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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2783/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Viero e Chiara Negrello del Foro C.F._1 di Vicenza, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
nato in [...] il [...], residente a Controparte_1
NO d'LI (VI) in via Piave nr. 14, , contumace CodiceFiscale_2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
pagina 1 di 7 Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito disporre la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento della minore nata a [...] il [...] e residente a [...] alle Persona_1 seguenti condizioni:
1 - la figlia venga affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza presso la Persona_1 madre;
2 - il signor possa vedere la figlia tutte le domeniche pomeriggio presso la dimora Controparte_1 della minore, nonché in periodi feriali da concordarsi previamente di volta in volta tra i genitori, e in ogni caso con congruo preavviso;
3 - il signor sia obbligato a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento Controparte_1 dell'importo di € 400,00 mensili, comprensivo anche della quota a lui spettante delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, ovvero, in subordine, sia obbligato a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento dell'importo di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente per la figlia minore così come previste dal protocollo in vigore presso Per_1 il Tribunale di Vicenza, da corrispondersi mensilmente, previa esibizione, qualora dovuta, delle relative pezze giustificative;
4 - l'assegno familiare o unico o comunque i contributi per la minore resteranno a beneficio esclusivo della madre affidataria;
5 - con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, , premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il sig. era nata in [...], in data [...], Controparte_1 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
che la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata Per_1 nell'agosto 2016 con l'abbandono del domicilio domestico da parte del resistente, il quale, nel 2019 aveva pagina 2 di 7 contratto matrimonio con un'altra donna;
di aver continuato a vivere nella casa familiare a lei donata dal proprio genitore, unitamente ad e all'altra sua figlia , avuta da una precedente relazione;
che Per_1 Per_2
Contr il sig. frequentava la figlia esclusivamente le domeniche pomeriggio presso l'abitazione materna e non aveva mai chiesto di poter trascorrere periodi di ferie e/o pernottamenti con la bambina;
di percepire Contr la causa del suo attuale stato di disoccupazione;
che il sig. , percettore di un reddito da lavoro CP_2 di circa 20.0000,00 euro annui, aveva contribuito al mantenimento ordinario della figlia minore solo fino al 2022 con la corresponsione di euro 200,00 mensili, mentre successivamente non aveva più versato somme a tale titolo;
di essersi sempre fatta carico della totalità delle spese straordinarie relative alla minore;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , stabilendosi il suo Per_1 affidamento, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé e con obbligo del padre di versare un assegno di € 400,00 mensili per il mantenimento sia ordinario che straordinario della stessa o, in subordine, un assegno di € 300,00 per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
A detta udienza, il Giudice relatore, sentita la ricorrente comparsa personalmente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della figlia minore delle parti e, in via istruttoria, disponeva indagini a mezzo della Polizia Tributaria al fine di accertare le condizioni economico-reddituali del resistente.
La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa depositava la propria relazione in data 17.02.2025.
All'udienza del 30.10.2025, celebrata con trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 5.11.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso proposto da è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito Parte_1 precisati.
In primo luogo, rileva il Collegio che non vi sono ragioni per derogare al regime ordinario di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , su cui anche la ricorrente concorda. Sentita Per_1 dal Giudice relatore, la sig.ra non ha prospettato profili di inidoneità genitoriale a carico del padre Pt_1
pagina 3 di 7 o situazioni eccezionali che solo potrebbero giustificare una pronuncia di affido esclusivo alla madre ed ha chiarito, nella contumacia del resistente, che le frequentazioni tra padre e figlia si svolgono con cadenza settimanale (tutti i pomeriggi della domenica) e che i rapporti tra le parti sono buoni nonostante il sig. Contr
non partecipi alle spese per il mantenimento della minore (v. verbale d'udienza del 24.10.2024).
