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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17677 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12165/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU OF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12165 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv. Fabrizio Perazzini e Andrea Serami, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Gaspare Spontini n. 24;
- opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Apuania 3 CP_1
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Caiazzo, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Dalmazia 29;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 maggio 2025 riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2019, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 25046/2018, emesso in data 26 novembre 2018 dal Tribunale di
Roma, per sentir: “… a) In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte della CP_1
di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …attesa la totale
[...] insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
b) Sempre in via preliminare, autorizzare la proposizione della querela di falso incidentale e procedere all'interpello previsto ex art. 222 c.p.c.; c) nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque disporne la revoca, in quanto emesso su erronei presupposti sia di fatto che di diritto anche alla luce della querela di falso proposta dagli odierni opponenti sulla documentazione ex adverso depositata nel fascicolo del monitorio e della palese infondatezza della pretesa con riguardo a crediti esulanti la garanzia fideiussoria asseritamente prestata, con integrale rigetto di ogni avversa pretesa, poiché totalmente infondata sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, oltre che destituita di qualsiasi riscontro probatorio;
d) in via subordinata, … ridurre il credito ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese … da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Perazzini, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.. …”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, rispettivamente in data 10.1.2019 e 14.1.2019, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, con cui era stato ingiunto loro in via solidale il pagamento della somma di euro 132.000,00 oltre interessi, in qualità di fideiussori sino a detto importo, della
Fish Market S.r.l. in relazione alle obbligazioni assunte dalla medesima con il contratto di affitto di azienda stipulato il 5 ottobre 2012 con la CP_1
A sostegno dell'opposizione, affermavano l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente per ingiunzione, non avendo essi mai sottoscritto il contratto di affitto di azienda del 5 ottobre 2012, nel quale avrebbero assunto l'obbligazione fideiussoria (art. 6) e proponevano avversi il medesimo querela di falso in via incidentale. In ogni caso, contestavano la pretesa creditoria, sul presupposto che la fideiussione avesse avuto ad oggetto soltanto il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone di affitto, mentre l'ingiunzione era stata emessa anche in relazione a somme asseritamente dovute dalla Fish Market S.r.l. a titolo di risarcimento del danno e di spese legali;
eccepivano, infine, in compensazione, il credito vantato dalla debitrice principale in relazione alla mancata restituzione del deposito cauzionale versato in misura pari ad euro 40.000,00.
2 Si costituiva in giudizio la rappresentando che la Fish Market s.r.l. era risultata CP_1 debitrice, all'esito di diversi giudizi definiti anche con sentenze passate in giudicato, della complessiva somma di euro 188.663,21 oltre interessi, di cui euro 82.500,00 a titolo di canoni non pagati da luglio 2013 a settembre 2014, euro 41.084,47 a titolo di risarcimento per i danni arrecati al locale oggetto di contratto, oltre somme ulteriori a titolo di spese legali.
Contestava la querela di falso proposta dagli opponenti, sottolineando che i garanti avessero rivestito la qualità di soci della Fish Market S.r.l. e rilevando come il contratto di affitto fosse stato già prodotto nei plurimi giudizi intercorsi con la società debitrice, senza che fosse stata mai sollevata da parte loro alcuna eccezione sulla sua veridicità.
Affermava poi la fondatezza della pretesa in relazione all'intero importo ingiunto, per essere le spese legali, come anche le somme dovute a titolo risarcitorio, poste accessorie connesse al mancato pagamento dei canoni di affitto. Deduceva, poi, l'impossibilità di compensare il deposito cauzionale con l'importo dovuto dai fideiussori, affermando il proprio diritto a ritenere tale somma, versata per i possibili danni arrecati all'azienda, proprio in virtù del pregiudizio accertato con la sentenza del
Tribunale di Roma n. 10750/2017. In ogni caso, affermava che, anche sottraendo tale importo, il debito residuo risultasse superiore all'importo massimo garantito dovuto dai fideiussori.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
rigettare nel merito l'avversa opposizione, in quanto pretestuosa, infondata in fatto e diritto, temeraria, e confermare il decreto ingiuntivo opposto …; Con vittoria di spese da distrarsi in favore della scrivente difesa.”.
