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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
3) Dr. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 506/2020, avverso la sentenza n. 680/2020, emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 17.2.2020, resa nel giudizio rg. n. 6736/2014, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO PU, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Re David n. 193/B Appellante e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caputo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Starita, n. 6 Appellata OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24.04.2014 e regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio l innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Bari per accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell Controparte_2
per non aver correttamente e tempestivamente individuato la diagnosi
[...] di pericardite batterica (e, prima ancora, della setticemia prodromica della fase infettiva cardiaca), così comportando l'ingravescenza della malattia al punto tale da rendere necessaria la sottoposizione in condizioni di urgenza, presso il a Controparte_3 intervento chirurgico. Tale intervento, infatti, seppure eseguito in modo corretto, comportava danni di carattere non patrimoniale di rilevante entità. A fondamento della domanda l'attore assumeva che:
- in data 17 ottobre 2012 veniva ricoverato presso il reparto di medicina interna dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” di (Presidio Ospedaliero Bari CP_2
Sud, che fa capo alla ) per febbre alta, tanto che i dati anamnestici riportati CP_4 nella cartella clinica evidenziavano “febbre alta da circa cinque giorni associata ad artromialgie diffuse”;
- nonostante gli fosse stata praticata anche terapia antibiotica, permanevano alterazioni dei parametri ematochimici indicativi di flogosi in atto, con riproposizione di accessi febbrili e tremori diffusi. Detto quadro clinico non induceva i sanitari ad effettuare gli opportuni approfondimenti diagnostici (emocultura, ecocardio e simili), neppure in conseguenza dell'episodio lipotimico occorso il successivo 21 ottobre e veniva, quindi, dimesso in data 23 ottobre con diagnosi di “periartrite scapolo-omerale dx.” e terapia di TA (cfr. cartella clinica n. 1541 e cartellino di dimissione della Medicina Interna del Di Venere di Bari: doc. 2 fascicolo di parte di primo grado):
- nei giorni a venire, continuava a casa ad accusare gli stessi sintomi, per cui il 12 novembre veniva ricoverato presso il reparto di pneumologia dell “Fallacara” CP_2 di Triggiano. Qui, a seguito degli opportuni accertamenti (emocoltura, consulenza cardiologica ed ecocardiogramma), veniva posta la corretta diagnosi di pericardite con sospetta endocardite (letteralmente: “pericardite acuta con versamento non tamponante. Sospetta endocardite mitralica. Subedema polmonare acuto. Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica. Probabile BPCO. Micronoduli polmonari verosimili esiti tubercolari” – (cfr. cartella clinica n. 22854 della Pneumologia del P.O. Persona_1
: doc. 3 fascicolo di primo grado) e, in data 14 novembre, veniva trasferito
[...] presso la del CP_5 Controparte_3
- all'ingresso presso il Policlinico, veniva posta diagnosi di “...insufficienza valvolare mitralica di grado severo da endocardite batterica con perforazione del lembo pagina 2 di 14 complicato da insufficienza respiratoria acuta e successiva IOT. Insufficienza tricuspidalica di grado moderato. Ipertensione polmonare secondaria...Versamento pericardico di moderata entità...” e veniva, pertanto, sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione della valvola mitralica con protesi biologica magna n. 25 e rivascolarizzazione miocardica mediante impianto di AMIS su IVA (cfr. cartella clinica 875-12-2220 e cartellino di dimissione della Cardiochirurgia del di CP_3
Bari: doc. 4 fascicolo di primo grado);
- dimesso in data 23 novembre, veniva trasferito presso la Divisione di Cardiologia del IRCCS di Cassano Murge, dove rimaneva fino al 22 dicembre 2012 per le necessarie cure riabilitative (cfr. cartella clinica n. 12114238: doc. 5 fascicolo di primo grado). In punto di diritto, l'attore evidenziava la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
, e per questi della , che lo ebbero in cura durante il Controparte_2 CP_4 ricovero dell'ottobre 2012 atteso che, durante il suo periodo di degenza, pur permanendo costantemente elevati alcuni importanti indicatori biochimici indicativi di una flogosi (infiammazione) in atto, i sanitari non effettuarono gli opportuni approfondimenti diagnostici (quali emocultura, ecocardio e simili). Infatti, pur presentando puntate febbrili e tremori diffusi, trattati con terapia antibiotica, non veniva sottoposto ad approfondimenti diagnostici neppure a seguito dell'episodio lipotimico occorso in data 21 ottobre 2012. Pertanto, secondo l'assunto di parte attrice, l'omessa esecuzione di adeguati accertamenti diagnostici da parte dei sanitari della emoculture Parte_2 ripetute ed ecografia cardiaca- in presenza di un particolare quadro sintomatologico, impediva di effettuare una corretta diagnosi, ossia di confermare la ricorrenza di una setticemia o, quantomeno, di riscontrare un interessamento endocardico e valvolare. Al contrario - secondo l'attore – i sanitari del erroneamente diagnosticando CP_2 una periartrite scapolo omerale, a fronte di febbre alta resistente ad antibiotici e cortisonici (cfr. breve relazione del Dott. : doc. 10 fascicolo di primo CP_6 grado), lasciavano che la malattia divenisse sempre più ingravescente, tanto che, eseguita successivamente la corretta diagnosi dai medici dell'Ospedale Fallacara di Triggiano, si rendeva necessario un intervento chirurgico in condizioni di emergenza, gravato da altissimo rischio di morte. Secondo l'assunto di parte attrice, in conclusione, l'evoluzione ingravescente della endocardite in termini di “insufficienza valvolare mitralica di grado severo da endocardite batterica e coronaropatia ostruttiva” (cfr. diagnosi di dimissione nella cartella clinica del Policlinico di Bari) veniva indotta dalla colpevole assenza di una corretta e tempestiva diagnosi che, al contrario, se tempestivamente individuata, avrebbe evitato il suo sottoporsi ad un intervento chirurgico così invasivo e delicato.
pagina 3 di 14 Ciò premesso e considerato, il Sig. chiedeva al Tribunale adìto di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni: 1) accertato il comportamento colposo dei medici dell'
[...]
