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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 04/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 4891/2024 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso dall'Avv. Andrea Tiezzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Largo I Maggio n. 65, Arezzo
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in calce al ricorso dall'Avv. Luca Falciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Trieste n. 142, Sinalunga (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni:
“ART. 1 – Cessazione della convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere di comunicarsi reciprocamente ogni proprio eventuale trasferimento di residenza, almeno finché i figli non avranno raggiunto la maggiore età. Il signor si Pt_1 trasferirà altrove dandone comunicazione alla moglie.
ART. 2 – Affidamento dei figli minori.
I figli dei comparenti (tutti minorenni), verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che provvederanno di concerto alla loro educazione ed istruzione. Essi continueranno tuttavia a vivere in via prevalente presso la madre, nella casa già coniugale o comunque ove ella intenderà eventualmente trasferirsi. Il padre potrà trascorrere con i figli il fine settimana in alternanza con l'altro genitore, precisamente il sabato e la domenica esclusi i pernottamenti in entrambi i giorni, quindi dovrà prendere i bambini alle 08.00 di mattina e riportarli a casa alle 20.00, sia il sabato che la domenica. In occasione delle festività i minori trascorreranno Natale con un genitore e la vigilia con l'altro, il pranzo di capodanno con un genitore e la cena con l'altro,
Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro alternati di anno in anno. Sarà cura delle parti, nel caso in cui ci dovessero essere esigenze di trasferimento, stabilire preventivamente le modalità di visita del padre. È fatta salva la facoltà dei ricorrenti di convenire, anche per le vie brevi, variazioni al predetto criterio di ripartizione dei tempi da trascorrere con esclusività con i figli. I coniugi si impegnano, al riguardo, ad assecondare per quanto possibile i desideri dei bambini circa il luogo ed il tempo del soggiorno, anche in deroga al sopra indicato criterio.
ART. 3 – Rapporti tra genitori e figli.
I ricorrenti ritengono primario il diritto dei figli di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure
2 genitoriali e con i membri di ciascun gruppo parentale;
conseguentemente, ciascuno di essi assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nei figli l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente informarsi di ogni questione che, sotto qualsivoglia profilo, possa riguardare la vita dei figli, e dovranno fattivamente collaborare per una serena e non conflittuale crescita degli stessi. In via indicativa, i genitori dovranno consultarsi prima di far vivere ai minori eventuali proprie nuove relazioni affettive e, in genere, dovranno astenersi dal coinvolgere unilateralmente i figli in vicende e rapporti personali che possano creare loro inutili e pregiudizievoli tensioni.
ART. 4 – Contributo economico al mantenimento dei figli.
Il padre corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori (€ 200,00 a figlio). Il signor , Pt_1 inoltre, corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento € 100,00 mensili.
Tali somme saranno soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
e verranno corrisposte entro il giorno 20 (venti) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO con i dati già Pt_1 comunicati al marito. Le detrazioni fiscali previste per la prole a carico saranno utilizzate al 50% da entrambi i genitori, mentre l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla NO . CP_1
ART. 5 – Regime delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Siena, faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
ART. 6 – Questioni connesse all'occupazione della casa coniugale.
La NO rimarrà a vivere presso l'abitazione coniugale sita in CP_1
Sinalunga (SI) Frazione Guazzino Via Scoccimarro n. 13, anche se essendo in corso una procedura di sfratto, a breve dovrà trasferire la propria residenza insieme ai propri figli in altra abitazione che di concerto con il marito stanno già cercando.
ART. 7 Consenso al rilascio del passaporto.
3 I coniugi dichiarano di lasciarsi reciproco consenso per la richiesta e/o il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio, concordando espressamente che ciascuno di essi possa richiedere, anche separatamente, il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche dei figli minori”
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati figli e il 06.07.2011 e il 22.03.2013, ritenuto che le Per_1 Per_2 Per_3 condizioni inerenti agli stessi siano rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
4 rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio in data 12.3.2011, atto regolarmente trascritto nel registro del Comune di Guammaggiore (CA), per l'anno 2011, atto n. 1, parte I;
solo con riferimento al punto 7 sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
con riguardo alle spese di lite, stante il procedimento congiunto, le stesse sono integralmente compensate tra le parti;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
22/08/1990 a Cagliari (CA) e , nata il [...] a [...] CP_1
(CA), che si sono uniti in matrimonio in data 12/03/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Guamaggiore (CA), atto n. 1, parte I, alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Guamaggiore in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 03/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
5 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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