Nel corso del giudizio, l'opposta e l'opponente addivenivano alla sottoscrizione di Parte_2 accordo transattivo;
non era ammessa la querela di falso ed era respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Il giudizio era poi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa per la decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta sottoscrizione tra le parti opposta e opponente di accordo transattivo definitivo della controversia tra loro insorta. Controparte_2
La transazione ha coinvolto anche altro garante, non parte del presente giudizio di opposizione, avendo lo stesso e il convenuto il versamento di somme ad estinzione delle rispettive Pt_2
3 quote di debito;
inoltre, l'opposta ha dato atto dell'intervenuto versamento nei suoi confronti anche dell'importo di euro 8.000,00 da parte di tanto che, in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni, ha così concluso: “si insiste per il rigetto dell'avversa opposizione poiché infondata in fatto e diritto;
per l'effetto chiede confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi
l'opponente , al pagamento della somma di € 99.000 o alla somma che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia in favore dell'opposta; in subordine condannarsi l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 37.000 o alla somma che sarà ritenuta di giustizia in favore dell'opposta; in ogni caso oltre interessi, accessori e spese legali maturate e maturande, da distrarsi.”.
Ne discende la cessazione della materia del contendere tra la parte opposta e in Parte_2 relazione alla domanda di ingiunzione, con conseguente revoca del decreto emesso nei confronti del medesimo;
nonché la cessazione parziale della materia del contendere anche con riferimento al debito di nei limiti dell'importo di euro 8.000, avendo la creditrice riconosciuto Parte_1
l'intervenuto pagamento di esso.
L'opposizione spiegata da è fondata nei limiti di seguito precisati. Parte_1
Innanzitutto, va ribadita l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'opponente in relazione alla sottoscrizione apposta sul contratto di affitto del 5 ottobre 2012 e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni: come precisato nelle ordinanze del 24 novembre 2021 e del 14 dicembre 2022, la querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale;
ciò costituisce requisito di ammissibilità della querela medesima (Cass. civ. n. 16674/2013; T. Firenze 7.6.2018; T. Nola 26.4.2018), la cui omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi dell'art. 99 disp. att. (tra le altre, cfr. Cass. civ. n.
21062/2006). In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la procura alle liti ex art. 83 comma 3
c.p.c. . è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso in via principale, anche senza specificazione alcuna, poiché in tal caso è inequivoco il collegamento con l'atto impugnato, essendo la citazione diretta esclusivamente a far valere la falsità del medesimo;
al contrario, essa non è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, a meno che dalla stessa non sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere (Cass. civ. n. 1058/2021).
Nel caso di specie, la querela di falso è stata proposta in via incidentale, e nella procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso non risulta alcuna indicazione relativa ad un conferimento dell'incarico da parte degli opponenti al difensore per la proposizione di una querela di falso.
4 Inoltre, l'atto introduttivo originario, depositato telematicamente, non risulta sottoscritto dalle parti, neppure nel corpo dell'atto; in proposito, a nulla vale la scrittura prodotta in copia come allegato al ricorso (trattandosi di produzione in copia non dell'intero atto, ma unicamente dello stralcio relativo alla pag. 4 del ricorso) né la sottoscrizione delle parti contenuta nel corpo dell'atto depositato in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto si tratta di atto difforme da quello originario – come si desume dal fatto che in tale secondo atto la procura sia stata posta a margine e non in calce - sicché la produzione risulta del tutto irrituale.
Ciò posto, ribadita l'inammissibilità della querela di falso proposta, deve essere respinta altresì
l'eccezione di disconoscimento della “fideiussione di cui alla documentazione prodotta in copia” ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c..
