzi di sintesi. Non sussisteva un danno biologico da riferire alla condotta colposa dei sanitari.
All'udienza del 22/05/18, sfogata la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, il giudice, anziché decidere la causa disponeva il rinnovo della ctu, nominando il neurochirurgo dr. . Persona_2
Con relazione peritale del 7/11/18 quest'ultimo sottolineava che l'immagine della frattura post- traumatica del febbraio 2009 era chiara, non prestandosi a dubbie interpretazioni e che il radiologo avrebbe dovuto consigliare un completamento diagnostico con una risonanza magnetica o, meglio ancora, con una tomografia assiale computerizzata mirata e finalizzata allo studio dei corpi vertebrali nella sede sospetta, dato l'esordio acuto della storia clinica in paziente con pregresse algie al passaggio pagina 3 di 13 lombo sacrale. Il paziente inoltre non andava dimesso in fase acuta, bensì allettato e monitorato clinicamente e radiologicamente. In relazione agli altri numerosi ricoveri, trattamenti conservativi ed interventi sul rachide, tra i quali registrava un nuovo intervento al rachide per rottura della massa di fusione e allentamento delle viti in S1 dell'ottobre 2014, successivo cioè all'introduzione del giudizio nel 2013, valutava che le condizioni di base del ( tra cui anterolistesi , lisi istmica) , già Parte_1 presenti allorquando si era fratturato la vertebra nel febbraio 2009, avevano favorito una evoluzione
“negativamente tumultuosa” degli eventi patogeni ( “in specie l'osteoporosi ha determinato la frattura di altre vertebre senza che sia emerso un corrispettivo traumatico degno di nota” ). Concludeva che l'errore diagnostico del radiologo aveva determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia di 90 giorni ( 45 di ITT e 45 di ITP al 50% ), oltre ad un danno iatrogeno differenziale del 5%, da computarsi a partire dal 6% fino al 10%. Quest'ultimo consisteva in “una modesta sintomatologia dolorosa e in un aggravamento della insufficienza statica e dinamica della colonna vertebrale lombo-sacrale”.
Con sentenza n. 908 del 17/09/19, con stringata motivazione, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del secondo ctu dr. , condannava l' al risarcimento del solo danno Persona_2 CP_4 biologico differenziale iatrogeno per euro 15.237,00=, quale sommatoria del danno iatrogeno differenziale del 5%, computato dal 6 al 10% della invalidità permanente.
Il giudizio di appello
Il solo ha proposto impugnazione, e reiterato le richieste istruttorie non ammesse in primo Parte_1 grado senza spiegazione.
L'appellata ha dichiarato e comprovato il pagamento di € 22.564,84= in esecuzione della sentenza di primo grado, con richiesta di restituzione delle spese di ctu posta a suo carico in caso di nuova ammissione di ctu. Ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della pronuncia di prime cure, con vittoria di competenze.
In una prima udienza cartolare del 2021 la Corte ha riservato unitamente al merito l'esame delle istanze probatorie attoree ed ha rinviato ad altra data per sovraccarico del ruolo. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 12/04/22 sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame dei Motivi di appello.
In un primo Motivo - Infondatezza e assenza di motivazione della quantificazione del danno a carico del sig. – l'appellante ha scritto: Parte_1
< “Dalla disposta CTU, dr si Persona_2 evince a pag.12- IN CONCLUSIONI vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa. Tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia così dimensionabile : 45gg di ITT
e 45gg di danno biologico temporaneo, il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è pagina 4 di 13 valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento – OMISSIS - Il danno attuale globale, tenuto conto della patologia di base è del 10%. Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento, tenuto conto delle preesistenze, e quindi il danno iatrogenico differenziale del 5% va computato a partire dal 6% fino al 10%. Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico.” La domanda merita accoglimento”
.