che tennero in cura l'attore nel periodo di degenza dal 17 al 23 ottobre CP_2
2012 (secondo i ruoli specificati in narrativa), accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 o 1228 c.c.) o, in subordine, extracontrattuale della CP_4
(cui fa capo lo ) per tutte le Controparte_7 causali ed i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa;
2) per l'effetto, condannare la detta struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore del sig. della Parte_1 complessiva somma di € 257.087,00, così ripartita: € 256.787,00 per danno non patrimoniale;
€ 300,00 per le spese sopportate ad oggi. O condannarla alla maggior o minor somma derivante dall'accertamento di un maggior (o minor) grado di invalidità. Oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi sulla somma via via rivalutata;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda risarcitoria sub 2), condannare la struttura sanitaria convenuta a risarcire le perdute chance di guarigione nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, anche a seguito di eventuale CTU medico- legale. Con vittoria per spese legali e distrazione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
1.2 L' oggi , si costituiva tempestivamente in giudizio, Parte_3 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché non supportata da argomenti scientifici certi ed eccependo il corretto operare sia dell'azienda ospedaliera che dei suoi operatori sanitari, secondo quanto evidenziato dalla consulenza medica di parte. Più nel dettaglio, si riteneva che l'endocardite batterica acuta, avente genesi in foci dentari o bronchitici o gastroenterici, avesse avuto inizio e sviluppo rapidissimo in pochi giorni (3-4) e, comunque, successivamente alla degenza dell'ottobre 2012. In definitiva, si negava la sussistenza del nesso causale tra la degenza presso la UOC di Medicina Generale del PO Di Venere e l'insorgenza di pericardite e di endocardite batteriche acute. Si contestava, infine, la quantificazione dei danni così come operata da parte attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3 Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario) e depositate le memorie ex art. 186, comma 6, c.p.c., il Giudice nominava CTU il dott. il quale Persona_2 depositava nei termini l'elaborato peritale. Parte attrice, con istanza ex art. 186 quater c.p.c. chiedeva l'emissione di un'ordinanza che, nei limiti per cui si ritenesse già raggiunta la prova, condannasse parte convenuta al pagina 4 di 14 pagamento della somma di € 144.287,00, anticipando in qualche modo gli effetti della pronuncia di merito. Alla luce della documentazione in atti, visto il tenore della CTU e ritenuto necessario per la natura della causa un dialogo conciliativo fra le parti, il GU proponeva la conciliazione tra le parti ex art. 185 c.p.c.. L'invito alla conciliazione veniva accolto solo da parte attrice, che avanzava nelle forme prescritte proposta transattiva per complessivi € 120.000,00 (comprensivi di spese di lite), a fronte della maggior somma richiesta con l'atto introduttivo (€ 257.000,00) e di Contr quanto risultava dai conteggi effettuati alla luce della CTU (€ 144.000,00), ma la convenuta non conveniva per il bonario componimento della lite. 1.4 All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 680/2020, depositata in data 17/02/2020, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda attrice;
2) Spese compensate;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della parte convenuta.” Il giudice di prime cure, nel rigettare integralmente la domanda attorea, si discostava da quanto emerso dalla CTU disposta nel corso del giudizio. La consulenza tecnica, infatti, riconosceva la colpa omissiva dei medici della struttura sanitaria convenuta per omessa diagnosi di pericardite, ma il giudice di prime cure attribuiva efficacia concausale (e determinante in punto di [in]sussistenza del nesso di causalità materiale) ad uno stato patologico pregresso del paziente, dovuto alla presenza di un quadro di proliferazione batterica a carico di altri organi (polmoni), riconoscibile da tracce di “micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari”, facendo riferimento ad un dato della cartella clinica del reparto di Pneumologia del Fallacara di Triggiano. Tale quadro patologico pregresso, secondo la perizia tecnica, limitava significativamente le probabilità di scongiurare l'intervento chirurgico effettuato e di debellare la patologia cardiaca in atto con trattamenti farmacologici. Per cui si riteneva che tanto valesse ad escludere il nesso di causalità tra il riscontrato comportamento negligente dei medici (da omessa diagnosi) e il danno sofferto dall'attore, consistente nella obbligata sottoposizione ad un intervento chirurgico fortemente invasivo e lesivo della integrità psicofisica del paziente. Secondo il Giudice di primo grado, dunque “la preesistenza di microrganismi virulenti, lo stato di debilitazione del paziente, la stimolazione del suo sistema immunitario e la concomitanza di due patologie” impedivano di elevare la percentuale di probabilità di successo della profilassi antibiotica rispetto alla patologia cardiologica, conducendo a rafforzare la necessità dell'intervento chirurgico, da ciò discendendo il rigetto della domanda sotto il profilo delle perdute chance di guarigione.
pagina 5 di 14 2. Con atto di citazione notificato il 18.5.2020, il Sig. propone appello avverso Pt_1 la predetta sentenza. Con il primo motivo lamenta l'illogicità della motivazione e la violazione delle norme in tema di nesso di causalità e di concorso di cause naturali e cause umane. In sintesi, contesta – in quanto contraddittorio – il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui:
1) pur riconosciuta da parte del CTU la colpa omissiva dei medici della struttura sanitaria convenuta per omessa diagnosi di pericardite, nega che gli esiti di un'adeguata terapia antibiotica (e quindi di una condotta alternativa pure possibile e quanto mai opportuna fin dal primo ricovero in struttura ospedaliera,) avrebbero potuto escludere e/o contrastare la successiva evoluzione endocarditica (sul lembo anteriore della valvola mitrale) che aveva richiesto un trattamento chirurgico risolutivo con la sostituzione valvolare;
2) ritiene che la preesistenza di microorganismi virulenti, lo stato di debilitazione del paziente, la stimolazione del suo sistema immunitario e la concomitanza di due patologie avrebbero potuto impedire di elevare la percentuale di probabilità di successo della profilassi antibiotica rispetto alla patologia cardiologica, conducendo a rafforzare la necessità dell'intervento chirurgico;
3) conclude che la non infallibile efficacia della terapia antibiotica, unitamente al quadro patologico generale del paziente al momento del suo ricovero presso l' CP_2
permettevano di concludere per l'inevitabilità dell'intervento chirurgico
[...] affrontato dall'attore a distanza di poco più di un mese presso la Cardiochirurgia del Policlinico di Bari.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure, alla luce di quanto affermato dal CTU, avrebbe dovuto verificare se in caso di condotta alternativa tempestiva (corretta diagnosi) l'intervento fosse o meno inevitabile (o se invece la patologia fosse efficacemente contrastabile con una adeguata terapia farmacologica), prendendo come riferimento non i dati rinvenibili nelle cartelle cliniche del Fallacara o del Policlinico (dove giunse ormai grave proprio a causa delle omissioni precedenti), ma quelli della cartella clinica del dove si verificò l'omissione colposa. CP_2
Osserva la difesa dell'appellante che, le tracce sui polmoni del di esiti Pt_1 cicatriziali risalenti a cinquant'anni prima, non potevano avere avuto in alcun modo efficacia concausale nel rapporto di causalità materiale tra l'omessa diagnosi e la forzata sottoposizione ad intervento chirurgico in condizioni di urgenza. Anzi, al momento del primo ricovero presso l il pur essendo in atto una Controparte_2 Pt_1 patologia infettiva, era in condizioni cliniche complessivamente buone, per cui pagina 6 di 14 verosimilmente la terapia antibiotica avrebbe avuto alte probabilità di successo e non sarebbe stato necessario un intervento chirurgico. La contraddittorietà del Giudice di prime cure, conclude l'appellante, si ritrova anche nella regolamentazione delle spese del giudizio, laddove, pur rigettando la domanda per carenza del nesso causale (attribuendo efficacia concausale ad uno stato patologico Contr pregresso del paziente) ha compensato le spese tra le parti e ha posto a carico della le spese di CTU (€ 500,00) per essere incorsa nel “documentato ritardo nella diagnosi”. Con il secondo e il terzo motivo di gravame il contesta la valutazione Pt_1 effettuata dal primo Giudice delle risultanze istruttorie, concludendo per l'assolvimento dell'onere probatorio su di sé gravante alla luce degli esiti della CTU. Con il quarto motivo eccepisce omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione e chiede la sua liquidazione in via equitativa. Con il quinto motivo chiede la condanna della appellata al pagamento delle CP_4 spese di lite, con adeguata valutazione da parte della Corte del comportamento della stessa circa il mancato accordo sulla proposta transattiva formulata da parte attrice in primo grado. Alla luce di quanto innanzi espresso, il formula, pertanto, le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 680/2020, emessa in data 17 febbraio 2020: 1) In via principale, accogliere l'appello principale e riformare la sentenza di primo grado per i motivi formulati in narrativa e decidendo nel merito: A) Accertare e dichiarare il comportamento colposo dei medici dell CP_2
che tennero in cura l'attore nel periodo di degenza dal 17 al 23 ottobre 2012
[...]
(secondo i ruoli specificati in precedenza), il nesso di causa tra tale omissione e l'evento dannoso, e la conseguente responsabilità contrattuale (ex art. 1218 o 1228 c.c.) o, in subordine, extracontrattuale della (cui fa capo lo CP_4 [...]