Invero, occorre rilevare che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, non può avvenire con clausole di stile, generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli elementi per i quali si assume che esso differisca dall'originale (cfr., tra le numerose pronunce in termini, Cass. civ. n. 27633/2018, Cass. civ. n.
1657/2019, Cass. civ. n. 29993/2017), e ciò anche allo scopo di evitare contestazioni di carattere dilatorio. Pertanto, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti del documento prodotto in copia che si assumano materialmente contraffatte, di quelle comunque difformi dall'originale, ovvero delle parti mancanti e del loro contenuto, oppure, in alternativa, delle parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve offrire elementi, almeno indiziari, del diverso contenuto che il documento in copia presenti rispetto alla versione originale, a pena di inefficacia della contestazione.
Non presentando la contestazione operata dall'opponente tali requisiti, l'eccezione deve considerarsi come non proposta.
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata con riferimento al profilo relativo alla natura dei crediti garantiti;
ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto vada revocato.
Invero, con il ricorso, ha richiesto ai fideiussori , CP_1 Parte_1 CP_3
e il pagamento della somma di euro 132.000,00, nei limiti Controparte_4 Parte_2 dell'importo massimo garantito stabilito pattiziamente, sulla base di quanto dovuto dalla società debitrice principale Fish Market S.r.l., sulla scorta dei titoli giudiziali ottenuti nei suoi confronti - e cioè a dire: 1) decreto ingiuntivo n. 26449/2013, RG n. 70753/2013, avente ad oggetto somme dovute a titolo di canoni di affitto, poi assorbite da pronuncia successiva;
2) sentenza n.
10750/2017, avente ad oggetto somme dovute dalla Fish Market s.r.l. a titolo di canoni non pagati,
5 per 82.500,00 euro, e somme dovute a titolo risarcitorio per i danni arrecati al locale oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, pari a euro 41.084,47, oltre spese legali.
Tuttavia, l'art. 6 del contratto di affitto di azienda, stipulato il 5 ottobre 2012 tra e Fish CP_1
Market S.r.l., prevedeva che , , e Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2
“si costituis(sero) fideiussori solidali ed indivisibili della Fish Market S.r.l. e dei suoi successori o aventi causa ed a favore della per garantire il puntuale ed esatto pagamento dei canoni CP_1 di locazione di cui all'affitto del ramo di azienda…”. Dal tenore letterale della clausola emerge dunque che la fideiussione era stata rilasciata esclusivamente a garanzia del pagamento dei canoni di affitto.
Ne consegue che i fideiussori possano essere chiamati a corrispondere unicamente dell'importo di euro 82.500,00, a titolo di canoni non pagati dalla debitrice principale tra luglio 2013 e settembre
2014, così come riconosciuto dalla sentenza n. 10750/3017 del Tribunale di Roma e non contestato in questa sede, non anche le somme dovute a titolo di spese legali o a titolo risarcitorio dalla debitrice principale.
Il chiaro tenore letterale della previsione contrattuale impedisce di accedere all'interpretazione di parte opposta, secondo cui la garanzia si estenderebbe anche alle “condanne accessorie e dipendenti”, considerato, peraltro, che le somme pretese dall'opposta si riferiscono a danni derivanti da inadempimenti della Fish Market s.r.l. non connessi al mancato o al ritardato pagamento dei canoni, ma all'obbligo di restituzione della cosa nel medesimo stato in cui la stessa era stata consegnata, per il cui adempimento la garanzia non era stata tuttavia prestata.
Ne discende che la somma che avrebbe potuto essere richiesta ai fideiussori da parte della società creditrice era soltanto quella pari all'ammontare dei canoni di affitto non pagati, determinata nella misura di euro 82.500,00 oltre IVA e interessi.
