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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
2/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10813/2024 vertente
TRA
N.Q. DI TUTRICE DI ROMANO CARMELA, nata il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2024 la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei CP_ provvedimenti di indebito, notificati dall' in data 6.7.2023 e 12.10.2023, relativi alla pensione cat INV CIV
n. , con cui l'ente le aveva comunicato un pagamento non dovuto di importo pari ad PartitaIVA_1
€4.873,05 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva in via preliminare la nullità della procura ad litem per assenza di un suo elemento essenziale, ossia la data ed anche, in via autonoma, per il decesso in data 5.12.2023 di
, tutore della sig.ra , eccependo con riguardo a tale secondo Parte_1 Parte_2 profilo che il ricorso risultava depositato in data 7.5.2024, con presunta procura della stessa con ogni conseguenza ai fini de gli articoli 476, 477 e 478 c.p (DELITTO DI FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA); nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della udienza di trattazione del 9.04.2025 ( svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), viste le CP_ questioni sollevate in memoria di costituzione dell la causa è stata rinviata per la trattazione in prosieguo prima udienza alla data del 21.05.2025 in presenza, per la discussione circa la preliminare questione di nullità della procura ad litem a firma di , tutore della Parte_1 Pt_2
, priva di data e visto il decesso in data 5.12.2023 ( antecedentemente al deposito del ricorso in data
[...]
7.05.2024 della predetta Parte_1
1 All'udienza del 21.05.2025, svoltasi in presenza, l'avv. Gambardella procuratore costituito di parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la firma della tutrice in data anteriore al decesso, ma di aver provveduto a depositare il ricorso solo dopo alcuni mesi per motivi di organizzazione di studio. Si rimette alla valutazione del Tribunale per quanto di conseguenza
La causa era rinviata in prosieguo alla udienza del 2.07.2025; all'esito della sostituzione della udienza del
2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va preliminarmente dichiarata la nullità del ricorso introduttivo e del giudizio.
La procura ad litem costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, così che il giudizio iniziato a mezzo di procuratore privo di valida procura comporta l'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale.
In particolare, nel rito del lavoro, in cui la costituzione dell'attore avviene contestualmente al deposito del ricorso, il decesso di quest'ultimo in data anteriore a detto deposito determina la nullità dell'intero giudizio.
Ciò in quanto la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina, secondo la regola generale dell'art. 1722 n. 4 c.c., l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, restando esclusa, in mancanza della valida costituzione di un rapporto processuale, l'applicabilità del principio, che ha carattere eccezionale, dell'ultrattività in udienza dal procuratore (art. 300 c.p.c.). ( cfr
Cass.10437/94; Cass 2951/88). Tale ragionamento non immuta per l'ipotesi di morte del tutore di parte che sta in giudizio a mezzo dello stesso, com'è nel caso in esame.
Nel caso di specie la procura alle liti non può che essere stata conferita in data anteriore al deposito del ricorso in quanto risulta deceduta il 5.12.2023. Parte_1
Trattandosi comunque di procura senza data, non è a parlarsi di falsità in scrittura privata.
Tanto premesso, per quanto attiene le spese di giudizio va rilevato quanto segue.
L'attività processuale svolta dal difensore privo di procura, non essendo riferibile alla parte, è attività di cui solo il difensore resta responsabile, anche per quanto attiene alle spese del giudizio. I poteri processuali del difensore, infatti non vanno ricondotti alla figura della rappresentanza volontaria, in quanto, mentre in questa esiste un rapporto di fungibilità tra i poteri del rappresentato e quelli del rappresentante, nella rappresentanza processuale la procura alle liti conferisce, invece, al difensore i poteri della parte, essendo questa abilitata a stare in giudizio non di persona (salve le eccezioni previste), ma solo con il suo ministero.
La procura alle liti, perciò, non attribuisce il potere di compiere atti giuridici che la parte potrebbe da sola realizzare, dato che nel processo l'attività da svolgere può essere compiuta solo dal difensore, titolare dello jus postulandi sia pure in virtu' di designazione della parte. Con la conseguenza che, nella reciproca integrazione tra poteri della parte e poteri del difensore, gli atti compiuti con il suo ministero vengono ad essere atti della parte, la cui legittimazione processuale deve trovare la necessaria sua integrazione nello jus postulandi del difensore. Da ciò consegue la ulteriore conclusione che, in difetto di procura, l'attività processuale non puo' spiegare effetti nella sfera giuridica della parte e, restando attività processuale di cui assume la responsabilità il difensore, costui soltanto dovesse essere chiamato a rispondere delle spese (cfr
Cass 1780/94; Cass .5955/96; Cass 13069/2002; Cass 1115/2003).