); Controparte_7
B) per l'effetto, condannare la struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 144.587,00 (o alla maggior somma Parte_1 derivante dall'accertamento di un maggior danno, così come indicato nel ricorso introduttivo), qui di seguito ripartita: € 144.287,00 per danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale); € 300,00 per le spese sopportate ad oggi, oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi sulla somma via via rivalutata. C) Con ulteriore condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (secondo le tabelle forensi in vigore - scaglione da 52.000,00 a pagina 7 di 14 260.000,00 a valori medi) con distrazione al sottoscritto procuratore in quanto anticipatario, confermando il capo di sentenza di primo grado che pone definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento della espletata CTU. 2) In via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza in capo all'attore del diritto al risarcimento delle perdute chance di guarigione, condannare la struttura sanitaria convenuta a risarcire le perdute chance di guarigione nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione, con ulteriore condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio (secondo le tabelle forensi in vigore) e con distrazione al sottoscritto procuratore, confermando il capo di sentenza di primo grado che pone definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento della espletata CTU.” 2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.8.2020 si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione CP_4 sulla mancanza di colpa dei sanitari nel danno subito dall'appellante, finanche a livello di perdita di chance;
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio. 2.2 La causa, trasferita ratione materiae, dalla seconda Sezione civile alla terza sezione civile, riservata per la decisione all'udienza del 20.4.2022, è stata rimessa sul ruolo per il richiamo a chiarimenti del CTU dott. e successivamente è stata disposta nuova Per_2
CTU collegiale nelle persone del Dott. – medico legale e Dott. - Per_3 Per_4 cardiologo al fine di chiarire e valutare in via definitiva la rilevanza causale dei
“micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari”, fatta propria dalla sentenza impugnata, nonché sulle osservazioni alla bozza di CTU datate 14.12.2016 (pag. 8), valutare se “l'anamnesi positiva per bronchite cronica riacutizzata su esiti specifici tubercolari” potesse condurre a ritenere l'insufficienza della terapia antibiotica omessa dalla struttura sanitaria rispetto alla finalità di evitare l'intervento eseguito il 15.11.2012. 2.3 All'esito del deposito peritale collegiale, precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 21.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello merita accoglimento. È possibile trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto tutti volti a eccepire l'illogicità della sentenza di primo grado, sotto il profilo del nesso eziologico, dell'assolvimento dell'onere probatorio e dei relativi corollari.
In primo luogo la Corte ricorda come l'accertamento, da parte del giudice di primo grado, circa l'inadempimento dei medici dell (quale omessa Controparte_2
pagina 8 di 14 Contr diagnosi) non è stato oggetto di appello incidentale da parte della e, pertanto, sul punto vi è giudicato. Più nello specifico il Tribunale di Bari afferma che i “sanitari che ebbero in cura il paziente presso l avrebbero dovuto affrontare la situazione con Controparte_2 accertamenti più approfonditi (emocardiogramma, emocultura) per diagnosticare l'endocardite batterica (…) e la tempestività nella corretta diagnosi avrebbe dovuto condurre ad una adeguata terapia antibiotica”, considerato “i sintomi quali febbre alta, presenza di dati di laboratorio indicativi di flogosi - elevato numero di globuli bianchi, aumento ematico della mioglobina, aumento del D-dimero e finanche di un episodio lipotimia con parestesie avvenuto proprio durante il ricovero, indice verosimile di un episodio microembolico in partenza dal cuore”. Quanto detto è confermato già dalla CTU disposta in primo grado e svolta dal Dott.
secondo cui “emergono elementi che depongono per un mancato Per_2 inquadramento diagnostico della patologia cardiologica in occasione del primo ricovero. A fronte di una iperpiressia comparsa alcuni giorni prima del ricovero, nonché della presenza di dati laboratoristi indicativi di flogosi (elevato numero di globuli bianchi, aumento ematico della mioglobina, aumento del D-Dimero), in presenza infine di un episodio lipotimico con parestesie (indice verosimile di un episodio microembolico a partenza dal cuore), i sanitari che ebbero in cura il paziente presso lo Stabilimento ospedaliero avrebbero dovuto affrontare la CP_2 situazione con accertamenti più approfonditi (ecocardiogramma, emocultura) per diagnosticare l'endocardite batterica poi successivamente accertata (…) Detto comportamento negligente, con ogni verosimiglianza, comportò lo sviluppo della vegetazione endocarditi sul lembo della valvola mitrale che necessitò di trattamento chirurgico risolutivo”. Inoltre, lo stesso CTU risponde, ad espressa domanda del Giudice di primo grado, che l'ospedale “ aveva tutte le qualificazioni e specialità CP_2 necessarie per svolgere i necessari approfondimenti. Senonchè il Tribunale di Bari pur avendo accertato la condotta omissiva dei medici del
“ , ha successivamente in modo contraddittorio escluso la sussistenza del CP_2 nesso eziologico tra la stessa condotta omissiva e l'evento dannoso. Le rimostranze dell'appellante sono rivolte dunque verso quella parte della motivazione (pag. 6, punti 2-3-4), in cui il Giudice di prime cure esclude il rapporto causale, ritenendo che la terapia antibiotica non avrebbe evitato “con certezza” l'intervento chirurgico, sull'assunto del CTU Dott. secondo cui “circa la “metà dei pazienti Per_2 con endocardite infettiva viene sottoposta a trattamento chirurgico per l'insorgenza di complicanze”.
pagina 9 di 14 L'appellante con le sue rimostranze coglie nel segno, lamentando l'applicazione del criterio causale penalistico della certezza e non quello del “più probabile che non”, oltre al mancato uso, da parte del Tribunale di Bari, di una legge di copertura scientifica nel dare rilevanza eziologica alla presenza di micronoduli polmonari idonei a rendere il quadro clinico così grave da rendere inevitabile l'intervento chirurgico. Ora, al punto 2 della sentenza di primo grado si afferma che la corretta terapia antibiotica non avrebbe escluso “con certezza” l'intervento chirurgico, ritenendo quindi leso il rapporto di causa tra l'omissione dei medici e l'evento infausto. Occorre, sul punto, rammentare come in materia civile il criterio che sostiene il giudizio controfattuale, al momento dell'esame della causalità della condotta, non è quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in materia penalistica, quanto quello del “più probabile che non”. Compreso che il criterio da utilizzare non è quello della certezza, occorre comprendere se sia soddisfatto quello del “più probabile che non”, salvo, in caso contrario, verificare se si possa accogliere il risarcimento da perdchance di evitare l'intervento, così come richiesto già in primo grado dall'attore. Il Tribunale di Bari esclude che sia raggiunto il fatidico 51%, perchè come sostenuto dal CTU dott. circa la metà dei pazienti affetti da endocardite infettiva termina col Per_2 subire l'intervento in presenza di complicanze. Senonchè queste ultime sono individuate - autonomamente e soltanto dal giudice di primo grado: 1) nella presenza di micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari e quindi nella presenza di proliferazione batterica a carico dei polmoni;
2) nello stato di debilitazione del paziente;
3) nella stimolazione del suo sistema immunitario e nella concomitanza di due patologie. Ancora, lo stesso Giudice, afferma la diminuzione della probabilità di successo (pag. 6, punto 4 riga12) della terapia antibiotica, per le comorbilità appena viste, per arrivare ad affermare la inevitabilità (pag. 6, punto 4 riga 19) dell'intervento chirurgico.
