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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2024, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5828/2023
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 5 dicembre 2024 alle ore 13.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. DENTILLI ABRAMO in sostituzione dell'Avv. GOZZI GIOVANNI Parte_1 per l'Avv. BRUNI LEONARDO in sostituzione dell'Avv. RIPA MARCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come in atti. Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.03 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.41 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 6 R.G. n. 5828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Santo Parte_1 C.F._1
Stefano n. 15, presso e nello studio dell'Avv. GOZZI GIOVANNI del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), per il Controparte_1 P.IVA_1
tramite di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
, società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Trieste n. 5, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. RIPA MARCO del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Fideiussione
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
, ha concluso come da atto di citazione, così chiedendo: Parte_1
“in via preliminare e di rito, sospendersi, anche con provvedimento inaudita altera parte ex art. 650 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza il 23.3.2021; in via principale e di merito,
1) accertarsi e dichiararsi la nullità della procura alle liti conferita al procuratore del ricorrente in ingiunzione, per difetto di poteri;
2) accertarsi e dichiararsi l'inopponibilità a dell'asserita cessione del credito, da Parte_1 [...] in favore di azionato nella procedura monitoria Controparte_3 Controparte_1 iscritta presso il Tribunale di Vicenza con R.G. n. 1098/21;
3) accertarsi e dichiararsi la presenza di clausole vessatorie e/o anticoncorrenziali – almeno relativamente alle clausole 2, 7 e 9 – nella fideiussione sottoscritta da con Banca Parte_1
Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008;
4) accertarsi e dichiararsi la nullità parziale – almeno relativamente alle clausole 2, 7 e 9 – della fideiussione sottoscritta da con Banca Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008 e Parte_1 successive eventuali modifiche e/o integrazioni;
5) accertarsi e dichiararsi che azionava la procedura monitoria iscritta presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza con R.G. n. 1098/21 in violazione dell'art. 1957 c.c.;
6) revocarsi il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza il 23.3.2021;
7) accertarsi e dichiararsi che nulla deve a e/o a qualunque altro Parte_1 Controparte_1 cedente e/o cessionario, in forza della fideiussione sottoscritta da con Banca Parte_1
Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008; in ogni caso, con spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo: Controparte_1
“In via preliminare, non sospendersi l'esecutività del decreto ingiuntivo, non sussistendo gravi motivi;
nel merito, in via principale, per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della perché inammissibili, Controparte_4 improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 630/2021, R.G. n. 3644/2022, emesso il 20/03/2021 e depositato il 23/03/2021; in via subordinata, qualora il Tribunale adito revochi per qualsiasi motivo il decreto ingiuntivo opposto, condannare
al pagamento in favore di di euro 270.000,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1 convenzionali dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma minore o maggiore risultante di giustizia, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario”.
pagina 3 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c., in forza di quanto disposto dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
23.3.2021 eccependo l'invalidità del mandato per il recupero del credito monitorio conferito da
[...]
a per difetto del relativo potere in capo a tale Controparte_1 Controparte_5 CP_6
, nonché il difetto di potere a incaricare , firmatario della procura alle liti, in
[...] Persona_1
capo a tale , asseritamente per conto di e inoltre Persona_2 Controparte_5
eccependo l'inefficacia e inopponibilità della cessione del credito originariamente maturato da
[...]
per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 58 T.U.B. Controparte_3
Nel merito, l'opponente esponeva: di aver sottoscritto la fideiussione monitoriamente azionata per scopi estranei allo svolgimento della sua attività professionale o imprenditoriale, e dunque quale consumatore;
che la suddetta fideiussione era conforme al Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca
d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che le clausole in tal senso contestate altresì non erano state oggetto di approvazione specifica mediante apposita sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la nullità della clausola 7 della fideiussione, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., rendeva rilevante il mancato rispetto da parte della banca del termine semestrale indicato ex lege per avviare le azioni recuperatorie del credito, così determinando l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento delle dedotte nullità negoziali.
