Articolo 4 della Legge 28 marzo 1968, n. 383
Articolo 3
Versione
28 aprile 1968
Art. 4.
All'onere di lire 852 milioni, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 aprile 1968