Per quanto concerne gli interessi, in assenza di specificazioni circa la natura del rapporto, sia in sentenza che nel ricorso monitorio, e mancando una richiesta di applicazione dell'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, si ritiene che essi vadano applicati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.p.c., dalle singole scadenze mensili, con la conseguenza che la somma dovuta, sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 10750/2017, comprensiva dell'IVA e degli interessi legali maturati
(tenendo conto, al fine del calcolo degli interessi, di quanto versato nel corso del giudizio), risulta pari all'attualità ad euro 110.000,00 euro, al netto dell'IVA.
Per il resto, rilevata la natura autonoma della garanzia prestata dall'opponente nei confronti dell'opposta, desumibile dal contenuto del contratto costitutivo del rapporto, rinvenendosi in esso espressa rinuncia del garante a formulare nei confronti alla creditrice le eccezioni inerenti al rapporto garantito, si reputa inopponibile, tra le altre, l'eccezione di compensazione. (cfr. sul punto,
6 Cass. civ. n. 5478/2024, in cui si legge: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Deve, poi, tenersi conto delle somme versate dai coobbligati solidali e dallo stesso nel corso Pt_1 del procedimento: in proposito, la parte opposta ha dato atto della intervenuta ricezione da parte sua dell'importo di euro 33.000,00 di cui euro 15.000,00 da parte di euro 10.000,00 Parte_2 da parte di , mentre euro 8.000,00 sono stati corrisposti come già rilevato - da Controparte_4 parte dello stesso . Parte_1
In particolare, e hanno transatto in relazione alle rispettive quote di debito, come Pt_2 CP_4 dichiarato dalla stessa società creditrice, con la conseguenza che non sia applicabile il disposto di cui all'art. 1304 c.c..
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido, occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto
(Corte di cassazione a sezioni unite n. 25980/2021).
Pertanto, presumendosi uguali le quote dei quattro condebitori in solido ai sensi dell'art. 1298 c.c., e dovendo essere determinato l'intero debito nella misura di euro 110.000,00, le singole quote ideali risultano pari ad euro 27.500,00. Ne consegue che, avendo i due cofideiussori transatto per una quota inferiore a quella gravante su di essi, il debito si riduce non in misura di quanto effettivamente da essi pagato (rispettivamente euro 15.000,00 ed euro 10.000), bensì in ragione dell'astratta quota incombente su ciascuno di essi, e, quindi, di euro 55.000,00.
Residua quindi un debito del garante opponente, in solido con i condebitori che del pari non hanno definito la loro posizione in via transattiva, pari ad euro 55.000, dal quale deve essere ulteriormente detratto l'importo di euro 8.000,00, pagato dallo stesso in adempimento parziale Pt_1 dell'obbligazione, per il quale si dichiarata cessata la materia del contendere.
Ne discende, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 47.000, oltre interessi legali Parte_1
7 ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza (essendo già stati conteggiati gli interessi legali sino ad oggi) al saldo.
Dall'accoglimento parziale dell'opposizione discende il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
In ragione della parziale soccombenza reciproca dispone compensazione delle spese di lite tra le parti e dichiara del pari compensazione delle spese di lite tra le parti Parte_1 CP_1
e Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 emesso nei suoi confronti;
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di ingiunzione proposta dalla nei confronti di nei limiti esposti in CP_1 Parte_1 motivazione e accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso i Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 25046/2018 e dispone condanna di al pagamento nei confronti della Parte_1 dell'importo complessivo di euro 47.000,00 oltre interessi come liquidati in CP_1 motivazione;
- dispone compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e l'opposta.