Ma al contrario i CC.TT.UU. affermano che l'unico batterio presente ed identificato nel corso dei vari ricoveri del sia lo Stafilococco aureo, responsabile Pt_1 dell'endocardite non diagnosticata, che se adeguatamente curato avrebbe portato ad una
“più probabile che non" risoluzione dell'infezione. A conferma di questo, osservano, come la somministrazione - del tutto empirica - degli antibiotici PI e Levofloxacina ha portato alla riduzione della febbre ed alla normalizzazione della risposta leucocitaria e, quindi, dell'emocromo. Sennonché, tale prescrizione antibiotica avrebbe dovuto continuare per almeno 14 giorni, associandola ad emocolture seriate e follow-up ogni 24-48 ore fino a sterilizzazione del campione biologico. pagina 10 di 14 Letteralmente, i CC.TT.UU. sostengono che “appare verosimile che si sarebbe giunti ad una più che probabile guarigione del processo infettivo (…), ove lo stesso avesse ricevuto la terapia antibiotica, inizialmente scelta in maniera empirica, per un periodo di tempo sufficientemente lungo”. Inoltre, nella sentenza di primo grado si evidenzia la presenza di micronoduli polmonari adducendoli come indice di complicazione della patologia, tale da richiedere l'intervento chirurgico. Peraltro, questo passaggio è assai sibillino, sia perchè parla di preesistenza di microrganismi virulenti lasciando intendere che questi siano in attività, sia perchè contiene il salto logico da probabilità ad inevitabilità. Anche in questo caso, i CC.TT.UU. mettono ordine escludendo l'attuale virulenza della tubercolosi, in base ad evidenze cliniche, laboratoristiche, e strumentali. Da un punto di vista clinico, affermano che è abbastanza comune trovare persone con esiti cicatriziali calcifici, che rappresentano una guarigione naturale dalla cd. infezione primaria, ossia il primo contatto tra l'organismo ed il bacillo di Il batterio resta Per_5 quiescente, anche per tutta la vita, fagocitato dalle cellule del sistema immunitario (macrofagi), all'interno di queste formazioni cicatriziali (cd. infezione latente). Solo nel 10% dei pazienti il batterio torna in attività, con una sintomatologia che prevede tosse da più di tre settimane, febbricola mai superiore a 38 gradi, serotina, sudorazione notturna, astenia, inappetenza, dimagrimento. Quindi, un quadro clinico ben diverso da quello del al momento del ricovero Pt_1 presso il “ , tanto che lo stato febbrile acuto risulta davvero difficile imputarlo CP_2 ad una “fantasiosa riattivazione di microbatteri dormienti”(pag. 27 seconda CTU). Spiegano i CCTTUU che da un punto di vista laboratoristico, in presenza di infezione batterica si notano dei cambiamenti a livello della formula leucocitaria (cd. Leucocitosi). In particolare in presenza di staffilococco aureo si ha un aumento di neutrofili (cd. Leucocitosi neutrofila), mentre in presenza del bacillo di si ha una risposta Per_5 immunitaria da parte dei Linfociti T. In questa indagine, è importante l'esame dell'emocromo svolto, per tre volte, dal presso il , dal quale si Pt_1 CP_2 evince una popolazione oltre gli standard di normalità del sottogruppo dei neutrofili e non dei linfociti, che sta ad indicare la presenza soltanto dell'attività infettiva dello staffilococco aureo e non anche del bacillo di Anzi, il numero dei linfociti risulta Per_5 essere ridotta sia in termini percentuali che assoluti. (Pag. 28-29 seconda CTU) Peraltro, la somministrazione empirica degli antibiotici, durante lo stesso ricovero, aveva ricondotto alla normalità la presenza dei neutrofili, dovendo portare i medici, periti e diligenti, a ritenere presente un'infezione batterica e non un problema reumatologico/ortopedico. pagina 11 di 14 Inoltre da un punto di vista strumentale, gli esami in grado di indicare la presenza della tubercolosi sono la radiografia del torace e la TAC. Dalla radiografia effettuata sul sig. non vi sono elementi patognomonici di una Pt_1 tubercolosi in fase attiva, come gli addensamenti parenchima, versamento pleurico. Nel referto della TAC si legge di “esiti fibrotici verosimilmente post-flogistici, in apicale polmonare bilaterale. Non si osservano altre alterazioni morfologiche, tomodensitometriche e di contrast enhancement di significato patologico attuale a carico delle strutture anatomiche esaminate”. A conferma di quanto detto, si aggiunge che anche le due successive TAC, quando il quadro clinico si era assai aggravato, cui è stato sottoposto il , presso Pt_1
l'Ospedale di Triggiano, non hanno mostrato reperti suggestivi di TBC in fase attiva , tanto che nella lettera di trasferimento presso il reparto di Cardiologia del di CP_3
Bari del 14/11/2012 si parla di “micornoduli polmonari verosimili esiti tubercolari” (pag. 29-30 seconda CTU). Parte Quindi, l'attività della , paventata dal giudice di prime cure è stata categoricamente esclusa dalla CTU collegiale. Pertanto, esclusa qualsiasi causa concorrente/diversa rispetto alla condotta omissiva dei medici dell' nella produzione del danno e ritenuto soddisfatto il Controparte_2 criterio probabilistico proprio del giudizio civilistico, è possibile affermare che laddove fosse stata tenuta la condotta doverosa omessa sarebbe stato evitato l'intervento chirurgico, con probabilità almeno pari al 51%. Ne deriva che avendo il creditore assolto al suo onere probatorio (contratto, allegazione inadempimento, prova del nesso causa tra inadempimento e danno) e non avendo l CP_4
fornito prova della non imputabilità della causa del ritardo della corretta diagnosi,
[...] sussiste la responsabilità contrattuale dell'odierno appellato. Ne consegue l'assorbimento del motivo di doglianza relativo alla domanda subordinata di risarcimento da perdita della chance 3.1 Venendo alla quantificazione del danno, i CC.TT.UU. riconoscono 60 gg. di incapacità temporanea totale, 90 gg. di incapacità temporanea parziale al 50% e esiti permanenti nella misura del 35%. L'appellante chiede, in aggiunta, il danno morale e la personalizzazione del danno. Si ritiene di poter accogliere la richiesta di risarcimento del danno morale, seppure in assenza di prove, ma usando le presunzioni ex. 2727 c.c.. In base a queste ultime, è ben possibile che a seguito di fatti noti, gravi, precisi, concordanti, quali: una tardiva corretta diagnosi;
un intervento di sostituzione della valvola mitralica con conseguente cardiopatia di II/III classe NYH per cui occorre assumere farmaci a vita;
una enorme cicatrice sul petto;
la minor aspettativa di vita, vi pagina 12 di 14 sia stato un patema d'animo, un turbamento d'animo, un'angoscia meritevole di rilevanza giuridica. Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, in quanto non risultano né allegate, né provate circostanze specifiche e eccezionali che rendano il danno concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente Pt_1 derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, essendo gli esiti (e le relative conseguenze sotto il profilo della vita di relazione) già compiutamente valutati nella invalidità permanente. Ebbene sulla scorta delle conclusioni del ctu e in applicazione delle ultime LL IL ( cfr. Cass. n. 12408/2011), al sig. deve essere riconosciuta, a titolo Pt_1 risarcitorio, la somma complessiva di € 216.632,00 così distinta:
-a titolo di inabilità temporanea, ponendo come base di indennità giornaliera € 115,00, € 12.075,00 (€ 6900,00 per giorni 60 di inabilità temporanea assoluta, € 5175,00 per giorni 90 di inabilità temporanea relativa al 50%);
-a titolo di danno biologico permanente nella misura riconosciuta del 35% e considerato che il all'epoca dei fatti aveva 62 anni, € 204.557,00: (punto danno biologico € Pt_1
5.606,21; incremento per sofferenza soggettiva € 2.803,11; punto danno non patrimoniale € 8.409,32). Sulle predette somme, già rivalutate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi sulle somme devalutate alla data dell'intervento chirurgico e rivalutate anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995). Per quanto concerne il danno patrimoniale, la Corte, sulla scorta della CTU (Dott.
, esclude che possa farsi luogo al risarcimento di € 300,00, perchè somme Per_2 relative a spese mediche non documentate o non conferenti la problematica medica oggetto del giudizio.
Contr 4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della e a favore del e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 con i valori medi Pt_1 calcolati sul decisum, compresa la fase della trattazione Contr A carico della vanno poste anche le spese di entrambe di entrambe le CTU : la ctu svolta dal dott. nella misura già liquidata, mentre la ctu svolta dai dottori Per_2 Per_3
e nella misura disposta con allegato decreto Per_4
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti della Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 680/2020 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il
[...]
17/02/2020, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
1) condanna la al pagamento, in favore di e a titolo di CP_4 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 216.632,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle spese di CP_4 Parte_1 entrambi i gradi del giudizio e che liquida: a) per il primo grado in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
b) per il secondo grado in complessivi € 15.350,00 (di cui € 14.150,00 per compensi professionali e € 1200,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
Contr
3)pone le spese di entrambe le CTU, a carico dell ( la ctu svolta dal dott. Per_2 nella misura già liquidata, mentre la ctu svolta dai dottori e nella misura Per_3 Per_4 disposta con allegato decreto)
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 15 ottobre 2025.
