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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/12/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2615/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a CP_1 C.F._2
SENIGALLIA (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MAURIZIO MARINOZZI RAMADORI, in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in GA (AN) il 15.09.1984, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune predetto al n.106, parte 2, Serie A dell'anno 1984, alle condizioni di seguito indicate, con ogni consequenziale provvedimento, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e dando inoltre atto che la IG.ra perde il cognome che aveva Parte_1 CP_1 aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
1)-Ciascuno dei ricorrenti potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, vincolandosi altresì i medesimi, sin da ora, a prestarsi reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
2)- I ricorrenti, dato atto che la casa già coniugale sita in TA di LF (PU) alla Via Sicilia n.1, già di proprietà del IG. e gravata dal diritto di abitazione della IG.ra CP_1 in forza degli accordi tata venduta a terzi per atto a rogito Notaio Parte_1
di LF (PU) in data 27.07.2022, essendo cessato il prefato diritto di Persona_1 inuncia fattane da parte della medesima, che ha lasciato tale casa andando Pt_1
a vivere altrove, dichiarano e riconoscono che resta ferma e viene mantenuta in essere peraltro l'assegnazione dei mobili e degli arredi ivi esistenti alla IG.ra medesima, come Parte_1 previsto e concordato in sede di separazione consensuale.
Il IG. dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti della IG.ra CP_1 Parte_1 in ordine al godimento di detta casa già coniugale, volendo altresì manlevarla e garantirla da ogni azione e/o pretesa di terzi, dipendente e/o comunque connessa a tale immobile a decorrere dall'inizio del godimento dello stesso.
3)-Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ciascun mese, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00 (cento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
4)-Nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_2 Persona_3 in quanto ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5)-Le parti, avendo già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro, dichiarano fin d'ora, e ora per allora, con l'adempimento di quanto convenuto e previsto nel presente atto e in quello di separazione consensuale omologata, di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente per i titoli di cui al presente ricorso nè per qualsiasi altro titolo, ragione o causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 15/09/1984.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che con, decreto n. 6021 del 3/09/2004, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in pari data.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 15/09/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 106, parte 2, serie A dell'anno 1984.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a GA (AN) il 15/09/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di GA (AN) al n. 106, parte 2, serie A dell'anno 1984; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2615/2024 promosso da:
– con C.F.: -, nata l'[...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a CP_1 C.F._2
SENIGALLIA (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MAURIZIO MARINOZZI RAMADORI, in virtù di procura speciale in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso l'intestato Tribunale;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in GA (AN) il 15.09.1984, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune predetto al n.106, parte 2, Serie A dell'anno 1984, alle condizioni di seguito indicate, con ogni consequenziale provvedimento, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e dando inoltre atto che la IG.ra perde il cognome che aveva Parte_1 CP_1 aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
1)-Ciascuno dei ricorrenti potrà fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, vincolandosi altresì i medesimi, sin da ora, a prestarsi reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
2)- I ricorrenti, dato atto che la casa già coniugale sita in TA di LF (PU) alla Via Sicilia n.1, già di proprietà del IG. e gravata dal diritto di abitazione della IG.ra CP_1 in forza degli accordi tata venduta a terzi per atto a rogito Notaio Parte_1
di LF (PU) in data 27.07.2022, essendo cessato il prefato diritto di Persona_1 inuncia fattane da parte della medesima, che ha lasciato tale casa andando Pt_1
a vivere altrove, dichiarano e riconoscono che resta ferma e viene mantenuta in essere peraltro l'assegnazione dei mobili e degli arredi ivi esistenti alla IG.ra medesima, come Parte_1 previsto e concordato in sede di separazione consensuale.
Il IG. dichiara di nulla avere a pretendere nei confronti della IG.ra CP_1 Parte_1 in ordine al godimento di detta casa già coniugale, volendo altresì manlevarla e garantirla da ogni azione e/o pretesa di terzi, dipendente e/o comunque connessa a tale immobile a decorrere dall'inizio del godimento dello stesso.
3)-Il IG. corrisponderà in favore della IG.ra entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1 ciascun mese, un assegno divorzile dell'importo di euro 100,00 (cento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
4)-Nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Persona_2 Persona_3 in quanto ormai da tempo maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5)-Le parti, avendo già definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra loro, dichiarano fin d'ora, e ora per allora, con l'adempimento di quanto convenuto e previsto nel presente atto e in quello di separazione consensuale omologata, di non aver più nulla a pretendersi reciprocamente per i titoli di cui al presente ricorso nè per qualsiasi altro titolo, ragione o causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 15/09/1984.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che con, decreto n. 6021 del 3/09/2004, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in pari data.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 15/09/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di questo Comune al n. 106, parte 2, serie A dell'anno 1984.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di lite sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a GA (AN) il 15/09/1984 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di GA (AN) al n. 106, parte 2, serie A dell'anno 1984; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi