Art. 4.
All'onere di lire 852 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 852 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.