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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza VA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3251 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO PAOLO e P.IVA_1 dall'avv. FERRERO LUCA e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 883/2022 del 09.08.2022. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione del 27.09.2022, ritualmente notificato, si Parte_1
1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 883/2022, emesso il 09/08/2022 dal Tribunale di Cassino, nel'ambito del procedimento n. 1106/22 RG, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.253,72, oltre interessi e spese, contestando le avverse pretese creditorie e chiedendo di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e così concludeva:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
-Si costituiva in giudizio la in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.-t., che nell'impugnate e contestare ogni avversa eccezione e deduzione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: - previa concessione provvisoria esecutorietà - ex art. 648 c.p.c. - del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: - respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo e definitivo il provvedimento monitorio opposto;
nel merito, in via subordinata: - dichiarare tenuto e condannare l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 5.253,72 ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso: - con il favore delle spese e delle competenze di causa, e con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instauratosi il contraddittorio, la causa -concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e acquisita la sola produzione documentale delle parti (v. verbale di udienza cartolare del 26.11.2024 e relativa ordinanza istruttoria)- viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto inconferenti le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive dell'opposta sia in sede di costituzione, sia con le memorie istruttorie e conclusionali, rimaste tutte incontestate con le conseguenze di cui all'art. 115
2 c.p.c. (v. comparsa e successivi scritti difensivi di parte opposta).
Tanto con specifico riferimento alla mancata contestazione della documentazione prodotta dall'opposta e, in particolare, dei documenti di trasporto della merce consegnata all'opponente il cui importo è stato posto a fondamento del decreto ingoiuntivo opposto (cfr. docc. 11, 13, 15 e 17 fascicolo di parte opposta).
Sul punto, infatti, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria (v. verbale di udienza cartolare del 26.11.2024 e relativa ordinanza istruttoria);
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio, le argomentazioni difensive svolte di parte opposta nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi con deposito documenti sono rimaste incontestate specificamente ex art. 115 c.p.c.; l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate,
3 secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Cassino in data 09.08.2022, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/07/2025
Il GIUDICE
Vincenza VA
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza VA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3251 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 22.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. CARUGNO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ADRIANO PAOLO e P.IVA_1 dall'avv. FERRERO LUCA e presso il loro studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 883/2022 del 09.08.2022. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione del 27.09.2022, ritualmente notificato, si Parte_1
1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 883/2022, emesso il 09/08/2022 dal Tribunale di Cassino, nel'ambito del procedimento n. 1106/22 RG, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 5.253,72, oltre interessi e spese, contestando le avverse pretese creditorie e chiedendo di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e così concludeva:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” (v. atto introduttivo e successiva conclusionale).
-Si costituiva in giudizio la in persona del suo Controparte_2 legale rapp.te p.-t., che nell'impugnate e contestare ogni avversa eccezione e deduzione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: - previa concessione provvisoria esecutorietà - ex art. 648 c.p.c. - del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: - respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare e dichiarare esecutivo e definitivo il provvedimento monitorio opposto;
nel merito, in via subordinata: - dichiarare tenuto e condannare l'attore opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di Euro 5.253,72 ovvero della somma accertanda all'esito del giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso: - con il favore delle spese e delle competenze di causa, e con condanna dell'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instauratosi il contraddittorio, la causa -concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e acquisita la sola produzione documentale delle parti (v. verbale di udienza cartolare del 26.11.2024 e relativa ordinanza istruttoria)- viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto inconferenti le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive dell'opposta sia in sede di costituzione, sia con le memorie istruttorie e conclusionali, rimaste tutte incontestate con le conseguenze di cui all'art. 115
2 c.p.c. (v. comparsa e successivi scritti difensivi di parte opposta).
Tanto con specifico riferimento alla mancata contestazione della documentazione prodotta dall'opposta e, in particolare, dei documenti di trasporto della merce consegnata all'opponente il cui importo è stato posto a fondamento del decreto ingoiuntivo opposto (cfr. docc. 11, 13, 15 e 17 fascicolo di parte opposta).
Sul punto, infatti, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra, devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria (v. verbale di udienza cartolare del 26.11.2024 e relativa ordinanza istruttoria);
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio, le argomentazioni difensive svolte di parte opposta nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi con deposito documenti sono rimaste incontestate specificamente ex art. 115 c.p.c.; l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate,
3 secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 883/2022 emesso dal Tribunale di Cassino in data 09.08.2022, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/07/2025
Il GIUDICE
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