Il Giudice di primo grado come già evidenziato fonda il proprio convincimento sulla Ctu del dottor che nel complesso da ragione al povero ma nello specifico non riconosce come Persona_2 Parte_1 conseguenti dell'errore di diagnosi le operazioni a cui lo stesso successivamente si è dovuto sottoporre, quasi le stesse non fossero esistite. Da tutto ciò ne è derivato un riconoscimento nel quantum del risarcimento irrisorio. Infatti i giorni di invalidità riconosciuti sono solo 45. Ma tale conclusione non appare assolutamente reale se si considera che all'epoca del processo al sig. la commissione Parte_1 Org_ aveva riconosciuto allo stesso una invalidità del 47%, e che a tutt'oggi lo stesso percepisce una pensione di invalidità. Appare perciò inverosimile che il danno possa essere solo del 5% e che gli interventi chirurgici a cui il si è dovuto sottoporre siano stati cagionati da altre patologie, per Parte_1 altro non emerse al momento degli interventi. Lo stesso Ctu riferisce che al paziente avrebbe potuto essere praticato un intervento di vertebroplastica…
Posto che in nessuno dei documenti medici allegati ed in atti e nessun documento successivo è mai risultato che il fosse affetto da patologie della schiena o da osteoporosi le conclusioni circa il Parte_1 collegamento fra l'errore medico e gli interventi successivi non può in alcun modo essere escluso, e a dire il vero lo stesso Ctu sul punto appare contraddittorio. Pertanto la sentenza andrà riformata e andrà riconosciuto al almeno il 25% di invalidità derivante dall'errata diagnosi come da valutazione Parte_1 del Ctp con le conseguenti valutazioni in merito ai giorni di invalidità totale che nel conteggio Per_3 del Giudice non sono stati considerati>>.
Il primo Motivo d'impugnazione va totalmente respinto, sia per l'approssimazione nell'esposizione, sia per infondatezza nel merito. Non è affatto vero, in via documentale, che l'attore non presentasse problematiche preesistenti nella colonna vertebrale ed altre concomitanti e successive non legate all'errore medico.
Il cedimento della parte superiore della L5 del 12.2.2009, provocato dallo sconsiderato comportamento dell'attore, titolare di azienda artigianale nel settore idraulico, di trasportare a mani con altri tre collaboratori su per le scale un caminetto di kg 400 ritrovandosi ad un certo punto a sostenerne l'intero peso (come dal medesimo riferito), era stato lievemente aggravato per 4 giorni di ritardo nella diagnosi corretta rispetto a quella in sede di pronto soccorso sulla base di RX per ulteriori di ritardo nella cura appropriata da parte dell'azienda sanitaria convenuta.
Piuttosto, si collocava in un quadro documentato di preesistenze preoccupanti, in particolare nella zona lombosacrale di un soggetto che si spendeva in rilevanti sforzi sia nell'attività lavorativa di artigiano idraulico (come pacifico in causa), nelle attività ludico sportive, come dall'attore allegato in atto introduttivo: nautica a vela, motociclismo, paracadutismo ecc.
pagina 5 di 13 Tali preesistenze sono documentate anzitutto dal referto dalla TC eseguita di quasi due anni prima del fatto di cui ci si occupa, il 17/05/2007 (non prodotto dall'attore, ma acquisito dal primo Ctu all' come da autorizzazione del Tribunale): “spondilolisi istmica Organizzazione_4 bilaterale di L5 con grossolane manifestazioni artrosiche tra i neo capi articolari. Secondaria lieve anterolistesi di L5 su S1 e pseudo protrusione posteriore ad ampio raggio del relativo disco intersomatico”.
Altresì sono confermate in particolare dal referto di RMN del 16.2.2009 della Org_5 di Monteriggioni -Siena ( 4 giorni dopo l'infortunio de quo): “I dischi intersomatici nel
[...] tratto compreso tra D4 e D9 mostrano manifestazioni di disidratazione nei loro nuclei polposi. Il disco
D4-D5 presenta una settoriale, modesta protrusione mediana che impronta la superficie anteriore del sacco durale. Non è oggi evidenziabile la protrusione mediana D7 – D8 segnalata nella precedente indagine del 30.03.2007.