Va quindi disposto che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la bambina:
- nel weeekend (preferibilmente la domenica) come sino ad oggi avvenuto;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
- durante le vacanze, nei periodi di volta in volta previamente stabiliti tra i genitori e in caso di disaccordo tra le parti: cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sul piano delle statuizioni di ordine economico, si ritiene che, in conformità ai provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c., debba porsi a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di € 300,00, con i Per_1 successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolamentare in base al vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bassano dei Grappa hanno consentito di accertare che il resistente:
- ha percepito redditi da lavoro per complessivi euro 22.273,00 nel 2021, euro 29.077,00 nel 2022, euro
25.898,00 nel 2023: l'ultimo reddito noto di euro 25.898,00 lordi deriva per la quasi totalità (euro
24.369,47) dalla retribuzione erogata dalla società con sede in Cartigliano (VI) che lo ha Parte_2 assunto con mansioni di addetto allo stampaggio in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dall'1.09.2022 e, quanto ad euro 1.529,12, dall'attività secondaria di addetto al carico/scarico di merce con consegna a mezzo di furgone svolta alle dipendenze di una ditta di Montecchio
Maggiore che lo ha assunto con contratto part-time a tempo indeterminato con decorrenza 7.08.2023; inoltre, nel 2025 ha incassato la somma di euro 11.517,46, ricevuta con bonifico europeo senza indicazione della causale;
- è titolare di un conto corrente presso Intesa S. LO ove confluisce lo stipendio, di una carta postepay alimentata dalle provviste provenienti dal conto bancario, di un libretto postale con saldo irrisorio;
pagina 4 di 7 - è privo di possidenze immobiliari, fatta eccezione per un terreno in Costa d'Avorio acquistato nel 2021 per il quale è stato versato l'importo di euro 5.336,00;
- è proprietario un'autovettura acquistata usata nel 2021 al prezzo dichiarato di euro 20.700,00, verosimilmente pagato, per una sua parte, con l'accensione di un finanziamento personale di euro
14.679,10;
- in data 4.09.2024 ha fatto ricorso ad un ulteriore prestito, ricevendo un accredito di euro 9.539,29 tramite cessione del quinto dello stipendio;
-nel 2021 ha intrattenuto un rapporto, non meglio specificato, con la signora Parte_3 destinataria di svariati bonifici da lui effettuati per complessivi euro 7.228,70 e divenuta proprietaria, nello stesso anno, di un'autovettura per il cui acquisto il resistente ha corrisposto la somma di euro 3.850,00;
- vive in un immobile condotto in locazione per il quale versa un canone di euro 380,00 mensili.
Per quanto riguarda la posizione di , va osservato prima di tutto che la Parte_1 documentazione prodotta in atti appare lacunosa e parziale, non essendo state depositate le movimentazioni bancarie dell'ultimo triennio relative ai due conti correnti di cui è titolare (v. doc. 7, denominato “consistenza conti correnti”) in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c..
Gli unici documenti resi disponibili sono costituiti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2020-2021-
2022, dalle quali emerge che la ricorrente ha percepito un reddito complessivo (euro 20.673,00) che, detratta l'imposta netta (euro 727,00), è stato pari ad euro 19.946,00 nel 2020, un reddito complessivo
(euro 21.268,00) che, detratta l'imposta netta (euro 963,00), è stato pari ad euro 20.305,00 nel 2021, un reddito complessivo (euro 21.541,00) che, detratta l'imposta netta (euro 1.207,00), è stato pari ad euro
20.334,00 nel 2022, corrispondenti a circa 1.700,00 euro mensili. In relazione agli anni successivi la sig.ra ha dichiarato al Giudice relatore di essere stata disoccupata per un periodo, di aver svolto lavoro Pt_1 internale nel 2023 e di aver reperito nel settembre 2024 un lavoro presso la società Baxi s.p.a. con busta paga di euro 1.700,00, prorogato anche per il mese di ottobre 2024 (v. verbale d'udienza del 24.10.2024); tuttavia, non ha documentato né altrimenti fornito aggiornamenti sulla sua attuale situazione lavorativa.
In questo quadro può, comunque, affermarsi che entrambe le parti possiedono piena capacità di lavorare Contr e, almeno sino al 2023, il sig. ha potuto contare su uno stipendio superiore a quello della ricorrente, da cui però va decurtato il canone di locazione di euro 380,00 di cui è gravato mensilmente in relazione all'abitazione in cui risiede. La sig.ra , invece, non ha spese fisse abitative, in quanto risiede, Pt_1 unitamente ad e ad altri due figli avuti da precedenti relazioni ( maggiorenne e Per_1 Persona_3 [...]
nato il [...] – doc. 2) nell'immobile a lei donato dal proprio padre (doc. 6). Persona_4
pagina 5 di 7 Pertanto, alla luce dei dati sopra evidenziati e considerati i tempi di permanenza della figlia minore Per_1 presso l'abitazione materna nonché le esigenze della minore correlate alla sua età (quasi 11 anni), equo appare stabilire a carico del padre non collocatario l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario regolamentate in base al vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Va, quindi, accolta la domanda subordinata di , rigettandosi viceversa quella svolta Parte_1 in principalità al fine di ottenere un assegno di mantenimento di euro 400,00, comprensivo della quota delle spese straordinarie. Sul punto il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale le spese straordinarie per i figli minorenni – ovvero quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli – non possono mai essere ricomprese in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno periodico posto a carico di uno dei genitori per il mantenimento ordinario del minore perché diversamente si determinerebbe una compressione delle ragioni della prole correlate alla soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari (v. Cass.Civ. Sez.
