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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Petronà, alla via Nazionale, n. 71, presso lo studio dell'avv. Daniela Berardelli (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce Email_1
all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via L. Settino, n. 57, P.IVA_1 presso lo studio associato Di , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesco Tesoriere (cod. fisc. – pec: C.F._3 Emai_2
1
[...] , dall'avv. Caterina Di Bartolo (cod. Email_3
fisc. – pec: C.F._4 [...]
e dall'avv. Emanuele Di Bartolo Email_4
(cod. fisc. – pec: C.F._5 [...]
, per mandato in calce alla comparsa Email_5 di costituzione e risposta;
-APPELLATA -
Oggetto: Appello su sentenza n. 362/2023, depositata il 30.12.2023, del Giudice di Pace di Petilia Policastro (R.G. n. 261/2020).
Conclusioni delle parti: All'udienza dell'11.11.2024 le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva ap- Parte_1
pello avverso la sentenza n. 362/2023, depositata il 30.12.2023, del Giudice di
Pace di Petilia Policastro (R.G. n. 261/2020), con la quale la domanda dallo stesso formulata in primo grado era stata rigettata.
A sostegno dell'appello esponeva: che, trovatosi in data 9.9.2018 intorno al- le ore 22,00 circa, in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Mi- tsubishi Pajero, tg. ZA651CE, assicurata con e condotta dal figlio CP_3
mentre si accingeva a scendere dall'autovettura in sosta, il Persona_1
conducente non si avvedeva che il passeggero non aveva completato la discesa e procedeva in avanti per effettuare la manovra di parcheggio, facendogli per- dere l'equilibrio e rovinare a terra;
che a causa dei dolori al piede sinistro, il giorno dopo si era recato al P.S. dell'ospedale di Catanzaro ove gli era stata
2 diagnosticata frattura composta del malleolo peronale sinistro e applicata doc- cia gessata;
che era stato dimesso con prognosi di trenta giorni;
che era stata presentata regolare denuncia di sinistro e, poiché la compagnia assicuratrice si era rifiutata di risarcire il danno, aveva adito il Giudice di Pace di Petilia Poli- castro;
che, effettuata l'istruttoria testimoniale e a mezzo c.t.u., il Giudice di
Pace, con la sentenza appellata, aveva rigettato la domanda;
che la sentenza era erronea in quanto la domanda era risultata provata in quanto i testimoni sentiti avevano descritto puntualmente i fatti e non erano stati scarni o lacuno- si, né contraddittori come aveva scritto il giudice di primo grado;
che infatti il giudice aveva errato nel ritenere che non fosse plausibile che nella discesa dal mezzo il fosse stato colpito alle spalle, poiché i testimoni avevano di- Pt_1
chiarato che la vettura si era mossa in avanti;
che infatti il era stato Pt_1
colpito proprio dal piantone dell'autovettura che si muoveva in avanti;
che il giudice inoltre aveva ritenuto inverosimile che il , con una lesione al Pt_1
piede di tal fatta, si fosse recato al Pronto Soccorso solo il giorno seguente;
che non corrispondeva al vero che i testimoni non avevano ricordato quale fosse il piede oggetto di lesioni in quanto uno dei testi aveva riferito che trattavasi del piede sinistro;
che a differenza di quanto rilevato dal giudice di primo grado, nel referto di pronto soccorso era precisato che il sinistro era avvenuto a causa di un incidente stradale (nella parte sulla “dinamica dell'evento”); che la sen- tenza non era ben motivata. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno subito;
in subordi- ne, la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa, chiedendo CP_3 preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado era stata adeguata- mente motivata in ordine all'insufficienza del compendio probatorio acquisito in primo grado.
3 In assenza di attività istruttoria, istruita la causa sulla scorta della docu- mentazione in atti, la causa è pervenuta all'udienza dell'11.11.2024, nel corso della quale sono state precisate le conclusioni ed è stata all'esito trattenuta in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato nel merito e non merita accoglimento, per i motivi qui di seguito precisati.
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa compagna di assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto danno- so ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass., 2 agosto 2001, n. 10609).
Parte appellante promuove, in qualità di terzo trasportato sul veicolo con- dotto dal figlio, azione diretta nei confronti dell'assicurazione volta a richiede- re il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale subito.
Tale azione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del
2005, il quale testualmente recita: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicu- razione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il mas- simale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a pre- scindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coin- volti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Tanto premesso, costituisce onere del terzo trasportato dimostrare la sussi- stenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione della compagnia assicurativa, quali innanzitutto la propria qualità di trasportato sul mezzo assicurato, il danno subito a seguito del sinistro occorso sul veicolo assicurato nel quale viaggiava come trasportato e il relativo nesso di causalità tra il sinistro stesso e le lesioni.