Rigidità evidente del tratto lombare, con riduzione della fisiologica lordosi. Rispetto alle precedenti indagini TAC ed RM del 2007, si rileva oggi un cedimento della limitante somatica superiore di L5 nella sua metà anteriore, con evidenti segni di edema della spongiosa sia del corpo vertebrale che leggermente esteso anche nell'ambito dei peduncoli soprattutto a sinistra. Il quadro RMN è compatibile con un cedimento della limitante somatica riferibile al trauma di 2 giorni fa (ndr: rectius di
4 giorni prima) con erniazione intraspongiosa nel disco L4-L5 Risulta invariata l'entità della listesi anteriore di L5 per la nota lisi istmica. Anche le protrusioni discali L4-L5 ed L5-S1 non presentano modificazioni.
L'approccio medico alla lesione L5, vertebra che presentava già problemi di lisi (ossia fessurazione) dell'istmo corrispondente, nonché di scivolamento anteriore (listesi), è stato errato anzitutto per il ritardo, sia pur di pochi giorni, nella diagnosi corretta, per refertazione difettosa dell'addetto alla RX che non aveva rilevato il cedimento, ed anche nelle oltre tre settimane successive di fase acuta, causa trattamento con mero corpetto di stoffa steccato, anziché quanto meno con busto gessato: il che determinava il danno iatrogeno rilevato nel Referto di risonanza magnetica lombosacrale datata 12 marzo 2009: “si rileva oggi un ulteriore, seppur lieve, cedimento della limitante somatica superiore di
L. cinque con una minima ulteriore deformazione della porzione anteriore della vertebra. Conservato il muro posteriore. Le sequenze Stir mostrano una maggiore accentuazione della condizione di edema della spongiosa del corpo vertebrale. Invariato all'entità della listesi anteriore di L5 per nota lisi istmica”. E' stato questo il danno iatrogeno da aggravamento della frattura: il trattamento iniziale praticato non consono, che aveva determinato il modesto 5% per cedimento lieve ulteriore della L5, nonché l'allungamento dei tempi di consolidamento della lesione.
Si era poi intervenuto correttamente con una citoplastica (metodica mini-invasiva utilizzata nel trattamento delle fratture vertebrali sia di origine traumatica sia di altra natura come l'osteoporosi).
Il secondo CTU incaricato, il dott. ha valutato che tutti gli altri interventi successivi Persona_2 non fossero finalizzati al consolidamento della frattura L5 superiore (si ripete, di componente iatrogena lieve, come da referti sopra indicati), ma ad assicurare la tenuta dell'area ed a ripristinare per quanto possibile la lordosi fisiologica della colonna vertebrale, viziata da varie listesi, nonché a riparare successivi danni causati da ulteriori sinistri e /o sforzi del paziente, ed anche fratture spontanee pagina 6 di 13 da osteoporosi. Emblematici sono la caduta su strada ghiacciata del 2012 con frattura D3 e lo sforzo del 2014 (che il paziente allegava - inverosimilmente come lieve piegamento in avanti) che aveva causato l'allentamento di tutti gli X STOP impiantati in precedenza. Nessuna censura specifica all'elaborato del ctu era pervenuta in primo grado dal cpt Persona_2 dell'attore, ma solo la riesposizione del punto di vista iniziale attoreo.
Né in primo grado, né in questo giudizio di appello è stato portato nessun contributo scientifico ulteriore e contrario alle tesi del CTU . Persona_2
Si vedano i seguenti estratti dell'elaborato di questi.
“All'esame obiettivo per quanto di nostro attuale interesse si riscontrava la presenza di una cicatrice sulla linea mediana della schiena di circa 14 cm … non vi era franca dolenzia alla palpazione dei muscoli paravertebrali della nella regione né alla percussione delle apofisi spinose o comunque sulla linea di mediana i riflessi o/t agli arti inferiori erano evocabili;
non vi erano segni di irritazione meningea e la sensibilità appariva sostanzialmente in ordine ai vari metameri;
i movimenti del tronco erano modicamente moderati in flessione di circa 1/3 mentre erano normali in estensione … durante la marcia che era libera efficace e spedita l'ammalato mostrava una lieve ipostenia allorché doveva proseguire sulle punte o sui talloni” (resoconto della visita medico legale del 2018 cui il ctp dell'attore non presenziava).
“In questo caso la lesione iniziale era costituita dalla frattura della limitante superiore con accenno a parziale riduzione in altezza del corpo vertebrale. L'eccepibile ritardo diagnostico e la incongrua stazione eretta hanno determinato un'accentuazione della predetta riduzione con necessità di cifoplastica.
