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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 843 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso dall'Avv. Silvio Barone, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Parabita, Via Provinciale Tuglie, n. 19
appellante
e
(C.F. ), già amministratore del CP_1 C.F._1 Parte_1
assistito e difeso dall'Avv. Domenico Ciccarese, giusta mandato in atti, ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio legale in Gallipoli, Via Castriota, n. 2
appellato
*******
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.5.2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2621/2022 del 19.09.2022, notificata il 27.9.2022, il Tribunale di Lecce decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce Parte_1
n. 783/2020, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Invero, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva adito il Tribunale di Lecce perché CP_1 ingiungesse al il pagamento della somma di € 10.088,39, quale credito dovutogli a Parte_1 titolo di anticipazioni sostenute personalmente per conto del durante la relativa gestione Parte_1 per il periodo 2015/2018, oltre interessi dalla data di diffida al dì del soddisfo effettivo e spese di lite ivi liquidate per la fase monitoria.
Con atto di citazione notificato il 03.06.2020 l'ingiunto proponeva opposizione a detto Parte_1 provvedimento monitorio, deducendo l'inesistenza del credito e/o l'insussistenza dei requisiti di certezza, determinatezza e liquidità dello stesso, contestandone, altresì, l'ammontare complessivo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via preliminare, di dichiarare CP_1 provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova documentale.
2. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo, sulla base della documentazione presente in atti, che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto corrispondesse effettivamente alla somma che alla data del passaggio di consegne dall'amministratore uscente a quello subentrante risultava ancora dovuta all'opposto. Il giudice di prime cure rilevava che tale somma, pari a € 10.088,39 - risultante quale disavanzo di cassa - era l'importo che l'amministratore subentrante si era impegnato, previa verifica, a versare nei successivi 60 giorni all'amministratore uscente. Il Tribunale riteneva, infine, che il decreto ingiuntivo opposto dovesse trovare integrale conferma anche in relazione al quantum, avendo l'opposto versato in atti copiosa, idonea e coerente documentazione contabile ed essendo, al contrario, gli assunti dell'opponente rimasti privi di idoneo supporto probatorio.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
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3. Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2465/2022, affidandosi a sette motivi di gravame, e segnatamente:
2 a) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per inammissibilità/nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo
Telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce – Sezione Commerciale, per inesistenza del credito con esso ingiunto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che il titolo monitorio opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla base di documenti, la cui corretta disamina implica l'inesistenza del credito ingiunto in favore dell'appellato nei confronti dell'appellante per l'importo di € 10.088,39, a titolo di anticipazioni. Ed infatti, a dire dell'appellante, il Bilancio ordinario pluriennale consuntivo
2015/2018 non può costituire un documento idoneo ad attestare il credito ingiunto in favore dell'appellato, poiché, oltre a non essere stato mai approvato, è affetto da nullità, essendo stato redatto in violazione dell'art. 1135 c.c. e del principio di annualità della gestione condominiale.
L'appellante sostiene che anche il verbale di passaggio di consegne tra l'amministratore uscente e quello entrante è documento giuridicamente invalido e inidoneo ai fini del riconoscimento e della ricognizione di debito a carico del in favore dell'appellato, in quanto il nuovo Parte_1
Amministratore del , al momento della sua sottoscrizione, non era munito di poteri Parte_1 dispositivi rispetto al diritto di credito su cui si controverte e non aveva potuto ancora prendere contezza dell'effettiva situazione contabile condominiale nel suo complesso. Ed ancora, il deducente sostiene che nessun valore giuridico assumerebbe l'impegno del nuovo
Amministratore del Condominio, Sig. di corrispondere entro un termine la somma in Per_1 disavanzo, poiché il documento che attesta il passaggio di consegne e in cui è contenuto tale impegno, per costante giurisprudenza, non è titolo idoneo a far sorgere il corrispondente diritto di credito;
b) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per errata valutazione di documenti in relazione all'art. 1129, c. 7, c.c. l'appellante sostiene che la documentazione prodotta dall'appellato a corredo della propria comparsa di costituzione e risposta, ritenuta dal Tribunale idonea a confermare l'importo oggetto di ingiunzione, non costituisce prova del fatto che il abbia sostenuto le spese indicate in veste di Amministratore uscente, poiché le fatture CP_1 fiscali e le ricevute per contanti depositate non sono accompagnate dal corrispondente tracciamento dei relativi pagamenti, unico atto idoneo a dimostrare sia l'effettivo flusso di denaro sia il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, sia il titolo in ragione del quale tale spesa
è stata anticipata, nonché il suo riferimento all'originario debitore e beneficiario dell'anticipazione.
L'appellante evidenzia che, al fine di dimostrare l'anticipazione di spesa per conto del
, l'Amministratore anticipatario aveva l'onere di dimostrare l'effettivo esborso a suo Parte_1 carico mediante inequivoca tracciatura delle somme a sé riconducibili, non potendo limitarsi alla sola produzione della quietanza di pagamento in contanti, peraltro intestata al o Parte_1
3 della sola fattura fiscale di spesa, priva persino di relativa ricevuta di pagamento.