2 Pertanto le spese di giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre contributi e rimborsi per spese se dovuti CP_ accedono a carico dell' avv. Gambardella Alessandro, condannato alla rifusione in favore dell' convenuto.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del ricorso e dell'intero giudizio;
CP_ condanna l'avv. Gambardella Alessandro al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00 oltre contributi e rimborsi in misura di legge , se dovuti.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
3
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
2/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10813/2024 vertente
TRA
N.Q. DI TUTRICE DI ROMANO CARMELA, nata il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to GAMBARDELLA ALESSANDRO
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2024 la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei CP_ provvedimenti di indebito, notificati dall' in data 6.7.2023 e 12.10.2023, relativi alla pensione cat INV CIV
n. , con cui l'ente le aveva comunicato un pagamento non dovuto di importo pari ad PartitaIVA_1
€4.873,05 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva in via preliminare la nullità della procura ad litem per assenza di un suo elemento essenziale, ossia la data ed anche, in via autonoma, per il decesso in data 5.12.2023 di
, tutore della sig.ra , eccependo con riguardo a tale secondo Parte_1 Parte_2 profilo che il ricorso risultava depositato in data 7.5.2024, con presunta procura della stessa con ogni conseguenza ai fini de gli articoli 476, 477 e 478 c.p (DELITTO DI FALSITA' IN SCRITTURA PRIVATA); nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della udienza di trattazione del 9.04.2025 ( svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), viste le CP_ questioni sollevate in memoria di costituzione dell la causa è stata rinviata per la trattazione in prosieguo prima udienza alla data del 21.05.2025 in presenza, per la discussione circa la preliminare questione di nullità della procura ad litem a firma di , tutore della Parte_1 Pt_2
, priva di data e visto il decesso in data 5.12.2023 ( antecedentemente al deposito del ricorso in data
[...]
7.05.2024 della predetta Parte_1
1 All'udienza del 21.05.2025, svoltasi in presenza, l'avv. Gambardella procuratore costituito di parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la firma della tutrice in data anteriore al decesso, ma di aver provveduto a depositare il ricorso solo dopo alcuni mesi per motivi di organizzazione di studio. Si rimette alla valutazione del Tribunale per quanto di conseguenza
La causa era rinviata in prosieguo alla udienza del 2.07.2025; all'esito della sostituzione della udienza del
2.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, la causa, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Va preliminarmente dichiarata la nullità del ricorso introduttivo e del giudizio.
La procura ad litem costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, così che il giudizio iniziato a mezzo di procuratore privo di valida procura comporta l'inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale.
In particolare, nel rito del lavoro, in cui la costituzione dell'attore avviene contestualmente al deposito del ricorso, il decesso di quest'ultimo in data anteriore a detto deposito determina la nullità dell'intero giudizio.
Ciò in quanto la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina, secondo la regola generale dell'art. 1722 n. 4 c.c., l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, restando esclusa, in mancanza della valida costituzione di un rapporto processuale, l'applicabilità del principio, che ha carattere eccezionale, dell'ultrattività in udienza dal procuratore (art. 300 c.p.c.). ( cfr
Cass.10437/94; Cass 2951/88). Tale ragionamento non immuta per l'ipotesi di morte del tutore di parte che sta in giudizio a mezzo dello stesso, com'è nel caso in esame.
Nel caso di specie la procura alle liti non può che essere stata conferita in data anteriore al deposito del ricorso in quanto risulta deceduta il 5.12.2023. Parte_1
Trattandosi comunque di procura senza data, non è a parlarsi di falsità in scrittura privata.
Tanto premesso, per quanto attiene le spese di giudizio va rilevato quanto segue.
L'attività processuale svolta dal difensore privo di procura, non essendo riferibile alla parte, è attività di cui solo il difensore resta responsabile, anche per quanto attiene alle spese del giudizio. I poteri processuali del difensore, infatti non vanno ricondotti alla figura della rappresentanza volontaria, in quanto, mentre in questa esiste un rapporto di fungibilità tra i poteri del rappresentato e quelli del rappresentante, nella rappresentanza processuale la procura alle liti conferisce, invece, al difensore i poteri della parte, essendo questa abilitata a stare in giudizio non di persona (salve le eccezioni previste), ma solo con il suo ministero.
La procura alle liti, perciò, non attribuisce il potere di compiere atti giuridici che la parte potrebbe da sola realizzare, dato che nel processo l'attività da svolgere può essere compiuta solo dal difensore, titolare dello jus postulandi sia pure in virtu' di designazione della parte. Con la conseguenza che, nella reciproca integrazione tra poteri della parte e poteri del difensore, gli atti compiuti con il suo ministero vengono ad essere atti della parte, la cui legittimazione processuale deve trovare la necessaria sua integrazione nello jus postulandi del difensore. Da ciò consegue la ulteriore conclusione che, in difetto di procura, l'attività processuale non puo' spiegare effetti nella sfera giuridica della parte e, restando attività processuale di cui assume la responsabilità il difensore, costui soltanto dovesse essere chiamato a rispondere delle spese (cfr
Cass 1780/94; Cass .5955/96; Cass 13069/2002; Cass 1115/2003).
2 Pertanto le spese di giudizio, liquidate in euro 1.030,00, oltre contributi e rimborsi per spese se dovuti CP_ accedono a carico dell' avv. Gambardella Alessandro, condannato alla rifusione in favore dell' convenuto.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del ricorso e dell'intero giudizio;
CP_ condanna l'avv. Gambardella Alessandro al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00 oltre contributi e rimborsi in misura di legge , se dovuti.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.07.2025 .
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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