Per quanto concene gli altri numerosi ricoveri, trattamenti conservativi ed interventi sul rachide, è da dire che le condizione di base del paziente avrebbero comunque, con molta probabilità, favorito una evoluzione “negativamente tumultuosa” degli eventi patogeni (in specie, l'osteoporosi ha determinato la frattura delle altre vertebre senza che sia emerso un corrispettivo traumatico degno di nota;
in ogni caso neppure paragonabile al trauma del 12.2.2009). La stessa anterolistesi sia pur di modesta entità ha avuto un suo ruolo significativo nella genesi dei disturbi. È da ritenere che con la massima verosimiglianza sia stata la terapia internistica l'osteoporosi se vi è stato un netto miglioramento della sintomatologia.
In conclusione: vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa;
tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell' infortunato con allungamento della malattia dimensionabile in 45 giorni di inabilità temporanea totale e 45 giorni di danno biologico da temporanea al 50%.
Il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento: la frattura -schiacciamento a cuneo è tabellata col 12% in soggetto sano;
in soggetto con patologia vertebrale preesistente come nel caso di specie tale percentuale deve essere maggiorata alla luce della concausa di menomazione.
pagina 7 di 13 Il danno globale attuale, tenuto conto della patologia di base, è del 10% . Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento tenuto conto delle esistenze e quindi il danno iatrogeno differenziale del 5% va computato a partire dal
6% fino al 10%.
Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico”.
Il mero dissenso rispetto alla soluzione della questione di un CTU che ha portato a sostegno dati obiettivi , documentali, logici, preclude un ulteriore approfondimento peritale e tanto meno una decisione nel senso più favorevole all'attore. Il Tribunale ha seguito in toto le conclusioni del secondo CTU e quindi anche tutto l'elaborato, compreso il calcolo dell'inabilità temporanea iatrogena al 100% per 45 giorni ed al 50% per altri 45 giorni a parziale, con ovvio riferimento unicamente al danno iatrogeno per cedimento lieve della L5 in un quadro disastrato non imputabile al personale medico e quindi all'AOU. Nessun rilievo infine ha svolto l'appellante su errori matematici nel calcolo eseguito dall'
[...]
(e pedissequamente riportato in sentenza) dell'entità monetaria corrispondente al danno CP_4 differenziale iatrogeno per postumi. Pertanto resta fermo l' importo equivalente del danno biologico permanente ristorato.
Il Secondo Motivo è intitolato Errata quantificazione economica del danno e nella valutazione delle voci di danno.
L'Appellante così argomenta, in parziale contraddittorietà col primo MOTIVO:
<IN CONCLUSIONI vi è stato un comportamento censurabilmente omissivo da parte del radiologo refertante costituito dalla mancata diagnosi della frattura con conseguente ritardato trattamento della stessa. Tale comportamento eccepibile ha determinato un aggravamento delle condizioni cliniche dell'infortunato con allungamento della malattia così dimensionabile : 45gg di ITT e 45gg di danno biologico temporaneo, il danno biologico permanente iatrogenico aggiuntivo è valutabile col 5% alla luce del seguente ragionamento – OMISSIS - Il danno attuale globale, tenuto conto della patologia di base è del 10%.
Da tale percentuale va detratto un 5% che comunque sarebbe residuato anche con anticipo della diagnosi e del trattamento, tenuto conto delle preesistenze, e quindi il danno iatrogenico differenziale del 5% va computato a partire dal 6% fino al 10%. Le menomazioni iatrogeniche sono confinate nell'ambito del solo danno biologico.”
…La sentenza sul punto appare contraddittoria, infatti si vedrà al punto successivo il Giudice affermerà che gli interventi successivi sono generati dall'errore di diagnosi ma alla fine non ne quantifica il danno subito.