Conseguentemente in difetto di detti documenti, non risulterebbe dimostrato l'effettivo esborso delle relative somme, né il loro esatto ammontare, e, conseguentemente, non può riconoscersi alcuna somma nei confronti dell'appellato. Il deducente sostiene che quanto sin qui esposto trova conferma in punto di diritto nell'art. 1129, c. 7, c.c., ai sensi del quale l'appellato, ove mai avesse anticipato le spese oggetto di causa, nell'interesse del , per il periodo di
Parte_1 amministrazione, avrebbe dovuto versare gli esatti importi da anticipare dal proprio conto corrente personale al conto corrente intestato al , con indicazione della causale di
Parte_1 riferimento, effettuare il pagamento in favore di ciascun fornitore mediante versamento dal conto corrente intestato al medesimo , per i corrispondenti importi e causali di riferimento,
Parte_1 emettere nei confronti del fattura fiscale per sole anticipazioni, con indicazione e
Parte_1 richiamo dei predetti importi e causali. Non avendo l'appellato effettuato tali adempimenti il credito preteso a titolo di anticipazioni è inesistente e, comunque, non provato, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo originariamente opposto va revocato;
c) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per generica, illegittima ed errata valutazione delle risultanze emergenti dalla complessiva istruttoria di primo grado:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'opposizione proposta dal medesimo era infondata, poiché basata su assunti rimasti sprovvisti di idoneo supporto probatorio. Ebbene, a dire del deducente, dai documenti versati nel corso del giudizio di primo grado risulta provato e non contestato da controparte che il
Bilancio consuntivo ordinario pluriennale 2015/2018, redatto dall'appellato in veste di
Amministratore condominiale uscente e da questi sottoposto all'Assemblea del Parte_1
, non è mai stato approvato dall'Assemblea, nonostante sia stato proposto in due differenti
[...] adunanze. In aggiunta, la perizia tecnica di parte del Dott. conferma che “le anticipazioni Per_2 dell'amministratore non risultano documentate, nessuna ricognizione di debito risulta mai legittimamente fatta dal
la rendicontazione in argomento è affetta da motivi di nullità, la rendicontazione in argomento viola Parte_1 il principio della trasparenza e delle veridicità, il credito preteso dal ricorrente non risulta certo, né liquido ed esigibile, né fondato su prova scritta”. Tali circostanze sono state ulteriormente confermate anche dall'appellato in sede di interrogatorio formale;
d) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo Telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale
Civile di Lecce - Sezione Commerciale, per mancanza/carenza dei requisiti di certezza, determinatezza e liquidità del credito con esso ingiunto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che il titolo monitorio opposto
è stato concesso ed emesso in mancanza dei prescritti requisiti legali di certezza, determinatezza
4 e liquidità del credito con esso ingiunto, non essendo possibile determinare, né rendicontare l'esatto importo delle anticipazioni ipoteticamente sostenute dall'appellato per conto del
. Il deducente sostiene che tali anticipazioni non possono essere dedotte, in maniera Parte_1 presuntiva, dalla differenza tra entrate ed uscite, in particolare se poi le entrate ed uscite sono riferite ad un rendiconto e bilancio in disavanzo, non approvato dall'Assemblea del Condominio, come nel caso in esame. In aggiunta, l'appellante evidenzia che dall' esame del bilancio ordinario pluriennale consuntivo 2015/2018, redatto dallo stesso appellato, in qualità di Amministratore
Condominiale dimissionario ed uscente, dal relativo registro di contabilità, e perfino dall'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti condominiali non si evincono registrazioni di eventuali anticipazioni ipoteticamente sostenute dal CP_1
e) Nullità/annullabilità della sentenza impugnata in ordine alla contestazione integrale delle pretese anticipazioni ingiunte con il decreto ingiuntivo telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Commerciale nel loro complessivo ammontare pari ad € 10.088,39, in mancanza di idoneo riscontro istruttorio di controparte: l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il decreto ingiuntivo anche nel quantum, in assenza di alcuna istruzione probatoria. Il deducente reitera, pertanto, le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado in ordine al preteso ammontare delle presunte anticipazioni, sostenute ipoteticamente tra il 2015 e il 2018 dall'appellato, tenuto conto che dette anticipazioni vengono unilateralmente quantificate da controparte, omettendo di considerare la possibile incidenza giuridica ed economico-contabile derivante su tale quantificazione dalla precedente amministrazione condominiale rispetto ai due pregressi esercizi 2013/2014 e 2014/2015. L'appellante evidenzia, altresì, che dalle risultanze contabili emergenti dal Bilancio ordinario pluriennale consuntivo 2015/2018, redatto sia per conto che per ripartizione secondo anagrafica dallo stesso Geom. in qualità di CP_1
Amministratore Condominiale dimissionario ed uscente, non si ricavano con sufficiente certezza né i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione delle anticipazioni pretese da controparte, né lo stralcio delle spese condominiali straordinarie, ai fini di una loro rendicontazione distinta e separata rispetto a quelle ordinarie, non risultando neppure decurtati i pagamenti effettuati dai singoli Condomini, sebbene l'appellato sin dal 2015 abbia ricevuto i relativi documenti giustificativi. L'appellante conclude affermando che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, anche in considerazione del fatto che l'ammontare della pretesa monitoria, a titolo di anticipazioni ipoteticamente sostenute dall'appellato, unilateralmente determinato, è rimasto indefinito ed imprecisato;
f) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata (anche per omessa pronuncia) per nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo Telematico n.
5 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Commerciale, in quanto recante somme comunque non dovute ex art. 1711, comma 1 c.c. in combinato disposto con l'art.
1130, comma 1, punti 1 e 10 c.c.: l'appellante sostiene che, ove si ritenga raggiunta la prova della sussistenza delle anticipazioni, le somme pretese dall'appellato non siano dovute, in considerazione delle tante violazioni commesse da quest'ultimo in relazione al mandato conferitogli, secondo quanto previsto dall'art. 1711, c. 1 c.c. in combinato disposto con l'art. 1130,
c. 1, punti 1 e 10 c.c.;
g) Nullità/annullabilità della sentenza impugnata in ordine alla condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c.: l'appellante sostiene che l'accoglimento dei precedenti motivi di appello giustifica la riforma della sentenza gravata anche in ordine alle spese di lite rispetto al grado con essa definito.
