Ordinanza collegiale 7 agosto 2023
Ordinanza cautelare 17 novembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/12/2025, n. 24153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24153 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07451/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7451 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Vescovi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. NL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 23.10.2018 la ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. -OMISSIS- del 24.01.2023, ha respinto la domanda della richiedente in quanto dalle risultanze dell’istruttoria sono emerse a suo carico le seguenti vicende penali:
“- 02/11/2006 denuncia della Questura di RR ex art. 495 c.p. per dichiarazione mendace;
- 02/11/2019 un Procedimento Penale pendente n 4174/18 a seguito denuncia dalla DA di RR (per truffa) ”.
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto d’istruttoria, lamentando essenzialmente:
- che l’Amministrazione non le avrebbe mai comunicato il preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990, con conseguente frustrazione delle sue garanzie partecipative;
- che gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego consistono soltanto in notizie di reato cui non è seguito alcun accertamento della responsabilità in sede penale, tenuto conto i) che la risalente denuncia del 2006 non ha avuto alcun seguito, come comprovato dal casellario giudiziale in atti, e ii) che il procedimento del 2019 è stato definito con sentenza n. -OMISSIS- del 20.10.2021 del Tribunale di RR, non menzionata nella motivazione del diniego, con la quale la ricorrente è stata assolta “ per non aver commesso il fatto ”;
- che l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta della richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrata nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il Collegio ha onerato il Ministero resistente di documentare la rituale comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/90.
Adempiuto l’anzidetto ordine istruttorio in data 26.10.2023, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare per carenza del presupposto del periculum in mora .
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia affetto dai denunciati vizi di illegittimità per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
Invero, dalla disamina del diniego impugnato risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione della richiedente nella comunità nazionale sulla base i) di una risalente denuncia del 2006 per il reato di dichiarazione mendace ex art. 495 c.p. nonché ii) sulla scorta del “ procedimento penale pendente n. 4174/18 ” per il reato di truffa a seguito della denuncia della “ DA di RR” .
La ricorrente, per contro, con riferimento alla denuncia del 2006 riferisce di non averne mai avuto notizia e che, comunque, non ha avuto alcun seguito; quanto al procedimento penale del 2018 evidenzia che il medesimo è stato poi definito dal Tribunale di RR con sentenza n. -OMISSIS- del 20.10.2021 con la quale la ricorrente è stata assolta “ per non aver commesso il fatto ”, sentenza neanche menzionata nella motivazione del diniego.
Ebbene, sotto un primo profilo rileva il Collegio che la denuncia del 2006 non solo non è esitata in alcuna pronuncia di condanna, ma risulta altresì temporalmente collocata oltre l’ordinario “periodo di osservazione” decennale antecedente all’istanza del 2018, di modo che qualora l’Amministrazione, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, avesse voluto attribuire carattere decisivo, ai fini del diniego della cittadinanza, a tale risalente vicenda nonostante il carattere “ultradecennale” della stessa, avrebbe quanto meno dovuto esplicitare esaustivamente, nella motivazione del decreto di rigetto, le concrete ragioni fondanti il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale e, dunque, le concrete ragioni di interesse pubblico ritenute prevalenti sull’interesse privatistico del richiedente ad ottenere la cittadinanza, senza fare applicazione di automatismi ostativi mascherati da una motivazione stereotipata (cfr., in termini analoghi, la recente sentenza di questa Sezione n. 14297/2024).
Sotto altro profilo, inoltre, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato dal denunciato difetto d’istruttoria laddove l’Amministrazione è pervenuta al diniego sulla base del procedimento penale del 2018 ritenuto erroneamente “ pendente ”, come emerge per tabulas dalla motivazione del diniego, senza invece compiere i dovuti approfondimenti in merito ai successivi sviluppi del procedimento penale il quale, come si è detto, è stato definito con sentenza di assoluzione del 2021 emessa in data ampiamente anteriore al gravato decreto di rigetto del 2023.
Del resto, sebbene sia indubitabile che le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongano – per giurisprudenza costante condivisa anche da questa Sezione - su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, nondimeno si ritiene che l’omissione innanzi indicata, ovvero la mancata acquisizione agli atti del procedimento della ridetta sentenza assolutoria, denoti un grave deficit istruttorio idoneo a inficiare la legittimità dell’impugnato decreto di rigetto, siccome adottato sulla base di un quadro fattuale e documentale cristallizzato al procedimento penale del 2018 e non aggiornato alla successiva sentenza di assoluzione del 2021.
In ultima analisi, la laconica motivazione del decreto ministeriale unitamente alla incompleta rappresentazione dei fatti posti alla base dello stesso valgono a viziare, in accoglimento delle censure dedotte, l’impugnato decreto di rigetto.
Dalle considerazioni che precedono consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato.
Per l’effetto, l’Amministrazione, fatte salve le ulteriori determinazioni in merito, avrà l’obbligo di rivalutare, nei sensi sopra chiariti, la posizione complessiva del richiedente e la sua effettiva integrazione nel tessuto economico e sociale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto ed esplicitando adeguatamente nel corredo motivazionale del provvedimento finale le ragioni sottese all’eventuale diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza.
4.- La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
NL ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL ER | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.