Roma, il 17 dicembre 2025
Il Giudice
AU OF
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Giulia Vespucci.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU OF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12165 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 22 maggio 2025
TRA
(C.F. ) e (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv. Fabrizio Perazzini e Andrea Serami, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Gaspare Spontini n. 24;
- opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Apuania 3 CP_1
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Caiazzo, ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Dalmazia 29;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22 maggio 2025 riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2019, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 25046/2018, emesso in data 26 novembre 2018 dal Tribunale di
Roma, per sentir: “… a) In via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte della CP_1
di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo …attesa la totale
[...] insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto;
b) Sempre in via preliminare, autorizzare la proposizione della querela di falso incidentale e procedere all'interpello previsto ex art. 222 c.p.c.; c) nel merito, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque disporne la revoca, in quanto emesso su erronei presupposti sia di fatto che di diritto anche alla luce della querela di falso proposta dagli odierni opponenti sulla documentazione ex adverso depositata nel fascicolo del monitorio e della palese infondatezza della pretesa con riguardo a crediti esulanti la garanzia fideiussoria asseritamente prestata, con integrale rigetto di ogni avversa pretesa, poiché totalmente infondata sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, oltre che destituita di qualsiasi riscontro probatorio;
d) in via subordinata, … ridurre il credito ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese … da distrarsi in favore dell'Avv. Fabrizio Perazzini, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.. …”.
Premettevano gli opponenti di aver ricevuto, rispettivamente in data 10.1.2019 e 14.1.2019, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, con cui era stato ingiunto loro in via solidale il pagamento della somma di euro 132.000,00 oltre interessi, in qualità di fideiussori sino a detto importo, della
Fish Market S.r.l. in relazione alle obbligazioni assunte dalla medesima con il contratto di affitto di azienda stipulato il 5 ottobre 2012 con la CP_1
A sostegno dell'opposizione, affermavano l'infondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente per ingiunzione, non avendo essi mai sottoscritto il contratto di affitto di azienda del 5 ottobre 2012, nel quale avrebbero assunto l'obbligazione fideiussoria (art. 6) e proponevano avversi il medesimo querela di falso in via incidentale. In ogni caso, contestavano la pretesa creditoria, sul presupposto che la fideiussione avesse avuto ad oggetto soltanto il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone di affitto, mentre l'ingiunzione era stata emessa anche in relazione a somme asseritamente dovute dalla Fish Market S.r.l. a titolo di risarcimento del danno e di spese legali;
eccepivano, infine, in compensazione, il credito vantato dalla debitrice principale in relazione alla mancata restituzione del deposito cauzionale versato in misura pari ad euro 40.000,00.
2 Si costituiva in giudizio la rappresentando che la Fish Market s.r.l. era risultata CP_1 debitrice, all'esito di diversi giudizi definiti anche con sentenze passate in giudicato, della complessiva somma di euro 188.663,21 oltre interessi, di cui euro 82.500,00 a titolo di canoni non pagati da luglio 2013 a settembre 2014, euro 41.084,47 a titolo di risarcimento per i danni arrecati al locale oggetto di contratto, oltre somme ulteriori a titolo di spese legali.
Contestava la querela di falso proposta dagli opponenti, sottolineando che i garanti avessero rivestito la qualità di soci della Fish Market S.r.l. e rilevando come il contratto di affitto fosse stato già prodotto nei plurimi giudizi intercorsi con la società debitrice, senza che fosse stata mai sollevata da parte loro alcuna eccezione sulla sua veridicità.
Affermava poi la fondatezza della pretesa in relazione all'intero importo ingiunto, per essere le spese legali, come anche le somme dovute a titolo risarcitorio, poste accessorie connesse al mancato pagamento dei canoni di affitto. Deduceva, poi, l'impossibilità di compensare il deposito cauzionale con l'importo dovuto dai fideiussori, affermando il proprio diritto a ritenere tale somma, versata per i possibili danni arrecati all'azienda, proprio in virtù del pregiudizio accertato con la sentenza del
Tribunale di Roma n. 10750/2017. In ogni caso, affermava che, anche sottraendo tale importo, il debito residuo risultasse superiore all'importo massimo garantito dovuto dai fideiussori.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “preliminarmente, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto …, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
rigettare nel merito l'avversa opposizione, in quanto pretestuosa, infondata in fatto e diritto, temeraria, e confermare il decreto ingiuntivo opposto …; Con vittoria di spese da distrarsi in favore della scrivente difesa.”.