Ritualmente costituito, eccepisce l'infondatezza dell'impugnazione e ne chiede il rigetto, CP_1 con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, alla udienza del 6 maggio 2025 – cui la stessa era stata rimessa dopo essere già stata riservata - è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., in quanto già concessi alle parti.
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4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La domanda di revisione della pronuncia appellata appare invero sostenuta da presupposti argomentativi, sotto il duplice aspetto giuridico e probatorio, che consentano al Collegio di condividerne il contenuto critico.
4.1. Con il gravame in scrutinio, il appellante deduce la erroneità motivazionale della Parte_1 sentenza per avere il primo giudice ritenuto fondata la pretesa al rimborso degli importi anticipati dall'amministratore, poi sostituito, in nome del , sulla base del contenuto del verbale di Parte_1 passaggio delle consegne intercorso in data 11.10.2018 fra l'amministrazione uscente e quello subentrato.
Tale documento, prodotto in atti sub all. 5, infatti attesta la esistenza di una differenza di € 10.088,39 fra un passivo di cassa alla data del 6.10.2018 di € 20.473,96 e somme per fatture non pagate per complessivi €10.385,57 tale che la differenza fra € 20.473,96 ed €10.385,57 ammonterebbe ad €
10.088,39 indicate come << somme dovute al geom. per anticipazioni >> che - salvo verifica CP_1 ad effettuarsi dal nuovo amministratore << dovranno essere corrisposte allo stesso entro giorni 60 dalla data della presente >>; tale documento, nella misura in cui è stato inteso come ricognizione di debito,
è stato assunto, nel giudizio monitorio, come prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile, utile ex art. 633 cpc per richiedere ed ottenere il provvedimento di ingiunzione n. 730/2020 per il medesimo importo ( € 10.088,39).
6 La pretesa del è unicamente quella del rimborso di somme che egli assume di aver anticipato in CP_1 favore del Condominio. Tuttavia, va chiarito che l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute in assenza di un'apposita delibera dell'assemblea condominiale, in ragione del fatto che ancorché il rapporto tra amministratore e condòmini sia riconducibile al mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con le norme specifiche in materia di condominio, secondo le quali il credito dell'amministratore non può considerarsi né liquido, né esigibile senza un preventivo controllo e una relativa delibera dell'assemblea. Il credito dell'amministratore di condominio uscente nei confronti del condominio, relativo alle anticipazioni delle spese da lui sostenute, necessita quindi di una regolare contabilità, idonea a rendere edotti i condomini circa le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, in modo da consentire l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea condominiale.
Il fatto che i bilanci 2015/2018 approntati dall'Amministratore uscente non siano stati approvati è elemento di valutazione che in tale ottica appare rilevante ed utile ai fini della decisione, nella misura in cui non può affermarsi che dal bilancio e/o dalla documentazione allegata al bilancio emerga la prova del credito del Prova che è onere dell'amministratore uscente fornire: poiché infatti il credito CP_1 dell'amministratore per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del si fonda Parte_1 sul contratto tipico di amministrazione, che intercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinato nell'articolo 1129 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile, è l'amministratore che, alla stregua dell'articolo 1720 del codice civile, deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che sono Parte_1 tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
Così Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.34242 e Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293.
In conclusione, quindi l'amministratore uscente doveva fornire la prova dei fatti su cui fonda la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
4.2. Va aggiunto che tale onere probatorio discende anche dal fatto che , in ogni caso, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, incomba sull'opposto, quale attore sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 c.c..
Tale onere probatorio non è stato soddisfatto.
Ed infatti, la prova della pretesa, a detta dell'appellato, sarebbe rappresentata dal contenuto dal verbale di consegna, contenente una ricognizione di debito, che, ove fosse tale, sarebbe sufficiente a fornire la prova del credito. Tuttavia, tale assunto – contrariamente alla valutazione operata nella sentenza di primo grado – non è convincente, perché il verbale di consegna qui scrutinato non integra ricognizione di debito;
7 il nuovo amministratore, infatti, non era legittimato ad effettuare tale ricognizione di debito “in nome e per conto del ”, da lui rappresentato, non essendo munito dei necessari poteri dispositivi, Parte_1 trattandosi ovviamente di atto che esula dalla ordinaria amministrazione condominiale. Nel verbale del
7.9.2018- di conferimento dell'incarico – infatti - è deliberata unicamente la nomina del nuovo amministratore, in sostituzione del precedente revocato;
al punto n. 3 di detto verbale si legge << nomina amministratore ( ordinaria amministrazione ). L'assemblea all'unanimità dei presenti nomina quale nuovo amministratore …il sig. il quale dovrà provvedere quanto prima la passaggio di Parte_2 consegne ed a predisporre un bilancio preventivo che tenga conto delle deliberazioni assunte in data
25.8.2015>>
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale, consegnatagli dal precedente amministratore, pertanto non integra ricognizione di debito e non costituisce dunque prova idonea della esistenza di un debito dei condomini nei confronti del quale amministratore CP_1 uscente, né prova l'importo ingiunto, corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, per valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal in relazione alle anticipazioni di Parte_1 pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Così Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15702 e Cassazione civile sez. II, 28/05/2012, n.8498.
Solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito ed in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede “un atto di volizione, da parte dell'assemblea su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale" (sent. n. 10153/11). Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. Così Cassazione civile sez. II, 28/05/2012, n.8498: “ Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti
8 non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.” Irrilevanti risultano, pertanto, le circostanze che il nuovo amministratore, all'epoca del passaggio delle consegne, fosse già stato immesso nell'esercizio delle proprie funzioni ed in grado di rendersi conto della situazione debitoria del , conoscenza che, Parte_1 quand'anche seguita dalla ricezione della documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, comunque non avrebbe potuto equivalere al riconoscimento della effettiva sussistenza del credito esposto in tali atti. In ogni caso una deliberazione dell'assemblea di condominio, che proceda all'approvazione del rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non permette comunque di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate. Così anche Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293
4.3. Esclusa la efficacia probatoria del verbale in data 11.10.2018, non è stata fornita altra prova del credito preteso dal CP_1
La documentazione versata in atti in primo grado infatti non è utile a provare l'assunto a base della domanda monitoria. Le anticipazioni dell'amministratore necessitano di prova non già deduttiva, data dalla differenza fra entrate ed uscite, ma di prova documentale degli esborsi effettuati con risorse proprie e personali, sicché il mero disavanza fra entrate ed uscite non è sufficiente a fornire tal riscontro probatorio. È necessario invece che i predetti pagamenti siano effettuati attraverso modalità che consentano la tracciabilità del pagamento per individuare con esattezza la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento.
Giova ricordare che l'art. 1129 cc fa obbligo all'Amministratore di utilizzare il c/c condominiale per i pagamenti, facendo “ transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio” e tanto quindi anche nell'ipotesi in cui abbia utilizzato denaro proprio per pagamento di debiti condominiali il avrebbe dovuto far transitare le somme su detto c/c al CP_1 fine di dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per ogni singolo pagamento effettuato per conto dle , integrando invece grave irregolarità la gestione tipizzata secondo modalità idonee Parte_1
a generare possibilità di confusione tra il patrimonio del e il patrimonio personale Parte_1 dell'amministratore, come sembrerebbe avvenuto nel caso di specie, stante la mancata utilizzazione del conto per i pagamenti. CP_2
Tutta la documentazione versata in atti dal pertanto, non consente una tracciabilità di ogni CP_1 singolo pagamento, sicché non vi è alcuna evidenza che il saldo passivo sia stato appianato
9 dall'amministratore con denaro proprio. Peraltro, il aveva la possibilità di fornire la prova di CP_1 aver effettuato con denaro proprio tali pagamenti, non già attraverso le fatture prodotte, che ovviamente sono intestate al e che, se pure risultano pagate, non evidenziano la provenienza del denaro Parte_1 utilizzato per il pagamento , ma attraverso la produzione della documentazione bancaria relativa ai propri conti personali per evidenziare una corrispondenza fra le uscite ed il pagamento delle fatture inteste al
. Tutto questo non è in atti. Parte_1
->>
5. Nell'ottica della ragione più liquida, e all'esito di una disamina congiunta di tutti i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove - deve ritenersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo effettivamente è fondata, perché difetta la prova - sia nell' an che nel quantum - degli esborsi, asseritamente sostenuti dal con denaro proprio, in favore del CP_1
Condominio, e di cui ha chiesto il rimborso.
La mancanza di prova del pagamento delle somme ingiunte non consente neppure l'accertamento di un credito inferiore rispetto all'importo complessivo di cui il assume essere creditore. CP_1
La pretesa azionata in sede monitoria, quindi, non ha superato il necessario vaglio in sede di merito introdotto dalla opposizione, perché, da un lato la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale con la documentazione condominiale, consegnata dal precedente amministratore, non costituisce prova del debito nei confronti di questi da parte dei condòmini, spettando sempre all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, da confrontarsi con il preventivo, né integra ricognizione di debito del sulle anticipazioni di pagamenti eseguite dal precedente amministratore, risultanti dalla Parte_1 situazione di cassa registrata (Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15702); in secondo luogo non è stata fornita la prova che alcuni e/o tutti i pagamenti di debiti del siano stati effettuati dal Parte_1 con denaro proprio. CP_1
Tale lacuna probatoria comporta– con assorbimento di ogni altra questione dedotta – la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto dal
. Parte_1
->>
6. La riforma della sentenza comporta quale naturale conseguenza anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle
10 parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010,
n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.), tenuto conto che la soccombenza deve essere individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 26.10.2022, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2621/2022, pubblicata in data CP_1
19.09.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dal Parte_1
2. Conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 730/2020 del Tribunale di Lecce in data
28.3.2020, rigettando la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
CP_1
3. condanna al pagamento, in favore del , delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3000,00 e, per questo grado, in € 3000,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 843 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso dall'Avv. Silvio Barone, giusta mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Parabita, Via Provinciale Tuglie, n. 19
appellante
e
(C.F. ), già amministratore del CP_1 C.F._1 Parte_1
assistito e difeso dall'Avv. Domenico Ciccarese, giusta mandato in atti, ed elettivamente
[...] domiciliato presso il suo studio legale in Gallipoli, Via Castriota, n. 2
appellato
*******
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale del 6.5.2025
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2621/2022 del 19.09.2022, notificata il 27.9.2022, il Tribunale di Lecce decidendo sulla opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce Parte_1
n. 783/2020, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
1.2. Invero, con ricorso per decreto ingiuntivo aveva adito il Tribunale di Lecce perché CP_1 ingiungesse al il pagamento della somma di € 10.088,39, quale credito dovutogli a Parte_1 titolo di anticipazioni sostenute personalmente per conto del durante la relativa gestione Parte_1 per il periodo 2015/2018, oltre interessi dalla data di diffida al dì del soddisfo effettivo e spese di lite ivi liquidate per la fase monitoria.