Costituitasi in giudizio, replicava: che l'opposizione tardiva del consumatore è Controparte_7
concessa solo per censurare eventuali clausole abusive dei contratti monitoriamente azionati;
che in ogni caso le procure contestate avevano assunto la forma di atti notarili, fidefacenti fino a querela di falso;
che la cessione del credito risultava comprovata dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
che non sussistevano i presupporti di illegittimità della fideiussione de qua per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che comunque il rapporto da cui è scaturito il credito monitorio risulta passato a sofferenza con decadenza dal beneficio del termine in data 17.12.2014, mentre il pignoramento è stato notificato in data 15.5.2015, con pieno rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; che tale termine infatti non decorre dalla data di cessazione del versamento delle rate pagina 4 di 6 del mutuo da parte del soggetto finanziato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e discussione della causa venivano concessi, su richiesta congiunta delle parti, i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., le quali tuttavia non venivano depositate in giudizio. Veniva così fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che i primi due motivi di opposizione siano inammissibili, in quanto l'opposizione tardiva è consentita al consumatore che abbia ricevuto e non opposto tempestivamente un decreto ingiuntivo solo quando il rapporto azionato contenga clausole abusive che non siano state oggetto di verifica e valutazione in seno al provvedimento monitorio. Si tratta dunque di un giudizio ad oggetto vincolato.
Solo il terzo motivo di opposizione è dunque coerente con l'odierno thema decidendum ac probandum.
Lo stesso è in ogni caso infondato.
Infatti, preliminarmente rispetto alla verifica della effettiva abusività delle clausole censurate da parte opponente, il Giudice deve appurare, anche d'ufficio, se sussista in capo alla parte medesima l'interesse a sollevare la relativa eccezione di nullità negoziale, interesse ravvisabile solo qualora da un siffatto accertamento discendesse l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria monitoriamente azionata.
Dalla narrativa dello stesso atto di citazione in opposizione emerge che tale interesse ad agire ed eccepire sussiste solo con riguardo alla contestata nullità della clausola 7 della fideiussione de qua: per contro, nessun effetto liberatorio conseguirebbe in favore di se si espungessero ai Parte_1
sensi dell'art. 1419 c.c. le altre due clausole censurate dall'opponente (vale a dire, le clausole 2 e 9 della medesima fideiussione).
Ebbene, l'opponente sostiene che, stante la denunciata nullità della predetta clausola 7, la banca creditrice avrebbe dovuto intentare le azioni recuperatorie del proprio credito entro sei mesi dal momento in cui il credito medesimo era divenuto esigibile.
E tanto, a parere del giudicante, è avvenuto. ha infatti messo in mora con comunicazione Controparte_3 Parte_1
datata 18.12.2014 (doc. 2 ), la cui ricezione non è stata contestata dall'odierno opponente. CP_1
Successivamente a tale missiva, risulta che ad almeno uno dei debitori principali, obbligati in solido, è stato notificato atto di pignoramento in data 15.5.2015, dunque prima della decorrenza del termine pagina 5 di 6 semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Non coglie nel segno l'argomentazione attorea secondo cui la revoca del rapporto, e quindi l'esigibilità dell'intero credito restitutorio, si sarebbe prodotta quale conseguenza automatica del mancato versamento, intero o parziale, di anche solo una rata del finanziamento. La clausola 9 del contratto di mutuo ipotecario in atti (doc. 4 fasc. mon.) prevede infatti che al presentarsi di tale circostanza l'istituto mutuante avrebbe potuto conseguire l'immediata risoluzione del contratto “ai sensi dell'art.
1456 c.c.”, e dunque previa sua dichiarazione alla controparte dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in questione: nessun effetto risolutivo automatico, dunque.
Anche il terzo motivo di opposizione risulta dunque inaccoglibile, in quanto nella presente fattispecie alcuna delle eccezioni sollevate dall'opponente potrebbe determinarne la liberazione dall'obbligazione di pagamento assunta quale fideiussore.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a € 520.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, attesa la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, nonché della fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23.3.2021;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1
in € 7.192,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 5 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Attore contro
Controparte_1
Convenuto
Oggi 5 dicembre 2024 alle ore 13.00 innanzi al Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, sono comparsi: per l'Avv. DENTILLI ABRAMO in sostituzione dell'Avv. GOZZI GIOVANNI Parte_1 per l'Avv. BRUNI LEONARDO in sostituzione dell'Avv. RIPA MARCO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutono la causa e precisano le conclusioni come in atti. Entrambi rinunciano inoltre al diritto di presenziare alla lettura della sentenza nell'orario indicato dal Giudice.