Consigliere estensore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 14 di 14
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
3) Dr. Antonello VITALE - Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 506/2020, avverso la sentenza n. 680/2020, emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 17.2.2020, resa nel giudizio rg. n. 6736/2014, non notificata tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO PU, giusta mandato in calce all'atto di appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Bari alla via Re David n. 193/B Appellante e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Caputo, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Starita, n. 6 Appellata OGGETTO: responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio pagina 1 di 14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24.04.2014 e regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio l innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1 di Bari per accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell Controparte_2
per non aver correttamente e tempestivamente individuato la diagnosi
[...] di pericardite batterica (e, prima ancora, della setticemia prodromica della fase infettiva cardiaca), così comportando l'ingravescenza della malattia al punto tale da rendere necessaria la sottoposizione in condizioni di urgenza, presso il a Controparte_3 intervento chirurgico. Tale intervento, infatti, seppure eseguito in modo corretto, comportava danni di carattere non patrimoniale di rilevante entità. A fondamento della domanda l'attore assumeva che:
- in data 17 ottobre 2012 veniva ricoverato presso il reparto di medicina interna dello Stabilimento Ospedaliero “Di Venere” di (Presidio Ospedaliero Bari CP_2
Sud, che fa capo alla ) per febbre alta, tanto che i dati anamnestici riportati CP_4 nella cartella clinica evidenziavano “febbre alta da circa cinque giorni associata ad artromialgie diffuse”;
- nonostante gli fosse stata praticata anche terapia antibiotica, permanevano alterazioni dei parametri ematochimici indicativi di flogosi in atto, con riproposizione di accessi febbrili e tremori diffusi. Detto quadro clinico non induceva i sanitari ad effettuare gli opportuni approfondimenti diagnostici (emocultura, ecocardio e simili), neppure in conseguenza dell'episodio lipotimico occorso il successivo 21 ottobre e veniva, quindi, dimesso in data 23 ottobre con diagnosi di “periartrite scapolo-omerale dx.” e terapia di TA (cfr. cartella clinica n. 1541 e cartellino di dimissione della Medicina Interna del Di Venere di Bari: doc. 2 fascicolo di parte di primo grado):
- nei giorni a venire, continuava a casa ad accusare gli stessi sintomi, per cui il 12 novembre veniva ricoverato presso il reparto di pneumologia dell “Fallacara” CP_2 di Triggiano. Qui, a seguito degli opportuni accertamenti (emocoltura, consulenza cardiologica ed ecocardiogramma), veniva posta la corretta diagnosi di pericardite con sospetta endocardite (letteralmente: “pericardite acuta con versamento non tamponante. Sospetta endocardite mitralica. Subedema polmonare acuto. Insufficienza respiratoria acuta ipossiemica. Probabile BPCO. Micronoduli polmonari verosimili esiti tubercolari” – (cfr. cartella clinica n. 22854 della Pneumologia del P.O. Persona_1
: doc. 3 fascicolo di primo grado) e, in data 14 novembre, veniva trasferito
[...] presso la del CP_5 Controparte_3
- all'ingresso presso il Policlinico, veniva posta diagnosi di “...insufficienza valvolare mitralica di grado severo da endocardite batterica con perforazione del lembo pagina 2 di 14 complicato da insufficienza respiratoria acuta e successiva IOT. Insufficienza tricuspidalica di grado moderato. Ipertensione polmonare secondaria...Versamento pericardico di moderata entità...” e veniva, pertanto, sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione della valvola mitralica con protesi biologica magna n. 25 e rivascolarizzazione miocardica mediante impianto di AMIS su IVA (cfr. cartella clinica 875-12-2220 e cartellino di dimissione della Cardiochirurgia del di CP_3
Bari: doc. 4 fascicolo di primo grado);
- dimesso in data 23 novembre, veniva trasferito presso la Divisione di Cardiologia del IRCCS di Cassano Murge, dove rimaneva fino al 22 dicembre 2012 per le necessarie cure riabilitative (cfr. cartella clinica n. 12114238: doc. 5 fascicolo di primo grado). In punto di diritto, l'attore evidenziava la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
, e per questi della , che lo ebbero in cura durante il Controparte_2 CP_4 ricovero dell'ottobre 2012 atteso che, durante il suo periodo di degenza, pur permanendo costantemente elevati alcuni importanti indicatori biochimici indicativi di una flogosi (infiammazione) in atto, i sanitari non effettuarono gli opportuni approfondimenti diagnostici (quali emocultura, ecocardio e simili). Infatti, pur presentando puntate febbrili e tremori diffusi, trattati con terapia antibiotica, non veniva sottoposto ad approfondimenti diagnostici neppure a seguito dell'episodio lipotimico occorso in data 21 ottobre 2012. Pertanto, secondo l'assunto di parte attrice, l'omessa esecuzione di adeguati accertamenti diagnostici da parte dei sanitari della emoculture Parte_2 ripetute ed ecografia cardiaca- in presenza di un particolare quadro sintomatologico, impediva di effettuare una corretta diagnosi, ossia di confermare la ricorrenza di una setticemia o, quantomeno, di riscontrare un interessamento endocardico e valvolare. Al contrario - secondo l'attore – i sanitari del erroneamente diagnosticando CP_2 una periartrite scapolo omerale, a fronte di febbre alta resistente ad antibiotici e cortisonici (cfr. breve relazione del Dott. : doc. 10 fascicolo di primo CP_6 grado), lasciavano che la malattia divenisse sempre più ingravescente, tanto che, eseguita successivamente la corretta diagnosi dai medici dell'Ospedale Fallacara di Triggiano, si rendeva necessario un intervento chirurgico in condizioni di emergenza, gravato da altissimo rischio di morte. Secondo l'assunto di parte attrice, in conclusione, l'evoluzione ingravescente della endocardite in termini di “insufficienza valvolare mitralica di grado severo da endocardite batterica e coronaropatia ostruttiva” (cfr. diagnosi di dimissione nella cartella clinica del Policlinico di Bari) veniva indotta dalla colpevole assenza di una corretta e tempestiva diagnosi che, al contrario, se tempestivamente individuata, avrebbe evitato il suo sottoporsi ad un intervento chirurgico così invasivo e delicato.
pagina 3 di 14 Ciò premesso e considerato, il Sig. chiedeva al Tribunale adìto di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni: 1) accertato il comportamento colposo dei medici dell'
[...]
