CA
Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/02/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Alessandro Bondi' Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello promossa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.
7241/2023, pubblicata in data 19.09.2023, posta in decisione nella camera di consiglio del 7.02.2024 DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. RICCI RAFFAELLO ( ); presso il cui studio in C.F._2
CORSO MAGENTA 45 20123 MILANO è elettivamente domiciliata
APPELLANTE CONTRO
_1
(C.F. ), in proprio e
[...] P.IVA_1 quale gestore dei fondi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 ANGELONI ALBERTO e dell'avv. LEONCAVALLO GIUSEPPINA ( ); C.F._3 presso il cui studio in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7241/2023 in materia di: “locazione e comodato di immobile urbano”. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“-in via preliminare sospendere il giudizio, fino alla definizione dei due giudizi pendenti Tribunale di Milano R.G. 17444/2021 e Corte d'Appello Milano R.G. 1233/2023; nel merito -accertare il diritto dell'attrice al rinnovo del contratto di locazione, al canone dell'importo a suo tempo pattuito e attualmente in essere;
-in subordine, accertare il diritto dell'attrice al rinnovo del contratto di locazione, al canone come risultante dal richiamato Accordo tra il Comune di Milano e le “grandi proprietà”, oltre che al “Regolamento” citato nel contratto di locazione stesso. -Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e refusione del contributo unificato, per il doppio grado di giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti legali antistatari. Con ogni più ampia riserva di allegazione di documenti, di indicazione di testi e di ogni altra istanza istruttoria”. pagina 1 di 3 Per INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI
[...] in proprio e quale gestore dei fondi _1
: Controparte_2
“a) in via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i motivi di cui in narrativa;
b) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7241/2023 del Tribunale Ordinario di Milano resa nel procedimento iscritto al RG. n. 431/2022; c) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Con ogni più ampia riserva”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-Con ricorso depositato il 19.10.2023 la sig.ra ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 7241 pubblicata il 19.09.2023, resa nel giudizio n.431/2022 R.G., con la quale, sulla domanda proposta dalla sig.ra avverso la suddetta Società di accertare il Pt_1 suo diritto al rinnovo del contratto di locazione al canone di locazione a suo tempo pattuito con il precedente locatore, ha così statuito: “
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...] in proprio e del Fondo _1
;
2. rigetta le domande formulate da nei confronti di CP_3 Parte_1 [...] nella qualità indicata, e _1 di I3-DANTE;
3. condanna la predetta ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
-L'appellante in riforma della sentenza impugnata ribadiva la propria domanda.
-Si costituiva la Società convenuta che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
-Fissata la discussione della causa per l'udienza del 7.02.2024, si dava atto dell'inserimento nel fascicolo telematico degli atti di rinuncia e accettazione scambiati tra le parti, regolarmente depositati in p.c.t. in data 30.01.2024.
-La Corte si è riservata per la decisione immediata in camera di consiglio. La documentazione inserita nel fascicolo d'ufficio mediante deposito in p.c.t., attesta che i Procuratori dell'appellante, Avv. Alessandro Calabria e Avv. Raffaello Ricci, entrambi del Foro di Milano –ai quali, per quanto emergente dalla procura rilasciata in calce al ricorso in appello, era stata, tra l'atro, conferita la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio- hanno sottoscritto unitamente alla parte da loro rappresentata, l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex Parte_1 art.306 c.p.c. a spese compensate e di accettare la rinuncia avversaria.
-Gli Avv.ti della parte appellata, Avv. Alberto Angeloni e Avv. Giuseppina Leoncavallo, nominati procuratori con procura speciale alle liti in data 06.06.2022 da e dai Fondi sopraindicati, con CP_1 cui si è conferita -tra le altre- anche la facoltà di transigere e conciliare nonché quelle attinenti alla rinuncia agli atti, hanno dichiarato unitamente alle parti rappresentate, sottoscrivendo l'atto sopraindicato, di rinunciare in pari data e di accettare la rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.306 c.p.c., senza riserve né condizioni, a spese integralmente compensate.
-Quanto sopra attesta che si sono realizzate regolarmente le formalità che costituiscono le condizioni per il perfezionamento, ex art.306 c.p.c., dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio e accettazione alla rinuncia.
-Deve pertanto dichiararsi, in applicazione dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo.
-Nessuna pronuncia è dovuta relativamente alle spese, che, in base all'ultimo comma dell'art.306 c.p.c., vanno rimborsate dal rinunciante alle altre parti salvo diverso accordo, accordo nella specie sussistente, stante la concorde esplicitata volontà delle parti di intenderle integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti;
pagina 2 di 3 -dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
-nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 7.02.2024
Il Consigliere est Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Alessandro Bondi' Consigliere dr. Daniela Eugenia Maria Nardozza Consigliere est. Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello promossa avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n.
