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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 30.01.2025 da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
G.Marconi n.88, ed ivi elettivamente domiciliata in Via E. Vanoni n.4, presso e nello studio dell'Avv.
Fulvio Marras (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle C.F._2
liti rilasciata in data 29.01.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]in CP_1 C.F._3
Via Brigata Sassari n.87
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 30.01.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso di aver intrattenuto una breve relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, terminata a causa di frequenti incomprensioni molto prima della nascita del loro figlio (avvenuta il 17.07.2024 a Sassari), ha dedotto che il resistente non si era mai interessato al Per_1
figlio, sotto ogni profilo, morale, educativo e materiale - delegando all'ex compagna ogni adempimento connesso al ruolo genitoriale – , che non aveva esercitato il diritto di visita in maniera costante e consapevole né versato alcuna somma per il mantenimento del figlio.
Ha allegato che, di conseguenza, per potersi occupare del minore si era rivolta ai propri genitori con i quali conviveva nel loro appartamento, in Alghero, mentre il resistente conduceva in locazione un alloggio in Cargeghe.
Ha rappresentato che esistevano delle difficoltà comunicative con il resistente, soprattutto per quanto riguardava qualsiasi decisione da assumere nell'interesse del figlio, precisando che ad ogni tentativo di contatto il veniva assalito da un incomprensibile stato di agitazione psicomotoria e verbale, CP_1
anche con l'adozione di un tono della voce molto alto, andando così a turbare la quiete del minore ed evidenziando la sussistenza di problematiche personali.
Ha esposto, quindi, che l'assenza, la noncuranza e l'irascibilità del padre rendevano complicato per la madre assumere decisioni nell'interesse del figlio.
Ha riferito che non aveva mai inteso limitare o escludere i rapporti del figlio con il padre, che anzi aveva provato in tutte le maniere ad intensificare, ed ha auspicato l'instaurazione di un regime di incontri e di frequentazioni con il padre da realizzarsi con la necessaria gradualità, in un contesto in un cui venga valorizzata la presenza della madre, unico genitore con cui il bambino sostanzialmente si rapporta ovvero, anche di altro familiare.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di prestare attività lavorativa in qualità di operaia con contratto di lavoro subordinato e di non essere titolare di beni immobili ma di beni mobili registrati.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) disporre l'affido del minore esclusivamente alla Persona_2
madre, , genitore presso cui lo stesso verrà collocato;
2) autorizzare la madre ad Parte_1
assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio;
3) disporre il diritto di visita del minore da parte del sig. , alla continua presenza della madre o di altro CP_1
familiare da questa indicato, per due giorni infrasettimanali dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e le domeniche alternate dalle ore 10 alle ore 12, senza pernottamento in ragione della tenera età del minore ed escludendosi periodi continuativi in occasione delle vacanze o delle festività, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di
pagina 2 di 6 apposita CTU;
4) disporre che il IG. provveda al mantenimento del minore CP_1 Per_1
mediante il versamento alla IG.ra della somma pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1
annualmente – solo in aumento – secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con accredito diretto su conto corrente, con decorrenza dalla data della domanda;
5) disporre che il sig. versi a mani del genitore collocatario l'intero importo CP_1
delle altre provvidenze di qualunque natura percepite nell'interesse esclusivo del figlio;
6) disporre che
l'importo dell'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , quale Pt_1
genitore collocatario;
7) disporre l'obbligo per il sig. di contribuire al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, di istruzione e ludiche) necessarie per il minore, così come individuate dal protocollo CNF del 29.11.2017; 8) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 17.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, è comparsa la sola ricorrente mentre il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Giudice ne ha pertanto dichiarato la contumacia e sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione al Collegio sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla madre, che con lei continuerà a vivere, così come richiesto Per_1
dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali del minore,
l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure del figlio minore , rispetto al Per_1 quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita (non vede il figlio dall'agosto/settembre 2024) né corrisposto alcun mantenimento.
Si osserva che la ricorrente che all'udienza del 17.07.2025 ha dichiarato: “il si disinteressa CP_1
completamente dal figlio, lui è emotivamente instabile e quando si altera urla, non è in grado di accudire il bambino, le poche volte che lo ha visto si è molto alterato, non vede da agosto Per_1
settembre del 2024, io ho provato a creare un rapporto con il figlio ma lui non ha fatto nulla, si
pagina 3 di 6 svincola. Non riesco ad avere alcun dialogo con il resistente per cui sarebbe molto difficile prendere delle decisioni insieme”.
Orbene, la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse del minore, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo del medesimo alla madre, da esercitarsi con le modalità di cui in appresso.
Deve difatti riconoscersi in capo alla madre il potere di assumere autonomamente in via Parte_1
esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti Per_1
con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente vengono quindi rimesse le Pt_1
scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c.
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente, deve disporsi che il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo e concordando di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo pagina 4 di 6 alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve, quindi, disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
Tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile stabilito da questo
Tribunale per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che il minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento “super esclusivo” del figlio alla madre ex art. 337 Per_1 Parte_1
quater c.c., la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo con la madre inizialmente in sua presenza e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare pagina 5 di 6 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura del 100%; Parte_1
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 30.01.2025 da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
G.Marconi n.88, ed ivi elettivamente domiciliata in Via E. Vanoni n.4, presso e nello studio dell'Avv.
