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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/07/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 707/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G.(Me), via G. Carducci n. 30, presso lo studio dell'avv. Enzo Biondo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], C.F. elettivamente C.F._2
domiciliato in Barcellona P.G., via G. Marconi n. 121 presso lo studio dell'avv.
Antonino Todaro dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 02.01.1993 aveva contratto Parte_1
matrimonio con – trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di San Piero Patti, atto n. 1, parte II, serie A, anno 1993 - che dalla loro unione erano nati due figli, e il primo, maggiorenne ed CP_2 Per_1
economicamente autosufficiente, il secondo maggiorenne ma non ancora indipendente sotto il profilo economico, che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni, le parti erano addivenute alla separazione consensuale omologata con decreto n. 123/2023 emesso dal Tribunale di Patti, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto all'adito Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alle domande avanzate Controparte_1
dalla controparte.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 06.05.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione, rinunciando - stante l'accordo raggiunto nelle more del procedimento - a comparire all'udienza dinanzi al
Giudice delegato.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio
2 deve essere accolta. Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - di cui all'accordo sottoscritto il 23.05.2025, depositato il 26.05.2025 - non sono contrarie né alle norme imperative né all'interesse della prole, le stesse vengono recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 707/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
all'accordo sottoscritto dalle parti il 23.05.2025, depositato il 26.05.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Piero Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 707/2024 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G.(Me), via G. Carducci n. 30, presso lo studio dell'avv. Enzo Biondo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente
CONTRO
, nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1
residente in [...], C.F. elettivamente C.F._2
domiciliato in Barcellona P.G., via G. Marconi n. 121 presso lo studio dell'avv.
Antonino Todaro dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
premettendo che in data 02.01.1993 aveva contratto Parte_1
matrimonio con – trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di San Piero Patti, atto n. 1, parte II, serie A, anno 1993 - che dalla loro unione erano nati due figli, e il primo, maggiorenne ed CP_2 Per_1
economicamente autosufficiente, il secondo maggiorenne ma non ancora indipendente sotto il profilo economico, che, successivamente, a causa di reciproche incomprensioni, le parti erano addivenute alla separazione consensuale omologata con decreto n. 123/2023 emesso dal Tribunale di Patti, che dalla separazione la convivenza tra le parti non era più ripresa, ha chiesto all'adito Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio indicate in ricorso.
, costituitosi in giudizio, ha aderito alle domande avanzate Controparte_1
dalla controparte.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 06.05.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la decisione, rinunciando - stante l'accordo raggiunto nelle more del procedimento - a comparire all'udienza dinanzi al
Giudice delegato.
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali debba essere accolta la domanda sul vincolo avanzata dalle parti.
In tema di divorzio, verificato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è venuta meno tale da rendere impossibile il suo ricostituirsi, e sempre che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge n. 898/1970, deve essere emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Invero la legge sul divorzio dispone che se la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita, e sempre che la separazione si sia protratta ininterrottamente per un certo periodo di tempo, la domanda di divorzio
2 deve essere accolta. Nella fattispecie in esame le parti hanno manifestato la chiara ed inequivoca volontà di far venire meno il vincolo coniugale e la separazione tra le parti si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge.
È peraltro documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Patti e che dall'udienza di comparazione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso è decorso il termine di legge per la proponibilità dell'azione ex art. 3 n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, come successivamente modificata.
Sulla base di quanto esposto e tenuto conto della richiesta concorde delle parti deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infine, il Collegio, preso atto che le condizioni concordate dalle parti - di cui all'accordo sottoscritto il 23.05.2025, depositato il 26.05.2025 - non sono contrarie né alle norme imperative né all'interesse della prole, le stesse vengono recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 707/24 R.G.
1 dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e alle condizioni di cui Parte_1 Controparte_1
all'accordo sottoscritto dalle parti il 23.05.2025, depositato il 26.05.2025;
2 ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Piero Patti di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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