che tennero in cura l'attore nel periodo di degenza dal 17 al 23 ottobre CP_2
2012 (secondo i ruoli specificati in narrativa), accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (ex art. 1218 o 1228 c.c.) o, in subordine, extracontrattuale della CP_4
(cui fa capo lo ) per tutte le Controparte_7 causali ed i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa;
2) per l'effetto, condannare la detta struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore del sig. della Parte_1 complessiva somma di € 257.087,00, così ripartita: € 256.787,00 per danno non patrimoniale;
€ 300,00 per le spese sopportate ad oggi. O condannarla alla maggior o minor somma derivante dall'accertamento di un maggior (o minor) grado di invalidità. Oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi sulla somma via via rivalutata;
3) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda risarcitoria sub 2), condannare la struttura sanitaria convenuta a risarcire le perdute chance di guarigione nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, anche a seguito di eventuale CTU medico- legale. Con vittoria per spese legali e distrazione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
1.2 L' oggi , si costituiva tempestivamente in giudizio, Parte_3 CP_4 chiedendo il rigetto della domanda attorea perché non supportata da argomenti scientifici certi ed eccependo il corretto operare sia dell'azienda ospedaliera che dei suoi operatori sanitari, secondo quanto evidenziato dalla consulenza medica di parte. Più nel dettaglio, si riteneva che l'endocardite batterica acuta, avente genesi in foci dentari o bronchitici o gastroenterici, avesse avuto inizio e sviluppo rapidissimo in pochi giorni (3-4) e, comunque, successivamente alla degenza dell'ottobre 2012. In definitiva, si negava la sussistenza del nesso causale tra la degenza presso la UOC di Medicina Generale del PO Di Venere e l'insorgenza di pericardite e di endocardite batteriche acute. Si contestava, infine, la quantificazione dei danni così come operata da parte attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
1.3 Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario) e depositate le memorie ex art. 186, comma 6, c.p.c., il Giudice nominava CTU il dott. il quale Persona_2 depositava nei termini l'elaborato peritale. Parte attrice, con istanza ex art. 186 quater c.p.c. chiedeva l'emissione di un'ordinanza che, nei limiti per cui si ritenesse già raggiunta la prova, condannasse parte convenuta al pagina 4 di 14 pagamento della somma di € 144.287,00, anticipando in qualche modo gli effetti della pronuncia di merito. Alla luce della documentazione in atti, visto il tenore della CTU e ritenuto necessario per la natura della causa un dialogo conciliativo fra le parti, il GU proponeva la conciliazione tra le parti ex art. 185 c.p.c.. L'invito alla conciliazione veniva accolto solo da parte attrice, che avanzava nelle forme prescritte proposta transattiva per complessivi € 120.000,00 (comprensivi di spese di lite), a fronte della maggior somma richiesta con l'atto introduttivo (€ 257.000,00) e di Contr quanto risultava dai conteggi effettuati alla luce della CTU (€ 144.000,00), ma la convenuta non conveniva per il bonario componimento della lite. 1.4 All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 680/2020, depositata in data 17/02/2020, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda attrice;
2) Spese compensate;
3) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in atti, a carico della parte convenuta.” Il giudice di prime cure, nel rigettare integralmente la domanda attorea, si discostava da quanto emerso dalla CTU disposta nel corso del giudizio. La consulenza tecnica, infatti, riconosceva la colpa omissiva dei medici della struttura sanitaria convenuta per omessa diagnosi di pericardite, ma il giudice di prime cure attribuiva efficacia concausale (e determinante in punto di [in]sussistenza del nesso di causalità materiale) ad uno stato patologico pregresso del paziente, dovuto alla presenza di un quadro di proliferazione batterica a carico di altri organi (polmoni), riconoscibile da tracce di “micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari”, facendo riferimento ad un dato della cartella clinica del reparto di Pneumologia del Fallacara di Triggiano. Tale quadro patologico pregresso, secondo la perizia tecnica, limitava significativamente le probabilità di scongiurare l'intervento chirurgico effettuato e di debellare la patologia cardiaca in atto con trattamenti farmacologici. Per cui si riteneva che tanto valesse ad escludere il nesso di causalità tra il riscontrato comportamento negligente dei medici (da omessa diagnosi) e il danno sofferto dall'attore, consistente nella obbligata sottoposizione ad un intervento chirurgico fortemente invasivo e lesivo della integrità psicofisica del paziente. Secondo il Giudice di primo grado, dunque “la preesistenza di microrganismi virulenti, lo stato di debilitazione del paziente, la stimolazione del suo sistema immunitario e la concomitanza di due patologie” impedivano di elevare la percentuale di probabilità di successo della profilassi antibiotica rispetto alla patologia cardiologica, conducendo a rafforzare la necessità dell'intervento chirurgico, da ciò discendendo il rigetto della domanda sotto il profilo delle perdute chance di guarigione.
pagina 5 di 14 2. Con atto di citazione notificato il 18.5.2020, il Sig. propone appello avverso Pt_1 la predetta sentenza. Con il primo motivo lamenta l'illogicità della motivazione e la violazione delle norme in tema di nesso di causalità e di concorso di cause naturali e cause umane. In sintesi, contesta – in quanto contraddittorio – il ragionamento del giudice di prime cure nella parte in cui:
1) pur riconosciuta da parte del CTU la colpa omissiva dei medici della struttura sanitaria convenuta per omessa diagnosi di pericardite, nega che gli esiti di un'adeguata terapia antibiotica (e quindi di una condotta alternativa pure possibile e quanto mai opportuna fin dal primo ricovero in struttura ospedaliera,) avrebbero potuto escludere e/o contrastare la successiva evoluzione endocarditica (sul lembo anteriore della valvola mitrale) che aveva richiesto un trattamento chirurgico risolutivo con la sostituzione valvolare;
2) ritiene che la preesistenza di microorganismi virulenti, lo stato di debilitazione del paziente, la stimolazione del suo sistema immunitario e la concomitanza di due patologie avrebbero potuto impedire di elevare la percentuale di probabilità di successo della profilassi antibiotica rispetto alla patologia cardiologica, conducendo a rafforzare la necessità dell'intervento chirurgico;
3) conclude che la non infallibile efficacia della terapia antibiotica, unitamente al quadro patologico generale del paziente al momento del suo ricovero presso l' CP_2
permettevano di concludere per l'inevitabilità dell'intervento chirurgico
[...] affrontato dall'attore a distanza di poco più di un mese presso la Cardiochirurgia del Policlinico di Bari.
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure, alla luce di quanto affermato dal CTU, avrebbe dovuto verificare se in caso di condotta alternativa tempestiva (corretta diagnosi) l'intervento fosse o meno inevitabile (o se invece la patologia fosse efficacemente contrastabile con una adeguata terapia farmacologica), prendendo come riferimento non i dati rinvenibili nelle cartelle cliniche del Fallacara o del Policlinico (dove giunse ormai grave proprio a causa delle omissioni precedenti), ma quelli della cartella clinica del dove si verificò l'omissione colposa. CP_2
Osserva la difesa dell'appellante che, le tracce sui polmoni del di esiti Pt_1 cicatriziali risalenti a cinquant'anni prima, non potevano avere avuto in alcun modo efficacia concausale nel rapporto di causalità materiale tra l'omessa diagnosi e la forzata sottoposizione ad intervento chirurgico in condizioni di urgenza. Anzi, al momento del primo ricovero presso l il pur essendo in atto una Controparte_2 Pt_1 patologia infettiva, era in condizioni cliniche complessivamente buone, per cui pagina 6 di 14 verosimilmente la terapia antibiotica avrebbe avuto alte probabilità di successo e non sarebbe stato necessario un intervento chirurgico. La contraddittorietà del Giudice di prime cure, conclude l'appellante, si ritrova anche nella regolamentazione delle spese del giudizio, laddove, pur rigettando la domanda per carenza del nesso causale (attribuendo efficacia concausale ad uno stato patologico Contr pregresso del paziente) ha compensato le spese tra le parti e ha posto a carico della le spese di CTU (€ 500,00) per essere incorsa nel “documentato ritardo nella diagnosi”. Con il secondo e il terzo motivo di gravame il contesta la valutazione Pt_1 effettuata dal primo Giudice delle risultanze istruttorie, concludendo per l'assolvimento dell'onere probatorio su di sé gravante alla luce degli esiti della CTU. Con il quarto motivo eccepisce omessa motivazione in ordine alla richiesta risarcitoria subordinata di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione e chiede la sua liquidazione in via equitativa. Con il quinto motivo chiede la condanna della appellata al pagamento delle CP_4 spese di lite, con adeguata valutazione da parte della Corte del comportamento della stessa circa il mancato accordo sulla proposta transattiva formulata da parte attrice in primo grado. Alla luce di quanto innanzi espresso, il formula, pertanto, le seguenti Pt_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bari n. 680/2020, emessa in data 17 febbraio 2020: 1) In via principale, accogliere l'appello principale e riformare la sentenza di primo grado per i motivi formulati in narrativa e decidendo nel merito: A) Accertare e dichiarare il comportamento colposo dei medici dell CP_2
che tennero in cura l'attore nel periodo di degenza dal 17 al 23 ottobre 2012
[...]
(secondo i ruoli specificati in precedenza), il nesso di causa tra tale omissione e l'evento dannoso, e la conseguente responsabilità contrattuale (ex art. 1218 o 1228 c.c.) o, in subordine, extracontrattuale della (cui fa capo lo CP_4 [...]
