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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1316/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Pellè Pamela Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fanigliuolo Fabio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in
1 quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante “Leucemia mieloide cronica con diagnosi nel maggio 2022. Attualmente in trattamento con GN (150 mg 4 cp al giorno) con buona risposta e tolleranza al trattamento ed in follow up. Coesiste una sindrome ansioso depressiva” non le precludono di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
14.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1316/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Pellè Pamela Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fanigliuolo Fabio CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 29.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta una nuova CTU medico-legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 3.07.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
*
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in
1 quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Ai sensi della legge n.18/1980 l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. nominato per il rinnovo Persona_1 delle operazioni peritali, ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante “Leucemia mieloide cronica con diagnosi nel maggio 2022. Attualmente in trattamento con GN (150 mg 4 cp al giorno) con buona risposta e tolleranza al trattamento ed in follow up. Coesiste una sindrome ansioso depressiva” non le precludono di compiere gli atti quotidiani della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
14.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 3.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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