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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa
Caterina Genzano, Giudice Onorario del Tribunale di Potenza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGN. 3637/2017 del ruolo degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danno da lesione diritti reali, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marino Massimo e Tamburrino Parte_1
A. Marcella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marino in Potenza alla Via F.
Torraca n. 76; PARTE ATTRICE
CONTRO
- rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Pace e domiciliato in Controparte_1
Potenza presso il suo studio al Viale Marconi n. 61; PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da rispettive difese e da verbale di causa del 2.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.06..2017 parte attrice conveniva in giudizio CP_1
affinchè venisse accertata la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per la causazione dei
[...] danni arrecati a seguito dell'edificazione in aderenza all'immobile di sua proprietà, danni quantificati nella misura di euro 20.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Rappresentava che esso attore è proprietario di un fabbricato sito nel Comune di RA in via
Lucca n. 9, confinante con la proprietà dei germani e Controparte_1 Persona_1
e con la proprietà del convenuto. Detto fabbricato è stato costruito nei primi anni ottanta. In data
2.04.1986 veniva chiesto il condono e in data 28.01.2000 seguiva la concessione per la trasformazione urbanistica ed edilizia ex L. n. 47/85. Tale edificio, di due piani, era dotato di due finestre in corrispondenza dei bagni poste sul lato a confine con la p.lla n. 289 di proprietà del convenuto. A seguito della costruzione in aderenza, il convenuto realizzava un deposito/magazzino che oscurava la finestra del piano terra, e a seguito di sopraelevazione, murava completamente la finestra del bagno del primo piano, impedendo ogni possibilità di veduta. Detti
1 lavori venivano eseguiti in forza di Permesso di costruire n. 28 del 22.03.2007, prorogato fino al
31.07.2011 e di Permesso di costruire in variante n. 4 del 27.04.2012.
Evidenziava che già con racc. ar del 27.05.2016 ricevuta il 6.06.2016 esso attore intimava il risarcimento dei danni subiti.
In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU per accertare la natura ed entità dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.11.2017 si Controparte_1
costituiva in giudizio impugnando e contestando ogni avverso assunto. In via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione evidenziando che i presunti danni si verificavano nel giugno 2011.
Assumeva che tale data risulta acclarata dall'ordinanza del 17.06.2013 emessa da questo Tribunale
a seguito di ricorso di reintegra nel possesso della servitù di veduta ed aereazione del bagno presentato dall'attuale attore e non accolto. Rigetto confermato anche in sede di reclamo a seguito di espletamento CTU a mezzo dell'ing. . Persona_2
Concludeva per il rigetto in toto di ogni domanda attorea previa declaratoria di prescrizione del diritto azionato. Con vittoria delle spese del giudizio.
Instauratosi il contradditorio, venivano concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc.
Con ordinanza del 17.05.2018 il Giudice designato ammetteva la CTU e nominava l'ing. Per_2
, già a conoscenza dei luoghi per aver espletato altra consulenza in sede di reclamo e tra
[...]
le stesse parti, a cui conferiva i seguenti quesiti: 1) tenendo conto dell'accertamento già compiuto in sede di reclamo, verifichi lo stato attuale dei luoghi e se il muro costruito dal convenuto rispetti o meno la distanza legale ex artt. 907 e 905 c.c.; 2) verifichi le Controparte_1 condizioni dell'impianto di areazione del bagno posto a piano terra;
3) individui il costo delle opere eventualmente necessarie per dotare di areazione e luce naturale il bagno posto al primo piano dell'immobile dell'attore, anche con riferimento ad eventuali costi relativi al consumo di energia elettrica e per riparare o sostituire l'aeratore che serve il bagno posto al piano terra;
4) verifichi se il valore dell'immobile dell'attore abbia subito una riduzione;
5) accerti quanto altro utile ai fini di giustizia.
La CTU veniva depositata in data 10.11.2019 e all'esito veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii la causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza del
2.10.2024 e concessi i termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente occorre verificare se l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta è fondata.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2 Dalla documentazione versata in atti e specificatamente dall'ordinanza del 17.06.2013, pagg. 3 e
4, (produzione n. 3 fascicolo parte attrice) risulta acclarato che il danno si verificava nel giugno
2011 e con racc. a.r. del 27.05.2016, (produzione n. 6 fascicolo di parte attrice), Parte_1
interrompeva il decorso di prescrizione con contestuale costituzione di messa in mora.
Si aggiunga che già in precedenza con la proposizione dell'azione giudiziaria di reintegra nel possesso della servitù di vedute ex art. 1168 c.c. notificato in data 8.06.2012 (RGN 1570/2012, documentazione n. 3 fascicolo attoreo) parte attrice chiedeva, tra l'altro, anche il risarcimento dei danni, interrompendo il decorso di prescrizione.
Per quanto esposto l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata da parte convenuta non trova accoglimento e va respinta.
Va accolta invece la domanda attorea diretta ad ottenere il risarcimento dei danni.
