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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3169/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difesa dall'avv. Alfredo Del Vecchio
APPELLANTE
e
Controparte_1 I difesa dall'avv. Gianluca Bravi '
CP_2 difesa dall'avv. Manuela Scerpa
,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 21.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte_1 ricorre al Tribunale di Roma per l'accertamento del diritto al subentro alla madre, deceduta in data 3.9.1998, nel contratto di locazionePersona_1
dell'alloggio di e.r.p. in CP_1 via Lipparini 6, fab.3,sc.E, int.15 (causa n. 48435/2017 r.g.),
ai sensi dell'art. 12 legge Regione Lazio n. 12/1999, in quanto ivi residente sin dalla assegnazione alla genitrice nel 1980.
A tale procedimento viene riunito quello riassunto da Parte_1 (causa n.
6278/2019 r.g.) dopo che il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel giudizio di impugnazione della determinazione dirigenziale n.226/2017 con cui l'CP_1 ha dichiarato inammissibile l'istanza di subentro nel predetto alloggio di e.r.p..
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16610/2020 respinge le domande;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle resistenti CP_1 e CP_2 ; condanna, tuttavia, costoro al pagamento di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.
Al riguardo il Tribunale recepisce la motivazione di altra sentenza del TAR Lazio
n. 43/2013, che ha respinto la domanda di sanatoria della occupazione abusiva ai sensi della legge Regione Lazio n. 18/2000 argomentando che : Parte_1 ha trasferito la
residenza anagrafica in via Mantegazza 3 in data 4.10.1994 ed ha riportato la stessa residenza in via Lipparini solo in data 19.9.2000; nell'istanza di sanatoria ha dichiarato di occupare l'alloggio solo dal 19.9.2000 laddove la madre era deceduta sin dal 1998.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per l'accoglimento delle domande svolte in primo grado volte al subentro nel contratto di locazione relativo all'alloggio di via Lipparini.
Al riguardo deduce i seguenti motivi: è stata recepita la motivazione di una sentenza del giudice amministrativo che si è pronunciato sulla domanda di sanatoria e non sul diritto al subentro nel contratto di locazione;
in ogni caso la sentenza del TAR Lazio n.
43/2013 è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3527/2021 che ha riconosciuto la stabile occupazione dell'alloggio di via Lipparini sin dal 1980, da parte di Parte_1 e, successivamente, del coniuge e dei due figli, alla stregua delle prove testimoniali e documentali raccolte anche in sede penale (laddove Parte 1 ed il coniuge sono stati assolti dal reato di occupazione abusiva di alloggio di e.r.p. con sentenza del
è compresa nel nucleo Tribunale penale di Roma n. 8823 in data 10.7.2017); Parte_1
e, in quanto figliafamiliare originario dell'assegnataria/ conduttrice Persona_1
convivente della stessa, ha diritto a subentrare nel contratto di locazione alla morte della genitrice nel 1998, ai sensi dell'art. 12 I. Regione Lazio n. 12/1999; non sono state assunte le prove per interrogatorio formale e testi articolate in primo grado, le quali comunque riproducono le testimonianze assunte in sede penale e le dichiarazioni giurate già
acquisite; è abnorme l'immotivata liquidazione delle spese processuali in € 5.000,00 a fronte di una causa di valore inferiore ad € 1.000.
Si costituisce l' CP_1 deducendo che l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio
di Stato n. 3527/2021 competete a e concludendo per la compensazione CP_2
delle spese processuali. CP_2 contesta la rispettiva legittimazione passiva rispetto alla domanda di subentro nel contratto di locazione ai sensi dell'art.12 I. Regione Lazio n.
12/1999; svolge appello incidentale ai fini della revoca della condanna al pagamento allo
Stato della somma pari al contributo unificato.
Nelle more Parte 1 stipula con l'CP_1 il contratto di locazione relativamente all'alloggio in questione e, quindi, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei soli riguardi dell' CP_1, con compensazione delle spese processuali.