Partendo quindi dal presupposto che vi è stato un errore nella diagnosi , e che come afferma il Ctu proprio la storia clinica del paziente avrebbe dovuto far porre maggiore attenzione e che come risulta dalla relazione di parte a firma del Dott. furono necessari alcuni interventi per stabilizzare la Per_3 vertebra lesionata, è errato ritenere che il abbia subito un danno pari al 6%/10% , considerato Parte_1 che la perizia di parte riferisce addirittura di un 25%.... Dai documenti prodotti risulta … che i giorni in cui il è stato costretto a stare immobile sono molti molti di più: invalidità temporanea gg 150, Parte_1 pagina 8 di 13 14.700,00, al 75% , 60 gg 4.410,00 , al 50 % 150 gg 7.350,00 Il Giudice poi nulla dice circa la posizione del sig. , e sulle varie voci di danno, che risultano collegate al danno biologico Parte_1 quantificato e liquidato.
Si ricorda infatti che collegato ad esso vi era il danno patrimoniale, lo stesso aveva una attività di idraulica che purtroppo ha dovuto chiudere, nulla si dice sul danno morale che lo stesso avrebbe patito. Come insegna la Giurisprudenza, il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona: danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso. Va fatto il distinguo netto fra danno non patrimoniale alla capacità lavorativa generica e danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica, precisandosi che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, sarebbe risarcibile come danno biologico nel quale dovrebbero essere ricompresi tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato (Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18161; Cassazione civile sez. III,
01 dicembre 2009; Cassazione civile sez. III, 14 giugno 2012, n. 9708, secondo cui "nella nozione di danno biologico rientrano tutte le ipotesi di danno 'non reddituale', compresi i danni alla vita di relazione , danni da riduzione della capacità lavorativa generica"). Si veda anche Tribunale di Rieti
09.11.2018. Nel caso di specie ha visto una riduzione della capacità sia generica che specifica Parte_1 in quanto lo stesso ha ridotte capacità lavorative anche e soprattutto per svolgere il mestiere che aveva scelto e praticato.
Il Giudice accogliendo la richiesta di e riconoscendo la struttura ospedaliera responsabile del Parte_1 danno avrebbe dovuto accogliere le domande istruttorie formulate dalla difesa e volte a dimostrare gli ulteriori danni conseguenti e patiti, o comunque riconoscere allo stesso una personalizzazione del danno che tenesse conto delle voci indicate già con atto di citazione. Qualora invece non le avesse trovate provate o motivate avrebbe comunque dovuto motivare il mancato accoglimento delle stesse, che allo stato non sono state neppure esaminate.
In virtù della consulenza di parte esiste un danno permanente al 25% 107.491,00 gg di invalidità temporanea 150, 14.700,00 al 75% 60 gg 4.410,00 , al 50 % 150 gg 7.350,00 TOTALE 133.951,00 con personalizzazione del danno per un totale complessivo di euro 170.498,00 .oltre rivalutazione .A ciò si aggiungano le seguenti voci:
-Danno morale per euro 60.000,00
pagina 9 di 13 -Danno patrimoniale pari ad euro 1.256.000,00 calcolato come mancato reddito fino al percepimento della pensione considerando un guadagno annuo di euro 48.307,00 per 26 anni così come risulta dai documenti prodotti
- ulteriori 66.978,56 euro per danno alla vita di relazione per i motivi espressi in atto di citazione
Ancorchè il Giudice avesse applicato una percentuale di danno inferiore alla stessa avrebbe dovuto comunque commisurare le altre voci di danno. Il Giudice però non ha tenuto conto neppure dei giorni di invalidità considerati dal Ctu riducendo così ulteriormente l'importo del risarcimento. !!>>.
Questo Collegio ritiene assorbita dalle considerazioni già spese sulla durata e sulla percentuale d'invalidità il tema della quantificazione del danno biologico da postumi, liquidato in specie di danno iatrogeno differenziale limitato al lieve ulteriore cedimento superiore della L5.
Si precisa che il danno da postumi supera nel limite superiore il 9% delle micropermanenti (danno differenziale dal 6% al 10%) e quindi è sottratto al regime del codice delle assicurazioni obbligatorie nel calcolo della differenza.
Tale calcolo, effettuato dalla difesa della convenuta, è stato recepito in sentenza e non contestato dall'attore sotto il profilo meramente matematico.
Sul TERZO MOTIVO
L'appellante lamenta poi la contraddizione della sentenza tra l'aver recepito il conteggio dei giorni operato del ctu e tuttavia asserito contestualmente che gli ulteriori interventi chirurgici fossero stati direttamente causati dal primo errore medico, per poi tuttavia negare il relativo ristoro.