Nel corso del giudizio, l'opposta e l'opponente addivenivano alla sottoscrizione di Parte_2 accordo transattivo;
non era ammessa la querela di falso ed era respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Il giudizio era poi istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 22 maggio 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa per la decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
Va preliminarmente dato atto dell'intervenuta sottoscrizione tra le parti opposta e opponente di accordo transattivo definitivo della controversia tra loro insorta. Controparte_2
La transazione ha coinvolto anche altro garante, non parte del presente giudizio di opposizione, avendo lo stesso e il convenuto il versamento di somme ad estinzione delle rispettive Pt_2
3 quote di debito;
inoltre, l'opposta ha dato atto dell'intervenuto versamento nei suoi confronti anche dell'importo di euro 8.000,00 da parte di tanto che, in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni, ha così concluso: “si insiste per il rigetto dell'avversa opposizione poiché infondata in fatto e diritto;
per l'effetto chiede confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, e condannarsi
l'opponente , al pagamento della somma di € 99.000 o alla somma che sarà ritenuta Parte_1 di giustizia in favore dell'opposta; in subordine condannarsi l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 37.000 o alla somma che sarà ritenuta di giustizia in favore dell'opposta; in ogni caso oltre interessi, accessori e spese legali maturate e maturande, da distrarsi.”.
Ne discende la cessazione della materia del contendere tra la parte opposta e in Parte_2 relazione alla domanda di ingiunzione, con conseguente revoca del decreto emesso nei confronti del medesimo;
nonché la cessazione parziale della materia del contendere anche con riferimento al debito di nei limiti dell'importo di euro 8.000, avendo la creditrice riconosciuto Parte_1
l'intervenuto pagamento di esso.
L'opposizione spiegata da è fondata nei limiti di seguito precisati. Parte_1
Innanzitutto, va ribadita l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'opponente in relazione alla sottoscrizione apposta sul contratto di affitto del 5 ottobre 2012 e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni: come precisato nelle ordinanze del 24 novembre 2021 e del 14 dicembre 2022, la querela di falso, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale;
ciò costituisce requisito di ammissibilità della querela medesima (Cass. civ. n. 16674/2013; T. Firenze 7.6.2018; T. Nola 26.4.2018), la cui omissione è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è sanata dalla conferma della querela nella prima udienza davanti al giudice istruttore ai sensi dell'art. 99 disp. att. (tra le altre, cfr. Cass. civ. n.
21062/2006). In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che la procura alle liti ex art. 83 comma 3
c.p.c. . è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso in via principale, anche senza specificazione alcuna, poiché in tal caso è inequivoco il collegamento con l'atto impugnato, essendo la citazione diretta esclusivamente a far valere la falsità del medesimo;
al contrario, essa non è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, a meno che dalla stessa non sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere (Cass. civ. n. 1058/2021).
Nel caso di specie, la querela di falso è stata proposta in via incidentale, e nella procura alle liti depositata telematicamente unitamente al ricorso non risulta alcuna indicazione relativa ad un conferimento dell'incarico da parte degli opponenti al difensore per la proposizione di una querela di falso.
4 Inoltre, l'atto introduttivo originario, depositato telematicamente, non risulta sottoscritto dalle parti, neppure nel corpo dell'atto; in proposito, a nulla vale la scrittura prodotta in copia come allegato al ricorso (trattandosi di produzione in copia non dell'intero atto, ma unicamente dello stralcio relativo alla pag. 4 del ricorso) né la sottoscrizione delle parti contenuta nel corpo dell'atto depositato in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in quanto si tratta di atto difforme da quello originario – come si desume dal fatto che in tale secondo atto la procura sia stata posta a margine e non in calce - sicché la produzione risulta del tutto irrituale.