La Corte così ragiona.
In conformità alle conclusioni assunte dall'appellante principale deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra Parte_1 ed CP_1 con integrale compensazione delle spese processuali, in tal senso riformando in parte qua la sentenza di primo grado.
Quanto a CP_2 è da riconoscere che le domande svolte in questo giudizio civile attengono non già alla sanatoria delle occupazioni abusive ex l. r. n. 18/2000
bensì al diritto al subentro nel contratto di locazione a suo tempo concluso con la madre ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 12/1999; essendo, quindi, in questione un alloggio gestito e di proprietà CP_1, legittimato passivo è solo tale ente e non CP_2 In tal senso è da
•
confermare il rigetto delle domande nei riguardi di CP_2
La liquidazione delle spese processuali di primo grado è, tuttavia, eccessiva rispetto al valore della causa (canone annuale inferiore ad € 1000) ed alla istruttoria solo documentale;
tenuto conto, pertanto, dell'accoglimento al riguardo del gravame e della contemporanea pendenza di giudizi amministrativi
- nei quali CP_2 era effettivamente legittimata passiva e giudizi civili, sussiste il presupposto della
-
compensazione integrale delle spese processuali anche nei riguardi di CP_2
L'appello incidentale di costei non può, infine, essere accolto in quanto la partecipazione all'avvio del procedimento di mediazione è doverosa anche nel caso si contesti la fondatezza delle domande e, quindi, come nel caso di specie, sia da escludere la legittimazione passiva del soggetto chiamato a partecipare;
in tal senso depone chiaramente la ratio deflattiva della mediazione rispetto al contenzioso giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16610/2020
dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1 ed CP_1
I dichiara integralmente compensate tra Parte_1, CP_1 e CP_2 le
spese processuali di entrambi i gradi;
- conferma nel resto;
- dichiara che CP_2 è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3169/2021 r.g. vertente tra
Parte_1 difesa dall'avv. Alfredo Del Vecchio
APPELLANTE
e
Controparte_1 I difesa dall'avv. Gianluca Bravi '
CP_2 difesa dall'avv. Manuela Scerpa
,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 21.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE Parte_1 ricorre al Tribunale di Roma per l'accertamento del diritto al subentro alla madre, deceduta in data 3.9.1998, nel contratto di locazionePersona_1
dell'alloggio di e.r.p. in CP_1 via Lipparini 6, fab.3,sc.E, int.15 (causa n. 48435/2017 r.g.),
ai sensi dell'art. 12 legge Regione Lazio n. 12/1999, in quanto ivi residente sin dalla assegnazione alla genitrice nel 1980.
A tale procedimento viene riunito quello riassunto da Parte_1 (causa n.
6278/2019 r.g.) dopo che il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel giudizio di impugnazione della determinazione dirigenziale n.226/2017 con cui l'CP_1 ha dichiarato inammissibile l'istanza di subentro nel predetto alloggio di e.r.p..
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16610/2020 respinge le domande;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore delle resistenti CP_1 e CP_2 ; condanna, tuttavia, costoro al pagamento di una somma pari al contributo unificato per la mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.
Al riguardo il Tribunale recepisce la motivazione di altra sentenza del TAR Lazio
n. 43/2013, che ha respinto la domanda di sanatoria della occupazione abusiva ai sensi della legge Regione Lazio n. 18/2000 argomentando che : Parte_1 ha trasferito la
residenza anagrafica in via Mantegazza 3 in data 4.10.1994 ed ha riportato la stessa residenza in via Lipparini solo in data 19.9.2000; nell'istanza di sanatoria ha dichiarato di occupare l'alloggio solo dal 19.9.2000 laddove la madre era deceduta sin dal 1998.
Avverso la predetta sentenza Parte_1 propone appello concludendo per l'accoglimento delle domande svolte in primo grado volte al subentro nel contratto di locazione relativo all'alloggio di via Lipparini.