In effetti questa Corte rileva una contraddizione sul punto, poiché il pensiero espresso dal ctu Per_2
era che gli interventi successivi fossero dovuti con massima verosimiglianza a correggere le
[...] gravi preesistenze diverse dall'affezione L5, ed anche a far fronte alle successive fratture di altre vertebre per osteoporosi. Con il che il ctu aveva computato la sola quota d'invalidità temporanea e permanente da lieve ulteriore cedimento di L5 secondo il criterio di valutazione della giurisprudenza di legittimità citata.
Poiché la stesura della sentenza è di poche righe di estrema sintesi, con anche un'omissione di pronuncia -su cui tra poco ci si intratterrà-, e non contiene alcun cenno di dissenso rispetto alla perizia del secondo Ctu, si ravvisa verosimilmente che sia stato dal GOT effettuato un errore di copia- incolla di un passaggio di uno scritto difensivo - ctp dell'attore.
La conferma di tale svista viene anche dalla circostanza dell'aver il giudice limitato espressamente la liquidazione del danno alla sola componente biologica di fonte iatrogena, il che sottintende che il primo giudice abbia condiviso la limitatezza del pregiudizio iatrogeno alla salute, escludendo risvolti sulle altre di voci di danno allegate dall'attore come sua conseguenza.
Si conferma allora, se pur con motivazione aggiuntiva a rettifica della svista, il quantum del danno differenziale biologico di cui a condanna.
Il danno biologico è comprensivo dell'aspetto anche degli effetti sulla vita di relazione, sia lavorativa generica, sia ludico - ricreativa. Pertanto solo in casi eccezionali che non attengano alle normali e prevedibili conseguenze di soggetti che soffrano di medesima patologia è giustificato un quid pluris, come da univoca giurisprudenza della S.C.
pagina 10 di 13 L'attore non ha minimamente allegato alcunchè in aggiunta rispetto ad un soggetto in pari condizioni che abbia subìto un lieve peggioramento di una situazione di cedimento di vertebra procuratosi con l'infortunio del 12.2.2009, nonché già soggetto da tempo a varie patologie alla colonna vertebrale. E' inutile quindi la prova orale chiesta sul peggioramento alla vita di relazione, su fatti che incarnano l'id quod plerumque accidit.
Va senz'altro esclusa alcuna personalizzazione del danno biologico da postumi.
E' invece da accogliere, in riforma parziale, l'istanza risarcitoria sul danno morale, per lo sconforto della propria situazione scaduta (anche) per il parziale cedimento ulteriore della L5, che ha raggiunto la soglia del 10% anche se solo come picco del danno differenziale.
Si riconosce allora all'appellante, in parziale riforma, l'esistenza del danno morale da postumi, un incremento pari al 25% sull'importo monetario danno biologico secondo il seguente calcolo: euro 15.237 x 25% = € 3.809,25, oltre interessi legali sul capitale devalutato al 12.2.2009 e da allora rivalutato anno per anno sino alla presente sentenza.
Rimanendo nell'alveo del pregiudizio non patrimoniale, va accolta la censura dell'appellante alla sentenza del GOT, la quale pur riconoscendo il danno da inabilità temporanea iatrogena in 45 gg. al 100% ed in 45 gg. al 50%, non ne ha né quantificato l'importo monetario né pronunciato la dovuta condanna.
Pertanto , questo Collegio procede al riguardo ad emendare l'errore del Primo Giudice con il seguente calcolo delle tabelle milanesi:
Punto base I.T.T. € 120,00 comprensivo anche del danno morale
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45 Invalidità temporanea totale € 5.400,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.700,00.
Il totale ammonta ad 8.100,00, oltre interessi legali compensativi sul capitale devalutato al
12.2.2009 e da allora annualmente rivalutato sino al saldo.
Passando al danno patrimoniale da perdita di capacità specifica stimato dall'attore in oltre 1 milione e duecentomila euro, computando una perdita reddituale sino all'età pensionabile è assorbente di ogni altra questione il rilievo dell'assenza di nesso causale tra ogni danno patrimoniale allegato ed il mero lieve aggravamento iatrogeno del cedimento di una vertebra già malandata e fratturatasi nel corso di una sconsiderata manovra di trasporto di un caminetto sulle scale del peso di kg 400.