Trattasi di danni causati a seguito di costruzione del vicino in violazione delle distanze legali. E' acclarato, come da CTU che il convenuto nel costruire in aderenza all'immobile dell'attore non rispettava le distanze prescritte dagli artt. 905 e 907 c.c. Nello specifico l'art. 907 c.c. recita:”
Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c. L'art. 907 cc presuppone che l'acquisto del diritto alla veduta sul fondo del vicino venga prima dell'esercizio di costruire. L'inosservanza di tali distanze danno origine alla richiesta di risarcimento danni. Il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria ed istruttoria.
Il rispetto delle distanze minime è fondamentale per garantire la salute e l'ampiezza degli spazi tra un edificio e l'altro evitando la formazione di ambienti malsani. La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in due sentenze la n. 17758 e l'ordinanza n, 17561 in materia di violazione delle distanze legali approfondendo 1) quali costruzioni devono rispettare le distanze legali e 2) come si deve provare il danno subito per l'altrui violazione delle distanze legali.
In tema di risarcimento la Cassazione riprende il principio stabilito dalle S.U. per cui il danno è presunto quando si tratta di violazione del diritto di proprietà perché questo diritto si configura come la capacità di godimento pieno ed esclusivo della cosa. Godimento che è venuto meno in tutto o in parte per violazione del regime delle distanze legali. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce tra la violazione del diritto di godere la cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.”
Il CTU nella relazione depositata in data 10.11.2019, pag. 18, rispondendo ad ogni quesito conferitogli, evidenzia che , in forza del Permesso di costruire n. 28 del Controparte_1
3 22.03.2007 e del Permesso di costruire in variante n. 4 del 27.04.2012 rilasciati dal Comune di
RA, ha eseguito dei lavori di sopraelevazione di un fabbricato esistente, in aderenza al fabbricato di proprietà dell'attore, determinando la chiusura della finestra del bagno posto al primo piano dell'abitazione dell'attore ed il danneggiamento del sistema di aerazione forzata del bagno a piano terra.
I suddetti lavori di sopraelevazione eseguiti dal convenuto in aderenza, senza comunione del muro esistente, non rispettano la distanza legale di tre metri stabilita ai sensi del combinato disposto degli artt. 907 e 905 c.c.
Per garantire condizioni minime di vivibilità e rendere agibili i due bagni si consiglia di porre in opera dei sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero energetico, mentre per dotare di luce naturale il bagno posto al primo piano, invece, si propone l'installazione di un tunnel solare.
Il costo complessivo delle suddette opere è stato stimato in circa euro 3.800,00 oltre accessori. Il valore dell'immobile dell'attore ha subito un deprezzamento quantificabile in circa il 15% della sua valutazione di mercato. Tale relazione, le cui conclusioni si condividono, ha verificato ed accertato la fondatezza della domanda attrice.
Nella quantificazione dei danni il CTU indicava quale costo complessivo delle opere da ripristinare la somma d euro 3.800,00 oltre oneri accessori quali IVA, spese tecniche ed oneri per la sicurezza,
e, determinava un deprezzamento del valore commerciale dell'immobile pari al 15%. Per la quantificazione di tale dato occorre preliminarmente individuare il valore di mercato degli immobili ricadenti nella zona in cui è ubicato quello oggetto di causa. Consultando la banca dati dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate si può stabilire in euro al mq
485,00 (valore medio tra il minimo di 420,00 ed il massimo di 550,00) il valore unitario medio di immobili ad uso residenziale in zone extraurbane di RA (C.d S. Nicola – C.da
Cappelluccia). Avendo il CTU quantificato nel 15% della valutazione di mercato la perdita di valore (deprezzamento) subito dall'immobile, avremo un valore unitario del deprezzamento pari ad euro/mq 72,75 (485,00 x 15%). Moltiplicando il suddetto valore unitario relativo al deprezzamento con la superficie commerciale dell'immobile dell'attore (piano terra mq 63,08; primo piano mq 64,71) si determina la perdita subita dall'immobile dell'attore ovvero l'importo di euro 9.296,72, arrotondata ad euro 9.300,00.
Tale procedimento di stima veniva eseguito, peraltro, anche dal CTP di parte attrice geometra nella relazione depositata in atti a pag. 6, ma con applicazione dei valori Persona_3
massimi.
Per quanto esposto deve dichiararsi la responsabilità del convenuto , ex art. Controparte_1
2043 c.c. con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni lamentati dall'attore
4 stimati complessivamente in euro 13.100,00, di cui 3.800,00 per lavori di areazione ai due bagni e
9.300,00 a titolo di deprezzamento dell'immobile, oltre accessori.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi tariffari dello scaglione di valore della domanda, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto, con condanna di quest'ultimo a rimborsare l'attore per quanto già versato al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione Civile, in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, su ogni ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:
-Accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto dei Controparte_1
danni subiti da parte attrice, e per l'effetto;
-Condanna al pagamento dei danni in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
quantificati complessivamente in euro 13.100,00, di cui 3.800,00 per il costo complessive delle opere relative ai due bagni, oltre oneri quali IVA, spese tecniche ed oneri per la sicurezza, ed euro
9.300,00 per il deprezzamento valore commerciale del suo immobile;
-Condanna al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano Controparte_1
complessivamente in euro 2.540,00 per compenso professionale ed euro 264 per esborsi;
-Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di parte convenuta , con condanna di quest'ultimo a rimborsare l'attore per quanto Controparte_1
già versato al CTU.
Così deciso in Potenza, 24.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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