6-1 ordinanza
23.01.2020 n. 1562, Cass.Civ.
9.06.2015 n. 11894, Cass.Civ.
8.09.2014 n. 18869, Cass.Civ.
8.06.2012 n.
9372 e, più di recente, Cass.Civ.
6.10.2023 n. 7169 secondo cui “la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”).
Sussistono i presupposti, pur nel regime di affidamento condiviso della figlia minore , per disporre Per_1 che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% dalla sig.ra , trattandosi di un Parte_1 sostegno economico alla genitorialità che, nel caso specifico, va riconosciuto alla madre che si occupa concretamente dei bisogni della figlia collocata presso di sé (Cass.Civ. ordinanza n. 4672/2025).
Le spese di lite, di cui ha chiesto la rifusione in sede di conclusioni finali, vanno Parte_1 compensate tra le parti, in ragione del rigetto della domanda principale e dell'insussistenza di una Contr soccombenza in senso tecnico del sig. rispetto alle ulteriori domande di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
pagina 6 di 7 1) affida la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore : Per_1
- nel fine settimana (preferibilmente la domenica) presso l'abitazione materna;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
- durante le vacanze, nei periodi di volta in volta previamente stabiliti tra i genitori e in caso di disaccordo tra le parti: cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3) fa obbligo al sig. di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1
, versando alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat, con pagamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
5) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2783/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 2, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Viero e Chiara Negrello del Foro C.F._1 di Vicenza, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
nato in [...] il [...], residente a Controparte_1
NO d'LI (VI) in via Piave nr. 14, , contumace CodiceFiscale_2
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza
pagina 1 di 7 Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito disporre la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento della minore nata a [...] il [...] e residente a [...] alle Persona_1 seguenti condizioni:
1 - la figlia venga affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza presso la Persona_1 madre;
2 - il signor possa vedere la figlia tutte le domeniche pomeriggio presso la dimora Controparte_1 della minore, nonché in periodi feriali da concordarsi previamente di volta in volta tra i genitori, e in ogni caso con congruo preavviso;
3 - il signor sia obbligato a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento Controparte_1 dell'importo di € 400,00 mensili, comprensivo anche della quota a lui spettante delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, ovvero, in subordine, sia obbligato a contribuire al mantenimento della figlia con il versamento dell'importo di € 300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente per la figlia minore così come previste dal protocollo in vigore presso Per_1 il Tribunale di Vicenza, da corrispondersi mensilmente, previa esibizione, qualora dovuta, delle relative pezze giustificative;
4 - l'assegno familiare o unico o comunque i contributi per la minore resteranno a beneficio esclusivo della madre affidataria;
5 - con vittoria di spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, , premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con il sig. era nata in [...], in data [...], Controparte_1 la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
che la convivenza, divenuta intollerabile, era cessata Per_1 nell'agosto 2016 con l'abbandono del domicilio domestico da parte del resistente, il quale, nel 2019 aveva pagina 2 di 7 contratto matrimonio con un'altra donna;
di aver continuato a vivere nella casa familiare a lei donata dal proprio genitore, unitamente ad e all'altra sua figlia , avuta da una precedente relazione;
che Per_1 Per_2
Contr il sig. frequentava la figlia esclusivamente le domeniche pomeriggio presso l'abitazione materna e non aveva mai chiesto di poter trascorrere periodi di ferie e/o pernottamenti con la bambina;
di percepire Contr la causa del suo attuale stato di disoccupazione;
che il sig. , percettore di un reddito da lavoro CP_2 di circa 20.0000,00 euro annui, aveva contribuito al mantenimento ordinario della figlia minore solo fino al 2022 con la corresponsione di euro 200,00 mensili, mentre successivamente non aveva più versato somme a tale titolo;
di essersi sempre fatta carico della totalità delle spese straordinarie relative alla minore;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito di adottare i provvedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore , stabilendosi il suo Per_1 affidamento, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé e con obbligo del padre di versare un assegno di € 400,00 mensili per il mantenimento sia ordinario che straordinario della stessa o, in subordine, un assegno di € 300,00 per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, con il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
A detta udienza, il Giudice relatore, sentita la ricorrente comparsa personalmente, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della figlia minore delle parti e, in via istruttoria, disponeva indagini a mezzo della Polizia Tributaria al fine di accertare le condizioni economico-reddituali del resistente.