); Controparte_7
B) per l'effetto, condannare la struttura sanitaria convenuta al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € 144.587,00 (o alla maggior somma Parte_1 derivante dall'accertamento di un maggior danno, così come indicato nel ricorso introduttivo), qui di seguito ripartita: € 144.287,00 per danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale); € 300,00 per le spese sopportate ad oggi, oltre rivalutazione dal giorno dell'evento ed interessi sulla somma via via rivalutata. C) Con ulteriore condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio (secondo le tabelle forensi in vigore - scaglione da 52.000,00 a pagina 7 di 14 260.000,00 a valori medi) con distrazione al sottoscritto procuratore in quanto anticipatario, confermando il capo di sentenza di primo grado che pone definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento della espletata CTU. 2) In via subordinata, accertata e dichiarata la sussistenza in capo all'attore del diritto al risarcimento delle perdute chance di guarigione, condannare la struttura sanitaria convenuta a risarcire le perdute chance di guarigione nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione, con ulteriore condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio (secondo le tabelle forensi in vigore) e con distrazione al sottoscritto procuratore, confermando il capo di sentenza di primo grado che pone definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento della espletata CTU.” 2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 27.8.2020 si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione CP_4 sulla mancanza di colpa dei sanitari nel danno subito dall'appellante, finanche a livello di perdita di chance;
con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio. 2.2 La causa, trasferita ratione materiae, dalla seconda Sezione civile alla terza sezione civile, riservata per la decisione all'udienza del 20.4.2022, è stata rimessa sul ruolo per il richiamo a chiarimenti del CTU dott. e successivamente è stata disposta nuova Per_2
CTU collegiale nelle persone del Dott. – medico legale e Dott. - Per_3 Per_4 cardiologo al fine di chiarire e valutare in via definitiva la rilevanza causale dei
“micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari”, fatta propria dalla sentenza impugnata, nonché sulle osservazioni alla bozza di CTU datate 14.12.2016 (pag. 8), valutare se “l'anamnesi positiva per bronchite cronica riacutizzata su esiti specifici tubercolari” potesse condurre a ritenere l'insufficienza della terapia antibiotica omessa dalla struttura sanitaria rispetto alla finalità di evitare l'intervento eseguito il 15.11.2012. 2.3 All'esito del deposito peritale collegiale, precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza del 21.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello merita accoglimento. È possibile trattare congiuntamente i motivi di appello in quanto tutti volti a eccepire l'illogicità della sentenza di primo grado, sotto il profilo del nesso eziologico, dell'assolvimento dell'onere probatorio e dei relativi corollari.
In primo luogo la Corte ricorda come l'accertamento, da parte del giudice di primo grado, circa l'inadempimento dei medici dell (quale omessa Controparte_2
pagina 8 di 14 Contr diagnosi) non è stato oggetto di appello incidentale da parte della e, pertanto, sul punto vi è giudicato. Più nello specifico il Tribunale di Bari afferma che i “sanitari che ebbero in cura il paziente presso l avrebbero dovuto affrontare la situazione con Controparte_2 accertamenti più approfonditi (emocardiogramma, emocultura) per diagnosticare l'endocardite batterica (…) e la tempestività nella corretta diagnosi avrebbe dovuto condurre ad una adeguata terapia antibiotica”, considerato “i sintomi quali febbre alta, presenza di dati di laboratorio indicativi di flogosi - elevato numero di globuli bianchi, aumento ematico della mioglobina, aumento del D-dimero e finanche di un episodio lipotimia con parestesie avvenuto proprio durante il ricovero, indice verosimile di un episodio microembolico in partenza dal cuore”. Quanto detto è confermato già dalla CTU disposta in primo grado e svolta dal Dott.
secondo cui “emergono elementi che depongono per un mancato Per_2 inquadramento diagnostico della patologia cardiologica in occasione del primo ricovero. A fronte di una iperpiressia comparsa alcuni giorni prima del ricovero, nonché della presenza di dati laboratoristi indicativi di flogosi (elevato numero di globuli bianchi, aumento ematico della mioglobina, aumento del D-Dimero), in presenza infine di un episodio lipotimico con parestesie (indice verosimile di un episodio microembolico a partenza dal cuore), i sanitari che ebbero in cura il paziente presso lo Stabilimento ospedaliero avrebbero dovuto affrontare la CP_2 situazione con accertamenti più approfonditi (ecocardiogramma, emocultura) per diagnosticare l'endocardite batterica poi successivamente accertata (…) Detto comportamento negligente, con ogni verosimiglianza, comportò lo sviluppo della vegetazione endocarditi sul lembo della valvola mitrale che necessitò di trattamento chirurgico risolutivo”. Inoltre, lo stesso CTU risponde, ad espressa domanda del Giudice di primo grado, che l'ospedale “ aveva tutte le qualificazioni e specialità CP_2 necessarie per svolgere i necessari approfondimenti. Senonchè il Tribunale di Bari pur avendo accertato la condotta omissiva dei medici del
“ , ha successivamente in modo contraddittorio escluso la sussistenza del CP_2 nesso eziologico tra la stessa condotta omissiva e l'evento dannoso. Le rimostranze dell'appellante sono rivolte dunque verso quella parte della motivazione (pag. 6, punti 2-3-4), in cui il Giudice di prime cure esclude il rapporto causale, ritenendo che la terapia antibiotica non avrebbe evitato “con certezza” l'intervento chirurgico, sull'assunto del CTU Dott. secondo cui “circa la “metà dei pazienti Per_2 con endocardite infettiva viene sottoposta a trattamento chirurgico per l'insorgenza di complicanze”.
pagina 9 di 14 L'appellante con le sue rimostranze coglie nel segno, lamentando l'applicazione del criterio causale penalistico della certezza e non quello del “più probabile che non”, oltre al mancato uso, da parte del Tribunale di Bari, di una legge di copertura scientifica nel dare rilevanza eziologica alla presenza di micronoduli polmonari idonei a rendere il quadro clinico così grave da rendere inevitabile l'intervento chirurgico. Ora, al punto 2 della sentenza di primo grado si afferma che la corretta terapia antibiotica non avrebbe escluso “con certezza” l'intervento chirurgico, ritenendo quindi leso il rapporto di causa tra l'omissione dei medici e l'evento infausto. Occorre, sul punto, rammentare come in materia civile il criterio che sostiene il giudizio controfattuale, al momento dell'esame della causalità della condotta, non è quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in materia penalistica, quanto quello del “più probabile che non”. Compreso che il criterio da utilizzare non è quello della certezza, occorre comprendere se sia soddisfatto quello del “più probabile che non”, salvo, in caso contrario, verificare se si possa accogliere il risarcimento da perdchance di evitare l'intervento, così come richiesto già in primo grado dall'attore. Il Tribunale di Bari esclude che sia raggiunto il fatidico 51%, perchè come sostenuto dal CTU dott. circa la metà dei pazienti affetti da endocardite infettiva termina col Per_2 subire l'intervento in presenza di complicanze. Senonchè queste ultime sono individuate - autonomamente e soltanto dal giudice di primo grado: 1) nella presenza di micronoduli polmonari per verosimili esiti tubercolari e quindi nella presenza di proliferazione batterica a carico dei polmoni;
2) nello stato di debilitazione del paziente;
3) nella stimolazione del suo sistema immunitario e nella concomitanza di due patologie. Ancora, lo stesso Giudice, afferma la diminuzione della probabilità di successo (pag. 6, punto 4 riga12) della terapia antibiotica, per le comorbilità appena viste, per arrivare ad affermare la inevitabilità (pag. 6, punto 4 riga 19) dell'intervento chirurgico.