Alle ore 13.03 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.41 il Giudice dà lettura ad aula vuota della sentenza di seguito estesa.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 1 di 6 R.G. n. 5828/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Aglaia Gandolfo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Santo Parte_1 C.F._1
Stefano n. 15, presso e nello studio dell'Avv. GOZZI GIOVANNI del Foro di Vicenza, che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), per il Controparte_1 P.IVA_1
tramite di in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_2
, società elettivamente domiciliata in Padova (PD), Galleria Trieste n. 5, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. RIPA MARCO del Foro di Padova, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Fideiussione
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI
, ha concluso come da atto di citazione, così chiedendo: Parte_1
“in via preliminare e di rito, sospendersi, anche con provvedimento inaudita altera parte ex art. 650 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza il 23.3.2021; in via principale e di merito,
1) accertarsi e dichiararsi la nullità della procura alle liti conferita al procuratore del ricorrente in ingiunzione, per difetto di poteri;
2) accertarsi e dichiararsi l'inopponibilità a dell'asserita cessione del credito, da Parte_1 [...] in favore di azionato nella procedura monitoria Controparte_3 Controparte_1 iscritta presso il Tribunale di Vicenza con R.G. n. 1098/21;
3) accertarsi e dichiararsi la presenza di clausole vessatorie e/o anticoncorrenziali – almeno relativamente alle clausole 2, 7 e 9 – nella fideiussione sottoscritta da con Banca Parte_1
Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008;
4) accertarsi e dichiararsi la nullità parziale – almeno relativamente alle clausole 2, 7 e 9 – della fideiussione sottoscritta da con Banca Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008 e Parte_1 successive eventuali modifiche e/o integrazioni;
5) accertarsi e dichiararsi che azionava la procedura monitoria iscritta presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza con R.G. n. 1098/21 in violazione dell'art. 1957 c.c.;
6) revocarsi il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza il 23.3.2021;
7) accertarsi e dichiararsi che nulla deve a e/o a qualunque altro Parte_1 Controparte_1 cedente e/o cessionario, in forza della fideiussione sottoscritta da con Banca Parte_1
Antonveneta S.p.A. in data 16.1.2008; in ogni caso, con spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi”.
ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, così chiedendo: Controparte_1
“In via preliminare, non sospendersi l'esecutività del decreto ingiuntivo, non sussistendo gravi motivi;
nel merito, in via principale, per tutto quanto esposto in narrativa, respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda anche riconvenzionale proposta dall'opponente nei confronti della perché inammissibili, Controparte_4 improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto confermando la validità, l'efficacia e la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 630/2021, R.G. n. 3644/2022, emesso il 20/03/2021 e depositato il 23/03/2021; in via subordinata, qualora il Tribunale adito revochi per qualsiasi motivo il decreto ingiuntivo opposto, condannare
al pagamento in favore di di euro 270.000,00 oltre interessi Parte_1 Controparte_1 convenzionali dalle singole scadenze al saldo, ovvero quella somma minore o maggiore risultante di giustizia, nonché spese e compensi legali liquidati nel decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario”.
pagina 3 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione tardiva ex art. Parte_1
650 c.p.c., in forza di quanto disposto dalla sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data
23.3.2021 eccependo l'invalidità del mandato per il recupero del credito monitorio conferito da
[...]
a per difetto del relativo potere in capo a tale Controparte_1 Controparte_5 CP_6
, nonché il difetto di potere a incaricare , firmatario della procura alle liti, in
[...] Persona_1
capo a tale , asseritamente per conto di e inoltre Persona_2 Controparte_5
eccependo l'inefficacia e inopponibilità della cessione del credito originariamente maturato da
[...]
per il mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 58 T.U.B. Controparte_3
Nel merito, l'opponente esponeva: di aver sottoscritto la fideiussione monitoriamente azionata per scopi estranei allo svolgimento della sua attività professionale o imprenditoriale, e dunque quale consumatore;
che la suddetta fideiussione era conforme al Modello ABI-2003 sanzionato dalla Banca
d'Italia per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che le clausole in tal senso contestate altresì non erano state oggetto di approvazione specifica mediante apposita sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; che la nullità della clausola 7 della fideiussione, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., rendeva rilevante il mancato rispetto da parte della banca del termine semestrale indicato ex lege per avviare le azioni recuperatorie del credito, così determinando l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento delle dedotte nullità negoziali.