La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa depositava la propria relazione in data 17.02.2025.
All'udienza del 30.10.2025, celebrata con trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al P.M. che formulava il proprio parere in data 5.11.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso proposto da è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito Parte_1 precisati.
In primo luogo, rileva il Collegio che non vi sono ragioni per derogare al regime ordinario di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , su cui anche la ricorrente concorda. Sentita Per_1 dal Giudice relatore, la sig.ra non ha prospettato profili di inidoneità genitoriale a carico del padre Pt_1
pagina 3 di 7 o situazioni eccezionali che solo potrebbero giustificare una pronuncia di affido esclusivo alla madre ed ha chiarito, nella contumacia del resistente, che le frequentazioni tra padre e figlia si svolgono con cadenza settimanale (tutti i pomeriggi della domenica) e che i rapporti tra le parti sono buoni nonostante il sig. Contr
non partecipi alle spese per il mantenimento della minore (v. verbale d'udienza del 24.10.2024).
Va quindi disposto che la figlia minore sia affidata congiuntamente ai genitori con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la bambina:
- nel weeekend (preferibilmente la domenica) come sino ad oggi avvenuto;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
- durante le vacanze, nei periodi di volta in volta previamente stabiliti tra i genitori e in caso di disaccordo tra le parti: cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Sul piano delle statuizioni di ordine economico, si ritiene che, in conformità ai provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c., debba porsi a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di € 300,00, con i Per_1 successivi aggiornamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolamentare in base al vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bassano dei Grappa hanno consentito di accertare che il resistente:
- ha percepito redditi da lavoro per complessivi euro 22.273,00 nel 2021, euro 29.077,00 nel 2022, euro
25.898,00 nel 2023: l'ultimo reddito noto di euro 25.898,00 lordi deriva per la quasi totalità (euro
24.369,47) dalla retribuzione erogata dalla società con sede in Cartigliano (VI) che lo ha Parte_2 assunto con mansioni di addetto allo stampaggio in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dall'1.09.2022 e, quanto ad euro 1.529,12, dall'attività secondaria di addetto al carico/scarico di merce con consegna a mezzo di furgone svolta alle dipendenze di una ditta di Montecchio
Maggiore che lo ha assunto con contratto part-time a tempo indeterminato con decorrenza 7.08.2023; inoltre, nel 2025 ha incassato la somma di euro 11.517,46, ricevuta con bonifico europeo senza indicazione della causale;
- è titolare di un conto corrente presso Intesa S. LO ove confluisce lo stipendio, di una carta postepay alimentata dalle provviste provenienti dal conto bancario, di un libretto postale con saldo irrisorio;
pagina 4 di 7 - è privo di possidenze immobiliari, fatta eccezione per un terreno in Costa d'Avorio acquistato nel 2021 per il quale è stato versato l'importo di euro 5.336,00;
- è proprietario un'autovettura acquistata usata nel 2021 al prezzo dichiarato di euro 20.700,00, verosimilmente pagato, per una sua parte, con l'accensione di un finanziamento personale di euro
14.679,10;
- in data 4.09.2024 ha fatto ricorso ad un ulteriore prestito, ricevendo un accredito di euro 9.539,29 tramite cessione del quinto dello stipendio;
-nel 2021 ha intrattenuto un rapporto, non meglio specificato, con la signora Parte_3 destinataria di svariati bonifici da lui effettuati per complessivi euro 7.228,70 e divenuta proprietaria, nello stesso anno, di un'autovettura per il cui acquisto il resistente ha corrisposto la somma di euro 3.850,00;
- vive in un immobile condotto in locazione per il quale versa un canone di euro 380,00 mensili.
Per quanto riguarda la posizione di , va osservato prima di tutto che la Parte_1 documentazione prodotta in atti appare lacunosa e parziale, non essendo state depositate le movimentazioni bancarie dell'ultimo triennio relative ai due conti correnti di cui è titolare (v. doc. 7, denominato “consistenza conti correnti”) in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c..