Ma al contrario i CC.TT.UU. affermano che l'unico batterio presente ed identificato nel corso dei vari ricoveri del sia lo Stafilococco aureo, responsabile Pt_1 dell'endocardite non diagnosticata, che se adeguatamente curato avrebbe portato ad una
“più probabile che non" risoluzione dell'infezione. A conferma di questo, osservano, come la somministrazione - del tutto empirica - degli antibiotici PI e Levofloxacina ha portato alla riduzione della febbre ed alla normalizzazione della risposta leucocitaria e, quindi, dell'emocromo. Sennonché, tale prescrizione antibiotica avrebbe dovuto continuare per almeno 14 giorni, associandola ad emocolture seriate e follow-up ogni 24-48 ore fino a sterilizzazione del campione biologico. pagina 10 di 14 Letteralmente, i CC.TT.UU. sostengono che “appare verosimile che si sarebbe giunti ad una più che probabile guarigione del processo infettivo (…), ove lo stesso avesse ricevuto la terapia antibiotica, inizialmente scelta in maniera empirica, per un periodo di tempo sufficientemente lungo”. Inoltre, nella sentenza di primo grado si evidenzia la presenza di micronoduli polmonari adducendoli come indice di complicazione della patologia, tale da richiedere l'intervento chirurgico. Peraltro, questo passaggio è assai sibillino, sia perchè parla di preesistenza di microrganismi virulenti lasciando intendere che questi siano in attività, sia perchè contiene il salto logico da probabilità ad inevitabilità. Anche in questo caso, i CC.TT.UU. mettono ordine escludendo l'attuale virulenza della tubercolosi, in base ad evidenze cliniche, laboratoristiche, e strumentali. Da un punto di vista clinico, affermano che è abbastanza comune trovare persone con esiti cicatriziali calcifici, che rappresentano una guarigione naturale dalla cd. infezione primaria, ossia il primo contatto tra l'organismo ed il bacillo di Il batterio resta Per_5 quiescente, anche per tutta la vita, fagocitato dalle cellule del sistema immunitario (macrofagi), all'interno di queste formazioni cicatriziali (cd. infezione latente). Solo nel 10% dei pazienti il batterio torna in attività, con una sintomatologia che prevede tosse da più di tre settimane, febbricola mai superiore a 38 gradi, serotina, sudorazione notturna, astenia, inappetenza, dimagrimento. Quindi, un quadro clinico ben diverso da quello del al momento del ricovero Pt_1 presso il “ , tanto che lo stato febbrile acuto risulta davvero difficile imputarlo CP_2 ad una “fantasiosa riattivazione di microbatteri dormienti”(pag. 27 seconda CTU). Spiegano i CCTTUU che da un punto di vista laboratoristico, in presenza di infezione batterica si notano dei cambiamenti a livello della formula leucocitaria (cd. Leucocitosi). In particolare in presenza di staffilococco aureo si ha un aumento di neutrofili (cd. Leucocitosi neutrofila), mentre in presenza del bacillo di si ha una risposta Per_5 immunitaria da parte dei Linfociti T. In questa indagine, è importante l'esame dell'emocromo svolto, per tre volte, dal presso il , dal quale si Pt_1 CP_2 evince una popolazione oltre gli standard di normalità del sottogruppo dei neutrofili e non dei linfociti, che sta ad indicare la presenza soltanto dell'attività infettiva dello staffilococco aureo e non anche del bacillo di Anzi, il numero dei linfociti risulta Per_5 essere ridotta sia in termini percentuali che assoluti. (Pag. 28-29 seconda CTU) Peraltro, la somministrazione empirica degli antibiotici, durante lo stesso ricovero, aveva ricondotto alla normalità la presenza dei neutrofili, dovendo portare i medici, periti e diligenti, a ritenere presente un'infezione batterica e non un problema reumatologico/ortopedico. pagina 11 di 14 Inoltre da un punto di vista strumentale, gli esami in grado di indicare la presenza della tubercolosi sono la radiografia del torace e la TAC. Dalla radiografia effettuata sul sig. non vi sono elementi patognomonici di una Pt_1 tubercolosi in fase attiva, come gli addensamenti parenchima, versamento pleurico. Nel referto della TAC si legge di “esiti fibrotici verosimilmente post-flogistici, in apicale polmonare bilaterale. Non si osservano altre alterazioni morfologiche, tomodensitometriche e di contrast enhancement di significato patologico attuale a carico delle strutture anatomiche esaminate”. A conferma di quanto detto, si aggiunge che anche le due successive TAC, quando il quadro clinico si era assai aggravato, cui è stato sottoposto il , presso Pt_1
l'Ospedale di Triggiano, non hanno mostrato reperti suggestivi di TBC in fase attiva , tanto che nella lettera di trasferimento presso il reparto di Cardiologia del di CP_3
Bari del 14/11/2012 si parla di “micornoduli polmonari verosimili esiti tubercolari” (pag. 29-30 seconda CTU). Parte Quindi, l'attività della , paventata dal giudice di prime cure è stata categoricamente esclusa dalla CTU collegiale. Pertanto, esclusa qualsiasi causa concorrente/diversa rispetto alla condotta omissiva dei medici dell' nella produzione del danno e ritenuto soddisfatto il Controparte_2 criterio probabilistico proprio del giudizio civilistico, è possibile affermare che laddove fosse stata tenuta la condotta doverosa omessa sarebbe stato evitato l'intervento chirurgico, con probabilità almeno pari al 51%. Ne deriva che avendo il creditore assolto al suo onere probatorio (contratto, allegazione inadempimento, prova del nesso causa tra inadempimento e danno) e non avendo l CP_4
fornito prova della non imputabilità della causa del ritardo della corretta diagnosi,
[...] sussiste la responsabilità contrattuale dell'odierno appellato. Ne consegue l'assorbimento del motivo di doglianza relativo alla domanda subordinata di risarcimento da perdita della chance 3.1 Venendo alla quantificazione del danno, i CC.TT.UU. riconoscono 60 gg. di incapacità temporanea totale, 90 gg. di incapacità temporanea parziale al 50% e esiti permanenti nella misura del 35%. L'appellante chiede, in aggiunta, il danno morale e la personalizzazione del danno. Si ritiene di poter accogliere la richiesta di risarcimento del danno morale, seppure in assenza di prove, ma usando le presunzioni ex. 2727 c.c.. In base a queste ultime, è ben possibile che a seguito di fatti noti, gravi, precisi, concordanti, quali: una tardiva corretta diagnosi;
un intervento di sostituzione della valvola mitralica con conseguente cardiopatia di II/III classe NYH per cui occorre assumere farmaci a vita;
una enorme cicatrice sul petto;
la minor aspettativa di vita, vi pagina 12 di 14 sia stato un patema d'animo, un turbamento d'animo, un'angoscia meritevole di rilevanza giuridica. Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno, in quanto non risultano né allegate, né provate circostanze specifiche e eccezionali che rendano il danno concreto patito dal più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente Pt_1 derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, essendo gli esiti (e le relative conseguenze sotto il profilo della vita di relazione) già compiutamente valutati nella invalidità permanente. Ebbene sulla scorta delle conclusioni del ctu e in applicazione delle ultime LL IL ( cfr. Cass. n. 12408/2011), al sig. deve essere riconosciuta, a titolo Pt_1 risarcitorio, la somma complessiva di € 216.632,00 così distinta:
-a titolo di inabilità temporanea, ponendo come base di indennità giornaliera € 115,00, € 12.075,00 (€ 6900,00 per giorni 60 di inabilità temporanea assoluta, € 5175,00 per giorni 90 di inabilità temporanea relativa al 50%);
-a titolo di danno biologico permanente nella misura riconosciuta del 35% e considerato che il all'epoca dei fatti aveva 62 anni, € 204.557,00: (punto danno biologico € Pt_1
5.606,21; incremento per sofferenza soggettiva € 2.803,11; punto danno non patrimoniale € 8.409,32). Sulle predette somme, già rivalutate all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi sulle somme devalutate alla data dell'intervento chirurgico e rivalutate anno per anno, sino alla data della presente sentenza, nonchè gli interessi dalla sentenza al soddisfo (vedi Cass. S.U. n. 1712 del 1995). Per quanto concerne il danno patrimoniale, la Corte, sulla scorta della CTU (Dott.
, esclude che possa farsi luogo al risarcimento di € 300,00, perchè somme Per_2 relative a spese mediche non documentate o non conferenti la problematica medica oggetto del giudizio.
Contr 4. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della e a favore del e vengono liquidate con le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022 con i valori medi Pt_1 calcolati sul decisum, compresa la fase della trattazione Contr A carico della vanno poste anche le spese di entrambe di entrambe le CTU : la ctu svolta dal dott. nella misura già liquidata, mentre la ctu svolta dai dottori Per_2 Per_3
e nella misura disposta con allegato decreto Per_4
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione da nei confronti della Parte_1 CP_4
avverso la sentenza n. 680/2020 emessa dal Tribunale di Bari pubblicata il
[...]
17/02/2020, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
1) condanna la al pagamento, in favore di e a titolo di CP_4 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di € 216.632,00 oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
2) condanna la al pagamento, in favore di delle spese di CP_4 Parte_1 entrambi i gradi del giudizio e che liquida: a) per il primo grado in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
b) per il secondo grado in complessivi € 15.350,00 (di cui € 14.150,00 per compensi professionali e € 1200,00 per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% spese generali come per legge;
Contr
3)pone le spese di entrambe le CTU, a carico dell ( la ctu svolta dal dott. Per_2 nella misura già liquidata, mentre la ctu svolta dai dottori e nella misura Per_3 Per_4 disposta con allegato decreto)
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 15 ottobre 2025.
Consigliere estensore Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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