Con atto di citazione notificato il 03.06.2020 l'ingiunto proponeva opposizione a detto Parte_1 provvedimento monitorio, deducendo l'inesistenza del credito e/o l'insussistenza dei requisiti di certezza, determinatezza e liquidità dello stesso, contestandone, altresì, l'ammontare complessivo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via preliminare, di dichiarare CP_1 provvisoriamente esecutivo il decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione perché infondata, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova documentale.
2. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo, sulla base della documentazione presente in atti, che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto corrispondesse effettivamente alla somma che alla data del passaggio di consegne dall'amministratore uscente a quello subentrante risultava ancora dovuta all'opposto. Il giudice di prime cure rilevava che tale somma, pari a € 10.088,39 - risultante quale disavanzo di cassa - era l'importo che l'amministratore subentrante si era impegnato, previa verifica, a versare nei successivi 60 giorni all'amministratore uscente. Il Tribunale riteneva, infine, che il decreto ingiuntivo opposto dovesse trovare integrale conferma anche in relazione al quantum, avendo l'opposto versato in atti copiosa, idonea e coerente documentazione contabile ed essendo, al contrario, gli assunti dell'opponente rimasti privi di idoneo supporto probatorio.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
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3. Con atto di citazione notificato il 26.10.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2465/2022, affidandosi a sette motivi di gravame, e segnatamente:
2 a) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per inammissibilità/nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo
Telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce – Sezione Commerciale, per inesistenza del credito con esso ingiunto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che il titolo monitorio opposto è stato chiesto ed ottenuto sulla base di documenti, la cui corretta disamina implica l'inesistenza del credito ingiunto in favore dell'appellato nei confronti dell'appellante per l'importo di € 10.088,39, a titolo di anticipazioni. Ed infatti, a dire dell'appellante, il Bilancio ordinario pluriennale consuntivo
2015/2018 non può costituire un documento idoneo ad attestare il credito ingiunto in favore dell'appellato, poiché, oltre a non essere stato mai approvato, è affetto da nullità, essendo stato redatto in violazione dell'art. 1135 c.c. e del principio di annualità della gestione condominiale.
L'appellante sostiene che anche il verbale di passaggio di consegne tra l'amministratore uscente e quello entrante è documento giuridicamente invalido e inidoneo ai fini del riconoscimento e della ricognizione di debito a carico del in favore dell'appellato, in quanto il nuovo Parte_1
Amministratore del , al momento della sua sottoscrizione, non era munito di poteri Parte_1 dispositivi rispetto al diritto di credito su cui si controverte e non aveva potuto ancora prendere contezza dell'effettiva situazione contabile condominiale nel suo complesso. Ed ancora, il deducente sostiene che nessun valore giuridico assumerebbe l'impegno del nuovo
Amministratore del Condominio, Sig. di corrispondere entro un termine la somma in Per_1 disavanzo, poiché il documento che attesta il passaggio di consegne e in cui è contenuto tale impegno, per costante giurisprudenza, non è titolo idoneo a far sorgere il corrispondente diritto di credito;
b) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per errata valutazione di documenti in relazione all'art. 1129, c. 7, c.c. l'appellante sostiene che la documentazione prodotta dall'appellato a corredo della propria comparsa di costituzione e risposta, ritenuta dal Tribunale idonea a confermare l'importo oggetto di ingiunzione, non costituisce prova del fatto che il abbia sostenuto le spese indicate in veste di Amministratore uscente, poiché le fatture CP_1 fiscali e le ricevute per contanti depositate non sono accompagnate dal corrispondente tracciamento dei relativi pagamenti, unico atto idoneo a dimostrare sia l'effettivo flusso di denaro sia il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, sia il titolo in ragione del quale tale spesa
è stata anticipata, nonché il suo riferimento all'originario debitore e beneficiario dell'anticipazione.
L'appellante evidenzia che, al fine di dimostrare l'anticipazione di spesa per conto del
, l'Amministratore anticipatario aveva l'onere di dimostrare l'effettivo esborso a suo Parte_1 carico mediante inequivoca tracciatura delle somme a sé riconducibili, non potendo limitarsi alla sola produzione della quietanza di pagamento in contanti, peraltro intestata al o Parte_1
3 della sola fattura fiscale di spesa, priva persino di relativa ricevuta di pagamento.