Ciò posto, ribadita l'inammissibilità della querela di falso proposta, deve essere respinta altresì
l'eccezione di disconoscimento della “fideiussione di cui alla documentazione prodotta in copia” ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 214 e 215 c.p.c..
Invero, occorre rilevare che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, non può avvenire con clausole di stile, generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli elementi per i quali si assume che esso differisca dall'originale (cfr., tra le numerose pronunce in termini, Cass. civ. n. 27633/2018, Cass. civ. n.
1657/2019, Cass. civ. n. 29993/2017), e ciò anche allo scopo di evitare contestazioni di carattere dilatorio. Pertanto, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti del documento prodotto in copia che si assumano materialmente contraffatte, di quelle comunque difformi dall'originale, ovvero delle parti mancanti e del loro contenuto, oppure, in alternativa, delle parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve offrire elementi, almeno indiziari, del diverso contenuto che il documento in copia presenti rispetto alla versione originale, a pena di inefficacia della contestazione.
Non presentando la contestazione operata dall'opponente tali requisiti, l'eccezione deve considerarsi come non proposta.
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata con riferimento al profilo relativo alla natura dei crediti garantiti;
ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto vada revocato.
Invero, con il ricorso, ha richiesto ai fideiussori , CP_1 Parte_1 CP_3
e il pagamento della somma di euro 132.000,00, nei limiti Controparte_4 Parte_2 dell'importo massimo garantito stabilito pattiziamente, sulla base di quanto dovuto dalla società debitrice principale Fish Market S.r.l., sulla scorta dei titoli giudiziali ottenuti nei suoi confronti - e cioè a dire: 1) decreto ingiuntivo n. 26449/2013, RG n. 70753/2013, avente ad oggetto somme dovute a titolo di canoni di affitto, poi assorbite da pronuncia successiva;
2) sentenza n.
10750/2017, avente ad oggetto somme dovute dalla Fish Market s.r.l. a titolo di canoni non pagati,
5 per 82.500,00 euro, e somme dovute a titolo risarcitorio per i danni arrecati al locale oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda, pari a euro 41.084,47, oltre spese legali.
Tuttavia, l'art. 6 del contratto di affitto di azienda, stipulato il 5 ottobre 2012 tra e Fish CP_1
Market S.r.l., prevedeva che , , e Parte_1 CP_3 Controparte_4 Parte_2
“si costituis(sero) fideiussori solidali ed indivisibili della Fish Market S.r.l. e dei suoi successori o aventi causa ed a favore della per garantire il puntuale ed esatto pagamento dei canoni CP_1 di locazione di cui all'affitto del ramo di azienda…”. Dal tenore letterale della clausola emerge dunque che la fideiussione era stata rilasciata esclusivamente a garanzia del pagamento dei canoni di affitto.
Ne consegue che i fideiussori possano essere chiamati a corrispondere unicamente dell'importo di euro 82.500,00, a titolo di canoni non pagati dalla debitrice principale tra luglio 2013 e settembre
2014, così come riconosciuto dalla sentenza n. 10750/3017 del Tribunale di Roma e non contestato in questa sede, non anche le somme dovute a titolo di spese legali o a titolo risarcitorio dalla debitrice principale.
Il chiaro tenore letterale della previsione contrattuale impedisce di accedere all'interpretazione di parte opposta, secondo cui la garanzia si estenderebbe anche alle “condanne accessorie e dipendenti”, considerato, peraltro, che le somme pretese dall'opposta si riferiscono a danni derivanti da inadempimenti della Fish Market s.r.l. non connessi al mancato o al ritardato pagamento dei canoni, ma all'obbligo di restituzione della cosa nel medesimo stato in cui la stessa era stata consegnata, per il cui adempimento la garanzia non era stata tuttavia prestata.
Ne discende che la somma che avrebbe potuto essere richiesta ai fideiussori da parte della società creditrice era soltanto quella pari all'ammontare dei canoni di affitto non pagati, determinata nella misura di euro 82.500,00 oltre IVA e interessi.