Non solo. Vi erano listesi e spondolistesi. Si aggiungevano pure successive lesioni sempre con interessamento di altre vertebre (caduta sul ghiaccio nel 2012, cedimento da sforzo del 2014). L'abbandono della professione di idraulico è stata imposto del cedimento da sforzo della L5 accompagnato da un quadro di affezioni pregresse e concomitanti e non dal lieve minimo cedimento ulteriore per ritardo nella messa in sicurezza della stessa.
pagina 11 di 13 L'attore, a prescindere dell'errore iatrogeno, nel corredo di affezioni descritto, non era più idoneo quanto meno da quel giorno 12.2.2009 e non dalle settimane successive, a svolgere un'attività lavorativa richiedente sforzi intensi, come pacifico in causa.
Quanto al non potere contribuire al mantenimento, per perdita del lavoro, della ex moglie, che aveva perduto il lavoro che poggiava sull'attività dell'ex marito, e che si era trovata a far fronte ad esecuzione immobiliare, oltre che a mancare il nesso causale, nel primo caso i soggetti legittimati all'azione risarcitoria sarebbero ex moglie e prole. La censura va senz'altro respinta.
Sul QUARTO MOTIVO
Da ultimo sul danno biologico, va dato conto che, poco linearmente, l'attore ha lasciato alla fine un tema da trattarsi all'inizio circa la valutazione del danno iatrogeno in diritto. Egli ribadisce che il medico che abbia aggravato una situazione pregressa del paziente, secondo la giurisprudenza di legittimità, dovrebbe rispondere di tutto il danno, sia quello per causa naturale, sia per l'aggravamento. Incongruamente ha richiamato Cassazione n. 7577/2007 in tema di appalto. Si ricorda qui invece la corretta impostazione della S.C. sulla scia di altre pronunce calibrate.
Cassazione ORDINANZA n. 18442/2023:
I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati, dovendosi dare continuità ai principi affermati - da ultimo - da Cass. n. 28986/2019, secondo cui: «in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale
(vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti
o riduzioni».
«In tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (in senso conforme, Cass., sez. 6- 3, 29/09/2022, n. 28327). pagina 12 di 13 Si conferma allora, respingendo quest'ultima censura attorea, il quantum del danno biologico liquidato per postumi, in virtù del menzionato principio di diritto.
La disciplina delle spese di lite. In appello l'attore ha ottenuto ulteriori euro 11.147,40 oltre accessori. Si ritiene quindi di attribuirgli la vittoria delle spese di lite anche per il presente grado, tuttavia ai minimi dello scaglione per le fasi di studio, introduzione, decisione, e di metà del minimo per la fase istruttoria - riproposizione di istanze istruttorie- (tariffa del dm del 2018 ratione temporis) dai 5.201 a 26.000 euro, sia per la modestia dell'impegno difensivo, sostanzialmente ripetitivo e parziale delle difese attoree di primo grado, sia per i problemi causati al giudicante nell'esame dei documenti depositati in telematico alla rinfusa in assenza di indice ragionato e con le pagine sovente capovolte e ricapovolte.
Pertanto si liquidano: Compenso tabellare complessivo € 2.504,00 Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 375,60 Totale € 2.879,60 oltre iva cpa, nonché rimborso del c.u. per la sola parte dovuta relativa al valore di scaglione della condanna d'appello.
Pqm
Definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: in parziale riforma della sentenza n. 908/2019 del Tribunale di Siena e parziale accoglimento dell'appello: condanna la convenuta al pagamento ulteriore a titolo risarcitorio di euro 11.909,25 oltre interessi legali sul capitale devalutato al 12.2.2009 e da allora rivalutato indici foi generale istat sino ad oggi;
con maggiorazione degli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.
Respinge nel resto con corrispondente conferma della sentenza impugnata. Condanna l'appellata alle spese di lite del presente grado come da parte motiva.
Firenze, camera di consiglio del 15.2.2024
Il Presidente rel. est. dott. Ernesto Covini
Nota La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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