Al riguardo deduce i seguenti motivi: è stata recepita la motivazione di una sentenza del giudice amministrativo che si è pronunciato sulla domanda di sanatoria e non sul diritto al subentro nel contratto di locazione;
in ogni caso la sentenza del TAR Lazio n.
43/2013 è stata annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3527/2021 che ha riconosciuto la stabile occupazione dell'alloggio di via Lipparini sin dal 1980, da parte di Parte_1 e, successivamente, del coniuge e dei due figli, alla stregua delle prove testimoniali e documentali raccolte anche in sede penale (laddove Parte 1 ed il coniuge sono stati assolti dal reato di occupazione abusiva di alloggio di e.r.p. con sentenza del
è compresa nel nucleo Tribunale penale di Roma n. 8823 in data 10.7.2017); Parte_1
e, in quanto figliafamiliare originario dell'assegnataria/ conduttrice Persona_1
convivente della stessa, ha diritto a subentrare nel contratto di locazione alla morte della genitrice nel 1998, ai sensi dell'art. 12 I. Regione Lazio n. 12/1999; non sono state assunte le prove per interrogatorio formale e testi articolate in primo grado, le quali comunque riproducono le testimonianze assunte in sede penale e le dichiarazioni giurate già
acquisite; è abnorme l'immotivata liquidazione delle spese processuali in € 5.000,00 a fronte di una causa di valore inferiore ad € 1.000.
Si costituisce l' CP_1 deducendo che l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio
di Stato n. 3527/2021 competete a e concludendo per la compensazione CP_2
delle spese processuali. CP_2 contesta la rispettiva legittimazione passiva rispetto alla domanda di subentro nel contratto di locazione ai sensi dell'art.12 I. Regione Lazio n.
12/1999; svolge appello incidentale ai fini della revoca della condanna al pagamento allo
Stato della somma pari al contributo unificato.
Nelle more Parte 1 stipula con l'CP_1 il contratto di locazione relativamente all'alloggio in questione e, quindi, conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei soli riguardi dell' CP_1, con compensazione delle spese processuali.
La Corte così ragiona.
In conformità alle conclusioni assunte dall'appellante principale deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra Parte_1 ed CP_1 con integrale compensazione delle spese processuali, in tal senso riformando in parte qua la sentenza di primo grado.
Quanto a CP_2 è da riconoscere che le domande svolte in questo giudizio civile attengono non già alla sanatoria delle occupazioni abusive ex l. r. n. 18/2000
bensì al diritto al subentro nel contratto di locazione a suo tempo concluso con la madre ai sensi dell'art. 12 l.r. n. 12/1999; essendo, quindi, in questione un alloggio gestito e di proprietà CP_1, legittimato passivo è solo tale ente e non CP_2 In tal senso è da
•
confermare il rigetto delle domande nei riguardi di CP_2
La liquidazione delle spese processuali di primo grado è, tuttavia, eccessiva rispetto al valore della causa (canone annuale inferiore ad € 1000) ed alla istruttoria solo documentale;
tenuto conto, pertanto, dell'accoglimento al riguardo del gravame e della contemporanea pendenza di giudizi amministrativi
- nei quali CP_2 era effettivamente legittimata passiva e giudizi civili, sussiste il presupposto della
-
compensazione integrale delle spese processuali anche nei riguardi di CP_2
L'appello incidentale di costei non può, infine, essere accolto in quanto la partecipazione all'avvio del procedimento di mediazione è doverosa anche nel caso si contesti la fondatezza delle domande e, quindi, come nel caso di specie, sia da escludere la legittimazione passiva del soggetto chiamato a partecipare;
in tal senso depone chiaramente la ratio deflattiva della mediazione rispetto al contenzioso giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 16610/2020
dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1 ed CP_1
I dichiara integralmente compensate tra Parte_1, CP_1 e CP_2 le
spese processuali di entrambi i gradi;
- conferma nel resto;
- dichiara che CP_2 è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 22.7.2025
IL PRESIDENTE est.