Costituitasi in giudizio, replicava: che l'opposizione tardiva del consumatore è Controparte_7
concessa solo per censurare eventuali clausole abusive dei contratti monitoriamente azionati;
che in ogni caso le procure contestate avevano assunto la forma di atti notarili, fidefacenti fino a querela di falso;
che la cessione del credito risultava comprovata dalla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
che non sussistevano i presupporti di illegittimità della fideiussione de qua per violazione della normativa anticoncorrenziale;
che comunque il rapporto da cui è scaturito il credito monitorio risulta passato a sofferenza con decadenza dal beneficio del termine in data 17.12.2014, mentre il pignoramento è stato notificato in data 15.5.2015, con pieno rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.; che tale termine infatti non decorre dalla data di cessazione del versamento delle rate pagina 4 di 6 del mutuo da parte del soggetto finanziato.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e discussione della causa venivano concessi, su richiesta congiunta delle parti, i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., le quali tuttavia non venivano depositate in giudizio. Veniva così fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che i primi due motivi di opposizione siano inammissibili, in quanto l'opposizione tardiva è consentita al consumatore che abbia ricevuto e non opposto tempestivamente un decreto ingiuntivo solo quando il rapporto azionato contenga clausole abusive che non siano state oggetto di verifica e valutazione in seno al provvedimento monitorio. Si tratta dunque di un giudizio ad oggetto vincolato.
Solo il terzo motivo di opposizione è dunque coerente con l'odierno thema decidendum ac probandum.
Lo stesso è in ogni caso infondato.
Infatti, preliminarmente rispetto alla verifica della effettiva abusività delle clausole censurate da parte opponente, il Giudice deve appurare, anche d'ufficio, se sussista in capo alla parte medesima l'interesse a sollevare la relativa eccezione di nullità negoziale, interesse ravvisabile solo qualora da un siffatto accertamento discendesse l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria monitoriamente azionata.
Dalla narrativa dello stesso atto di citazione in opposizione emerge che tale interesse ad agire ed eccepire sussiste solo con riguardo alla contestata nullità della clausola 7 della fideiussione de qua: per contro, nessun effetto liberatorio conseguirebbe in favore di se si espungessero ai Parte_1
sensi dell'art. 1419 c.c. le altre due clausole censurate dall'opponente (vale a dire, le clausole 2 e 9 della medesima fideiussione).
Ebbene, l'opponente sostiene che, stante la denunciata nullità della predetta clausola 7, la banca creditrice avrebbe dovuto intentare le azioni recuperatorie del proprio credito entro sei mesi dal momento in cui il credito medesimo era divenuto esigibile.
E tanto, a parere del giudicante, è avvenuto. ha infatti messo in mora con comunicazione Controparte_3 Parte_1
datata 18.12.2014 (doc. 2 ), la cui ricezione non è stata contestata dall'odierno opponente. CP_1
Successivamente a tale missiva, risulta che ad almeno uno dei debitori principali, obbligati in solido, è stato notificato atto di pignoramento in data 15.5.2015, dunque prima della decorrenza del termine pagina 5 di 6 semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Non coglie nel segno l'argomentazione attorea secondo cui la revoca del rapporto, e quindi l'esigibilità dell'intero credito restitutorio, si sarebbe prodotta quale conseguenza automatica del mancato versamento, intero o parziale, di anche solo una rata del finanziamento. La clausola 9 del contratto di mutuo ipotecario in atti (doc. 4 fasc. mon.) prevede infatti che al presentarsi di tale circostanza l'istituto mutuante avrebbe potuto conseguire l'immediata risoluzione del contratto “ai sensi dell'art.
1456 c.c.”, e dunque previa sua dichiarazione alla controparte dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in questione: nessun effetto risolutivo automatico, dunque.
Anche il terzo motivo di opposizione risulta dunque inaccoglibile, in quanto nella presente fattispecie alcuna delle eccezioni sollevate dall'opponente potrebbe determinarne la liberazione dall'obbligazione di pagamento assunta quale fideiussore.
In forza del principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 260.000 a € 520.000), con esclusione della fase istruttoria non esperita e con riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, attesa la semplicità delle questioni trattate in fatto e in diritto, nonché della fase decisoria, attesa l'applicazione del rito di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. conferma il decreto ingiuntivo n. 630/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23.3.2021;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1
in € 7.192,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Vicenza, 5 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 6 di 6