Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2021, proposto da OA Di EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo, Massimiliano De Feo, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;
contro
Ministero dell'università e della ricerca, Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti, Ministero dell'istruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliati ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
- della nota, prot. n. 76953 del 30 novembre 2020, tit. V cl. 2, a firma del Responsabile della Segreteria Studenti di Medicina, Farmacia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara, con cui, in adempimento (parziale ed erroneo) a quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Pescara n. 281/2020, si riconosce, immotivatamente, soltanto una parte dei crediti acquisiti dal ricorrente nella sua precedente carriera universitaria ed in ragione di ciò non sarebbe ammissibile ad anni successivi al primo di Medicina;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o connesso, anche se ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca, dell’Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti e del Ministero dell'istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il cons. AN RI RL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 3 febbraio 2021 e depositato il 29 gennaio 2021, il sig. OA Di EN ha impugnato la nota prot. n. 76953 del 30 novembre 2020 con la quale il Responsabile della Segreteria studenti di Medicina, Farmacia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara ha riconosciuto solo in parte i crediti formativi acquisiti presso la Facoltà di Farmacia dichiarando l’istante non ammissibile agli anni successivi al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
Avverso la predetta nota il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
1) “Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Violazione di ogni norma in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e quindi al procedimento di rivalutazione della propria pregressa carriera universitaria e di attribuzione dei crediti universitari. Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo e dei doveri di trasparenza dell’attività pubblica e di partecipazione dell’interessato all’attività amministrativa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione”: sarebbero state omesse le garanzie partecipative;
2) “Violazione degli articoli 3 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per sviamento ed elusione di quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Pescara n. 281/2020. Illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa”: non sarebbero stati riconosciuti crediti per le lezioni frequentate presso la facoltà di Farmacia, né detti mancati riconoscimenti sarebbero stati motivati;
3) “Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto come individuati nelle sentenze di questo (…) T.A.R. Pescara n. 281/2020, 13 n. 351/2020, n. 352/2020. Violazione degli articoli 2 e 33 della Costituzione in tema di diritto allo studio universitario. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.”: il comma 9, dell’art. 3 del Decreto del M.i.u.r. n. 155/2007, imporrebbe nel caso di specie una quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare non inferiore al 50%.
Il 5 febbraio 2021 si sono costituite le amministrazioni intimate in resistenza con memoria di rito.
Il 23 dicembre 2025 il ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse ed ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile con compensazione delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto, sentito il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto dell’intervenuta declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito, dichiara il ricorso improcedibile.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite, tenuto, altresì, conto della circostanza che la resistente non si è opposta alla richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI RL, Presidente FF, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI RL |
IL SEGRETARIO