Per quanto concerne gli interessi, in assenza di specificazioni circa la natura del rapporto, sia in sentenza che nel ricorso monitorio, e mancando una richiesta di applicazione dell'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, si ritiene che essi vadano applicati al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.p.c., dalle singole scadenze mensili, con la conseguenza che la somma dovuta, sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 10750/2017, comprensiva dell'IVA e degli interessi legali maturati
(tenendo conto, al fine del calcolo degli interessi, di quanto versato nel corso del giudizio), risulta pari all'attualità ad euro 110.000,00 euro, al netto dell'IVA.
Per il resto, rilevata la natura autonoma della garanzia prestata dall'opponente nei confronti dell'opposta, desumibile dal contenuto del contratto costitutivo del rapporto, rinvenendosi in esso espressa rinuncia del garante a formulare nei confronti alla creditrice le eccezioni inerenti al rapporto garantito, si reputa inopponibile, tra le altre, l'eccezione di compensazione. (cfr. sul punto,
6 Cass. civ. n. 5478/2024, in cui si legge: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Deve, poi, tenersi conto delle somme versate dai coobbligati solidali e dallo stesso nel corso Pt_1 del procedimento: in proposito, la parte opposta ha dato atto della intervenuta ricezione da parte sua dell'importo di euro 33.000,00 di cui euro 15.000,00 da parte di euro 10.000,00 Parte_2 da parte di , mentre euro 8.000,00 sono stati corrisposti come già rilevato - da Controparte_4 parte dello stesso . Parte_1
In particolare, e hanno transatto in relazione alle rispettive quote di debito, come Pt_2 CP_4 dichiarato dalla stessa società creditrice, con la conseguenza che non sia applicabile il disposto di cui all'art. 1304 c.c..
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, in tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido, occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto
(Corte di cassazione a sezioni unite n. 25980/2021).
Pertanto, presumendosi uguali le quote dei quattro condebitori in solido ai sensi dell'art. 1298 c.c., e dovendo essere determinato l'intero debito nella misura di euro 110.000,00, le singole quote ideali risultano pari ad euro 27.500,00. Ne consegue che, avendo i due cofideiussori transatto per una quota inferiore a quella gravante su di essi, il debito si riduce non in misura di quanto effettivamente da essi pagato (rispettivamente euro 15.000,00 ed euro 10.000), bensì in ragione dell'astratta quota incombente su ciascuno di essi, e, quindi, di euro 55.000,00.
Residua quindi un debito del garante opponente, in solido con i condebitori che del pari non hanno definito la loro posizione in via transattiva, pari ad euro 55.000, dal quale deve essere ulteriormente detratto l'importo di euro 8.000,00, pagato dallo stesso in adempimento parziale Pt_1 dell'obbligazione, per il quale si dichiarata cessata la materia del contendere.
Ne discende, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 47.000, oltre interessi legali Parte_1
7 ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza (essendo già stati conteggiati gli interessi legali sino ad oggi) al saldo.
Dall'accoglimento parziale dell'opposizione discende il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
In ragione della parziale soccombenza reciproca dispone compensazione delle spese di lite tra le parti e dichiara del pari compensazione delle spese di lite tra le parti Parte_1 CP_1
e Controparte_2 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente nei confronti di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_3 emesso nei suoi confronti;
- dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di ingiunzione proposta dalla nei confronti di nei limiti esposti in CP_1 Parte_1 motivazione e accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso i Parte_1 decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 25046/2018 e dispone condanna di al pagamento nei confronti della Parte_1 dell'importo complessivo di euro 47.000,00 oltre interessi come liquidati in CP_1 motivazione;
- dispone compensazione delle spese di lite tra gli opponenti e l'opposta.
Roma, il 17 dicembre 2025
Il Giudice
AU OF
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Giulia Vespucci.
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