4 Infatti, “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicu- razioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141
D.Lgs. n. 209 del 2005 cit.” (Cass., n. 16181 del 30.7.2015; Cass., n. 10410 del
20.5.2016).
Tale prova nel caso di specie non può ritenersi pienamente raggiunta e, pertanto, la domanda dell'appellante deve essere respinta.
In ogni caso e sotto il profilo dell'an, l'esito dell'istruttoria espletata (a mez- zo di prova per testi e produzione documentale) nel corso del procedimento di primo grado, consente di ritenere fondata la pronuncia del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, che ha ritenuto sulla base delle risultanze istruttorie che non fosse stata raggiunta la prova della verificazione del sinistro come narrato dall'attore.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben rilevato che nel corso del giudizio di pri- mo grado sono state rinvenute numerose contraddizioni.
In primo luogo, il Giudice di Pace ha rilevato che sebbene i testi di parte at- trie, , cognato, e , genero, abbiano conferma- Testimone_1 Testimone_2
to la dinamica del sinistro come descritta in citazione, tuttavia le loro dichiara- zioni sono apparse scarne, lacunose e contraddittorie, in quanto entrambi han- no sostenuto che, nell'effettuare la discesa dall'auto, non ancora completata, il conducente ripartiva improvvisamente e la vettura si muoveva in avanti, col- pendo alle spalle che non aveva completato la discesa dal veico- Parte_1
lo, provocandone la caduta a terra.
Il Giudice di Pace conclude, condivisibilmente, nel senso che non è plausi- bile che il , che era seduto sul sedile destro lato passeggero, nello Pt_1
scendere dal veicolo che riprendeva la marcia sia stato colpito alle spalle, poi- ché la vettura si era mossa in avanti.
5 Risulta anche improbabile, analizzando l'esito delle prove per testi come espletate, che il conducente abbia ripreso la marcia non avvedendosi della pre- senza del passeggero ancora intento a scendere dal veicolo, nonostante lo stes- so fosse sul lato passeggero, e non sul sedile posteriore.
Correttamente il Giudice di Pace segnala inoltre l'incongruenza costituita dal non essersi il recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza del fatto Pt_1
ma soltanto il giorno dopo.
Il Giudice di Pace, correttamente, conclude nel senso che non è in discus- sione che il abbia subito lesioni al piede sinistro, ma quello che non è Pt_1
stato provato è che le stesse derivino dal sinistro come dallo stesso descritto.
Risulta inoltre rilevante la circostanza che nel verbale di P.S., nei dati di ac- cesso, si legge “caduta accidentale”.
Irrilevante, altresì, è che il c.t.u. incaricato abbia affermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportare dell'attore in primo grado e l'evento, dal momento che il fatto da provare non è che l'attore abbia riportato le lesioni a seguito di un sinistro (fatto questo del quale non v'è motivo di dubitare), ma piuttosto che l'attore abbia riportato le lesioni a seguito di un sinistro a lui oc- corso proprio mentre era bordo del veicolo in qualità di trasportato.
La sentenza di primo grado appare, pertanto, sufficientemente motivata e sorretta da un iter logico coerente tra premesse e conclusioni.
Dal canto suo l'attore non è riuscito a dimostrare i suoi assunti, in punto di nesso di causalità tra evento e danni lamentati.
Essendo stati sentiti i testimoni in primo grado, non avrebbe peraltro potu- to essere rinnovata l'attività istruttoria, in mancanza di elementi ulteriori che l'appellante non ha addotto.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento del- le spese del presente giudizio nei confronti dell'appellata nella misura liquida- ta in dispositivo.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
6 D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa professionale, ri- dotti del 50% tenuto conto dell'estrema semplicità della questione e dell'assenza della fase istruttoria.
Sussistono, peraltro, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il nuovo comma 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti ini- ziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1 comma 18) (procedimenti iniziati dalla data del 31.1.2013),
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sull'atto di appello av- verso la sentenza n. 362/2023, depositata il 30.12.2023, del Giudice di Pace di
Petilia Policastro (R.G. n. 261/2020), proposto da , nato ad Parte_1
Arietta il 14.5.1948, cod. fisc. , contro C.F._1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA (R.G. n.
[...] P.IVA_1
149/2024) così provvede:
- Rigetta nel merito l'appello proposto e conferma la sentenza appella- ta;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia con- venuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
1.700,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e compenso forfettario come per legge;
7 - dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone il 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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