7241/2023, pubblicata in data 19.09.2023, posta in decisione nella camera di consiglio del 7.02.2024 DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALABRIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e dell'avv. RICCI RAFFAELLO ( ); presso il cui studio in C.F._2
CORSO MAGENTA 45 20123 MILANO è elettivamente domiciliata
APPELLANTE CONTRO
_1
(C.F. ), in proprio e
[...] P.IVA_1 quale gestore dei fondi con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 ANGELONI ALBERTO e dell'avv. LEONCAVALLO GIUSEPPINA ( ); C.F._3 presso il cui studio in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO è elettivamente domiciliato
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7241/2023 in materia di: “locazione e comodato di immobile urbano”. Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
“-in via preliminare sospendere il giudizio, fino alla definizione dei due giudizi pendenti Tribunale di Milano R.G. 17444/2021 e Corte d'Appello Milano R.G. 1233/2023; nel merito -accertare il diritto dell'attrice al rinnovo del contratto di locazione, al canone dell'importo a suo tempo pattuito e attualmente in essere;
-in subordine, accertare il diritto dell'attrice al rinnovo del contratto di locazione, al canone come risultante dal richiamato Accordo tra il Comune di Milano e le “grandi proprietà”, oltre che al “Regolamento” citato nel contratto di locazione stesso. -Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite e refusione del contributo unificato, per il doppio grado di giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti legali antistatari. Con ogni più ampia riserva di allegazione di documenti, di indicazione di testi e di ogni altra istanza istruttoria”. pagina 1 di 3 Per INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI
[...] in proprio e quale gestore dei fondi _1
: Controparte_2
“a) in via preliminare e assorbente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario, per i motivi di cui in narrativa;
b) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7241/2023 del Tribunale Ordinario di Milano resa nel procedimento iscritto al RG. n. 431/2022; c) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. Con ogni più ampia riserva”. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
-Con ricorso depositato il 19.10.2023 la sig.ra ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 7241 pubblicata il 19.09.2023, resa nel giudizio n.431/2022 R.G., con la quale, sulla domanda proposta dalla sig.ra avverso la suddetta Società di accertare il Pt_1 suo diritto al rinnovo del contratto di locazione al canone di locazione a suo tempo pattuito con il precedente locatore, ha così statuito: “
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...] in proprio e del Fondo _1
;
2. rigetta le domande formulate da nei confronti di CP_3 Parte_1 [...] nella qualità indicata, e _1 di I3-DANTE;
3. condanna la predetta ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
-L'appellante in riforma della sentenza impugnata ribadiva la propria domanda.
-Si costituiva la Società convenuta che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
-Fissata la discussione della causa per l'udienza del 7.02.2024, si dava atto dell'inserimento nel fascicolo telematico degli atti di rinuncia e accettazione scambiati tra le parti, regolarmente depositati in p.c.t. in data 30.01.2024.
-La Corte si è riservata per la decisione immediata in camera di consiglio. La documentazione inserita nel fascicolo d'ufficio mediante deposito in p.c.t., attesta che i Procuratori dell'appellante, Avv. Alessandro Calabria e Avv. Raffaello Ricci, entrambi del Foro di Milano –ai quali, per quanto emergente dalla procura rilasciata in calce al ricorso in appello, era stata, tra l'atro, conferita la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio- hanno sottoscritto unitamente alla parte da loro rappresentata, l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex Parte_1 art.306 c.p.c. a spese compensate e di accettare la rinuncia avversaria.
-Gli Avv.ti della parte appellata, Avv. Alberto Angeloni e Avv. Giuseppina Leoncavallo, nominati procuratori con procura speciale alle liti in data 06.06.2022 da e dai Fondi sopraindicati, con CP_1 cui si è conferita -tra le altre- anche la facoltà di transigere e conciliare nonché quelle attinenti alla rinuncia agli atti, hanno dichiarato unitamente alle parti rappresentate, sottoscrivendo l'atto sopraindicato, di rinunciare in pari data e di accettare la rinuncia ai sensi e per gli effetti dell'art.306 c.p.c., senza riserve né condizioni, a spese integralmente compensate.
-Quanto sopra attesta che si sono realizzate regolarmente le formalità che costituiscono le condizioni per il perfezionamento, ex art.306 c.p.c., dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio e accettazione alla rinuncia.
-Deve pertanto dichiararsi, in applicazione dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo.
-Nessuna pronuncia è dovuta relativamente alle spese, che, in base all'ultimo comma dell'art.306 c.p.c., vanno rimborsate dal rinunciante alle altre parti salvo diverso accordo, accordo nella specie sussistente, stante la concorde esplicitata volontà delle parti di intenderle integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti;
pagina 2 di 3 -dichiara l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.;
-nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte il 7.02.2024
Il Consigliere est Il Presidente
Daniela Eugenia Maria Nardozza Roberto Aponte
pagina 3 di 3