Fulvio Marras (C.F. ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle C.F._2
liti rilasciata in data 29.01.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a [...]in CP_1 C.F._3
Via Brigata Sassari n.87
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art.473bis.12 ss. c.p.c., depositato il 30.01.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
. CP_1
Premesso di aver intrattenuto una breve relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, terminata a causa di frequenti incomprensioni molto prima della nascita del loro figlio (avvenuta il 17.07.2024 a Sassari), ha dedotto che il resistente non si era mai interessato al Per_1
figlio, sotto ogni profilo, morale, educativo e materiale - delegando all'ex compagna ogni adempimento connesso al ruolo genitoriale – , che non aveva esercitato il diritto di visita in maniera costante e consapevole né versato alcuna somma per il mantenimento del figlio.
Ha allegato che, di conseguenza, per potersi occupare del minore si era rivolta ai propri genitori con i quali conviveva nel loro appartamento, in Alghero, mentre il resistente conduceva in locazione un alloggio in Cargeghe.
Ha rappresentato che esistevano delle difficoltà comunicative con il resistente, soprattutto per quanto riguardava qualsiasi decisione da assumere nell'interesse del figlio, precisando che ad ogni tentativo di contatto il veniva assalito da un incomprensibile stato di agitazione psicomotoria e verbale, CP_1
anche con l'adozione di un tono della voce molto alto, andando così a turbare la quiete del minore ed evidenziando la sussistenza di problematiche personali.
Ha esposto, quindi, che l'assenza, la noncuranza e l'irascibilità del padre rendevano complicato per la madre assumere decisioni nell'interesse del figlio.
Ha riferito che non aveva mai inteso limitare o escludere i rapporti del figlio con il padre, che anzi aveva provato in tutte le maniere ad intensificare, ed ha auspicato l'instaurazione di un regime di incontri e di frequentazioni con il padre da realizzarsi con la necessaria gradualità, in un contesto in un cui venga valorizzata la presenza della madre, unico genitore con cui il bambino sostanzialmente si rapporta ovvero, anche di altro familiare.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di prestare attività lavorativa in qualità di operaia con contratto di lavoro subordinato e di non essere titolare di beni immobili ma di beni mobili registrati.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) disporre l'affido del minore esclusivamente alla Persona_2
madre, , genitore presso cui lo stesso verrà collocato;
2) autorizzare la madre ad Parte_1
assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio;
3) disporre il diritto di visita del minore da parte del sig. , alla continua presenza della madre o di altro CP_1
familiare da questa indicato, per due giorni infrasettimanali dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e le domeniche alternate dalle ore 10 alle ore 12, senza pernottamento in ragione della tenera età del minore ed escludendosi periodi continuativi in occasione delle vacanze o delle festività, ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di
pagina 2 di 6 apposita CTU;
4) disporre che il IG. provveda al mantenimento del minore CP_1 Per_1
mediante il versamento alla IG.ra della somma pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutarsi Pt_1
annualmente – solo in aumento – secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con accredito diretto su conto corrente, con decorrenza dalla data della domanda;
5) disporre che il sig. versi a mani del genitore collocatario l'intero importo CP_1
delle altre provvidenze di qualunque natura percepite nell'interesse esclusivo del figlio;
6) disporre che
l'importo dell'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , quale Pt_1
genitore collocatario;
7) disporre l'obbligo per il sig. di contribuire al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, di istruzione e ludiche) necessarie per il minore, così come individuate dal protocollo CNF del 29.11.2017; 8) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
All'udienza del 17.07.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, è comparsa la sola ricorrente mentre il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Giudice ne ha pertanto dichiarato la contumacia e sentita la ricorrente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione al Collegio sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla madre, che con lei continuerà a vivere, così come richiesto Per_1
dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali del minore,
l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure del figlio minore , rispetto al Per_1 quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita (non vede il figlio dall'agosto/settembre 2024) né corrisposto alcun mantenimento.
Si osserva che la ricorrente che all'udienza del 17.07.2025 ha dichiarato: “il si disinteressa CP_1
completamente dal figlio, lui è emotivamente instabile e quando si altera urla, non è in grado di accudire il bambino, le poche volte che lo ha visto si è molto alterato, non vede da agosto Per_1
settembre del 2024, io ho provato a creare un rapporto con il figlio ma lui non ha fatto nulla, si
pagina 3 di 6 svincola. Non riesco ad avere alcun dialogo con il resistente per cui sarebbe molto difficile prendere delle decisioni insieme”.
Orbene, la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse del minore, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo del medesimo alla madre, da esercitarsi con le modalità di cui in appresso.
Deve difatti riconoscersi in capo alla madre il potere di assumere autonomamente in via Parte_1
esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti Per_1
con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente vengono quindi rimesse le Pt_1
scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c.
Il resistente, peraltro, benché ritualmente citato, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente, deve disporsi che il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo e concordando di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo pagina 4 di 6 alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve, quindi, disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
Tale importo, difatti, in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile stabilito da questo
Tribunale per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla ricorrente sul presupposto che il minore convive con la madre e con lei trascorre la totalità del suo tempo e che la madre si fa carico quotidianamente delle esigenze e dei bisogni del minore (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento “super esclusivo” del figlio alla madre ex art. 337 Per_1 Parte_1
quater c.c., la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo con la madre inizialmente in sua presenza e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare pagina 5 di 6 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4) le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito dalla madre nella misura del 100%; Parte_1
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6