Conseguentemente in difetto di detti documenti, non risulterebbe dimostrato l'effettivo esborso delle relative somme, né il loro esatto ammontare, e, conseguentemente, non può riconoscersi alcuna somma nei confronti dell'appellato. Il deducente sostiene che quanto sin qui esposto trova conferma in punto di diritto nell'art. 1129, c. 7, c.c., ai sensi del quale l'appellato, ove mai avesse anticipato le spese oggetto di causa, nell'interesse del , per il periodo di
Parte_1 amministrazione, avrebbe dovuto versare gli esatti importi da anticipare dal proprio conto corrente personale al conto corrente intestato al , con indicazione della causale di
Parte_1 riferimento, effettuare il pagamento in favore di ciascun fornitore mediante versamento dal conto corrente intestato al medesimo , per i corrispondenti importi e causali di riferimento,
Parte_1 emettere nei confronti del fattura fiscale per sole anticipazioni, con indicazione e
Parte_1 richiamo dei predetti importi e causali. Non avendo l'appellato effettuato tali adempimenti il credito preteso a titolo di anticipazioni è inesistente e, comunque, non provato, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo originariamente opposto va revocato;
c) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per generica, illegittima ed errata valutazione delle risultanze emergenti dalla complessiva istruttoria di primo grado:
l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che l'opposizione proposta dal medesimo era infondata, poiché basata su assunti rimasti sprovvisti di idoneo supporto probatorio. Ebbene, a dire del deducente, dai documenti versati nel corso del giudizio di primo grado risulta provato e non contestato da controparte che il
Bilancio consuntivo ordinario pluriennale 2015/2018, redatto dall'appellato in veste di
Amministratore condominiale uscente e da questi sottoposto all'Assemblea del Parte_1
, non è mai stato approvato dall'Assemblea, nonostante sia stato proposto in due differenti
[...] adunanze. In aggiunta, la perizia tecnica di parte del Dott. conferma che “le anticipazioni Per_2 dell'amministratore non risultano documentate, nessuna ricognizione di debito risulta mai legittimamente fatta dal
la rendicontazione in argomento è affetta da motivi di nullità, la rendicontazione in argomento viola Parte_1 il principio della trasparenza e delle veridicità, il credito preteso dal ricorrente non risulta certo, né liquido ed esigibile, né fondato su prova scritta”. Tali circostanze sono state ulteriormente confermate anche dall'appellato in sede di interrogatorio formale;
d) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata per nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo Telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale
Civile di Lecce - Sezione Commerciale, per mancanza/carenza dei requisiti di certezza, determinatezza e liquidità del credito con esso ingiunto: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che il titolo monitorio opposto
è stato concesso ed emesso in mancanza dei prescritti requisiti legali di certezza, determinatezza
4 e liquidità del credito con esso ingiunto, non essendo possibile determinare, né rendicontare l'esatto importo delle anticipazioni ipoteticamente sostenute dall'appellato per conto del
. Il deducente sostiene che tali anticipazioni non possono essere dedotte, in maniera Parte_1 presuntiva, dalla differenza tra entrate ed uscite, in particolare se poi le entrate ed uscite sono riferite ad un rendiconto e bilancio in disavanzo, non approvato dall'Assemblea del Condominio, come nel caso in esame. In aggiunta, l'appellante evidenzia che dall' esame del bilancio ordinario pluriennale consuntivo 2015/2018, redatto dallo stesso appellato, in qualità di Amministratore
Condominiale dimissionario ed uscente, dal relativo registro di contabilità, e perfino dall'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti condominiali non si evincono registrazioni di eventuali anticipazioni ipoteticamente sostenute dal CP_1
e) Nullità/annullabilità della sentenza impugnata in ordine alla contestazione integrale delle pretese anticipazioni ingiunte con il decreto ingiuntivo telematico n. 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Commerciale nel loro complessivo ammontare pari ad € 10.088,39, in mancanza di idoneo riscontro istruttorio di controparte: l'appellante eccepisce l'erroneità della decisione appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il decreto ingiuntivo anche nel quantum, in assenza di alcuna istruzione probatoria. Il deducente reitera, pertanto, le contestazioni formulate nel giudizio di primo grado in ordine al preteso ammontare delle presunte anticipazioni, sostenute ipoteticamente tra il 2015 e il 2018 dall'appellato, tenuto conto che dette anticipazioni vengono unilateralmente quantificate da controparte, omettendo di considerare la possibile incidenza giuridica ed economico-contabile derivante su tale quantificazione dalla precedente amministrazione condominiale rispetto ai due pregressi esercizi 2013/2014 e 2014/2015. L'appellante evidenzia, altresì, che dalle risultanze contabili emergenti dal Bilancio ordinario pluriennale consuntivo 2015/2018, redatto sia per conto che per ripartizione secondo anagrafica dallo stesso Geom. in qualità di CP_1
Amministratore Condominiale dimissionario ed uscente, non si ricavano con sufficiente certezza né i criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione delle anticipazioni pretese da controparte, né lo stralcio delle spese condominiali straordinarie, ai fini di una loro rendicontazione distinta e separata rispetto a quelle ordinarie, non risultando neppure decurtati i pagamenti effettuati dai singoli Condomini, sebbene l'appellato sin dal 2015 abbia ricevuto i relativi documenti giustificativi. L'appellante conclude affermando che il decreto ingiuntivo opposto va revocato, anche in considerazione del fatto che l'ammontare della pretesa monitoria, a titolo di anticipazioni ipoteticamente sostenute dall'appellato, unilateralmente determinato, è rimasto indefinito ed imprecisato;
f) Nullità/annullabilità della Sentenza impugnata (anche per omessa pronuncia) per nullità/annullabilità, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo Telematico n.
5 738/2020 D.I. del Tribunale Civile di Lecce - Sezione Commerciale, in quanto recante somme comunque non dovute ex art. 1711, comma 1 c.c. in combinato disposto con l'art.
1130, comma 1, punti 1 e 10 c.c.: l'appellante sostiene che, ove si ritenga raggiunta la prova della sussistenza delle anticipazioni, le somme pretese dall'appellato non siano dovute, in considerazione delle tante violazioni commesse da quest'ultimo in relazione al mandato conferitogli, secondo quanto previsto dall'art. 1711, c. 1 c.c. in combinato disposto con l'art. 1130,
c. 1, punti 1 e 10 c.c.;
g) Nullità/annullabilità della sentenza impugnata in ordine alla condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c.: l'appellante sostiene che l'accoglimento dei precedenti motivi di appello giustifica la riforma della sentenza gravata anche in ordine alle spese di lite rispetto al grado con essa definito.