Gli unici documenti resi disponibili sono costituiti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2020-2021-
2022, dalle quali emerge che la ricorrente ha percepito un reddito complessivo (euro 20.673,00) che, detratta l'imposta netta (euro 727,00), è stato pari ad euro 19.946,00 nel 2020, un reddito complessivo
(euro 21.268,00) che, detratta l'imposta netta (euro 963,00), è stato pari ad euro 20.305,00 nel 2021, un reddito complessivo (euro 21.541,00) che, detratta l'imposta netta (euro 1.207,00), è stato pari ad euro
20.334,00 nel 2022, corrispondenti a circa 1.700,00 euro mensili. In relazione agli anni successivi la sig.ra ha dichiarato al Giudice relatore di essere stata disoccupata per un periodo, di aver svolto lavoro Pt_1 internale nel 2023 e di aver reperito nel settembre 2024 un lavoro presso la società Baxi s.p.a. con busta paga di euro 1.700,00, prorogato anche per il mese di ottobre 2024 (v. verbale d'udienza del 24.10.2024); tuttavia, non ha documentato né altrimenti fornito aggiornamenti sulla sua attuale situazione lavorativa.
In questo quadro può, comunque, affermarsi che entrambe le parti possiedono piena capacità di lavorare Contr e, almeno sino al 2023, il sig. ha potuto contare su uno stipendio superiore a quello della ricorrente, da cui però va decurtato il canone di locazione di euro 380,00 di cui è gravato mensilmente in relazione all'abitazione in cui risiede. La sig.ra , invece, non ha spese fisse abitative, in quanto risiede, Pt_1 unitamente ad e ad altri due figli avuti da precedenti relazioni ( maggiorenne e Per_1 Persona_3 [...]
nato il [...] – doc. 2) nell'immobile a lei donato dal proprio padre (doc. 6). Persona_4
pagina 5 di 7 Pertanto, alla luce dei dati sopra evidenziati e considerati i tempi di permanenza della figlia minore Per_1 presso l'abitazione materna nonché le esigenze della minore correlate alla sua età (quasi 11 anni), equo appare stabilire a carico del padre non collocatario l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese di carattere straordinario regolamentate in base al vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
Va, quindi, accolta la domanda subordinata di , rigettandosi viceversa quella svolta Parte_1 in principalità al fine di ottenere un assegno di mantenimento di euro 400,00, comprensivo della quota delle spese straordinarie. Sul punto il Collegio ritiene di dover prestare piena adesione al consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale le spese straordinarie per i figli minorenni – ovvero quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli – non possono mai essere ricomprese in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno periodico posto a carico di uno dei genitori per il mantenimento ordinario del minore perché diversamente si determinerebbe una compressione delle ragioni della prole correlate alla soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari (v. Cass.Civ. Sez.
6-1 ordinanza
23.01.2020 n. 1562, Cass.Civ.
9.06.2015 n. 11894, Cass.Civ.
8.09.2014 n. 18869, Cass.Civ.
8.06.2012 n.
9372 e, più di recente, Cass.Civ.
6.10.2023 n. 7169 secondo cui “la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”).
Sussistono i presupposti, pur nel regime di affidamento condiviso della figlia minore , per disporre Per_1 che l'assegno unico familiare sia percepito al 100% dalla sig.ra , trattandosi di un Parte_1 sostegno economico alla genitorialità che, nel caso specifico, va riconosciuto alla madre che si occupa concretamente dei bisogni della figlia collocata presso di sé (Cass.Civ. ordinanza n. 4672/2025).
Le spese di lite, di cui ha chiesto la rifusione in sede di conclusioni finali, vanno Parte_1 compensate tra le parti, in ragione del rigetto della domanda principale e dell'insussistenza di una Contr soccombenza in senso tecnico del sig. rispetto alle ulteriori domande di cui al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
pagina 6 di 7 1) affida la figlia minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocamento e Persona_1 residenza anagrafica presso la madre;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore : Per_1
- nel fine settimana (preferibilmente la domenica) presso l'abitazione materna;
- un giorno infrasettimanale da concordarsi tra le parti;
- durante le vacanze, nei periodi di volta in volta previamente stabiliti tra i genitori e in caso di disaccordo tra le parti: cinque giorni durante il periodo natalizio, comprendendosi ad anni alterni il Natale o il
Capodanno; due giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; due settimane durante le vacanze estive che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3) fa obbligo al sig. di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore Controparte_1
, versando alla ricorrente la somma mensile di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli Per_1 indici Istat, con pagamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
4) dispone che l'assegno unico universale sia percepito per intero dalla sig.ra ; Parte_1
5) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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