Ritualmente costituito, eccepisce l'infondatezza dell'impugnazione e ne chiede il rigetto, CP_1 con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado.
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, alla udienza del 6 maggio 2025 – cui la stessa era stata rimessa dopo essere già stata riservata - è stata trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., in quanto già concessi alle parti.
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4. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
La domanda di revisione della pronuncia appellata appare invero sostenuta da presupposti argomentativi, sotto il duplice aspetto giuridico e probatorio, che consentano al Collegio di condividerne il contenuto critico.
4.1. Con il gravame in scrutinio, il appellante deduce la erroneità motivazionale della Parte_1 sentenza per avere il primo giudice ritenuto fondata la pretesa al rimborso degli importi anticipati dall'amministratore, poi sostituito, in nome del , sulla base del contenuto del verbale di Parte_1 passaggio delle consegne intercorso in data 11.10.2018 fra l'amministrazione uscente e quello subentrato.
Tale documento, prodotto in atti sub all. 5, infatti attesta la esistenza di una differenza di € 10.088,39 fra un passivo di cassa alla data del 6.10.2018 di € 20.473,96 e somme per fatture non pagate per complessivi €10.385,57 tale che la differenza fra € 20.473,96 ed €10.385,57 ammonterebbe ad €
10.088,39 indicate come << somme dovute al geom. per anticipazioni >> che - salvo verifica CP_1 ad effettuarsi dal nuovo amministratore << dovranno essere corrisposte allo stesso entro giorni 60 dalla data della presente >>; tale documento, nella misura in cui è stato inteso come ricognizione di debito,
è stato assunto, nel giudizio monitorio, come prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile, utile ex art. 633 cpc per richiedere ed ottenere il provvedimento di ingiunzione n. 730/2020 per il medesimo importo ( € 10.088,39).
6 La pretesa del è unicamente quella del rimborso di somme che egli assume di aver anticipato in CP_1 favore del Condominio. Tuttavia, va chiarito che l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute in assenza di un'apposita delibera dell'assemblea condominiale, in ragione del fatto che ancorché il rapporto tra amministratore e condòmini sia riconducibile al mandato, il principio dell'art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con le norme specifiche in materia di condominio, secondo le quali il credito dell'amministratore non può considerarsi né liquido, né esigibile senza un preventivo controllo e una relativa delibera dell'assemblea. Il credito dell'amministratore di condominio uscente nei confronti del condominio, relativo alle anticipazioni delle spese da lui sostenute, necessita quindi di una regolare contabilità, idonea a rendere edotti i condomini circa le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, in modo da consentire l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'assemblea condominiale.
Il fatto che i bilanci 2015/2018 approntati dall'Amministratore uscente non siano stati approvati è elemento di valutazione che in tale ottica appare rilevante ed utile ai fini della decisione, nella misura in cui non può affermarsi che dal bilancio e/o dalla documentazione allegata al bilancio emerga la prova del credito del Prova che è onere dell'amministratore uscente fornire: poiché infatti il credito CP_1 dell'amministratore per il recupero delle somme da lui anticipate nell'interesse del si fonda Parte_1 sul contratto tipico di amministrazione, che intercorre con i condomini, al quale, per quanto non disciplinato nell'articolo 1129 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui alla sezione I, capo IX, titolo III, libro V, del codice civile, è l'amministratore che, alla stregua dell'articolo 1720 del codice civile, deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che sono Parte_1 tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
Così Cassazione civile sez. VI, 21/11/2022, n.34242 e Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293.
In conclusione, quindi l'amministratore uscente doveva fornire la prova dei fatti su cui fonda la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.
4.2. Va aggiunto che tale onere probatorio discende anche dal fatto che , in ogni caso, nel giudizio di cognizione instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, incomba sull'opposto, quale attore sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 c.c..
Tale onere probatorio non è stato soddisfatto.
Ed infatti, la prova della pretesa, a detta dell'appellato, sarebbe rappresentata dal contenuto dal verbale di consegna, contenente una ricognizione di debito, che, ove fosse tale, sarebbe sufficiente a fornire la prova del credito. Tuttavia, tale assunto – contrariamente alla valutazione operata nella sentenza di primo grado – non è convincente, perché il verbale di consegna qui scrutinato non integra ricognizione di debito;
7 il nuovo amministratore, infatti, non era legittimato ad effettuare tale ricognizione di debito “in nome e per conto del ”, da lui rappresentato, non essendo munito dei necessari poteri dispositivi, Parte_1 trattandosi ovviamente di atto che esula dalla ordinaria amministrazione condominiale. Nel verbale del
7.9.2018- di conferimento dell'incarico – infatti - è deliberata unicamente la nomina del nuovo amministratore, in sostituzione del precedente revocato;
al punto n. 3 di detto verbale si legge << nomina amministratore ( ordinaria amministrazione ). L'assemblea all'unanimità dei presenti nomina quale nuovo amministratore …il sig. il quale dovrà provvedere quanto prima la passaggio di Parte_2 consegne ed a predisporre un bilancio preventivo che tenga conto delle deliberazioni assunte in data
25.8.2015>>
L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale, consegnatagli dal precedente amministratore, pertanto non integra ricognizione di debito e non costituisce dunque prova idonea della esistenza di un debito dei condomini nei confronti del quale amministratore CP_1 uscente, né prova l'importo ingiunto, corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, per valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal in relazione alle anticipazioni di Parte_1 pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata.
Così Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15702 e Cassazione civile sez. II, 28/05/2012, n.8498.
Solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dell'amministratore ha valore di riconoscimento di debito ed in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede “un atto di volizione, da parte dell'assemblea su un oggetto specifico posto all'esame dell'organo collegiale" (sent. n. 10153/11). Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. Così Cassazione civile sez. II, 28/05/2012, n.8498: “ Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l'accettazione di tali documenti
8 non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore.” Irrilevanti risultano, pertanto, le circostanze che il nuovo amministratore, all'epoca del passaggio delle consegne, fosse già stato immesso nell'esercizio delle proprie funzioni ed in grado di rendersi conto della situazione debitoria del , conoscenza che, Parte_1 quand'anche seguita dalla ricezione della documentazione consegnatagli dal precedente amministratore, comunque non avrebbe potuto equivalere al riconoscimento della effettiva sussistenza del credito esposto in tali atti. In ogni caso una deliberazione dell'assemblea di condominio, che proceda all'approvazione del rendiconto consuntivo, anche nell'ipotesi in cui evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non permette comunque di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio, in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate. Così anche Cassazione civile sez. II, 16/06/2023, n.17293
4.3. Esclusa la efficacia probatoria del verbale in data 11.10.2018, non è stata fornita altra prova del credito preteso dal CP_1
La documentazione versata in atti in primo grado infatti non è utile a provare l'assunto a base della domanda monitoria. Le anticipazioni dell'amministratore necessitano di prova non già deduttiva, data dalla differenza fra entrate ed uscite, ma di prova documentale degli esborsi effettuati con risorse proprie e personali, sicché il mero disavanza fra entrate ed uscite non è sufficiente a fornire tal riscontro probatorio. È necessario invece che i predetti pagamenti siano effettuati attraverso modalità che consentano la tracciabilità del pagamento per individuare con esattezza la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento.
Giova ricordare che l'art. 1129 cc fa obbligo all'Amministratore di utilizzare il c/c condominiale per i pagamenti, facendo “ transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio” e tanto quindi anche nell'ipotesi in cui abbia utilizzato denaro proprio per pagamento di debiti condominiali il avrebbe dovuto far transitare le somme su detto c/c al CP_1 fine di dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per ogni singolo pagamento effettuato per conto dle , integrando invece grave irregolarità la gestione tipizzata secondo modalità idonee Parte_1
a generare possibilità di confusione tra il patrimonio del e il patrimonio personale Parte_1 dell'amministratore, come sembrerebbe avvenuto nel caso di specie, stante la mancata utilizzazione del conto per i pagamenti. CP_2
Tutta la documentazione versata in atti dal pertanto, non consente una tracciabilità di ogni CP_1 singolo pagamento, sicché non vi è alcuna evidenza che il saldo passivo sia stato appianato
9 dall'amministratore con denaro proprio. Peraltro, il aveva la possibilità di fornire la prova di CP_1 aver effettuato con denaro proprio tali pagamenti, non già attraverso le fatture prodotte, che ovviamente sono intestate al e che, se pure risultano pagate, non evidenziano la provenienza del denaro Parte_1 utilizzato per il pagamento , ma attraverso la produzione della documentazione bancaria relativa ai propri conti personali per evidenziare una corrispondenza fra le uscite ed il pagamento delle fatture inteste al
. Tutto questo non è in atti. Parte_1
->>
5. Nell'ottica della ragione più liquida, e all'esito di una disamina congiunta di tutti i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione delle prove - deve ritenersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo effettivamente è fondata, perché difetta la prova - sia nell' an che nel quantum - degli esborsi, asseritamente sostenuti dal con denaro proprio, in favore del CP_1
Condominio, e di cui ha chiesto il rimborso.
La mancanza di prova del pagamento delle somme ingiunte non consente neppure l'accertamento di un credito inferiore rispetto all'importo complessivo di cui il assume essere creditore. CP_1
La pretesa azionata in sede monitoria, quindi, non ha superato il necessario vaglio in sede di merito introdotto dalla opposizione, perché, da un lato la sottoscrizione da parte del nuovo amministratore del verbale con la documentazione condominiale, consegnata dal precedente amministratore, non costituisce prova del debito nei confronti di questi da parte dei condòmini, spettando sempre all'assemblea l'approvazione del conto consuntivo, da confrontarsi con il preventivo, né integra ricognizione di debito del sulle anticipazioni di pagamenti eseguite dal precedente amministratore, risultanti dalla Parte_1 situazione di cassa registrata (Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15702); in secondo luogo non è stata fornita la prova che alcuni e/o tutti i pagamenti di debiti del siano stati effettuati dal Parte_1 con denaro proprio. CP_1
Tale lacuna probatoria comporta– con assorbimento di ogni altra questione dedotta – la riforma della sentenza appellata, con accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto dal
. Parte_1
->>
6. La riforma della sentenza comporta quale naturale conseguenza anche la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali richiedendo un nuovo regolamento da parte del giudice d'appello anche delle spese di primo grado Ed invero, “ Il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. , la riforma della sentenza ha effetto anche sulle
10 parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese.” (Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010,
n. 8727 e di recente Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n.23639 fra le altre).
Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, vanno definite pertanto secondo il criterio della soccombenza (ex art. 91 c.p.c.), tenuto conto che la soccombenza deve essere individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 26.10.2022, nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2621/2022, pubblicata in data CP_1
19.09.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta dal Parte_1
2. Conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 730/2020 del Tribunale di Lecce in data
28.3.2020, rigettando la domanda proposta da con il ricorso monitorio;
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3. condanna al pagamento, in favore del , delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3000,00 e, per questo grado, in € 3000,00, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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